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domenica 26 luglio 2026

Regione Liguria ennesimo attacco al Paesaggio

Il Consiglio Regionale della Liguria sta per approvare un disegno di legge (n° 121 del 7 luglio 2026) intitolato “Disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale”. All’interno ci sono varie modifiche a leggi regionali. Nel post che segue tratto delle modifiche contenute nei commi da 14 a 16 dell’articolo 1 che vanno a modificare l’articolo 15 legge regionale sul paesaggio (L.R. 13 del 2014).

Si tratta dell’ennesimo attacco (QUI) della giunta ligure alla tutela del paesaggio nell’entroterra. Attacco più organico già realizzato con una legge regionale del 2021 di riforma della legge quadro sull’urbanistica (LR 36/1997 e s.m.i.). Quella legge del 2021 spezzetta la pianificazione urbanistica dei Comuni più piccoli dell'entroterra ligure e non solo senza che i nuovi strumenti prevedessero l'adeguamento al piano paesaggistico, come ho spiegato QUI

La scusa è la valorizzazione dell’interno della regione. In realtà il vero motivo è quello di derogare alle norme di tutela ambientale con la solita litania della eccessiva complessità della normativa, dando via libera a speculazioni edilizia, impiantistiche di ogni genere “senza quei rompicoglioni della Soprintendenza”. 

Non servono le deroghe per aiutare i Comuni dell'entroterra ligure a rispettare le norme ambientali ed urbanistiche. Se i piccoli Comuni non sono in grado di aggiornare i loro strumenti di pianificazione al piano paesaggistico e di applicare una corretta valutazione ambientale strategica delle scelte urbanistiche, bastava che la Regione li sostenesse sotto il profilo delle competenze professionali anche favorendo la creazione di uffici di coordinamento intercomunali.

Come vedremo i rinvii a favore dei Comuni che non adeguavano i loro strumenti pianificatori affonda già all’epoca delle giunte regionali di centro sinistra. Quando si tratta di aggirare le norme ambientali gli opposti si alleano!

Vediamo di seguito cosa dicono queste modifiche per poi analizzarle criticamente..

venerdì 24 luglio 2026

Sono costituzionali i limiti e divieti al fotovoltaico in aree agricole

Con la sentenza n° 127 pubblicata il 22 luglio 2026 (QUI), illustrata nel seguito del post, la Corte costituzionale ha considerato costituzionalmente legittima la normativa che disciplina limiti e divieti alla localizzazione di impianto fotovoltaici in zone agricole.

La sentenza afferma principi che potranno pesare in relazione a futuri contenziosi su singole autorizzazioni ma anche sulle norme regionali di individuazione di ulteriori aree idonee per questi impianti rispetto a quelle definite dalla legislazione nazionale. 

Nel post, in premessa, si elencano detti principi per poi illustrare in modo approfondito le motivazioni della sentenza.

sabato 6 giugno 2026

Inserire un sito nella Rete Ecologica per bloccare attività di cava e deposito rifiuti speciali

Il Consiglio di Stato con sentenza (QUI) n° 3301 pubblicata lo scorso 28 aprile 2024 ha considerato legittima la disciplina di un Piano territoriale di coordinamento della Provincia che ha modificato la destinazione di un’area in precedenza destinata ad attività di cava, inserendola nella Rete Ecologica Provinciale.

La rete ecologica (QUI) è considerata un sistema interconnesso di habitat, di cui salvaguardare la biodiversità, ponendo quindi attenzione alle specie animali e vegetali potenzialmente minacciate. La Rete ecologica rientra pienamente nella Rete Natura 2000 (QUI) tutelata dalla normativa sulla biodiversità.

La sentenza è significativa perché conferma il potere discrezionale della pianificazione urbanistica anche in materia di tutela delle biodiversità superando presunte aspettative dei proprietari dei terreni. Si conferma anche da questa sentenza la possibilità di introdurre norme di conservazione preventiva per tutelare aree ampie di valenza naturalistica contro ulteriori autorizzazioni di attività che possono degradare ulteriormente i siti in palese contrasto con gli obiettivi del Regolamento UE sul ripristino della natura come avevo analizzato recentemente in questo post QUI.

Analizziamo di seguito la sentenza:

martedì 26 maggio 2026

Impianti rifiuti in variante al PRG quando occorre la VAS: la confusione del Ministero Ambiente

La Regione Liguria è notoriamente <<esperta>> nell'approvare progetti di rifiuti contro la pianificazione vigente comunale e sovraordinata: vedi progetti biodigestore Isola del Cantone e Vezzano ligure. Questo Ente ha presentato un interpello al Ministero dell’Ambiente per definire i casi in cui i progetti di impianti gestione rifiuti costituiscono varianti automatiche ex lege alle destinazioni vigenti nella pianificazione urbanistica  con esclusione della Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS). Casistica disciplinata in combinato disposto del comma 6 articolo 208 e comma 12 articolo 6 DLgs 152/2006.

Il Ministero dell’Ambiente ha risposto (QUI) all’Interpello lo scorso 17 aprile c.a. citando un Parere del Consiglio di Stato (QUI) che distingue tra impianti nuovi e modifiche di quelli esistenti prevedendo l’applicazione della deroga alla VAS solo agli impianti nuovi con localizzazione non prevista dalla vigente pianificazione urbanistica.  

Il Parere del Consiglio di Stato esprime una visione formalista per cui basandosi sulla rubrica dell’articolo 208 (“autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”) deduce automaticamente che solo per questi si applica la deroga alla VAS costituendo la autorizzazione variante automatica. Affermazione che non corrisponde al dettato dell’articolo 208, infatti la procedura da esso disciplinata si applica anche alle variazioni di impianti di gestione rifiuti in esercizio (comma 19 articolo 208). Non solo stessa procedura unica anche per gli impianti assoggettati ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) come si deduce dall’articolo 29-ter del DLgs 152/2006.

Soprattutto il Parere del Consiglio di Stato riportato acriticamente dal Ministero dell’Ambiente nella risposta all’Interpello suddetto non tiene conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia e di quella di merito del Consiglio di Stato che in sintesi afferma che la automaticità della variante alla pianificazione vigente deve essere verificata caso per caso prima di tutto nella conferenza dei servizi a prescindere dalla qualificazione dell’atto: autorizzazione o variante.


Riporto, di seguito, in primo luogo il testo delle norme oggetto dell’Interpello per poi illustrare puntualmente e analizzare criticamente la risposta del Ministero Ambiente e l’allegato Parere del Consiglio di Stato.

 

lunedì 9 febbraio 2026

Progetto Basi Blu: la legge riconosce un ruolo attivo alle autorità civili che però va esercitato

Ieri non potendo essere presente per ragioni personali ho seguito a distanza la discussione del consiglio comunale sul progetto Basi Blu (QUI) proposto per l'Arsenale Militare spezzino. La maggioranza ha cercato di dimostrare la sua presunta incompetenza amministrativa in materia e tirando fuori la questione dello stato di pericolo internazionale legato alla guerra in Ucraina.


Il post che segue dimostra, al contrario di cosa pensa la maggioranza, quanto segue:
1. non è vero che il Comune e la Regione non abbiamo competenze in materia. Non lo dico io lo dice il Codice dell'Ordinamento Militare (QUI). 
2. occorre impostare un protocollo usando le suddette norme (non basta un generico tavolo informale) per impostare una metodologia per valutare in una logica di un corretto rapporto Arsenale militare e città.
3. quindi nessuno vuole lasciare l'Arsenale abbandonato a se stesso ma non disperdere l'occasione di una revisione di queste aree recuperando spazzi per la città che non servono più alla Marina proprio perché oggi la
4. con tutto quanto sopra francamente la guerra in Ucraina, pur nella sua drammaticità, non c'entra un tubo d'altronde se così non fosse perché stiamo discutendo del progetto Basi Blu? Non mi si venga a dire quindi che una razionalizzazione degli spazi dell'Arsenale metterebbe in crisi il ruolo dell'Italia nella Nato rispetto alla situazione internazionale attuale, cadremmo nel ridicolo! 

Quindi per evitare alibi alla classe politica e burocratica spezzina e ligure, la conseguente domanda cui provo a rispondere è: ci sono gli strumenti nelle leggi vigenti per permettere alle autorità civili di avviare un confronto paritetico con il futuro delle aree militari spezzine?

 

lunedì 22 settembre 2025

La comunicazione dei motivi di diniego di autorizzazione ambientale: il caso dell’impianto gestione rifiuti Edison di Jesi

Il post che segue affronta le criticità della procedura che ha portato la Provincia di Ancona (Autorità Competente) a inviare un preavviso di diniego di autorizzazione (PAUR ex articolo 27-bis DLgs 152/2006QUI) alla istanza di un impianto di recupero rifiuti pericolosi presentata dalla società Edison nel Comune di Jesi.

La norma (articolo 10-bis legge 241/1990QUI) che disciplina detto preavviso concede al massimo 10 giorni al proponente della istanza autorizzatoria per replicare ai motivi del Preavviso diniego di autorizzazione, ma la Provincia di Ancona ha concesso invece ben 60 giorni.

La motivazione della Provincia è che in questo modo si sono anticipate contestazioni da parte di Edison, in sede di ricorso al TAR contro la conferma definitiva del diniego di autorizzazione. Contestazioni che, senza la proroga suddetta, sarebbero derivate da non avere avuto sufficiente tempo di replica alla società proponente del progetto.

È davvero così? Soprattutto era obbligata la Provincia (nella sua qualità di Autorità Competente al rilascio del PAUR) ad applicare il termine breve previsto dalla legge?

Ad avviso di chi scrive le motivazioni della Provincia sono risibili ed un eventuale ricorso contro il diniego definitivo di PAUR semmai si fonderebbe sul merito di detto diniego non certo per una mancata proroga di 60 giorni che, come vedremo, non è prevista da alcuna norma del nostro ordinamento giuridico. Non solo ma, come si dimostrerà nel seguito del post, la possibilità della Autorità Competente di applicare il termine di soli dieci giorni previsto dalla legge deriva dalla natura giuridica dell’istituto del preavviso di diniego come affermato da ampia giurisprudenza in materia che verrà riportata nel commento che segue.

Nella parte finale del post si tratta anche della criticità relativa alla non disponibilità da parte di Edison (proponente) del terreno dove realizzare l'impianto.

martedì 9 settembre 2025

La ricostruzione post calamità naturali: come funziona la nuova legge

Legge 40/2025 (QUI): Il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell'uomo per i quali sia cessato o sia stato revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato ai sensi dell'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (QUI) e per i quali ricorrano le condizioni.

La legge prevede un sistema fondato su direttive presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile e nomina di commissari governativi per la realizzazione degli interventi di ricostruzione.

Di seguito analizzo la legge 40/2025 previa una sintesi delle parti più rilevanti in termini ambientali:

giovedì 17 aprile 2025

Le allegre sanatorie contro il Paesaggio difese dal Ministero dei Beni Culturali

La legge 105/2024 (di seguito leggina)  permette sanatorie ex post (ad abuso avvenuto) in materia di vincolo paesaggistico in palese contrasto con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Codice di seguito), come spiegavo nell'analizzarla  nella News/Ambiente Lex Giugno Luglio Agosto 2024- QUI.

Dopo la leggina ora arriva una Circolare interpretativa del Ministero per aggirare detto contrasto.

In sintesi la Circolare afferma che la sanatoria della leggina, pur contrastando palesemente con il divieto di sanatorie ex post del Codice, è legittima perché comunque c’è il parere vincolante della Soprintendenza. 

Non mi pare che un divieto ex lege possa essere aggirato da un Parere sia pure con il via libera di una circolare ministeriale interpretativa.

Ma vediamo bene sia cosa dice la leggina e come viene interpretata dalla Circolare e perché questa ultima non è per niente convincente e anzi si inserisce in una sistematica azione (QUI) di smantellamento del Codice in atto da anni da vari Governi soprattutto da quello in carica

giovedì 19 settembre 2024

Consiglio di Stato: il Comune può bloccare un impianto rifiuti con una variante urbanistica

Il Consiglio di Stato con sentenza n° n. 6758 del 26 luglio 2024 (QUI) ha considerato legittima la variante urbanistica e la successiva approvazione di un nuovo Piano urbanistico generale comunale con la quale vietava la costruzione di un impianto rifiuti in un’area che, prima di detta variante, prevedeva una destinaziona funzionale una discarica e una cava in attività, area nella disponibilità della società che voleva ampliare la attività di gestione rifiuti e coltivazione cava oltre che continuare le attività esistenti. Si smentisce ancora una volta, da parte della giurisprudenza, la interpretazione letterale dell’articolo 208 del DLgs 152/2006 per cui l’autorizzazione ad un impianto di gestione rifiuti una volta approvata costituisce automatica variante alla pianificazione urbanistica quanto meno comunale.

lunedì 15 luglio 2024

Una Zona logistica semplificata non si nega a nessuno, con deroghe alle norme ambientali

Le Zone logistiche semplificate (ZLS) nascono per estendere, le agevolazioni e semplificazione per insediare attività e imprese nelle Zone Economiche Speciali ZES (vedi legge 123/2017 QUI), alle aree portuali del centro nord quindi anche a quella spezzina.

In questi ultimi anni c’è stata una estensione abnorme delle ZLS:

1. prima solo aree portuali ma solo una per regione;

2. poi si è arrivati a due per singola Regione;

3. poi la possibilità di estendere le ZLS anche in aree non portuali ma legate da un “nesso funzionale” con i porti;

4. ancora la possibilità di istituire una ZLS in Regione senza porti.

Ora arriva la possibilità di istituire le ZLS anche nelle Regioni che fino ad ora non lo prevedevano.

Nel post che segue analizzo la nuova normativa (articolo 13-bis legge 95/2024) e le ragioni di questo interesse a generalizzare la istituzione delle ZLS anche al di là delle aree portuali.

martedì 30 aprile 2024

Regolamento sulle zone logistiche semplificate nei porti: Ambiente, Comuni e Territori scomparsi

 

Con DPCM 4 marzo 2024 n° 40 (QUI) è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle zone logistiche semplificate atteso dal 2017.

Il nuovo Regolamento disciplina:

a) le modalità per l'istituzione della ZLS, comprese le ZLS interregionali;

b) la loro durata;

c) i criteri per l'identificazione e la delimitazione dell'area ZLS;

d) le misure di organizzazione e di funzionamento della ZLS;

e) le misure di semplificazione applicabili alla ZLS.

Il nuovo Regolamento sulle modalità di valutazione del Piano strategico legato alla ZLS e autorizzazione dei relativi progetti che ne fanno parte riprende il modello accentratore e semplificatorio in deroga a norma ambientali già previsto dalla istituzione della Zona economica speciale per il Sud (QUI). Il tutto in coerenza con indirizzi (QUI) già avanzati da circa 4 anni da parte di Confindustria e già parzialmente presenti nella normativa approvata in questi anni come vedremo nella Parte II del post.


Il post è diviso in tre parti:

La PRIMA: una ricostruzione storica della normativa precedente per chiarire le origini delle ZLS figlie delle zone economiche speciali

La SECONDA: una sintesi, per introdurre e semplificare la lettura, delle parti più critiche del nuovo regolamento, 

La TERZA: una analisi critica puntuale dei contenuti del nuovo Regolamento sulle ZLS  

mercoledì 10 aprile 2024

Pianificazione urbanistica e industrie insalubri: da un caso indirizzi operativi per Sindaci e cittadini

La scorsa settimana ho partecipato ad una assemblea (QUI) organizzata da un Comitato di cittadini locale (Salviamo la Campagna di Gricignano) nel Comune di Sansepolcro in Provincia di Arezzo. Il tema dell’assemblea è stato quello della possibile realizzazione di un impianto di produzione di conglomerato bituminoso e produzione di granulato di conglomerato bituminoso prodotto dal trattamento di rifiuti non pericolosi (miscele bituminose non contenenti catrame di carbone e cemento).

Non voglio qui trattare la problematica specifica visto che il progetto attualmente è archiviato. Invece assume un rilievo importante non solo per il caso specifico ma per molti altri casi simili in giro per varie Regioni. Nella assemblea tra gli amministratori comunali presenti e cittadini altri rappresentanti politici ed il sottoscritto, si è sviluppata una discussione sul seguente tema: quali poteri hanno i Sindaci e in generale i Comuni in relazione al rapporto tra pianificazione urbanistica locale e localizzazione di industrie insalubri di prima classe.

La questione deve essere affrontata attraverso fasi di approfondimento successive come ho spiegato durante l’assemblea:

1. come si individua una industria insalubre di prima classe;

2. quale ruolo ha il Sindaco nella gestione delle sue funzioni in materia di industrie insalubri di prima classe;

3. quali poteri ha una Amministrazione Comunale nel disciplinare attraverso gli strumenti urbanistici (piani regolatori, regolamenti, piani attuativi e varianti) la localizzazione e/o il divieto di localizzazione di industrie insalubri di prima classe in una data area del territorio di propria competenza.

 

Vediamo partitamente questi tre temi per poi aggiungere delle indicazioni su come regolamentare e controllare le industrie insalubri sull'intero territorio di un Comune … 

lunedì 20 novembre 2023

Zona economica speciale unica per il Sud : Comuni e comunità locali commissariate

Che le Zone Economiche Speciali stiano diventando uno degli ennesimi strumenti per aggirare il ruolo degli enti  e delle comunità locali nel contribuire a decidere o almeno controllare le grandi scelte strategiche dei territori è noto da tempo come ad esempio ho spiegato in questo post QUI dove trattavo il parallelismo tra le zone economiche speciali (ZES) con le zone logistiche semplificate (ZLS) per le aree portuali.

Si tratta quindi un indirizzo avanzato da tempo anche dai governi precedenti a quello attuale che lega in modo molto pericoloso per l’ambiente e la democrazia crediti di imposta per le attività e i progetti collocate nelle ZES con semplificazioni e deroghe a norme anche ambientali e soprattutto una gestione di queste zone in modo centralistico tagliando fuori ogni democrazia decentrata con la scusa delle varie emergenze più o meno esistenti o anche forzatamente create.

Ora arriva anche la normativa che trasforma praticamente tutte le Regioni del Sud in una unica ZLS. La normativa in questione è compresa nel capo III del Decreto-Legge 124/2023 (QUI), ora convertito nella legge 162/2023 senza modifiche (QUI), per cui a far data dal 1° gennaio 2024 é istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di seguito denominata «ZES unica», che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

Assume quindi un significato quanto meno contraddittorio quanto previsto dall'articolo 19 del Decreto Legge 124/2023 ora convertito nella legge 162/2023, prevedendo misure per rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali delle Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Ti tolgo i poteri reali ma ti permetto di assumere personale!

P.S vedi bonus ex articolo 24 legge 85/2024 QUI.

Di seguito prima una breve sintesi delle principali novità della nuova normativa e nella seconda parte del post una analisi puntuale della disciplina di questa ZES unica per il Sud.

sabato 12 agosto 2023

Amministratori spezzini: “la stazione crocieristica cosa definita”… violando le prescrizioni del Ministero dell’Ambiente

Anche oggi leggo sui mass media spezzini dichiarazioni roboanti di Presidente della Autorità di Sistema Portuale e del Sindaco del Comune di Spezia. Dichiarazioni sul prossimo recupero di Calata Paita alla città e la realizzazione della stazione crocieristica.

Come credo sappiano le decine di migliaia di cittadini che vivono nei quartieri limitrofi al porto: per ora le navi da crociera hanno portato pochi soldi ma tante emissioni inquinanti che si sono sommate a quelle delle navi mercantili e del traffico cittadino producendo un quadro di immissioni al suolo, respirabili dai cittadini, che viola nettamente le linee di tutela preventiva della salute pubblica della Organizzazione Mondiale della Sanità (QUI).

Ovviamente la cosa che, nessuno dei signori amministratori attuali ma anche di quelli che amministravano prima, ammetterà mai è che tutto questo sta avvenendo da anni violando addirittura le stesse minime prescrizioni che il Ministero dell’Ambiente aveva dato quando venne approvato il vigente (confermato da poco vedi QUI) Piano Regolatore Portuale.  Eppure ci poteva essere un altro rapporto porto città (come spiegavo QUI) ma la classe dirigente locale e regionale, dè sinistra e dè destra, ha subito passivamente gli obiettivi degli operatori portuali.

Ma ecco le prove per cui l’attuale progetto di Stazione crocieristica è in contrasto con le prescrizioni del Ministero dell’Ambiente del 2006  ma anche del regolamento del Tavolo di controllo sulla attuazione del PRP. Concludo con due domandine finali a Presidente Autorità di Sistema Portuale e Sindaco…

domenica 16 luglio 2023

Progetti di riqualificazione di aree urbane: quali condizioni per applicare la VIA

Sentenza della Corte di Giustizia del 25 maggio 2023 (QUI) che interviene su una serie di domande pregiudiziali (significato ed effetti vedi QUI) relativamente alle modalità di applicazione delle soglie e dei criteri che devono verificare la assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di un progetto di riassetto urbano.

 

La sentenza conferma che:

1. è vietato agli stati membri fissare soglie dimensionali troppo elevate per arrivare ad escludere la VIA: il caso trattato riguardava un progetto di riassetto di un’ampia area urbana;

2. nella verifica di assoggettabilità a VIA devono essere applicati tutti i criteri previsti dalla Direttiva 2011/92 (QUI) ed elencati nell’allegato III della stessa al fine di determinare quelli applicabili e non al progetto in esame quindi dimostrando di avere effettuato questa analisi all’interno della istruttoria che porta al provvedimento di VIA conclusivo;

3. relativamente al punto 2 la sentenza ricorda come specificamente per progetti relativi a zone urbane la Corte di Giustizia abbia avuto modo in giurisprudenza precedente di rilevare come gli impatti degli stessi possono riguardare la densità di popolazione, i paesaggi e gli interessi storico architettonici;

4. la sentenza ribadisce il diritto dei cittadini di contestare di fronte ad un organo giurisdizionale la decisione di escludere la applicazione della VIA. Ho trattato approfonditamente questa problematica QUI, altrettanto importante è mettere in cittadini in condizione di esercitare questo diritto a cominciare dal limitare la eventuale condanna alle spese per cause di rilievo ambientale generale, vedi QUI;

5. visto il suo carattere di strumento di valutazione preventiva dell’impatto ambientale di un progetto la VIA deve essere svolta prima del rilascio della autorizzazione finale e non è possibile che in un progetto di riassetto urbano che vengano concessi permessi di costruire per progetti individuali che costituiscono una parte del progetto complessivo.


Di seguito una descrizione più puntuale della sentenza

martedì 4 luglio 2023

Condizioni per trasferire volumetrie da destinare ad attività agrituristica

Sentenza della Corte Costituzionale n°68 pubblicata il 13 aprile 2023 (QUI) che dichiara la incostituzionalità di una norma regionale che permetteva l'utilizzo di volumetrie trasferite all'interno del medesimo territorio comunale o all'interno della proprietà aziendale la cui superficie sia senza soluzione di continuità e ricada parzialmente in territori di comuni confinanti, permettendo dunque di destinare all'attività agrituristica volumetrie provenienti da fondi agricoli diversi ed esterni e anche non limitrofi, rispetto a quello in cui è svolta l'attività imprenditoriale. Infatti, nel consentire anche l'utilizzo di volumi trasferiti «all'interno del medesimo territorio comunale», la disposizione impugnata estende l'ambito territoriale di provenienza dei volumi che possono essere trasferiti: da quello corrispondente al fondo in cui è ubicata l'attività agrituristica - l'unico consentito dalla norma statale evocata quale parametro interposto - a quello dell'intero comune in cui tale fondo è localizzato.

venerdì 19 maggio 2023

Rischio idraulico: AVETE ROTTO I “CABASISI” CON LE SEMPLIFICAZIONI !

Il Ministro della Protezione Civile dopo l'ennesima alluvione: "presenteremo un progetto di legge prevenzione strutturale, che non può essere ostacolata da vincoli ambientali discutibili. ".

Il Ministro dimostra mala fede propagandistica oppure semplicemente incompetenza perchè il problema dei ritardi non sta nei vincoli normativi abbondantemente derogati ormai da anni ma in altre problematiche stigmatizzate da Ispra e Corte dei Conti.

giovedì 18 maggio 2023

Rischio idraulico: i Commissariamenti infiniti mentre il Paese affonda nel cemento

Il Ministro Salvini dopo la drammatica alluvione in Emilia Romagna dichiara: "commissarieremo le opere".
Egregio Ministro i Commissari ci sono da "" (con provvedimenti approvati da governi dove c'era anche lei
) pure le semplificazioni per autorizzare le opere con una legislazione speciale sterminata di cui, nel seguito del post, riporto solo alcuni ultimi esempi. 

Ma sono ben altri i temi da affrontare per uscire dalla logica dei provvedimenti di emergenza. 

 

domenica 7 maggio 2023

No alla proroga automatica di concessioni di occupazione del demanio marittimo

Sentenza Corte di Giustizia del 20 aprile 2023 (QUI) che ha esaminato una serie di domande pregiudiziali (QUI) poste da un TAR italiano relativamente ad una controversia tra un Comune e l’Autorità per la Concorrenza italiana sulla possibilità di prorogare automaticamente le concessioni demaniali marittime senza procedure di evidenza pubblica.

La Corte di Giustizia così si è pronunciata sulle varie questioni pregiudiziali poste dal giudice italiano in riferimento alla applicabilità della Direttiva 2006/123 (QUI) relativa ai servizi nel mercato interno:

giovedì 20 aprile 2023

Destinare a zona agricola aree del territorio comunale è tutela dell’ambiente

Sentenza del Consiglio di Stato n° 100 del 3 gennaio 2023 (QUI) che decide su una controversia tra un privato proprietario di immobili in un area che una variante del Comune ampliava sul territorio comunale l’estensione delle aree di protezione dei contesti paesaggistici, già individuati dal p.u.p. (piano urbanistico provinciale), vietando gli incrementi volumetrici sugli edifici esistenti ad eccezione di quelli collegati ad interventi di efficientamento energetico.

Premesso che la sentenza nel merito non accoglie le tesi del privato quello che qui interessa è riportare sia pure sinteticamente alcuni principi e indirizzi generali che emergono dalla decisione del Consiglio di Stato in relazione alla possibilità che la pianificazione urbanistica, anche nella forma delle varianti, possa introdurre vincoli ambientali o paesaggistici in zona agricola.