IL Ministero della
Transizione Ecologica ha deciso, alla fine della procedura di verifica di
assoggettabilità a VIA, di non applicare la più rigorosa procedura di VIA
ordinaria al "Progetto caricamento GNL su autobotti/isocontainer e
rifacimento dell'esistente pontile secondario".
Il Decreto Direttoriale che
porta questa decisione è dello scorso 20 giugno con allegato il Parere della
Commissione tecnica (QUI).
Ho letto subito
dichiarazioni di giubilo di alcuni esponenti politici come se derogare a norme
ambientali sia di per se un elemento di cui vantarsi.
In realtà questo progetto
doveva andare direttamente a Valutazione di Impatto Ambientale ordinaria senza
perdere il tempo per fare la più blanda verifica di assoggettabilità. Riguardo
a certe dichiarazioni di esponenti politici per cui chiedere l’applicazione
della VIA ordinaria avrebbe comportato un allungamento delle procedure, nel
caso specifico queste affermazioni dimostrano la totale ignoranza della procedura
svolta fino ad oggi su questo progetto.
Voglio ricordare a questi
signori che l’istanza per avviare la procedura di verifica di assoggettabilità
del progetto in questione è stata presentata il 16 dicembre 2019. Quindi se
avessero mandato subito a VIA ordinaria come peraltro richiedeva la legge a
quest’ora la procedura sarebbe conclusa applicando una istruttoria ben più
rigorosa. Sia sufficiente dire che non è stata applicata neppure l’ordinaria
Valutazione di Incidenza per il fatto che il progetto ricade in zone contermini
a siti tutelati dalle norme comunitarie sulla biodiversità, cavandosela solo
con una verifica (screening) dia applicazione della Valutazione di Incidenza.
Insomma qui la
accelerazione delle procedure per l’emergenza energetica legata alla guerra in
Ucraina non c’entrano nulla. In realtà siamo di fronte all’ennesima deroga alle
norme ambientali usando la scusa di emergenze non applicabili al caso in esame.
D’altronde sia sufficiente analizzare il recente Decreto Legge che addirittura
esclude la VIA a priori per progetti di ampliamento dei rigassificatori e la
collocazione di navi rigassificatrici, sostituendola con una mera comunicazione
alla Commissione UE (QUI).
Vediamo di seguito in cosa
consiste questo progetto e perché doveva avere subito la VIA ordinaria, tornerò
successivamente con più calma, sulle
prescrizioni previste dal Decreto Direttoriale che ha deciso di non applicare
la VIA ordinaria. Inoltre a mio avviso come vedremo nelle parti terza e quarta
del presente post si rimuove la questione della modifica della Autorizzazione
Integrata Ambientale al rigassificatore e la questione della revisione della
documentazione relativa alla normativa della Seveso III sui rischi di incidenti
rilevanti ma anche quella sulle infrastrutture critiche (vedi tutela dall’attacco
di attentati terroristici).
Aggiungo che perfino il progetto di ampliamento del gnl che arriva con nuovi accosti al rigassificatore OLT di Livorno è stato sottoposto, a differenza del caso spezzino di seguito descritto, a VIA ordinaria vedi QUI.