Arriva
l’ennesimo Decreto-legge (n°57 del 20 maggio 2023 QUI) per favorire la autorizzazione dei rigassificatori che va ad
aggiungersi ai due precedenti già convertiti con legge 91/2022 e legge
175/2022. In particolare, la norma quadro, in questo caso l’articolo 5
della legge 91/2022, è stata modificata dalla legge 175/2022 e dal Decreto-Legge
57/2023 prevedendo una procedura speciale per i rigassificatori e le modifiche
di quelli esistenti.
Di
seguito elenco le specificità più significative di questa procedura speciale:
1. Per la realizzazione delle
suddette opere e delle infrastrutture connesse, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sono nominati uno o più Commissari straordinari di
Governo.
2. L’autorizzazione del Commissario tiene luogo di tutti gli
atti e pareri necessari;
3. il procedimento unico gestito dal Commissario comprende anche la
VIA salvo che venga evitata con semplice comunicazione alla Commissione UE;
4. la procedura non applica in modo compiuto la normativa della
direttiva Seveso III sul rischio di incidenti rilevanti;
5.l'autorizzazione ha effetto di variante degli strumenti
urbanistici vigenti, nonché di approvazione della variante al piano
regolatore portuale, ove necessaria. La variante urbanistica, conseguente
all'autorizzazione, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato
all'esproprio;
6. la procedura speciale riguarda anche le modifiche a
rigassificatori esistenti e alla loro ricollocazione se impianti galleggianti;
7. anche se l’impianto viene spostato le strutture per riattivarlo
nel sito precedente restano con il rischio che ritorni per eventuali esigenze
di “sicurezza energetica nazionale” rimesse alla totale discrezionalità dei
decisori: Governo e Commissari.
8. si possono fare rigassificatori in aree militari escludendo la
VIA senza neppure comunicazione alla Commissione UE;
9. si prevedono procedure accelerate in deroga al Codice degli
Appalti Pubblici
10. si stanziano decine di milioni di euro, per ogni anno fino al 2043, di euro pubblici contro il rischio di minori ricavi per i realizzatori e gestori dei rigassificatori.
Nel
post che segue ricostruisco in modo coordinato con le due Leggi 91/2022 e
175/2022 e il nuovo Decreto-Legge 57/2023, questa disciplina derogatoria e
semplificatoria per realizzare i rigassificatori nel nostro Paese ma prima una
premessa più strettamente di politica energetica