Visualizzazione post con etichetta odori. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta odori. Mostra tutti i post

mercoledì 29 luglio 2026

OMS: un indicatore sulle emissioni inquinanti con parametri di salute pubblica

Nuovo Rapporto (QUI) della Organizzazione Mondiale della Sanità che afferma, in termini autorevoli ma soprattutto scientifici, la necessità di superare nel valutare gli impatti delle attività inquinanti non solo gli indicatori di qualità dell’aria basati sulla concentrazione degli inquinanti (AQI) ma integrarli con parametri strettamente sanitari (AQHI). 

Si tratta di una visione che viene sostenuta da tempo da parte della giurisprudenza migliore nazionale (QUI) in contrasto soprattutto con le modalità di valutare e autorizzare gli impianti e le attività inquinanti come pure di controllarle ex post.

Indiscutibile che il modello di costruzione di indici di qualità aria proposto dal Rapporto qui esaminato, rientri sicuramente nei compiti del Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici (QUI).

Se si vuole sintetizzare la necessità per cui OMS propone il passaggio agli indicatori AQHI si può riassumere in tre concetti:

1.Gli AQHI riflettono le prove scientifiche che dimostrano che nessuna soglia inferiore di esposizione è sicura a livello di popolazione.

2. La stragrande maggioranza di morbilità prematura (ad esempio, ricoveri ospedalieri) e della mortalità associate all'inquinamento atmosferico si verificano durante i periodi in cui l'AQI classificava la qualità dell'aria come molto buona o buona

3. gli effetti combinati di diversi inquinanti sulla mortalità e morbilità giornaliera superano costantemente gli effetti dei singoli inquinanti presi singolarmente.

 

Di seguito riporto una ricostruzione per stralci ragionati del Rapporto dell’OMS..

giovedì 5 giugno 2025

Condannata l’Italia per mancate misure di tutela contro l’inquinamento da impianto esistente

Sentenza (QUI) della Corte Europea dei diritti dell’uomo  (CEDU) pubblicata lo scorso 6 maggio 2025 che ha giudicato un caso  relativo alla controversia poste da vari cittadini se le autorità non abbiano adottato misure di protezione per ridurre al minimo o eliminare gli effetti dell'inquinamento asseritamente causato dal proseguimento dell'attività di una fonderia nei pressi delle loro abitazioni in un Comune italiano, in violazione dei loro diritti derivanti dagli articolo 2 (diritto alla vita) e articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (QUI).

Di seguito esaminerò il significato della sentenza e le sue conseguenze nel singolo stato membro del Consiglio di Europa (QUI), dopodiché illustrerò i passaggi principali della sentenza in modo che chiunque legga potrà verificare la coerenza tra il significato che do alla sentenza e il contenuto della stessa.

venerdì 23 maggio 2025

SNPA; Come monitorare gli odori coinvolgendo i cittadini

Con Delibera n° 268/25 (QUI) del Consiglio del Sistema Nazionale delle Arpa (SNPA) è stato revisionato il documento “Metodologie per la valutazione delle emissioni odorigene”, approvato con Delibera n. 38/2018 (QUI) dal Consiglio SNPA.

La revisione apportata dalla Delibera 268/2025 deriva dalla approvazione del Decreto del Direttore generale della Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 28 giugno 2023 (QUI) che ha per oggetto gli indirizzi per l'applicazione dell'art. 272-bis del Decreto legislativo n. 152/2006, in materia di emissioni odorigene di impianti e attività.

L’articolo 272-bis per la prima volta prevede che in qualsiasi autorizzazione ambientale possano essere predisposte misure prescrittive specifiche sulle emissioni odorigene. Le linee guida definiscono le modalità per caratterizzare chimicamente la composizione e quindi l’origine e i fattori di rischio sanitario di dette emissioni.

Per una analisi del significato dell’articolo 272-bis vedi QUI.

Per una analisi del Decreto 28 giugno 2023 si veda QUI.

Come vedremo nel proseguo del presente post, particolarmente significativa e innovativa rispetto alla delibera del 2018 è la parte del documento SNPA che mette in risalto il ruolo dei percettori degli odori nel monitoraggio degli stessi.

venerdì 18 agosto 2023

Nuove Linee guida statali per disciplinare le emissioni odorigene

Approvate con Decreto del Direttore generale della Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 28 giugno 2023 (QUI) gli indirizzi per l'applicazione dell'art. 272-bis del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di emissioni odorigene di impianti e attività.

Si tratta di un atto importante che va a integrare e meglio definire alcuni provvedimenti simili approvati da varie Regioni come Lombardia e Liguria. Ma le linee guida definiscono meglio quanto previsto dallo stesso articolo 272-bis che per la prima volta ha previsto la possibilità di predisporre misure prescrittive specifiche per le emissioni odorigene come ho spiegato QUI, fermi restando i poteri di ordinanza dei Sindaci per sospendere attività con emissioni odorigene fastidiosi per i cittadini (QUI).

Le nuove linee guida sono importanti perché integrano le norme regionali o addirittura le superano per vari aspetti uno dei principali è quello di definire indirizzi per la caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene: gli odori sono in se inquinamento come ha ormai stabilito da tempo la giurisprudenza (QUI, QUI e QUI) e successivamente il testo unico ambientale (QUI) ma certamente dietro ai fenomeni odorigeni, anzi dentro, ci sono microinquinanti altrettanto se non di più pericolosi che spesso vengono sottovalutati dai monitoraggi ma anche dalle prescrizioni autorizzative alle emissioni di impianti inquinanti. N.B. siamo nella materia ambiente dove, ex articolo 117 Costituzione (QUI) le norme statali prevalgono su quelle regionali salvo che queste ultime siano migliorative nel tutelare l'ambiente e la salute pubblica dall'inquinamento. 

Le linee guida definiscono anche le modalità con le quali all’interno delle procedure autorizzative, a seconda del livello di inquinamento potenziale prodotto dall’impianto e/o attività, devono essere stabilite prescrizioni per le emissioni odorigene. Le linee guida si applicano quindi a tutte le procedure di autorizzazione anche a quelle per categorie generali che assorbono le autorizzazioni dei singoli impianti appartenenti ad esse.  

Altra novità è la necessità di tenere in considerazione le emissioni odorigene rispetto alla pianificazione urbanistica vigente.

Infine molto importante la procedura speciale prevista dalle linee guida per impianti esistenti con criticità nelle emissioni odorigene che può comportare una revisione completa delle autorizzazioni fino alla sospensione dell’attività: due esempi in questo senso in Liguria QUI (depositi petroliferi a Genova e QUI (impianto rifiuti ad Arcola).

giovedì 27 aprile 2023

Emissioni odori quali attività amministrative del Sindaco per fermarle

Sentenza del Consiglio di Stato n° 2895 del 22 marzo 2023 (QUI) ha annullato una ordinanza di sospensione dell’attività di un azienda di recupero rifiuti (R1: Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro  mezzo per produrre energia). L’ordinanza era stata emanata per evitare il prosieguo delle emissioni di acido solfidrico rilevate nella zona, aventi un forte impatto odorigeno.

La sentenza è interessante al di là del caso specifico perché chiarisce i fondamenti di una legittima ordinanza emanata da un Sindaco per la tutela dell’ambiente e, nel caso specifico, della salute pubblica.

La lettura della sentenza peraltro, come spiego nella parte finale del post, suggerisce come nei casi come quello qui trattato legati ad emissioni odorigene anomale la strada non sia solo quella della ordinanza di urgenza ma piuttosto della revisione della autorizzazione ai sensi del nuovo articolo 272-bis del Dlgs 152/2006 (QUI).

La sentenza è anche interessante perché afferma esplicitamente che il Sindaco nell’esercitare il suo potere di ordinanza a tutela della salute pubblica (sia ai sensi del Testo unico enti locali QUI o del testo unico leggi sanitarie QUI visto che l’impianto in questione è una industria insalubre di prima classe) non è obbligato ad attenersi al parere dell’Arpa (Agenzia regionale per l’ambiente) competente territorialmente. Questo vale come nel caso in esame quando detto parere gioca a favore della emanazione di una ordinanza ma anche quando gioca contro a conferma di quello che sostengo da anni (QUI e QUI) e cioè i Sindaci possono, se ci sono le condizioni, emanare ordinanze utilizzando anche parere esterni ad Arpa e Asl perché la titolarità della funzione di tutela della salute pubblica è loro e non degli enti tecnici che hanno solo una funzione di supporto.

Vediamo intanto le motivazioni della sentenza ed i principi su cui, secondo il Consiglio di Stato, si deve fondare una legittima ordinanza di sospensione attività per emissioni inquinanti... 

venerdì 1 luglio 2022

Impianto rifiuti località Groppolo (Arcola): disagi per i residenti e autorizzazioni inadeguate

Da anni i residenti delle zone limitrofe all’impianto di trattamento rifiuti sito in località Groppolo (Comune di Arcola) gestito dalla società Specchia Service srl, contestano i forti disagi prodotti alla loro qualità della vita: passaggio di camion, odori, infestazioni da topi e insetti, stoccaggio non adeguato di rifiuti nel piazzale dell’impianto.

I residenti mi hanno segnalato quindi questa situazione che continua, a loro avviso, tutt’ora e sono andato ad analizzare, non avendo ovviamente poteri ispettivi diretti, come questo impianto è stato ad oggi autorizzato e quindi se le autorizzazioni vigenti sono coerenti con le norme di legge per le attività ivi svolte e se non sia necessario invece rivedere queste autorizzazioni imponendo anche prescrizioni più vincolanti.

venerdì 6 novembre 2020

Imporre prescrizioni agli odori dai depositi petroliferi non esclude il loro spostamento ma anzi lo può accelerare

Nel Consiglio Comunale di Genova che ha votato contro la mozione per regolamentare le emissioni odorigene dei depositi petroliferi mi tocca leggere da un consigliere: "la richiesta di prescrizioni per gli odori è un tentativo maldestro per allungare il brodo dello spostamento dei depositi" (QUI).

Ora occorre fare alcune precisazioni per questo signore:

lunedì 19 ottobre 2020

Come tutelare salute pubblica dalle attività inquinanti e insalubri: il ruolo dei Sindaci e non solo

 

Quante volte un cittadino che protestava e protesta per una attività inquinante si è sentito o si sente dire dal Sindaco o da l’Asl: “non possiamo fare molto”.

Ebbene non è vero che non si può “molto”  

 

 

Alla fine di questo post troverete il LINK ad un ampio dossier sui poteri principali che un Sindaco ha nell’ambito dei procedimenti di valutazione (VIA) e autorizzazione ambientale (AIA) .

 

Il dossier è diviso in tre parti.

lunedì 31 agosto 2020

Come applicare la normativa sull’inquinamento atmosferico alle emissioni odorigene


Fino ad ora le emissioni odorigene erano considerate inquinamento ai sensi della Parte V del DLgs 152/2006 (testo unico ambientale) solo per la giurisprudenza.
Nel frattempo nel 2017 è stato introdotto nel DLgs 152/2006 l’articolo 272-bis che disciplina le modalità con le quali le Regioni (con apposite linee guida) possono definire i parametri  affinché le autorità  competenti a rilasciare le autorizzazioni alle emissioni possano imporre prescrizioni e limiti specifici alle emissioni odorigene.
Infine con il Decreto Legislativo 30 luglio 2020, n.102 le emissioni odorigene sono entrate pienamente nelle definizioni del DLgs 152/2006 articolo 268:  f-bis) emissioni odorigene: emissioni convogliate o  diffuse aventi effetti di natura odorigena;”.
In questo modo se fino a questa ultima norma, molto dipendeva dalle interpretazioni della giurisprudenza oppure dalla discrezionalità delle Regioni  Province nell’applicare l’articolo 272-bis ora non ci sono più scuse!
Le emissioni odorigene sono inquinamento atmosferico per legge e vanno sempre disciplinate in qualsiasi autorizzazione su emissioni aereiformi e non farlo può comportare un comportamento omissivo da parte della Pubblica Amministrazione competente. Non solo ma una volta disciplinate dette emissioni se le prescrizioni sono violate le autorità competenti devono attivarsi per farle rispettare senza scuse come “la difficoltà di misurare gli odori o stabilire limiti agli odorigeni

Vediamo più precisamente la descrizione di detta giurisprudenza e successiva normativa sopra sintetizzata.

martedì 23 giugno 2020

Odori: la Cassazione chiarisce quando applicare il criterio della stretta tollerabilità

La Cassazione penale (sentenza n. 13324 del 30 aprile 2020 - QUI) è tornata  sulla natura del reato di getto pericolose  (articolo 674 Codice Penale) e sulle condizioni della sua configurabilità in relazione alle emissioni odorigene in particolare.  Soprattutto la sentenza chiarisce ulteriormente che le emissioni odorigene da attività industriale  il criterio della normale tollerabilità (articolo 844 Codice Civile) non è sufficiente per dimostrare la fattispecie del reato suddetto ma occorre quello della “stretta tollerabilità”. Successivamente è intervenuta altra sentenza della Cassazione (Sez. III n. 33817 del 30 novembre 2020 QUI) che ha integrato la sentenza sopra indicata

mercoledì 23 gennaio 2019

Le emissioni odorigene sono inquinamento atmosferico tranne che per il TAR Toscana

Ieri si è svolta l’udienza al Tar di Firenze sul richiesta di sospensiva della revoca della autorizzazione all’esercizio dell’impianto di produzione bitumi nel Comune di Scarperia San Piero e Sieve.A prescindere dal merito della decisione del collegio giudicante (su cui si tornerà nelle sedi opportune) mi ha colpito una frase del Presidente del collegio che ha affermato: “l’inquinamento atmosferico non c’entra con le emissioni odorigene”.
Si tratta di affermazione gravissima che cancella molte sentenze della magistratura amministrativa e penale di cui ho trattato diffusamente nel mio blog vedi QUI, QUI, QUI, QUI, QUI, QUI, QUI.

giovedì 1 novembre 2018

I Sindaci aggirano i loro poteri di Autorità Sanitaria: il caso del Sindaco di Vezzano Ligure


Sulla rimozione del ruolo del Sindaco come Massima Autorità Sanitaria sul territorio comunale di competenza ho scritto spesso in questo post. Ora ci troviamo di fronte all’ennesimo tentativo di tale rimozione da parte del Sindaco di Vezzano Ligure (SP), tentativo così maldestro sotto il profilo giuridico amministrativo che se non fosse in gioco la tutela della salute di molti cittadini non meriterebbe neppure di essere criticato. Ma pur essendo maldestro il tentativo costituisce un esempio da caso studio delle “porcate” amministrative che i Sindaci spesso si inventano per rimuovere il ruolo che il testo unico delle legge sanitarie del 1934 gli assegna.

Il caso riguarda le procedure che hanno portato alla autorizzazione dell’impianto di trattamento rifiuti urbani e assimilati indifferenziati  sito il località Saliceti nel Comune di Vezzano Ligure.

L’impianto da anni ha prodotto fenomeni odorigeni pesanti che hanno portato alla apertura di una inchiesta penale per getto di cose pericolose, inchiesta tutt’ora in corso e non archiviata.

Il Sindaco al momento del rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) non ha presentato in sede di conferenza dei servizi l’obbligatorio Parere Sanitario ai sensi degli articoli 216 e 217 sulle industrie insalubri di prima classe. Sul significato e l’efficacia di questo Parere ho scritto QUI.


I cittadini residenti nella zona recentemente hanno inviato al Sindaco una istanza con la quale chiedevano di intervenire per colmare la lacune istruttoria e procedurale relativa al sopra citato Parere Sanitario.

Il Sindaco dopo molte settimane di silenzio ha prima utilizzato un discutibile parere della Provincia della Spezia che per giustificare il comportamento omissivo del Sindaco si è inventato che gli impianti di gestione rifiuti non sono industrie insalubri di prima classe (vedi QUI), per poi rispondere con un comunicato (vedi QUI per il testo completo) in cui stravolge la legge e i compiti che in materia gli vengono assegnati.

Vediamo come:

domenica 12 agosto 2018

Normativa sulle industrie insalubri: i compiti di Sindaci e ASL

Seguendo da anni numerose vertenze ambientali in giro per l’Italia mi è spesso capitato di incontrare problematiche legate alle c.d. industrie insalubri di prima classe e di registrare come Sindaci e ASL non applichino correttamente la normativa che disciplina queste attività  e come su  questa normativa ci sia un confusione che spesso e volentieri è voluta.
Vediamo quindi di chiarire quali sono le industrie insalubri, come vengono classificate, cosa devono fare i gestori di tali industrie, gli amministratori pubblici e gli enti di controllo tecnico secondo normativa e giurisprudenza…

lunedì 6 agosto 2018

Biodigestore spezzino: Boscalino si, Boscalino no, “la Terra dei Cachi”

Il Consiglio Provinciale di stamane ha approvato l’aggiornamento del Piano di Area per la gestione del ciclo di rifiuti e successivamente il Comitato di Ambito a livello regionale ha recepito la integrazione.
Le due decisioni appaiono confuse dal punto di vista dell’iter amministrativo ma anche pericolose per le conseguenze ambientali che le scelte di sito e di tipo di impianto previste potranno produrre nel territorio della provincia spezzina.
Vediamo schematicamente perché con l’impegno di tornare con motivazioni più tecniche su ognuno dei punti che descrivo di seguito:

mercoledì 20 giugno 2018

Odori anomali: la Cassazione spiega quando c'è il reato

La questione delle emissioni odorigene  assume, purtroppo, un  rilievo sempre più rilevante nelle emissioni inquinanti dei vari impianti che producono fastidi e danni alla salute dei cittadini residenti vicino agli stessi.

Come è noto una delle norme più utilizzata in questi anni per tutelare i cittadini colpiti dalle emissioni odorigene è stata ed è l’articolo 674 del codice penale (getto di cose pericolose) che recita: “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a duecentosei euro.”.


Una sentenza della Cassazione (Sez. III n. 57958 del 29 dicembre 2017, QUI)...

giovedì 7 giugno 2018

Nuovo biodigestore a Saliceti (Vezzano Ligure) cosa devono fare i Sindaci e perché!


In località Saliceti nel Comune di Vezzano Ligure è stata  avanzata l’ipotesi di un nuovo biodigestore per trattare prevalentemente i rifiuti organici non solo della Provincia di Spezia ma anche del Tigullio e probabilmente anche di fuori Regione come vedremo nel seguito di questo post.

Qui vorrei analizzare sinteticamente alcune questioni che riguardano questo ipotizzato impianto ed in particolare:
1. sulle modalità dell’annuncio,  
2. sullo stato del sito dove viene proposto
3. sulle modalità con cui questo sito sarebbe stato individuato.

martedì 15 maggio 2018

Impianto rifiuti Volpara a Genova: mancata VIA e AUA rimuovono i disagi sanitari dei residenti


La Città Metropolitana di Genova ha concluso la procedura di Autorizzazione Unica Ambientale (per la disciplina di questa autorizzazione vedi QUI) dell’impianto di trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili (per il testo dell'AUA vedi QUI).
La procedura ora prevede la formalizzazione della pubblicazione dell’AUA allo sportello unico attività produttive del Comune di Genova.

L’impianto in questione aveva visto in precedenza la conclusione anticipata della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - VIA (avviata in data 31/8/2017 in relazione alle modifiche della tipologia di rifiuti introdotti nell’impianto) con nota della Regione Liguria in data 12/2/2018.
La motivazione era che l’entrata in vigore della ultima versione del DLgs 152/2006 aveva comportato la abrogazione della norma che non prevede l’applicazione della VIA ai rinnovi delle autorizzazioni.

Ci risiamo dopo l’Italiana coke in provincia di Savona (vedi QUIla Regione Liguria ci riprova ad usare una interpretazione tutta sua per derogare alla procedura di VIA agli impianti esistenti.
Non solo ma la successiva conclusione della procedura di AUA all’impianto genovese si basa sulla istruttoria (non completata) della VIA non affrontando peraltro le annose problematiche sanitarie prodotte nei quartieri limitrofi.

Vediamo partitamente le due questioni: la VIA annullata e l’AUA.

martedì 1 maggio 2018

Biodigestore di Taggia(IM): una procedura di valutazione e autorizzazione inadeguata


Le note che seguono sono finalizzate ad analizzare criticamente la procedura di valutazione del progetto di biodigestore previsto nel Comune di Taggia in Provincia di Imperia.
L’impianto, localizzato in località Colli, comune di Taggia, tratterà le seguenti categorie di rifiuti prodotti all’interno dell’ Area Omogenea Imperiese, che comprende la Provincia di Imperia e i tre Comuni Savonesi Andora, Stellanello e Testico:
• rifiuti urbani residuali a valle della raccolta differenziata;
• rifiuti organici dalla raccolta differenziata RSU;
• rifiuti “verdi” provenienti dalla manutenzione delle aree verdi cittadine e dalla raccolta differenziata di tali scarti;
• fanghi non digeriti risultanti dal trattamento delle acque fognarie.

L’impianto è concepito in maniera tale da poter trattare adeguatamente i rifiuti che saranno conferiti nelle seguenti quantità:
• Rifiuti urbani residuali: 49.000 ton/anno
• Rifiuti organici putrescibili da raccolta differenziata: 26.000ton/anno
• Rifiuti “verdi”: 19.000ton/anno
• Fanghi: 9.000 ton/anno
Quella che segue è la sintesi della mia Relazione al Convegno dello scorso 27 aprile c.a. organizzato dal Movimento 5stelle locale.

giovedì 22 marzo 2018

Impianto LaminaM di Borgo Val di Taro: le istituzioni latitano e i disagi alla salute restano


Quello che sta accadendo a Borgo Val di Taro è gravissimo (vedi QUI).
Un impianto che produce da oltre un anno gravi disagi ai residenti locali, una intera comunità mobilitata nel chiedere chiarimenti e l'intervento delle istituzioni, i Medici di famiglia locali e l'associazione Medici per l'Ambiente schierati a fianco della comunità nel confermare la fondatezza scientifica dei disagi, mentre le istituzioni si trincerano dietro lo scaricabarile delle competenze e il rispetto formale di limiti di legge.

sabato 17 marzo 2018

Impianti Bitumi nel Mugello: emissioni anomale, valutazioni inesistenti, monitoraggi rinviati


Ieri 16 marzo ho partecipato ad una assemblea organizzata dal Comitato di cittadini di Massorondinaio località nel Comune di Scarperia e San Piero in provincia di Firenze, dove è attivo da molti anni un impianto di produzione di conglomerato bituminoso che produce forti disagi ai numerosi residenti della zona prodotti soprattutto da emissioni odorigene, polverose oltre a quelle rumorose.
Quello che segue è il testo completo della relazione da me tenuta alla Assemblea nella quale analizzo le lacune istruttorie e autorizzatorie di questo impianto.
Sintetizzando questo impianto, come mi accade di verificare spesso nelle varie vertenze che seguo in diverse Regioni, non ha avuto al momento della sua collocazione:
1. una valutazione di impatto ambientale che ne dimostrasse la compatibilità con il sito in cui collocato
2. una istruttoria che ai sensi della normativa sulle industrie insalubri di prima classe ne verificasse la compatibilità sanitaria
3. mancanza di monitoraggi e controlli sistematici in grado di fornire risposte certe alle numerose segnalazioni dei cittadini che subiscono i disagi prodotti dall’impianto
4. rinvio dei monitoraggi per ragioni burocratiche ed organizzative interne agli enti di controllo a dimostrazione della carenza strutturale degli stessi
5. un atteggiamento, da parte della Amministrazione Comunale, non trasparente e soprattutto non coinvolgente verso i cittadini nell'affrontare la  questione dei disagi manifestati. 

Questo caso conferma quello che sostengo da tempo  nel giudizio sugli amministratori locali: prima di agire non devono chiedersi cosa potrebbe succedere a loro ma cosa succederebbe ai cittadini se loro non agissero!

Di seguito la mia relazione...