giovedì 21 luglio 2022

Decreto aiuti a tutto gas: la neutralità climatica sbanda in curva mentre l’emergenza diventa modello di governo stabile


Ci siamo! il Decreto Legge c.d. aiuti (si soprattutto alle lobby delle fonti fossili) è stato convertito nella legge 91 del 15 luglio 2022, compreso il lungo articolo 5 (QUI) che prevede una procedura accelerata per la realizzazione delle navi di rigassificazione e stoccaggio del GNL ma anche per le modifiche ai rigassificatori esistenti ( Panigaglia docet vedi QUI). Si deroga a tutto: Valutazione di Impatto Ambientale, Direttiva Seveso III sul rischio incidenti industriali, Codice Appalti. Si prevedono rigassificatori galleggianti anche in aree militari anche qui facendo decidere la non applicazione delle norme ambientali da un decreto del Ministero della Difesa. Si regalano 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043 al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture. Le autorizzazioni sono in mano a Commissari con buona pace della democrazia dei territori e della trasparenza delle istruttorie.

Tutto questo mentre:

1. il Gestore dei Mercati Energetici in un suo report (QUI) dello scorso giugno ha dimostrato che le nuove infrastrutture per il GNL non serviranno per affrontare l’emergenza Ucraina

2. il Parlamento UE ha approvato una Risoluzione del 21 ottobre 2021 (testo QUI)dove si afferma che la produzione e il trasporto di gas naturale liquefatto non solo sono estremamente inefficienti, se si considerano le perdite di energia dovute alla liquefazione e al raffreddamento, ma contribuiscono anche ad aumentare in maniera esponenziale le emissioni di metano del settore del petrolio e del gas.

3. Piano REPowerEU (testo piano QUI) che mira a ridurre rapidamente la dipendenza della UE dai combustibili fossili russi, afferma di aggiunte “limitate alle infrastrutture del gas”.

Insomma è chiaro che il Decreto aiuti sul gas non è volto tanto ad affrontare la crisi Ucraina ma a riproporre strategicamente con forza il gas (20 anni di incentivi lo dimostrano) e allo stesso tempo imporlo con un modello centralizzato delle decisioni in barba alle norme ambientali e al principio di non arrecare danno all’ambiente, cardine del Green Deal.

A proposito di fonti fossili la Newsletter del Gestore dei Mercati Energetici di luglio riprendendo il documento BP Statistical Review of World Energy 2022 ricorda che il consumo di carbone (2021-2022) è riuscito a compensare le perdite occorse nei 7 anni precedenti e quindi a tornare a livelli in linea con quelli del 2013 e 2014!

 

Vediamo di seguito una analisi puntuale del Decreto aiuti sul potenziamento del gas…

 

LA PROCEDURA ACCELERATA PER I NUOVI RIGASSIFICATORI

L’articolo 5 della legge n° 91 del 15 luglio 2022 (che ha convertito il Decreto Legge 50/2022) prevede che in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto esistente alla data di emanazione del presente decreto, incluse le connesse infrastrutture, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. 

 

1. Per la realizzazione delle suddette opere e delle infrastrutture connesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati uno o più Commissari straordinari di Governo.  Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario si avvale delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e allo stesso non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.

2. La decisione del Commissario deve avvenire entro 120 giorni dalla presentazione della istanza quindi sostanzialmente i termini non sono poi così diversi (in precedenza per i terminali di rigassificazione erano 200 giorni ex comma 1 articolo 46 legge 222/2007QUI) da quelli delle procedure ordinarie ma quello che cambia è chi decide ovviamente: il Commissario cioè il capo del Governo che lo nomina.

3. L’autorizzazione del Commissario tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative.                        

4. L'autorizzazione include altresì l'autorizzazione immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte ed eventuali atti di assenso ai fini della realizzabilità dell'opera all'interno di siti contaminati, ogni eventuale ulteriore autorizzazione comunque denominata richiesta ai fini della realizzabilità dell'opera, ivi inclusa la concessione demaniale se necessaria.

5. L'autorizzazione ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti, nonché di approvazione della variante al piano regolatore portuale, ove necessaria. La variante urbanistica, conseguente all'autorizzazione, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio.

6. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera. Questa norma appare riduttiva se si continuano a considerare le opere oggetto di questo articolo 5 rientranti nella Seveso III visto che in questo si applica l’articolo 22 del DLgs 105/2015 che prevede misure ben più stringenti dei generici riferimenti di questa norma introdotta con questo articolo 5 legge 91/2022.

7. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina del Commissario, i soggetti interessati alla   realizzazione delle opere e delle connesse infrastrutture in questione esentano la relativa istanza di autorizzazione al medesimo Commissario, corredata, ove necessario, della soluzione tecnica per il collegamento dell'impianto alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, del cronoprogramma della realizzazione ed entrata in esercizio dell'impianto nonché   della descrizione delle condizioni di approvvigionamento del gas.

8. Il Commissario comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della transizione ecologica e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le istanze di cui al comma 5 entro cinque giorni dalla presentazione e i progetti autorizzati entro cinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

 

 

RIGASSIFICATORI ESISTENTI

Secondo l’articolo 5 legge 91/2022 ai fini di applicare la sopra esposta procedura commissariale, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti anche le opere  finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante terminali di rigassificazione esistenti alla data di entrata in vigore della legge 91/2022 di conversione del  decreto legge 50/2022 (dal 17 maggio 2022), purché non comportino un aumento dell'estensione dell'area marina su cui insiste il manufatto.

 

 

LA QUESTIONE DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SEVESO III (RISCHIO INCIDENTE INDUSTRIALE RILEVANTE)

Secondo l’articolo 5 della legge 91/2022 l’autorizzazione assorbe anche le “autorizzazioni ai fini antincendio del DLgs 105/2015”. Questo DLgs ha recepito l’ultima versione della Direttiva Seveso (III) relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Questa normativa non si applica solo al rischio incendi ma a tutti i rischi incidentali di progetti come quelli disciplinati dall’articolo 5 della legge 91/2022 in esame che costituisce:

1. un aumento delle potenzialità di uso di rigassificatori esistenti: stoccaggio

2. navi di rigassificazione che sostano al largo ma che devono essere collegate a terra per portare il combustibile rigassificato ai terminali esistenti (rigassificatori o condotte).

Ora sia nella ipotesi 1 che 2 la normativa ex DLgs 105/2015 (c.d Seveso III) si applica ad entrambi e compiutamente. Il mero riferimento agli incendi fa pensare ad una applicazione limitata di questa normativa agli interventi del nuovo Decreto Legge. Che questa supposizione sia fondata, anzi che sia stata già anticipata in procedure di autorizzazione specifiche, lo dimostra il caso di Piombino dove si vuole autorizzare una nave rigassificatrice collegata a terra per il trasbordo del GNL rigassificato senza applicazione della Seveso.

In realtà questi nuovi interventi sono dentro la Seveso III pienamente ecco di seguito spiegato perché:

1. sulla base della normativa Seveso relativa a definizione di stabilimento di impianto e di incidente rilevante nonché ambito di applicazione del rapporto di sicurezza.

Secondo la lettera a) comma 1 articolo 3 del DLgs 105/2015 è stabilimento ai sensi della disciplina Seveso: “tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse;”. 

Quindi anche le infrastrutture connesse all’impianto, come ad esempio gli oleodotti al servizio di depositi e raffinerie, possono essere, secondo una interpretazione letterale della norma, soggette alla normativa sulle industrie a rischio di incidente rilevante compreso il piano e programma ispezioni.

Si veda anche le definizioni di:

1. impianto ai sensi della lettera h) comma 1 articolo 3 del DLgs 105/2015: “h) «impianto»: un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento  e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari,  gli  utensili,  le  diramazioni  ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono  l'impianto,  i  moli,  i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale impianto;"  

2. incidente rilevante ai sensi della lettera o) comma 1 articolo 3 del DLgs 105/2015:  “incidente rilevante: un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto  a  sviluppi  incontrollati che si verifichino durante l'attività di uno  stabilimento  soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato  o differito,  per  la  salute  umana  o  l'ambiente,   all'interno   o all'esterno dello stabilimento, e in  cui  intervengano  una  o  più sostanze pericolose;”.

Non solo ma come si ricava dall’allegato 2 al DLgs 105/2015 nel Rapporto di Sicurezza devono essere identificati “gli impianti e altre attività dello stabilimento che potrebbero presentare un pericolo di incidente rilevante come pure  sulla base delle informazioni disponibili, identificazione degli stabilimenti  adiacenti,  nonché  di  siti  di  attività  che   non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto e di aree, insediamenti e progetti urbanistici che potrebbero essere all'origine o aumentare il rischio o le conseguenze di incidenti rilevanti  e  di effetti domino;

 

3. curva di danno potenziale che secondo la giurisprudenza recente sono state ampliate come area potenzialmente interessata. Il Consiglio di Stato sezione IV sentenza n. 371 del 2015 che appunto ritiene necessario valutare anche il rischio oltre l’area definita dalle curve di danno del RIR allegato al Piano Urbanistico Comunale. IL RIR è il documento che verifica la coerenza tra destinazioni urbanistiche e presenza dell'impianto Seveso.

3. i criteri ed indirizzi tecnico-operativi per la valutazione delle analisi degli incidenti rilevanti con conseguenze per l’ambiente elaborate dal sistema ARPA e ISPRA nel 2013. Questi criteri confermano la necessità di valutare all’interno delle procedure della normativa Seveso i rischi delle condutture e infrastrutture esterne agli impianti Seveso. 

Secondo il Rapporto Arpa e Ispra per la valutazione degli incidenti. Si rammenta che tre elementi devono essere presenti affinché si possa ipotizzare un rischio per l’ambiente:

a) una sorgente di pericolo;

b) una via di migrazione/trasporto;

 

4. documento proveniente dalla Commissione UE contiene le risposte ad alcuni quesiti specifici sull’implementazione della Direttiva 2012/18/CE (Seveso III) posti alla Commissione Europea dalle autorità nazionali degli Stati Membri.

Essi riguardano questioni tecniche emerse nell’attuazione della direttiva 2012/18/CE Seveso III e di quelle precedenti.

La Commissione ha così risposto: “Gli Stati Membri che hanno ratificato in tutte le sue parti la Convenzione n. 174 del 1993 dovrebbero aver implementato misure coerenti con quest’ultima. Nelle aree che non sono soggette alle prescrizioni della direttiva, per esempio le condotte, si ritiene che gli Stati Membri estenderanno l’ambito di applicazione della direttiva Seveso III all’interno della propria legislazione nazionale oppure che adotteranno specifici distinti provvedimenti.”

Appare chiarissima la dichiarazione della Commissione che conferma la possibilità di estendere l’applicazione della normativa Seveso anche agli oleodotti o comunque condutture che trasportano sostanze pericolose che sono comunque connesse con tali impianti.

 

 

 

LA QUESTIONE DELLA RIMOZIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)

Secondo l’articolo 5 della legge 91 si applica la esenzione della Valutazione di Impatto Ambientale ovviamente previa comunicazione alla UE tanto questa prima che si attivi passa abbastanza tempo permettendo la realizzazione dell’intervento in questione. Si ricorda che questi impianti sono assoggettati a VIA secondo il comma 1 articolo 46 legge 222/2007.

L’esenzione si fonda sul comma 11 articolo 6 del DLgs 152/2006 peccato che questa norma non preveda la possibilità di esenzioni generalizzate ex lege ma solo di esenzioni su singoli progetti specifici e questo non è il caso dell’articolo del Decreto Legge di cui stiamo trattando.

Non solo sempre il sopra citato comma 11 articolo 6 del DLgs 152/2006 afferma che l’esenzione è ammessa “a condizione che siano rispettati gli obiettivi della normativa nazionale ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale” e che comunque occorre valutare, da parte del Ministero della Transizione Ecologica, se non occorra un'altra valutazione. Domanda come si concilia questo obbligo di verifica con il fatto che tutti i poteri di decisioni sono dati al Commissario? Non solo ma nell’interpretare il potere di esenzione nella applicazione della VIA la Corte Costituzionale con sentenza n° 234 del 2009 ha chiarito che: “la dizione <<caso per caso>> significa che l’esclusione non può essere per categorie generali ma solo dopo preventiva verifica sul caso singolo”. Ora con la nuova versione del comma 11 articolo 6 DLgs1 152/2006 non si usa più il termine caso per caso ma progetto specifico che sostanzialmente è la stessa cosa quindi quanto affermato dalla Corte Costituzionale è ancora valido; ma sul punto c’è di più.

Nel caso di esclusione della VIA dovrà essere rispettato quanto previsto dal comma 4 articolo 2 della Direttiva 2001/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE, che recita: “Fatto salvo l’articolo 7 (VIA transfrontaliera ndr), gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva, qualora l’applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della presente direttiva”.

Questo significa che almeno:

a) devono essere valutati gli impatti del progetto,

b) deve essere svolta una minima procedura di coinvolgimento del pubblico,

c) devono poter essere imposte prescrizioni a tutela dell’ambiente della salute pubblica.

Tutto quanto sopra descritto non c’è nell’articolo 5 del nuovo Decreto Legge e quindi a mio parere si pone in contrasto con le Direttive europee in primo luogo quella sulla VIA.

 

 

 

RIGASSIFICATORI GALLEGGIANTI IN SITI MILITARI

Sempre l’articolo 5 della legge 91/2022 prevede che qualora l'ubicazione individuata per l'installazione delle unità galleggianti di cui al comma 1 sia un sito militare, per

l'autorizzazione all'installazione dei predetti impianti e delle connesse infrastrutture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 358 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (QUI).

Ma cosa dice questo articolo 358?

Che per i progetti utili per la difesa nazionale non si applica la VIA per cui non c’è neppure bisogno della comunicazione alla UE basta un Decreto del Ministero della Difesa. Francamente una nave rigassificatrice cosa c’entri con la difesa nazionale è dura capirlo tanto meno per un pericolo imminente come scrive detto articolo 358 sic!

 

 

INCENTIVI ALLE IMPRESE DI RIGASSIFICAZIONE

Al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture oggetto dell’articolo 5 legge 91/2022 é istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043.

Il fondo è destinato a coprire la quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione, inclusivi del costo di acquisto e/o realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi di cui alla delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente 474/2019/R/gas (QUI), prevista dalla vigente regolazione tariffaria.

L'importo residuo del fondo è destinato a contribuire alla copertura dei ricavi riconosciuti al servizio di rigassificazione dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego del fondo sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

 

 

SEMPLIFICAZIONE PROCEDURE AFFIDO

Nel caso fossero applicabile le norme del Codice Appalti ai progetti in questione non si applicano le norme relative alla trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico.

Inoltre è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza anche a prescindere da diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse   alla sollecita esecuzione del contratto. Quindi in deroga anche ai limiti che il Codice Appalti pone alla esecuzione di urgenza che fino a questo nuovo articolo 5, del Decreto aiuti convertito nella legge 91/2002, era ammessa esclusivamente nelle ipotesi di   eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che é destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Se ci sono carenze nella domanda di partecipazione alla selezione non vale più il possibile soccorso istruttorio di cui al comma 9 articolo 83 Codice Appalti (QUI).

Addirittura con riferimento generico alla crisi Ucraina si prevede la possibilità, in modo del tutto discrezionale, di applicare invece della procedura ordinaria procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

In caso di impugnazioni si applicano le norme del codice del processo amministrativo per le infrastrutture strategiche in particolare il comma 2 articolo 125 (QUI) dove si afferma che: “in sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonchè del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.”.

 

 



 

Nessun commento:

Posta un commento