lunedì 30 settembre 2024

La Corte dei Conti UE critiche durissime a come sono spese le risorse del dispositivo ripresa e resilienza

Pubblicata la Relazione speciale 14/2024 (QUI) adottata dalla Corte dei Conti UE lo scorso 4 luglio 2024 su: “Transizione verde — Contributo poco chiaro del dispositivo per la ripresa e la resilienza

L’obiettivo dell’audit della Corte era valutare se la concezione e l’attuazione dell’RRF e dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza contribuissero in modo efficace alla transizione verde.

Di seguito prima analizzo cosa è il dispositivo ripresa e resilienza per poi riportare i passaggi più significativi della Relazione speciale della Corte dei Conti UE.

 

COSA È IL DISPOSITIVO RIPRESE E RESILIENZA

È uno strumento temporaneo varato nel maggio 2020 per aiutare gli Stati membri a riprendersi dagli effetti dalla pandemia di COVID-19.

Al febbraio 2024 il dispositivo ha a disposizione 648 miliardi di euro.

È stato approvato con il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (QUI)

La transizione verde è uno dei pilastri del dispositivo. Gli Stati membri dovevano destinare almeno il 37 % delle loro assegnazioni nazionali all’azione per il clima, ATTRAVERSO I PIANI NAZIONALI (VEDI IN ITALIA IL PNRR)

 

Il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 (QUI) integra il regolamento (UE) 2021/241 (PER IL TESTO AGGIORNATO VEDI QUI), stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza. Indicatori su risparmio energetico installazione di fonti rinnovabili e infrastrutture per combustibili alternativi

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce, all’articolo 18, che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR), sia riforme che investimenti, debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 ex-ante, in itinere ed ex-post.

In Italia è già stata predisposta una “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente” di cui alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021 (QUI).

Di seguito prima una sintesi sugli aspetti più significativi della Comunicazione e poi una illustrazione più approfondita della sintesi...

Nella GUCE del 11 ottobre 2023 è stata pubblicata una Comunicazione (QUI) della Commissione UE su “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio non arrecare un danno significativo (acronico inglese DNHS) a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”. Per una analisi di questa Comunicazione vedi QUI.

 

 

 

LE CRITICITÀ EMERSE DALLA RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI UE NELLA RELAZIONE SPECIALE

La Corte ha riscontrato carenze nella concezione del quadro dell’RRF e nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza degli Stati membri sottoposti ad audit. Vi erano inoltre incoerenze nell’attuazione delle misure, relativamente alla transizione verde e agli obiettivi climatici. In particolare, hanno osservato che il monitoraggio della spesa per il clima comporta un elevato livello di approssimazione e che alcuni coefficienti portavano a potenziali sovrastime. Sono state rilevate poche indicazioni sulle modalità con cui l’attuazione delle misure dell’RRF contribuisce alla transizione verde e si è inoltre constatato che non viene valutato il contributo al raggiungimento dei valori-obiettivo e degli obiettivi climatici dell’UE, in quanto ciò non è obbligatorio ai sensi della normativa. Inoltre, gli auditor della Corte hanno riscontrato che la 5 rendicontazione sulla spesa per il clima e la transizione verde è disconnessa dagli effettivi costi e risultati, il che ne limita la pertinenza per i portatori d’interesse. 

Alla luce delle proprie constatazioni, la Corte raccomanda alla Commissione di: o stimare meglio la spesa per il clima nell’ambito di futuri strumenti di finanziamento; o far sì che futuri strumenti di finanziamento volti a sostenere i valori-obiettivo e gli obiettivi climatici e ambientali siano concepiti in modo appropriato; o potenziare la performance delle misure per la transizione verde; o migliorare la rendicontazione delle spese per il clima nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

 



LE RACCOMANDAZIONI FINALE DELLA RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI UE

Raccomandazione 1 – Stimare meglio la spesa per il clima nell’ambito di strumenti di finanziamento futuri

La Commissione dovrebbe far sì che le misure, gli interventi o le azioni connesse al clima siano suddivise ad un livello che consenta di collegarle all’appropriato e giustificabile contributo all’azione per il clima, ottenendo una valutazione più dettagliata e precisa della spesa per il clima. Termine di attuazione: quando verranno proposti eventuali strumenti richiedenti il monitoraggio dell’azione per il clima

 

Raccomandazione 2 – Far sì che futuri strumenti di finanziamento volti a sostenere i valori-obiettivo e gli obiettivi climatici e ambientali siano concepiti in modo appropriato

La Commissione dovrebbe:

a) valutare le modalità con le quali gli strumenti di finanziamento che contribuiscono al conseguimento dei valori-obiettivo e degli obiettivi climatici dell’UE forniranno informazioni sul loro effettivo contributo a detto conseguimento;

b) tener conto, nel quadro di monitoraggio e di valutazione della performance, degli investimenti pertinenti per gli obiettivi climatici e ambientali. Termine di attuazione: quando verranno proposti eventuali strumenti con obiettivi climatici e ambientali

 

Raccomandazione 3 – Potenziare la performance delle misure per la transizione verde

La Commissione dovrebbe:

a) adottare misure per ovviare alle incoerenze nell’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” da parte degli Stati membri quando questi ultimi utilizzano l’approccio semplificato. Termine di attuazione: giugno 2025

b) Qualora le misure connesse alla transizione verde siano modificate, far sì che traguardi e obiettivi monitorino lo stato di avanzamento delle misure fino al loro completamento, per poter valutare se le misure abbiano conseguito i rispettivi obiettivi climatici e ambientali.

Termine di attuazione: dicembre 2025.

 

Raccomandazione 4 – Migliorare la rendicontazione delle spese per il clima nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza

La Commissione dovrebbe compilare e pubblicare le informazioni già fornite dagli Stati membri sui costi effettivi delle misure connesse al clima, compararle ai costi stimati nei piani nazionali e ricalcolare l’effettivo contributo all’azione per il clima rispetto al valore-obiettivo del 37 %. Termine di attuazione: dicembre 2026

 

 

 

 



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