Ci siamo! il Decreto Legge c.d. aiuti (si soprattutto alle lobby delle fonti fossili) è stato convertito nella legge 91 del 15 luglio 2022, compreso il lungo articolo 5 (QUI) che prevede una procedura accelerata per la realizzazione delle navi di rigassificazione e stoccaggio del GNL ma anche per le modifiche ai rigassificatori esistenti ( Panigaglia docet vedi QUI). Si deroga a tutto: Valutazione di Impatto Ambientale, Direttiva Seveso III sul rischio incidenti industriali, Codice Appalti. Si prevedono rigassificatori galleggianti anche in aree militari anche qui facendo decidere la non applicazione delle norme ambientali da un decreto del Ministero della Difesa. Si regalano 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043 al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture. Le autorizzazioni sono in mano a Commissari con buona pace della democrazia dei territori e della trasparenza delle istruttorie.
Tutto questo mentre:
1. il
Gestore dei Mercati Energetici in un suo report (QUI) dello
scorso giugno ha dimostrato che le nuove infrastrutture per il GNL non
serviranno per affrontare l’emergenza Ucraina
2. il
Parlamento UE ha approvato una Risoluzione del 21 ottobre 2021 (testo QUI)dove si afferma che la produzione e il
trasporto di gas naturale liquefatto non solo sono estremamente inefficienti,
se si considerano le perdite di energia dovute alla liquefazione e al
raffreddamento, ma contribuiscono anche ad aumentare in maniera esponenziale le
emissioni di metano del settore del petrolio e del gas.
3. Piano REPowerEU (testo piano QUI) che
mira a ridurre rapidamente la dipendenza della UE dai combustibili fossili
russi, afferma di aggiunte “limitate alle infrastrutture del gas”.
Insomma è chiaro che il Decreto aiuti sul gas non è volto tanto ad affrontare la crisi Ucraina ma a riproporre strategicamente con forza il gas (20 anni di incentivi lo dimostrano) e allo stesso tempo imporlo con un modello centralizzato delle decisioni in barba alle norme ambientali e al principio di non arrecare danno all’ambiente, cardine del Green Deal.
A proposito di fonti
fossili la Newsletter del Gestore dei Mercati Energetici di luglio riprendendo il documento BP
Statistical Review of World Energy 2022 ricorda che il consumo di carbone (2021-2022)
è riuscito a compensare le perdite occorse nei 7 anni precedenti e quindi a tornare
a livelli in linea con quelli del 2013 e 2014!
Vediamo di seguito una
analisi puntuale del Decreto aiuti sul potenziamento del gas…
LA PROCEDURA
ACCELERATA PER I NUOVI RIGASSIFICATORI
L’articolo 5 della legge
n° 91 del 15 luglio 2022 (che ha convertito il Decreto Legge 50/2022) prevede
che in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento
di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, fermi restando i programmi
di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, le opere finalizzate
all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti
di stoccaggio e rigassificazione da allacciare alla rete di trasporto
esistente alla data di emanazione del presente decreto, incluse le connesse
infrastrutture, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità,
indifferibili e urgenti.
1. Per la realizzazione delle suddette opere e delle infrastrutture connesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati uno o più Commissari straordinari di Governo. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario si avvale delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e allo stesso non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati.
2. La decisione del Commissario deve avvenire entro 120
giorni dalla presentazione della istanza quindi sostanzialmente i termini non
sono poi così diversi (in precedenza per i terminali di rigassificazione erano
200 giorni ex comma 1 articolo 46 legge 222/2007 – QUI)
da quelli delle procedure ordinarie ma quello che cambia è chi decide
ovviamente: il Commissario cioè il capo del Governo che lo nomina.
3. L’autorizzazione del Commissario tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative.
4. L'autorizzazione include altresì
l'autorizzazione immersione in mare di materiale derivante da attività di
escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte ed eventuali atti di
assenso ai fini della realizzabilità dell'opera all'interno di siti
contaminati, ogni eventuale ulteriore autorizzazione comunque denominata
richiesta ai fini della realizzabilità dell'opera, ivi inclusa la concessione
demaniale se necessaria.
5. L'autorizzazione ha effetto di variante degli
strumenti urbanistici vigenti, nonché di approvazione della variante al
piano regolatore portuale, ove necessaria. La variante urbanistica,
conseguente all'autorizzazione, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo
preordinato all'esproprio.
6. Gli enti locali provvedono alle necessarie
misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di
rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la
localizzazione dell'opera. Questa norma appare riduttiva se si
continuano a considerare le opere oggetto di questo articolo 5 rientranti nella
Seveso III visto che in questo si applica l’articolo 22 del DLgs 105/2015 che
prevede misure ben più stringenti dei generici riferimenti di questa norma
introdotta con questo articolo 5 legge 91/2022.
7. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina del Commissario, i soggetti interessati alla realizzazione delle opere e delle connesse infrastrutture in questione esentano la relativa istanza di autorizzazione al medesimo Commissario, corredata, ove necessario, della soluzione tecnica per il collegamento dell'impianto alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, del cronoprogramma della realizzazione ed entrata in esercizio dell'impianto nonché della descrizione delle condizioni di approvvigionamento del gas.
8. Il Commissario comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero della transizione ecologica e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le istanze di cui al comma 5 entro cinque giorni dalla presentazione e i progetti autorizzati entro cinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione.
RIGASSIFICATORI
ESISTENTI
Secondo
l’articolo 5 legge 91/2022 ai fini di applicare la sopra esposta procedura
commissariale, costituiscono interventi strategici di pubblica utilità,
indifferibili e urgenti anche le opere
finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale
mediante terminali di rigassificazione esistenti alla data di entrata in vigore
della legge 91/2022 di conversione del decreto
legge 50/2022 (dal 17 maggio 2022), purché non comportino un aumento
dell'estensione dell'area marina su cui insiste il manufatto.
LA QUESTIONE
DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SEVESO III (RISCHIO INCIDENTE INDUSTRIALE
RILEVANTE)
Secondo l’articolo 5 della
legge 91/2022 l’autorizzazione assorbe anche le “autorizzazioni ai fini
antincendio del DLgs 105/2015”. Questo DLgs ha recepito l’ultima versione
della Direttiva Seveso (III) relativa al controllo del pericolo di
incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. Questa normativa non si
applica solo al rischio incendi ma a tutti i rischi incidentali di progetti
come quelli disciplinati dall’articolo 5 della legge 91/2022 in esame che
costituisce:
1. un aumento delle potenzialità di uso di rigassificatori
esistenti: stoccaggio
2. navi di rigassificazione che sostano al largo ma
che devono essere collegate a terra per portare il combustibile rigassificato
ai terminali esistenti (rigassificatori o condotte).
Ora sia nella ipotesi 1 che 2 la normativa ex DLgs 105/2015 (c.d Seveso III) si applica ad entrambi e compiutamente. Il mero riferimento agli incendi fa pensare ad una applicazione limitata di questa normativa agli interventi del nuovo Decreto Legge. Che questa supposizione sia fondata, anzi che sia stata già anticipata in procedure di autorizzazione specifiche, lo dimostra il caso di Piombino dove si vuole autorizzare una nave rigassificatrice collegata a terra per il trasbordo del GNL rigassificato senza applicazione della Seveso.
In realtà questi nuovi interventi sono dentro la Seveso III pienamente ecco di seguito spiegato perché:
1. sulla base della normativa Seveso relativa a
definizione di stabilimento di impianto e di incidente rilevante
nonché ambito di applicazione del rapporto di sicurezza.
Secondo la lettera
a) comma 1 articolo 3 del DLgs 105/2015 è stabilimento ai sensi della
disciplina Seveso: “tutta l'area sottoposta al controllo
di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno
di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività
comuni o connesse;”.
Quindi anche le
infrastrutture connesse all’impianto, come ad esempio gli oleodotti al servizio
di depositi e raffinerie, possono essere, secondo una interpretazione letterale
della norma, soggette alla normativa sulle industrie a rischio di incidente
rilevante compreso il piano e programma ispezioni.
Si veda anche le definizioni di:
1. impianto ai sensi della lettera h) comma 1 articolo 3 del DLgs 105/2015: “h) «impianto»: un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale impianto;"
2. incidente rilevante ai sensi della lettera o) comma 1 articolo 3 del DLgs 105/2015: “incidente rilevante: un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l'attività di uno stabilimento soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose;”.
Non solo ma come si ricava
dall’allegato 2 al DLgs 105/2015 nel Rapporto di
Sicurezza devono essere identificati “gli impianti e altre attività
dello stabilimento che potrebbero presentare un pericolo di incidente rilevante
come pure sulla base delle informazioni disponibili, identificazione degli
stabilimenti adiacenti, nonché di siti di
attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del
presente decreto e di aree, insediamenti e progetti urbanistici che potrebbero
essere all'origine o aumentare il rischio o le conseguenze di incidenti
rilevanti e di effetti domino;”
3. curva di danno potenziale che secondo la giurisprudenza recente sono state ampliate come area potenzialmente interessata. Il Consiglio di Stato sezione IV sentenza n. 371 del 2015 che appunto ritiene necessario valutare anche il rischio oltre l’area definita dalle curve di danno del RIR allegato al Piano Urbanistico Comunale. IL RIR è il documento che verifica la coerenza tra destinazioni urbanistiche e presenza dell'impianto Seveso.
3. i criteri ed indirizzi tecnico-operativi per la valutazione delle analisi degli incidenti rilevanti con conseguenze per l’ambiente elaborate dal sistema ARPA e ISPRA nel 2013. Questi criteri confermano la necessità di valutare all’interno delle procedure della normativa Seveso i rischi delle condutture e infrastrutture esterne agli impianti Seveso.
Secondo il Rapporto Arpa e
Ispra per la valutazione degli incidenti. Si rammenta che
tre elementi devono essere presenti affinché si possa ipotizzare
un rischio per l’ambiente:
a) una sorgente di
pericolo;
b) una via di
migrazione/trasporto;
4. documento proveniente
dalla Commissione UE contiene le risposte ad alcuni quesiti specifici
sull’implementazione della Direttiva 2012/18/CE (Seveso III) posti alla
Commissione Europea dalle autorità nazionali degli Stati Membri.
Essi riguardano questioni
tecniche emerse nell’attuazione della direttiva 2012/18/CE Seveso III e di
quelle precedenti.
La Commissione ha così
risposto: “Gli Stati Membri che hanno ratificato in tutte le sue parti
la Convenzione n. 174 del 1993 dovrebbero aver implementato misure coerenti con
quest’ultima. Nelle aree che non sono soggette alle prescrizioni della
direttiva, per esempio le condotte, si ritiene che gli Stati Membri
estenderanno l’ambito di applicazione della direttiva Seveso III all’interno
della propria legislazione nazionale oppure che adotteranno specifici distinti
provvedimenti.”
Appare chiarissima la
dichiarazione della Commissione che conferma la possibilità di estendere
l’applicazione della normativa Seveso anche agli oleodotti o comunque
condutture che trasportano sostanze pericolose che sono comunque connesse con
tali impianti.
LA QUESTIONE
DELLA RIMOZIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)
Secondo l’articolo 5 della
legge 91 si applica la esenzione della Valutazione di Impatto
Ambientale ovviamente previa comunicazione alla UE tanto questa prima che si
attivi passa abbastanza tempo permettendo la realizzazione dell’intervento in
questione. Si ricorda che questi impianti sono assoggettati a VIA secondo il comma
1 articolo 46 legge 222/2007.
L’esenzione si fonda sul comma
11 articolo 6 del DLgs 152/2006 peccato che questa norma non preveda la
possibilità di esenzioni generalizzate ex lege ma solo di esenzioni su singoli
progetti specifici e questo non è il caso dell’articolo del Decreto Legge di
cui stiamo trattando.
Non solo sempre il sopra
citato comma 11 articolo 6 del DLgs 152/2006 afferma che l’esenzione è ammessa
“a condizione che siano rispettati gli obiettivi della normativa
nazionale ed europea in materia di valutazione di impatto ambientale”
e che comunque occorre valutare, da parte del Ministero della Transizione
Ecologica, se non occorra un'altra valutazione. Domanda come si concilia questo
obbligo di verifica con il fatto che tutti i poteri di decisioni sono dati al
Commissario? Non solo ma nell’interpretare il potere di esenzione nella
applicazione della VIA la Corte Costituzionale con sentenza n° 234 del 2009
ha chiarito che: “la dizione <<caso per caso>> significa che
l’esclusione non può essere per categorie generali ma solo dopo preventiva
verifica sul caso singolo”. Ora con la nuova versione del comma 11 articolo
6 DLgs1 152/2006 non si usa più il termine caso per caso ma progetto specifico
che sostanzialmente è la stessa cosa quindi quanto affermato dalla Corte
Costituzionale è ancora valido; ma sul punto c’è di più.
Nel caso di esclusione
della VIA dovrà essere rispettato quanto previsto dal comma 4 articolo 2
della Direttiva 2001/92/UE come modificata dalla Direttiva
2014/52/UE, che recita: “Fatto salvo l’articolo 7 (VIA transfrontaliera
ndr), gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in
parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva,
qualora l’applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità
del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della presente
direttiva”.
Questo significa che
almeno:
a) devono
essere valutati gli impatti del progetto,
b) deve
essere svolta una minima procedura di coinvolgimento del pubblico,
c) devono
poter essere imposte prescrizioni a tutela dell’ambiente della salute pubblica.
Tutto quanto sopra
descritto non c’è nell’articolo 5 del nuovo Decreto Legge e quindi a mio parere
si pone in contrasto con le Direttive europee in primo luogo quella sulla VIA.
RIGASSIFICATORI
GALLEGGIANTI IN SITI MILITARI
Sempre l’articolo 5 della
legge 91/2022 prevede che qualora l'ubicazione individuata per l'installazione
delle unità galleggianti di cui al comma 1 sia un sito militare, per
l'autorizzazione
all'installazione dei predetti impianti e delle connesse infrastrutture si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 358 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 (QUI).
Ma cosa dice questo
articolo 358?
Che per i progetti utili
per la difesa nazionale non si applica la VIA per cui non c’è neppure bisogno
della comunicazione alla UE basta un Decreto del Ministero della Difesa.
Francamente una nave rigassificatrice cosa c’entri con la difesa nazionale è
dura capirlo tanto meno per un pericolo imminente come scrive detto articolo
358 sic!
INCENTIVI
ALLE IMPRESE DI RIGASSIFICAZIONE
Al fine di limitare il
rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e
gestiscono le opere e le infrastrutture oggetto dell’articolo 5 legge 91/2022 é
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, un fondo con la dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2024 al 2043.
Il fondo è destinato a
coprire la quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione, inclusivi del
costo di acquisto e/o realizzazione dei nuovi impianti sopra richiamati,
prioritariamente per la quota eccedente l'applicazione del fattore di copertura
dei ricavi di cui alla delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e
ambiente 474/2019/R/gas (QUI),
prevista dalla vigente regolazione tariffaria.
L'importo residuo del
fondo è destinato a contribuire alla copertura dei ricavi riconosciuti al
servizio di rigassificazione dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli
utenti e dei consumatori. I criteri di accesso e le modalità di impiego del
fondo sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nel rispetto
della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
SEMPLIFICAZIONE
PROCEDURE AFFIDO
Nel caso fossero
applicabile le norme del Codice Appalti ai progetti in questione non si
applicano le norme relative alla trasparenza nella partecipazione di portatori
di interessi e dibattito pubblico.
Inoltre è sempre
autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e
forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza anche a prescindere da diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione
del contratto. Quindi in deroga anche ai
limiti che il Codice Appalti pone alla esecuzione di urgenza che fino a questo
nuovo articolo 5, del Decreto aiuti convertito nella legge 91/2002, era ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per
ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per
l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico,
culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della
prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico
che é destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti
comunitari.
Se ci sono carenze nella
domanda di partecipazione alla selezione non vale più il possibile soccorso
istruttorio di cui al comma 9 articolo 83 Codice Appalti (QUI).
Addirittura con
riferimento generico alla crisi Ucraina si prevede la possibilità, in modo del
tutto discrezionale, di applicare invece della procedura ordinaria procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
In caso di impugnazioni si
applicano le norme del codice del processo amministrativo per le infrastrutture
strategiche in particolare il comma 2 articolo 125 (QUI) dove si
afferma che: “in sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene
conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli
interessi che possono essere lesi, nonchè del preminente interesse nazionale
alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della
domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il
ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto
aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.”.
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