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martedì 26 maggio 2026

Impianti rifiuti in variante al PRG quando occorre la VAS: la confusione del Ministero Ambiente

La Regione Liguria è notoriamente <<esperta>> nell'approvare progetti di rifiuti contro la pianificazione vigente comunale e sovraordinata: vedi progetti biodigestore Isola del Cantone e Vezzano ligure. Questo Ente ha presentato un interpello al Ministero dell’Ambiente per definire i casi in cui i progetti di impianti gestione rifiuti costituiscono varianti automatiche ex lege alle destinazioni vigenti nella pianificazione urbanistica  con esclusione della Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS). Casistica disciplinata in combinato disposto del comma 6 articolo 208 e comma 12 articolo 6 DLgs 152/2006.

Il Ministero dell’Ambiente ha risposto (QUI) all’Interpello lo scorso 17 aprile c.a. citando un Parere del Consiglio di Stato (QUI) che distingue tra impianti nuovi e modifiche di quelli esistenti prevedendo l’applicazione della deroga alla VAS solo agli impianti nuovi con localizzazione non prevista dalla vigente pianificazione urbanistica.  

Il Parere del Consiglio di Stato esprime una visione formalista per cui basandosi sulla rubrica dell’articolo 208 (“autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”) deduce automaticamente che solo per questi si applica la deroga alla VAS costituendo la autorizzazione variante automatica. Affermazione che non corrisponde al dettato dell’articolo 208, infatti la procedura da esso disciplinata si applica anche alle variazioni di impianti di gestione rifiuti in esercizio (comma 19 articolo 208). Non solo stessa procedura unica anche per gli impianti assoggettati ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) come si deduce dall’articolo 29-ter del DLgs 152/2006.

Soprattutto il Parere del Consiglio di Stato riportato acriticamente dal Ministero dell’Ambiente nella risposta all’Interpello suddetto non tiene conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia e di quella di merito del Consiglio di Stato che in sintesi afferma che la automaticità della variante alla pianificazione vigente deve essere verificata caso per caso prima di tutto nella conferenza dei servizi a prescindere dalla qualificazione dell’atto: autorizzazione o variante.


Riporto, di seguito, in primo luogo il testo delle norme oggetto dell’Interpello per poi illustrare puntualmente e analizzare criticamente la risposta del Ministero Ambiente e l’allegato Parere del Consiglio di Stato.

 

giovedì 14 maggio 2026

Le condizioni per considerare non sostanziale una modifica di un impianto rifiuti con il CSS

Sentenza del Consiglio di Stato n°3362 del 29 aprile 2026 (QUI) che ha definito le condizioni e le modalità istruttorie che possono giustificare la qualificazione di una modifica di un impianto rifiuti come non sostanziale. Condizioni e istruttorie che richiedono, attraverso la apposita conferenza dei servizi, una valutazione completa delle problematiche ambientali e di salute pubblica, comprensiva dei titoli edilizi. Il tutto in relazione ad un impianto esistente che ha per oggetto il recupero di rifiuti non pericolosi con l’introduzione dello stoccaggio del combustibile solido secondario (CSS), prodotto dallo stesso impianto, sul terreno di pertinenza distinto.

Una sentenza importante che fornisce una interpretazione più rigorosa sotto il profilo ambientale in relazione alla presenza del combustibile solido secondario rispetto alle esagerate facilitazioni che questo materiale ha avuto in questi ultimi anni, vedi QUI.

mercoledì 13 maggio 2026

I poteri delle Regioni nel rivedere le aree idonee per biodigestori di fronte alla contrarietà del Comune

Sentenza del Consiglio di Stato n° 2942 del 14/4/2026 (QUI) che, confermando la sentenza di primo grado del Tar, afferma il diritto della Regione di rivedere l’inserimento nella programmazione di un sito per un biodigestore al fine di ottenere contributi pubblici per realizzare l’impianto, dopo la decisione del Comune territorialmente di non volere più detto sito nella propria circoscrizione di competenza istituzionale.

La sentenza conferma come questa decisione non lede nessun diritti quesiti alla impresa che aveva proposto di realizzare il biodigestore (di 60.000 ton/anno con project financing) nel sito individuato inizialmente con manifestazione di interesse promossa dalla Regione e attuata dalla Agenzia regionale quale ente pubblico che gestisce il servizio rifiuti.

Analizziamo di seguito la sentenza ...

mercoledì 6 maggio 2026

Impianto rifiuti di Arcola (SP): i disagi sanitari e ambientali, le reali competenze e responsabilità

Sull'impianto di gestione rifiuti in località Groppolo (Comune di Arcola) in questi giorni leggo, da parte di vari rappresentanti politici e amministratori, dichiarazioni contraddittorie e a volte anche confuse sulle competenze relative alla soluzione dei gravi disagi ambientali e sanitari prodotti dall'impianto.

Vediamo di ricostruire almeno le competenze a livello normativo: sia per i poteri di ordinanza a tutela della salute pubblica che per le questioni della delocalizzazione e delle carenze nelle autorizzazioni rilasciate negli ultimi anni, ed infine per gli inadeguati controlli sanitari e dell’esercizio dei poteri di diffida e revoca delle autorizzazioni.

martedì 6 gennaio 2026

Discarica campo in ferro non bonificata: le dichiarazioni della Marina Militare. Chiarimenti e domande alle autorità militari e civili..

La Marina Militare dichiara (QUI) che non ci sarà tombamento per la discarica abusiva Campo in ferro in località Marola (Spezia). Lo scrive come se facesse una gentile concessione agli spezzini.

Nel post (QUI) dello scorso 2 gennaio sul mio blog Note di Grondacci che ho pubblicato l'altro giorno spiegavo che il tombamento era un termine inesistente nella normativa sulle bonifiche. Quindi la dichiarazione della Marina Militare ha la sola finalità di nascondere una serie di verità che vado ad illustrare per poi concludere con alcune precise domande alle Autorità militari e civili.

venerdì 2 gennaio 2026

Mancata bonifica discarica nell’Arsenale Militare di Spezia: Come funziona la legge applicabile

Dopo la notizia che la Marina Militare avrebbe deciso di non rimuovere i rifiuti presenti nella discarica c.d. Campo in Ferro in località Marola dentro l’Arsenale Militare, ho letto varie dichiarazioni di rappresentanti di forze politiche e di associazioni ambientaliste che criticano questa decisione. Dichiarazioni di principio condivisibili ma poco utili a fermare questa decisione perché nessuno è entrato nel merito di come funzionano le norme in materia di bonifiche in aree militari e se e come la Marina Militare può prendere una decisione come quella prospettata. 

Le note che seguono dimostrano che ci sono molti passaggi normativi non chiariti per cui la prima cosa che dovrebbero fare politici e ambientalisti che si sono dichiarati al tombamento (vedremo che non si deve chiamare così) della discarica “Campo in ferro” è quello di diffidare le autorità militari a rendere pubblici i passaggi che hanno portato alla scelta contestata, valutando anche un esposto alla Procura della Repubblica perché come avevo già avuto modo di spiegare in passato non solo recente la decisione di non rimuovere i rifiuti in questione è in palese contraddizione con quanto affermato a suo tempo da una perizia della Procura della Repubblica del Tribunale di Spezia: l’inquinamento potrebbe ancora esserci tanto che si chiedeva di approfondire le indagini tecniche. Richiesta all’epoca evasa dalla Procura ma che oggi potrebbe essere nuovamente avanzata, visto che si potrebbe configurare il reato di omessa bonifica.

Vediamo come stanno le cose sotto il profilo normativo ..

venerdì 14 novembre 2025

Depositi rifiuti nell’area dell’Arsenale Militare di Spezia: quale normativa applicabile

Leggo sul Secolo XIX di oggi del deposito di rifiuti nell’area dell’Arsenale Militare. Da quello che leggo mi pare che siano necessari le seguenti precisazioni.

mercoledì 22 ottobre 2025

La nuova legge sulle sanzioni in materia di gestione rifiuti

La legge n° 147 del 3/10/2025 (QUI) che ha convertito il Decreto-legge 116/2025 modifica il sistema sanzionatorio sulle gestioni illecite dei rifiuti ma anche in relazione ai delitti ambientali (disastro ambientale, inquinamento ambientale).

Si prevedono trasformazioni di varie contravvenzioni in delitti in particolare per l’abbandono di rifiuti pericolosi e spedizioni illegali di rifiuti. Si escludono in questi casi la applicazione della oblazione (paghi e il reato non c’è più) come pure la possibile estinzione del reato ex articolo 318-septies DLgs 152/2006. Per alcuni reati riformati dalla nuova legge scatta anche la possibilità di utilizzare nell’indagine la intercettazione telefonica (articolo 266 codice di procedura penale- QUI) come, ad esempio, per l’abbandono di rifiuti pericolosi la gestione di rifiuti pericolosi senza autorizzazione compresi i non pericolosi se ci sono danni alle acque e messa in pericolo della vita di persone, spedizioni illegali di rifiuti. Tutte fattispecie punibili, con la riforma, fino a 5 anni di reclusione.

Per facilitare la lettura prima pubblico una sintesi della nuova legge per poi seguire con una analisi puntuale di tutte le novità sanzionatorie introdotte dalla legge 147 del 2025 .. 

lunedì 22 settembre 2025

La comunicazione dei motivi di diniego di autorizzazione ambientale: il caso dell’impianto gestione rifiuti Edison di Jesi

Il post che segue affronta le criticità della procedura che ha portato la Provincia di Ancona (Autorità Competente) a inviare un preavviso di diniego di autorizzazione (PAUR ex articolo 27-bis DLgs 152/2006QUI) alla istanza di un impianto di recupero rifiuti pericolosi presentata dalla società Edison nel Comune di Jesi.

La norma (articolo 10-bis legge 241/1990QUI) che disciplina detto preavviso concede al massimo 10 giorni al proponente della istanza autorizzatoria per replicare ai motivi del Preavviso diniego di autorizzazione, ma la Provincia di Ancona ha concesso invece ben 60 giorni.

La motivazione della Provincia è che in questo modo si sono anticipate contestazioni da parte di Edison, in sede di ricorso al TAR contro la conferma definitiva del diniego di autorizzazione. Contestazioni che, senza la proroga suddetta, sarebbero derivate da non avere avuto sufficiente tempo di replica alla società proponente del progetto.

È davvero così? Soprattutto era obbligata la Provincia (nella sua qualità di Autorità Competente al rilascio del PAUR) ad applicare il termine breve previsto dalla legge?

Ad avviso di chi scrive le motivazioni della Provincia sono risibili ed un eventuale ricorso contro il diniego definitivo di PAUR semmai si fonderebbe sul merito di detto diniego non certo per una mancata proroga di 60 giorni che, come vedremo, non è prevista da alcuna norma del nostro ordinamento giuridico. Non solo ma, come si dimostrerà nel seguito del post, la possibilità della Autorità Competente di applicare il termine di soli dieci giorni previsto dalla legge deriva dalla natura giuridica dell’istituto del preavviso di diniego come affermato da ampia giurisprudenza in materia che verrà riportata nel commento che segue.

Nella parte finale del post si tratta anche della criticità relativa alla non disponibilità da parte di Edison (proponente) del terreno dove realizzare l'impianto.

mercoledì 10 settembre 2025

Nuove sanzioni per abbandono e gestione di rifiuti

Il Decreto-legge 116/2025 (QUI) modifica il sistema sanzionatorio sulle gestioni illecite dei rifiuti ma anche in relazione ai delitti ambientali (disastro ambientale, inquinamento ambientale).

Si prevedono trasformazioni di varie contravvenzioni in delitti in particolare per l’abbandono di rifiuti pericolosi e spedizioni illegali di rifiuti. Si escludono in questi casi la applicazione della oblazione (paghi e il reato non c’è più) come pure la possibile estinzione del reato ex articolo 318-septies DLgs 152/2006. Insomma, modifiche positive sempre che non intervenga in sede di conversione in legge qualche azione lobbista.

Di seguito prima una sintesi delle principali modifiche al suddetto sistema sanzionatorio, per poi descrivere puntualmente ogni singola modifica.

martedì 9 settembre 2025

La ricostruzione post calamità naturali: come funziona la nuova legge

Legge 40/2025 (QUI): Il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (QUI) e per i quali ricorrano le condizioni.

La legge prevede un sistema fondato su direttive presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile e nomina di commissari governativi per la realizzazione degli interventi di ricostruzione.

Di seguito analizzo la legge 40/2025 previa una sintesi delle parti più rilevanti in termini ambientali:

giovedì 4 settembre 2025

La UE critica le politiche ambientali ed energetiche dell’Italia

Raccomandazione (QUI) del Consiglio della UE dell'8 luglio 2025 sulle politiche economiche, sociali, occupazionali, strutturali e di bilancio dell'Italia.

La Raccomandazione analizza molte criticità nelle politiche ambientali dell’attuale Governo italiano che in premessa sintetizzo:

1. Frammentazione competenze in materia di politiche di adattamento agli eventi da mutamenti climatici

2. Degrado dei suoli

3. Carenze infrastrutture per gestione risorse idriche e rifiuti

4. Regime fiscale in materia di energia che favoriscono le fonti fossili nel quadro di una elevata evasione fiscale

5. Carenze nelle infrastrutture (anche a livello transfrontaliero) della rete elettrica per favorire il trasferimento di energia da impianti da fonti rinnovabili

venerdì 4 aprile 2025

Tutto quello che non è stato detto sulla mancata nuova gara sul biodigestore spezzino

Sul fatto che la Provincia di Spezia abbia fornito una interpretazione non corretta sulla sentenza del TAR lazio (QUI) relativa alla gara per il biodigestore da realizzare a Vezzano Ligure, ho già scritto ieri sul mio profilo fb.
In sostanza come ormai è noto la sentenza non annulla la Delibera della Autorità Anticorruzione (Anac) respingendo la richiesta della Provincia ma aggiunge il tribunale che la delibera è solo un invito ma non vincola la Provincia.

Resta il fatto che la Delibera di Anac è ancora efficace e in questa delibera si dice esplicitamente che la Provincia ha violato la legge non solo nazionale ma anche comunitaria.

Nelle varie interpretazioni e commenti che ho letto, pur nel rispetto delle opinioni di tutti, non sono state analizzati importantissimi aspetti e conseguenze politiche amministrative nonché giudiziarie che derivano e potrebbero derivare dalla sentenza. Spiccano invece i silenzi della opposizione politica tutta!

Vediamo di seguito quali sono questi aspetti e conseguenze…

martedì 4 marzo 2025

Il Nuovo Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

Il nuovo Regolamento UE  2025/40 del 19 dicembre 2024 (QUI) stabilisce prescrizioni (articolo 5-QUI) per l’intero ciclo di vita degli imballaggi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e l’etichettatura, al fine di consentirne l’immissione sul mercato. Stabilisce inoltre prescrizioni per quanto riguarda la responsabilità estesa del produttore, la prevenzione dei rifiuti di imballaggio (tutti gli imballaggi immessi sul mercato sono riciclabili articolo 6 QUI), come la riduzione degli imballaggi superflui e il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi, nonché la raccolta e il trattamento, compreso il riciclaggio, dei rifiuti di imballaggio. 

Nel seguito del post prima sintetizzo le parti più significative del nuovo Regolamento, per poi analizzarlo in modo puntuale in tutti i suoi aspetti. Quando solo il numero degli articolo faccio riferimento al nuovo Regolamento 2025/40 di seguito analizzato.

venerdì 24 gennaio 2025

Rifiuti elettronici: recupero materie critiche e nuova disciplina recupero “uno contro uno”, “uno contro zero”

L’articolo 14-bis della legge 166/2024 (QUI) che ha convertito il Decreto Legge 131/2024 modifica varie norme al Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche: RAEE). La finalità generale delle modifiche è di recuperare e valorizzare le materie prime critiche e/o strategiche (QUI trovate ampia informazioni su cosa sono e come sono disciplinate estrazioni e riciclaggio) generabili dal riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), di semplificare la raccolta e il deposito dei RAEE e di impegnare in modo efficiente 'eco-contributo, anche per migliorare il livello di consapevolezza sulla corretta gestione separata degli stessi e assicurarne il corretto riciclo.

In sintesi le modifiche più significative:

1. I sistemi collettivi (QUI) devono progettare, realizzare e finanziare i programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione   dei cittadini sull'importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefici ambientali ed economici del loro riciclaggio. Se non adempiono l’obbligo scatta una sanzione in percentuale dei ricavi del sistema collettivo

2. viene completamente sostituito l’articolo 11 del DLgs 49/2014 che disciplina il ritiro uno contro uno (ritirare il RAEE consegnato dal consumatore a fronte dell’acquisto di un nuovo prodotto equivalente) e uno contro zero (obbligo di ritiro gratuito "uno contro zero" dei tecno rifiuti di piccolissime dimensioni conferiti dall'utenza).  

Si veda anche documento indirizzo centro coordinamento RAEE nella attuazione legge 166/2024 QUI.

 

Analizziamo la ricostruzione delle suddette modifiche

 

mercoledì 18 dicembre 2024

Lo sversamento per la diga di Genova di fanghi di dragaggio e altri materiali terrestri è legge!

Convertito il Decreto Legge 153/2024 nella legge 191/2024 (pubblicata lo scorso 16 dicembre QUI) che contiene, come illustrerò di seguito, una norma (QUI

La legge di conversione 91/2024 ha un titolo kilometrico che inizia con un incipit apparentemente rassicurante “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese”.

In particolare, l’articolo 5 della legge 191/2024 ha una rubrica dal titolo “Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ambientale ed economia circolare nell’ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali”.

L'articolo 5 modifica la legge 130/2018 (QUI) ed in particolare l’articolo 9-bis (Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale). L’articolo 9-bis definisce, nella sua versione attuale, i compiti del Commissario Straordinario per l’adozione del Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità.

Tra i compiti rientranti in detto programma c’è anche quello della realizzazione della diga per il porto di Genova finalizzata a potenziare l’accesso allo scalo ligure di navi portacontainer di maggiori dimensioni. Programma che comprende anche il Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali che ne garantisca il miglior utilizzo che sarà sversato nei vasconi della futura diga del porto di Genova (da qui piano di riutilizzo).

Vediamo nel post che segue:

1. una sintesi di questa nuova normativa che disciplina in modo derogatorio rispetto alle precedenti norme ambientali la attività di dragaggio e riutilizzo del materiale dragato in mare

2. da dove origina questa nuova normativa

3. una analisi puntuale del contenuto di questo normativa e delle sue criticità rispetto alla normativa ad oggi previgente in materia

lunedì 11 novembre 2024

Siti orfani avanza la logica di privatizzazione dei controlli per la loro bonifica

Si tratta dei siti che pur essendo stati individuati come contaminati o potenzialmente contaminati da inquinanti non hanno mai visto un avvio delle procedure di risanamento a partire dalla caratterizzazione fino alla messa in sicurezza e/o bonifica.

L’articolo 6 del Decreto Legge 153/2024 (QUI) prevede norme specifiche per l’attuazione degli interventi del Piano di azione per la riqualificazione dei siti orfani (QUI).

La ratio delle nuova norma è sempre la stessa: ridurre i tempi delle istruttorie con il rischio di non svolgerle in modo corretto ai fini del raggiungimento di obiettivi di bonifica effettivi e senza danno per l’ambiente, e allo stesso tempo prevedere che i controlli per la verifica della attuazione delle bonifiche di detti siti possono essere affidati a laboratori privati.

Vediamo in particolare cosa prevede questa nuova normativa…

 

mercoledì 16 ottobre 2024

Eccesso rifiuti gestiti in un’area: condizioni per dire no all’ampliamento o un nuovo impianto

Il Consiglio di Stato con sentenza (QUI) n° 8146 del 11 ottobre 2024 ha considerato legittima l’atto con il quale la autorità competente (nel caso la Città Metropolitana di Milano) ha dichiarato improcedibile la istanza di valutazione di impatto ambientale di una impresa relativa al progetto di ampliamento della discarica per rifiuti speciali, sita in Comune di Inzago, per contrasto con il cd. “fattore di pressione comunale” previsto quale indicatore dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti.

In sostanza secondo questo fattore non possono essere autorizzati impianti di rifiuti in un’area dove il volume di rifiuti trattati sono eccessivi in rapporto alla estensione dell’area stessa oppure l’estensione del territorio comunale interessato dal progetto oggetto della istanza.


Vediamo meglio come motiva la sua sentenza il Consiglio di Stato.

lunedì 14 ottobre 2024

Diga di Genova una norma speciale per sversare i fanghi di dragaggio: analisi critica

Il Governo Meloni sta per licenziare un Decreto-legge dal titolo kilometrico che inizia con un incipit apparentemente rassicurante “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese” per poi rivelare, ad una lettura nell’articolato, delle perle che con la tutela ambientale c’entrano come i “cavoli a merenda”.

In particolare, l’articolo 6 di questo Decreto-Legge ha una rubrica dal titolo “Misure urgenti per la promozione di politiche di sostenibilità ambientale ed economia circolare nell’ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali”. Se andiamo nel merito del testo di questo articolo troveremo l’ennesimo esempio di come il nostro legislatore utilizzi le paroline magiche circolare e sostenibilità per nascondere obiettivi esattamente opposti a quelli dichiarati.

Ma veniamo al contenuto di questo articolo 6. La norma modifica la legge 130/2018 (QUI) ed in particolare l’articolo 9-bis (Semplificazione delle procedure di intervento dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale). L’articolo 9-bis definisce, nella sua versione attuale (QUI), i compiti del Commissario Straordinario per l’adozione del programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità.

Tra i compiti rientranti in detto programma c’è anche quello della realizzazione della diga per il porto di Genova finalizzata a potenziare l’accesso allo scalo ligure di navi portacontainer di maggiori dimensioni. 

P.S. la proposta del Decreto Legge suddetto è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Alla fine di questo post troverete un commento al testo definitivo della norma (QUI) che tratta dello sversamento nei vasconi per realizzare della diga di Genova. 

martedì 1 ottobre 2024

Consiglio di Stato: quali varianti urbanistiche contro la realizzazione di impianti rifiuti

Dopo la sentenza analizzata in questo blog lo scorso 19 settembre (QUI), arriva una nuova sentenza del Consiglio di Stato (n° 7690 del 2024 QUI) che conferma l’ampia discrezionalità dei Comuni di approvare varianti urbanistiche al fine di valorizzare lo sviluppo del territorio di competenza con finalità diverse da quello della realizzazione di impianti di trattamento rifiuti (nella specie di rifiuti organici con sistema aerobico proposti da una società proprietaria del terreno interessato dalla variante).

I principi affermati nella sentenza sono interessanti perché sono validi in generale e li riporto di seguito dopo aver descritto brevemente l’oggetto del contendere che ha portato alla sentenza. Principi quindi che possono servire da guida per gli amministratori comunali in casi simili