L’articolo 4 della legge 156/2021
modifica l’articolo 5 della legge quadro sui porti - legge 84/1994 (QUI) che disciplina sia il Documento di
Programmazione Strategica di Sistema (DPSS) che il Piano Regolatore Portuale (PRP ma prima della riforma PRSP Piano regolatore di sistema portuale).
I capisaldi di questa riforma, come spiegavo
criticamente in un post del mio blog (QUI), erano i
seguenti:
1. aggirare il più possibile la
applicazione di procedure di valutazione ambientale nelle scelte strategiche di
pianificazione dell’uso del demanio portuale, a cominciare
dalla Valutazione Ambientale Strategica;
2. accentrare
le decisioni sull’approvazione degli strumenti di programmazione e
pianificazione portuale nelle mani delle Autorità di Sistema Portuale tagliando
fuori le Regioni ed in primo luogo i Consigli Regionali;
3. ridurre sempre di più le scelte di
pianificazione del demanio portuale a decisioni “tecniche” attraverso l’ampio
uso dell’adeguamento tecnico funzionale anche in contrasto con le stesse Linee guida Consiglio Superiore Lavori Pubblici del 2017 sui Piani Regolatori di Sistema Portuali - PRSP QUI che non casualmente vede applicato ai
suoi pareri un assurdo meccanismo di silenzio assenso;
4. esclusione dell’interesse
paesaggistico attraverso la equiparazione degli ambiti portuali alle zone
omogenee B del Decreto 1444 del 1968 QUI;
5. alla approvazione del Documento di
Programmazione Strategica di Sistema (DPSS) si applica la procedura della
conferenza dei servizi semplificata.
6.
non c’è più il riferimento alla approvazione da parte della Regione del DPSS.
La riforma è stata contestata con ricorso da
parte di due Regioni: Toscana e Friuli e sul ricorso si è pronunciato
unitariamente la Corte Costituzionale con sentenza n° 6 del 23 gennaio 2023
(QUI).
La sentenza ha dichiarato la
incostituzionalità di parti rilevanti della riforma del 2021 sopra
sintetizzata. Altre parti sono state salvate come vedremo e su questo restano
le mie perplessità pur ovviamente prendendo atto della decisione della Corte.
Resta il fatto positivo che la sentenza restituisce, almeno in parte, un ruolo attivo a
Comuni ma soprattutto alla Regione quanto meno nella programmazione delle
scelte strategiche delle aree portuali e limitrofe.
La Corte conferma la riforma del 2021 nella parte che toglie il potere regionale di intesa e
approvazione del PRP, però boccia quella che non prevede l’Intesa sul DPSS che se ben esercitata può colmare il non riconosciuto ruolo della Regione e dei Comuni sull'approvazione del PRP ma solo a condizione che anche il DPSS sia sottoponibile a
Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS) come spiego, nella parte
finale di questo post.
Si può dire che la sentenza della Corte Costituzionale, in modo contraddittorio, riconosce un grande rilievo istituzionale
al DPSS tanto da sottoporlo alla Intesa con la Regione e al contempo rimuove
che ad esso non si applica l’unico strumento di valutazione (la VAS) che ne garantisce
una procedura di approvazione trasparente e soprattutto rispettosa dei
molteplici interessi che si muovono sull’area vasta (termine usata proprio
dalla sentenza) interessata dal DPSS.
Inoltre altro aspetto rilevante della sentenza
della Corte Costituzionale questa fa salve le norme paesaggistiche che erano
state cancellate dalla riforma del 2021.
Nel post che segue riporto in sequenza:
1. la ricostruzione, da parte della Corte
Costituzionale, delle norme previgenti su programmazione e pianificazione
portuale
2.
la ricostruzione delle principali modifiche che la riforma del 2021 aveva
apportato all’articolo 5 della legge quadro sui porti relativamente a
programmazione e pianificazione portuale
3.
le parti della riforma dichiarate incostituzionali con relativa motivazione
4.
le parti della riforma per le quali è stata dichiarata non fondata la questione
di costituzionalità con relativa motivazione