Seguendo varie vertenze in
giro per l’Italia in relazione ad impianti assoggettati ad Autorizzazione
Integrata Ambientale (AIA), mi trovo spesso di fronte alla rimozione,da parte
dei Sindaci, della loro funzione di Autorità Sanitaria esercitabile con il
Parere Sanitario di cui agli articoli 216 e 217 del Testo Unico Leggi Sanitarie
come riportato dal comma 6 [NOTA 1]
articolo 29-quater del DLgd 152/2006.
Recentemente nella vicenda
dell’Impianto LaminaM di Borgo Val di Taro la maggioranza del Consiglio
Comunale per rispondere alla richiesta di rilasciare detto Parere Sanitario, avanzata
dalla Associazione per il Futuro delle nostre valli, ha presentato una mozione
(difesa con toni in consiglio comunale non consoni per una istituzione elettiva
vedi QUI) che costituisce un
ottimo esempio della suddetta rimozione.
Le tesi fondamentali espresse
in questa mozione sono le seguenti:
1. il Parere Sanitario non
è obbligatorio perché ora ci sono Arpa e Asl che hanno il compito di far
pesare le problematiche di impatto sanitario nelle procedure di AIA
2. le prescrizioni del
Sindaco presentate in Conferenza dei Servizi possono essere non acquisite dalla
autorità competente al rilascio dell’AIA se non vengono adeguatamente motivate
Le tesi sopra esposte sono
di per se contraddittorie come si capisce perché da un lato tendono ad
affermare che il parere sanitario sostanzialmente è sostituibile da altri enti
(tesi 1) e allo stesso tempo però che il Sindaco se presenta un parere con
prescrizioni motivate queste possono incidere sulla decisione finale (tesi 2).
Anche alla luce della confusione che emerge dalla vicenda sopra riportata, la questione del Parere Sanitario del Sindaco ritengo vada adeguatamente valutata e chiarita nei suoi aspetti giuridico
amministrativi utilizzando la significativa giurisprudenza in materia.
IL PARERE SANITARIO E’ DI COMPETENZA DEL
SINDACO E NON DELLA GIUNTA E RIENTRA QUINDI NELLE SUE COMPETENZE DI MASSIMA
AUTORITA’ SANITARIA E QUINDI NON PUO’ ESSERE RILASCIATO DAL DIRIGENTE.
Afferma la sentenza del
TAR Lazio sezione Latina n. 819 del 2009:
“..emerge l’attribuzione di una competenza nominativamente specificata,
particolarmente rilevante quanto al valore da attribuire ad eventuali
precedenti avvisi ed alle disposizioni che ordinariamente concernono la
distribuzione e la titolarità dei poteri amministrativi. In altri termini la
riprodotta disposizione assegna al sindaco, e solo a questi, in un ambito ben
individuato, il potere di dettare le “prescrizioni” di cui agli articoli 216 e
217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265… quanto invece, all’aspetto che
involge l’indicata competenza dirigenziale, sfugge alla ricorrente che detta
espressa assegnazione, risulta coerente con il sistema delineato dal D. Lgs. 18
agosto 2000, n. 265, il quale oltre che ad attribuire ogni potere gestorio alla
dirigenza comunale, testualmente prevede all’articolo 107, comma 4, che “Le
attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all’articolo
1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di
specifiche disposizioni legislative.”.
IL PARERE SANITARIO NON PUO’ ESSERE SUPERATO/SOSTITUITO
DAL PARERE ARPA-ASL
Si veda sempre la sentenza
del TAR Lazio del 2009: ”deve obiettarsi
che le autorità richiamate e presenti in conferenza (ARPAT, ASL ndr.) si esprimono a tutela dell’ambiente, nel
mentre le prescrizioni di cui ai citati articoli 216 e 217 sono espressamente
richieste ed oggetto di una previsione che si aggiunge e che si inserisce nella
fase antecedente al rilascio. In realtà ancora una volta, alla tesi della
ricorrente si oppone l’articolo 5, comma 14, del D. Lgs. 59/2005 il quale,
oltre a prevedere l’acquisizione delle “prescrizioni” del sindaco, testualmente
contempla che “L’autorità competente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione
integrata ambientale, acquisisce, …, … il parere … delle Agenzie regionali e
provinciali per la protezione dell’ambiente negli altri casi per quanto
riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni
nell’ambiente.”. L’impostazione qui disattesa in definitiva, oltre che ad
essere contrastata dal dato positivo, comporterebbe una non condivisibile
duplicazione, da escludersi perché la citata normativa ascrive a competenze
diverse la tutela di distinti interessi (alla ASL quella correlata alle
emissioni; al sindaco quella rapportata al possibile “pericolo o danno per la
salute pubblica”
A conferma si veda
T.A.R. Marche, Sezione I,
25 luglio 2013 che ribadisce la autonoma distinzione del Parere Sanitario del
Sindaco rispetto agli atti e funzioni di altri enti preposti alla tutela
ambientale: “3.8 Non è altresì
condivisibile l’affermazione di parte ricorrente per cui il parere del sindaco
come autorità sanitaria che non potrebbe investire aspetti ambientali, dato che
l’inquinamento e comunque l’impatto di una discarica non può essere considerato
privo di aspetti sanitari. Del resto, per quanto riguarda la inquadrabilità del
parere del Sindaco tra quelli delle autorità di cui al più volte citato art. 14
c. quater, il Collegio ritiene che, come già osservato in giurisprudenza, in
materia di rifiuti tale ruolo non possa che essere riconosciuto. Si deve
infatti rilevare lo strettissimo legame intercorrente tra la tutela
dell'ambiente e l'incomprimibile diritto di cui all'art. 32 [NOTA 2]
della Carta Fondamentale”.
IL PARERE SANITARIO DEL SINDACO È
OBBLIGATORIO
Vista la autonomia del
Parere Sanitario come riportata dalla giurisprudenza sopra citata questo atto nelle procedure di AIA è obbligatorio perché
propedeutico a perfezionare l’atto finale cioè l’AIA esercitando una funzione
quella di Autorità sanitaria non assorbita dall’AIA come dimostra l’elenco ex
allegato IX alla parte II del DLgs 152/2006.
D’altronde la conferma di
questa tesi sta nella lettera del comma 6 articolo 29-quater DLgs 152/2006.
Questo comma oltre a prevedere che il Parere Sanitario del Sindaco sia “acquisito
dalla Conferenza dei Servizi” afferma ulteriormente che detta Conferenza deve
acquisire anche: “la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere
delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per le
altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e
controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente.” Ora è indiscutibile che la lettera della
legge appena citata metta il Parere del Sindaco, sullo stesso piano, al fine di
una completa istruttoria per il rilascio dell’AIA, di altri pareri di enti che
devono per legge partecipare alla Conferenza dei Servizi esprimendo il loro
punto di vista pena la incompletezza della istruttoria che comporterebbe la illegittimità del
provvedimento finale di autorizzazione.
D’altronde quando la legge
ha voluto riconoscere la non obbligatorietà dell’intervento del Sindaco nell’ambito
di un procedimento di AIA lo ha fatto. Si veda il comma 7 [NOTA 3]
articolo 29-quater del DLgs 152/2006 dove non casualmente si usa il termine “il
sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute
pubblica.. può chiedere il riesame dell’AIA”
IL PARERE NEGATIVO DEL SINDACO PUO’ ESSERE
DI OSTACOLO AL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE
Ritorniamo sempre alla
sentenza del TAR Latina del 2009 dove i ricorrenti contro il mancato rilascia
dell’AIA per parere sanitario negativo del Sindaco affermavano: “il parere negativo del sindaco del comune di
Pontinia non sarebbe poi di ostacolo al rilascio dell’autorizzazione integrata
ambientale, stante la collocazione nella conferenza di servizi a carattere
istruttorio, connotazione che implicherebbe la possibilità di superare detto
parere e di rilasciare la richiesta autorizzazione;”
La sentenza del TAR
chiarisce la non fondatezza dei ricorrenti affermando quanto segue “dal dato positivo, si desume che l’autorità
procedente deve comunque concludere nei termini fissati i lavori della
conferenza e che, per il caso di dissenso manifestato dal titolare di
attribuzioni inerenti ad un cd. interesse sensibile, alla stessa è preclusa la
possibilità di assumere una determinazione favorevole collocandosi la
competenza ad un distinto livello. Il che si è verificato nella fattispecie
nella quale il dissenso, veicolato dal parere sindacale negativo, investe un
interesse sensibile (quello “alla tutela della salute e della pubblica
incolumità” di cui agli articoli 14 - quater, comma 3, legge 241/1990 e 217
R.D. 1265/1934); dissenso che, in quanto tale, non poteva essere superato e/o
composto nella citata sede ed è stato correttamente presupposto dalla provincia
al fine di attivare la conferenza permanente Stato Regioni”
In particolare il comma 1
dell’articolo 14 quinquies (che ha ripreso il sopra citato articolo 14-quater
comma 3 nelle legga 241/1990) afferma sul punto del dissenso in conferenza dei
servizi: “1. Avverso la
determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla
sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e
della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al
Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo
inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori
della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal
Ministro competente..”
Tradotto in caso di
dissenso espresso dal parere sanitario del Comune si rinvia alla intesa Governo
Regione che solo se non raggiunta comporterà una apposita deliberazione del
Consiglio dei Ministri……quindi come dire un serie di passaggi non semplici se
il Comune presentasse un Parere Sanitario ben motivato.
A conferma di quanto sopra
si veda il T.A.R. Marche, Sezione I, 25 luglio 2013 che chiarisce a sua volta cosa succede se in Conferenza dei Servizi alti
enti si oppongono al parere del Sindaco:
“non è condivisibile la tesi di parte ricorrente per cui la Regione, in
quanto autorità procedente, avrebbe dovuto superare i pareri negativi e imporre
il proprio parere favorevole. Ciò anche a prescindere dal disposto dell’art. 14
quater della legge 241/90, in quanto l’impostazione di parte ricorrente sembra
contraria alla natura stessa della Conferenza di servizi, che è volta alla
composizione e al confronto degli interessi delle autorità coinvolte”.
Di conseguenza, per stabilire quali siano le posizioni
prevalenti dovrà tenersi conto del ruolo che le diverse amministrazioni
assumono in sede di conferenza. Ciò porta, ovviamente a valutate con
particolare attenzione al dissenso proveniente dagli enti esponenziali di
comunità territoriali (Tar Marche.418/2013, cit.)”.
COSA DEVE CONTENERE IL PARERE SANITARIO DEL
SINDACO NELLA PROCEDURA DI AIA
Il TAR Sicilia sentenza n.
1524 del 2015 afferma quanto segue:
1. Le prescrizioni devono
essere “lato sensu” tecniche al fine di prevenire o impedire eventuali pericoli
di danni per la salute pubblica
2. le prescrizioni che se
non accolte possono bloccare la autorizzazione deve essere fondate da congrua e
seria attività istruttoria sui paventati inconvenienti sanitari e che si sia
vanamente tentato di eliminarli
3. il Comune può
discostarsi dai pareri favorevoli resi da altre autorità sanitarie ed
ambientali solo in caso di assoluta insufficienza, carenza e approssimazione
degli stessi e qualora sussistano allegazioni che provino oltre ogni dubbio
l’inattendibilità dei pareri e la sussistenza di comprovati elementi che
dimostrino la sussistenza di inconvenienti sanitari
Come si vede quindi anche
questa sentenza non mette in discussione il potere del Sindaco di rilasciare il
Parere ma semmai i contenuti dello stesso ma se questo potere non viene
esercitato ovviamente non sapremo mai se i contenuti sussistevano o meno!
IL SINDACO COSA RISCHIA SE SULLA BASE DI UN
PARERE ADEGUATO FOSSE ARRIVATO AD EMETTERE UNA ORDINANZA SANITARIA CONTRO
L’INQUINAMENTO OD OTTENERE LA SOSPENSIONE DI UNA AUTORIZZAZIONE O IL DINIEGO
DEL RILASCIO DELLA STESSA
Ce lo spiega una
recentissima sentenza del Consiglio di Stato (826/2018) che, riformando una
sentenza del TAR della regione interessata che annullava per un vizio di forma
una ordinanza sindacale, ha affermato che non ci può essere condanna al
risarcimento a carico del Comune.
Perché? In base al
principio di precauzione
18.2. Nel caso di specie, non si
può configurare in nessuna forma la colpa dell’Amministrazione perché la
sentenza che ha statuito sulla domanda di risarcimento, in conseguenza
dell’annullamento delle ordinanze del Sindaco del comune di Castel Volturno per
un vizio formale delle stesse, non ha tenuto conto del contesto di grave danno
all’ambiente e alla salute, del principio di precauzione e della complessa
vicenda procedimentale attivata per la bonifica delle aree.
18.5. Nel caso di specie, l'accertato difetto di istruttoria va, infatti, rapportato all'esigenza di una immediata tutela dell'incolumità pubblica in coerenza con la finalità preventiva e cautelare del potere esercitato (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 11 luglio 2014, n. 3547).
Cosicché, l’annullamento giurisdizionale per vizi ”formali”, che non intacca sostanzialmente la discrezionalità dell'agire della p.a., non dà spazio per alcun risarcimento del danno, poiché la pretesa alla legittimità formale del provvedimento viene adeguatamente ristorata con l'eliminazione del vizio formale stesso, non potendosi accertare la spettanza o meno del sottostante bene della vita (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 10 febbraio 2015, n. 675).
18.5. Nel caso di specie, l'accertato difetto di istruttoria va, infatti, rapportato all'esigenza di una immediata tutela dell'incolumità pubblica in coerenza con la finalità preventiva e cautelare del potere esercitato (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 11 luglio 2014, n. 3547).
Cosicché, l’annullamento giurisdizionale per vizi ”formali”, che non intacca sostanzialmente la discrezionalità dell'agire della p.a., non dà spazio per alcun risarcimento del danno, poiché la pretesa alla legittimità formale del provvedimento viene adeguatamente ristorata con l'eliminazione del vizio formale stesso, non potendosi accertare la spettanza o meno del sottostante bene della vita (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 10 febbraio 2015, n. 675).
[NOTA 1] 6. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al
comma 5, vengono acquisite le
prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
[NOTA 2] La
Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettivita`, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
[NOTA 3] 7. In presenza di circostanze intervenute
successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al presente titolo, il
sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica,
può, con proprio motivato provvedimento,
corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di
modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorità competente di riesaminare
l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies.
Nessun commento:
Posta un commento