martedì 1 ottobre 2024

Consiglio di Stato: quali varianti urbanistiche contro la realizzazione di impianti rifiuti

Dopo la sentenza analizzata in questo blog lo scorso 19 settembre (QUI), arriva una nuova sentenza del Consiglio di Stato (n° 7690 del 2024 QUI) che conferma l’ampia discrezionalità dei Comuni di approvare varianti urbanistiche al fine di valorizzare lo sviluppo del territorio di competenza con finalità diverse da quello della realizzazione di impianti di trattamento rifiuti (nella specie di rifiuti organici con sistema aerobico proposti da una società proprietaria del terreno interessato dalla variante).

I principi affermati nella sentenza sono interessanti perché sono validi in generale e li riporto di seguito dopo aver descritto brevemente l’oggetto del contendere che ha portato alla sentenza. Principi quindi che possono servire da guida per gli amministratori comunali in casi simili

 

L’ATTO IMPUGNATO

In primo grado, sono stati impugnati gli atti di adozione e approvazione della variante al PUC del Comune che, con riferimento alla zona industriale e con l’obiettivo di creare un polo agroalimentare, ha stabilito che «sono ammessi esclusivamente insediamenti artigianali ed industriali […] del settore agro – alimentare», precisando che, per le attività esistenti «sono consentiti gli ampliamenti nell’ambito dell’intera area industriale e cambi di destinazione d’uso, limitatamente allo stesso settore merceologico–produttivo o affine, anche in caso d’alienazione e/o subentro di terzi nelle attività in corso», mentre i nuovi insediamenti, così come i progetti proposti da aziende esistenti per la riconversione in settori produttivi non affini a quelli già autorizzati, «devono rispettare la destinazione d’uso agro – alimentare».

Il contenzioso è stato promosso dal legale rappresentante della società proprietaria di un’area nella zona in cui progettava di realizzarvi un impianto di trattamento aerobico di rifiuti a matrice organica, per il quale ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale-AIA nonché domandato il rilascio del permesso di costruire da parte del Comune, ricevendo da quest’ultimo un provvedimento di sospensione del procedimento in data 19 giugno 2018 in ragione dell’entrata in vigore delle norme di salvaguardia a seguito dell’adozione della variante.

Con il ricorso introduttivo, la società ha impugnato il provvedimento di sospensione del procedimento per il rilascio del permesso di costruire e la delibera della Giunta del Comune di adozione della variante.

 

 

 

I MOTIVI DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO CON CUI È STATA CONFERMATA LA LEGITTIMITÀ DELLA VARIANTE

 

Discrezionalità dei poteri pianificatori del Comune non condizionata dalla pregressa destinazione funzionale dei terreni

Gli atti censurati sono espressione della potestà pianificatoria del Comune, il cui esercizio è connotato da amplia discrezionalità – perché intimamente connesso alla strategia adottata dal Comune per curare gli interessi e promuovere lo sviluppo della comunità che rappresenta, ai sensi dell’art. 3, co. 2 (QUI), del DLgs. n. 267 del 2000, e proprio per questo rimessa dal medesimo DLgs al suo organo d’indirizzo politico-amministrativo – e non è condizionato «dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d’uso edificatorie diverse e più favorevoli, essendo sfornita di tutela la generica aspettativa alla non reformatio in peius o alla reformatio in melius delle destinazioni impresse da un previgente P.R.G.» (vedi Consiglio di Stato sentenze: n. 3036 del 2024 QUI, 2 febbraio 2023  n. 1171 QUI, 14 novembre 2023, n. 9758 QUI).

 


Le motivazioni delle varianti solo generali tranne in casi particolari

La motivazione delle scelte urbanistiche, nel caso oggetto della sentenza, è sufficientemente espressa in via generale e desumibile sia dai documenti di accompagnamento agli atti di pianificazione, sia dalla coerenza complessiva delle scelte effettuate dall’Amministrazione (vedi Consiglio di Stato sentenza n. 3786 del 2024 QUI).

Invece secondo la sentenza una motivazione rafforzata è richiesta solo in casi specifici, che non ricorrono nella specie. Ad esempio, secondo la sentenza i casi che richiedono motivazioni particolari sono quelli in cui si prevedano il superamento degli standard minimi, presenza di una convenzione di lottizzazione o un accordo equivalente ovvero di un giudicato, così come alla scelta di destinare a zona agricola un fondo totalmente intercluso [NOTA 1], vedi: Consiglio di Stato Adunanza Plenaria, n. 24 del 1999 QUI).

 

 

Potere di pianificazione comunale non limitato a singole destinazioni funzionali

Il potere di discrezionalità  del Pianificatore «non è limitato all’individuazione delle destinazioni delle zone del territorio comunale, e in specie alle potenzialità edificatorie delle stesse e ai limiti che incontrano tali potenzialità, dovendo essere, invece, inteso in termini più inclusivi ed omnicomprensivi, con considerazione di tutti i valori implicati dallo sviluppo complessivo e armonico del territorio» (vedi Consiglio di Stato sentenza n. 8091 del 2023 QUI).

 

 

Variante e rispetto attività esistenti

Non è poi superfluo considerare che la posizione delle imprese esistenti è stata adeguatamente salvaguardata, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, non solo consentendo la prosecuzione delle attività esistenti, ma anche ammettendo ampiamenti e cambi di destinazione d’uso, limitatamente allo stesso settore merceologico-produttivo o affine, anche in casi di alienazione o subentro di terzi.

 


Variante che anticipi la autorizzazione al progetto non voluto

Nel caso di specie il procedimento di VIA-AIA per la realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti, sia il connesso procedimento per il rilascio del permesso di costruire non si erano ancora conclusi nel momento in cui la variante è stata adottata, dunque, non si era ancora consolidata in capo alla società alcuna posizione di vantaggio.

 


Variante di un’area e non di singoli lotti

La variante riguarda l’intera area industriale, non singoli lotti, ed è dichiaratamente preordinata a orientare lo sviluppo socio-economico del territorio, dunque da un lato mira a perseguire fini di carattere generale, dall’altro, non essendo limitata a singoli compendi, non vi è prova che abbia quale scopo – e non quale effetto secondario – quello d’impedire iniziative individuali.

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Il fondo intercluso è quel terreno che non gode di accesso alla pubblica via, perché risulta circondato da fondi appartenenti ad altri.



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