Riporto di seguito la relazione da me svolta
al Convegno di Sinistra Ecologia e Libertà del 5 settembre c.a. su “Emissioni rumorose da trasporti ferroviari in
aree residenziali: tutele e criticità”
IL RISCHIO RUMORE SULLA SALUTE
Il rapporto
finale del progetto “Linee guida sul rumore notturno per l’Europa” è il
risultato del lavoro di revisione della letteratura scientifica di un gruppo di
esperti scelti tra 17 istituzioni di 12 Paesi europei. Il progetto è stato
avviato nel 2003 dall’Ufficio Regionale per l’Europa dell’Oms e
co-sponsorizzato dall’Unione Europea.
- fino a
30 decibel: non si osservano sostanziali effetti biologici
- tra
30 e 40 decibel:
aumentano i movimenti del corpo, i risvegli, i disturbi del sonno,
l’eccitazione. Gli effetti sembrano modesti, ma non si può escludere che i
gruppi vulnerabili ne risentano in misura maggiore
- tra
40 e 55 decibel:
c’è un marcato aumento degli effetti negativi; la maggior parte delle
persone esposte ne risente e si adatta a convivere con il rumore. I gruppi
vulnerabili, a questo livello di esposizione, sono severamente colpiti
- sopra
55 decibel: la situazione è considerata pericolosa a livello di salute
pubblica. Gli
effetti avversi sono frequenti e il sistema cardiovascolare comincia a
essere sotto stress. Lo stress cardiovascolare è l’effetto dominante.
Questi limiti di
natura scientifica non vengono tenuti in adeguata considerazione dai limiti di
legge sulle emissioni rumorose. Infatti ad esempio per le immissioni rumorose
il limite notturno (anche per la aree più protette [NOTA 1]
) è di 40 decibel!
LE DEFINIZIONI PRINCIPALI IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLE EMISSIONI
RUMOROSE
Valori limite di emissione: “il
valore massimo di rumore che può essere emesso
da una sorgente sonora , misurato in prossimità della sorgente stessa;”
Valori limite di immissione il valore massimo di rumore che può
essere immesso da una o più sorgenti sonore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno,
misurato in prossimità dei ricettori. I valori limite di immissione sono
distinti in :
* valori limite
di immissione assoluti determinati con
riferimento al livello equivalente di rumore ambientale
*valori limite di immissione differenziali
determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di
rumore ambientale ed il rumore residuo;
Valori di attenzione: “il
valore di rumore che segnala la presenza
di un potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente;”
Valori di qualità : “i valori di rumore da conseguire nel
breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare
gli obiettivi di tutela previsti dalla legge 447/1995. Sono i valori da
applicare attraverso le zoonizzazioni dei territori comunali (art. 6.1 lettera
a) secondo i criteri delle Regioni.
Limite di emissione: valore massimo di rumore che può essere
emesso da una sorgente.
Limite di immissione: è suddiviso in assoluto e differenziale.
Valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore
nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno.
Superare i limiti comporta sanzioni
amministrative.
Valore di attenzione: rumore che segnala la presenza di un
potenziale rischio per la salute umana o per l’ambiente.
Superare il valore di attenzione comporta
piano di risanamento.
Valore di qualità: obiettivo da conseguire nel breve,
medio, lungo periodo.
La classificazione in zone è fatta per
l’applicazione dei valori di qualità.
NORMATIVA RUMORE DA FERROVERIE
La normativa di
riferimento è il Decreto del Presidente
della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459 (Regolamento recante norme di
esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995,
n. 447, in
materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.
Le disposizioni questo
decreto si applicano:
a) alle infrastrutture esistenti, alle
loro varianti ed alle infrastrutture di nuova realizzazione in
affiancamento a
quelle esistenti;
sono escluse
tranvie e funicolari
Non si applicano, se non in parte, i
limiti della normativa tecnica generale sul rumore: Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 14/11/1997
FASCIA DI PERTINENZA DA BINARI (articolo 3 DPR 459/1998)
A partire dalla
mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali
di
pertinenza delle
infrastrutture della larghezza di:
la fascia è di metri 250 per le infrastrutture ESISTENTI. Tale fascia viene suddivisa in due
parti: la prima, più vicina all'infrastruttura, della larghezza di m 100,
denominata FASCIA A; la
seconda, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di m 150, denominata
FASCIA B;
All’interno della fascia di pertinenza
delle infrastrutture esistenti i valori limite assoluti di immissione del
rumore prodotto dall'infrastruttura sono i seguenti:
a) 50 dB(A) Leq
diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di
riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;
b) 70 dB(A) Leq
diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia
A di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
c) 65 dB(A) Leq
diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia
B di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
Nella fascia suddetta i limiti di
immissione sono superiori a quelli generali ex Dpcm del 1997, si veda la
seguente tabella:
DPCM DEL 1997 Tabella C: valori limite assoluti di
immissione - Leq in dB (A) (art. 3)
Classi di destinazione d'uso del
territorio
|
Tempi di riferimento
|
|
diurno (06.00-22.00)
|
notturno (22.00-06.00)
|
|
I aree particolarmente
protette
|
50
|
40
|
II aree
prevalentemente residenziali
|
55
|
45
|
III aree di
tipo misto
|
60
|
50
|
IV aree di
intensa attività umana
|
65
|
55
|
V aree
prevalentemente industriali
|
70
|
60
|
VI aree
esclusivamente industriali
|
70
|
70
|
Invece fuori della fascia di pertinenza i valori di
immissione restano quelli della tabella C
dpcm del 1997 sopra riportata.
Il rispetto dei
valori previsti nella Fascia di Pertinenza e, al di fuori della fascia di pertinenza, il
rispetto dei valori stabiliti nella tabella C del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997:
è verificato con
misure sugli interi periodi di riferimento diurno e notturno, in facciata degli
edifici ad 1 m dalla stessa ed in corrispondenza dei punti di maggiore
esposizione, ovvero in corrispondenza di altri ricettori.
SE I VALORI SOPRA RIPORTATI NON
RAGGIUNGIBILI PER RAGIONI TECNICHE O ANCHE PER PARTICOLARI RISCHI AMBIENTALI
PRESENTI ANCHE DI TIPO CUMULATIVO CON ALTRE FONTI RUMOROSE
…ovvero qualora
in base a Valutazioni tecniche,
economiche o di carattere ambientale si evidenzi l'opportunità di procedere
ad interventi diretti sui ricettori, deve
essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:
a) 35 dB(A) Leq
notturno per ospedali, case di cura e case di riposo;
b) 40 dB(A) Leq
notturno per tutti gli altri ricettori;
c) 45 dB(A) Leq
diurno per le scuole
Si tratta di
valori nettamente inferiori a quelli previsti, vedi sopra, per le Fasce di
Pertinenza e fuori delle Fasce.
I valori di cui sopra
sono misurati al centro della stanza, a finestre chiuse, con il microfono posto
all'altezza di 1,5 m dal pavimento
Ma per applicare
questi Valori Speciali occorreva attivare una
commissione a livello
ministeriale con il coinvolgimento delle
Regioni. Tale Commissione è stata abolita
dalla legge 116/2014. I compiti di
valutazione della Commissione sono stati trasferiti al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio
e del mare nell'ambito delle competenze
relative all'approvazione dei
piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nell'esercizio delle
infrastrutture dei trasporti,
per le infrastrutture esistenti,
ed alla Commissione tecnica
di verifica dell'impatto
ambientale VIA e VAS, per le infrastrutture di nuova
realizzazione. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In questa nuova
procedura non sono più previste le Regioni.
PIANO RISANAMENTO PER
INFRASTRUTTURE ESISTENTI
In via
prioritaria l'attività di risanamento, dal rumore prodotto dalla infrastruttura
ferroviaria, dovrà essere attuata:
All'interno della intera fascia di
pertinenza per
scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, all'interno della fascia A, per tutti gli altri ricettori, con:
1. piani
pluriennali per il contenimento delle emissioni sonore
2. piani di gestori infrastrutture
ferroviarie
All'esterno della fascia A, le rimanenti attività di risanamento
saranno armonizzate con i Piani di Risanamento Acustico Comunali di cui
all'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in attuazione degli stessi.
I Piani del Gestore delle Infrastrutture
devono
indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare,
in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di
bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento
delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed
abbattimento del rumore. [NOTA 2]
Questo obbligo non sussiste se si dimostra, con apposita relazione tecnica,che non ci sono le esigenze di interventi di risanamento acustico.
Se questo obbligo non è rispettato ci sono sanzioni per chi gestisce le ferrovie di tipo amministrativo pecuniario salvo che non si realizzi un disturbo della quiete pubblica in caso di finisce nel penale (articolo 650 C.P.) su cui tornerò in seguito nel presente post.
LA NORMATIVA EUROPEA SULLA
QUALITà DEI MATERIALI ROTABILI PER RIDURRE L’INQUNAMENTO DA RUMORE DALLE
INFRASTRUTTURE FERROVIARIE
Si
veda il
Decreto Legislativo 8 ottobre 2010, n.191 (Attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa
all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario). In particolare
secondo l’allegato III di questo Decreto Legislativo: si afferma che
costituiscono requisiti essenziali nell’esercizio dei servizi ferroviari:
“….1.4.4. L'esercizio
del sistema ferroviario deve rispettare la normativa esistente in materia di
rumore.
1.4.5. L'esercizio del
sistema ferroviario non deve provocare nel suolo un livello di vibrazioni
inaccettabile per le attività e l'ambiente attraversato nelle vicinanze
dell'infrastruttura e in stato normale di manutenzione.”
Successivamente la
Direttiva 2014/38/UE della Commissione
del 10 marzo 2014
ha modificato il
suddetto allegato III della direttiva 2008/57/CE, sostituendo il punto 1.4.4. con il seguente: “La progettazione e l’esercizio
del sistema ferroviario non devono portare ad un livello inammissibile di
rumore da esso emesso nelle aree in prossimità delle infrastrutture
ferroviarie.”
Decisione
della Commissione del 29 aprile 2004 che determina
i parametri fondamentali delle specifiche tecniche di interoperabilità
riguardanti i sottosistemi «Rumore», «Carri merci» e «Applicazioni telematiche
per il trasporto merci» di cui alla direttiva 2001/16/CE (GUE n. 193/L del
1/6/2004)
La
direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001
disciplina la interoperabilità del
sistema ferroviario transeuropeo convenzionale .
In
particolare e tra le altre questioni la presente decisione (rettificata in GUE
n 193/L del 1/6/2004 ) disciplina le caratteristiche tecniche dei carri
merci e i limiti di emissioni
dei locomotori in materia di rumore .
Decisione
della Commissione del 28 luglio 2006 relativa alla specifica tecnica di interoperabilità
per il sottosistema «Materiale rotabile — carri merci» del sistema ferroviario
transeuropeo convenzionale (GUE n. 344/L del 8/12/2006) Decisione della
Commissione dell'11 agosto 2006 relativa alla specifica tecnica di
interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del
sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GUE n. 359/L del 18/12/2006)
Le due
Decisioni Stabiliscono tra l’altro specifiche tecniche in relazione ai seguenti
obiettivi:
• I materiali utilizzati nei treni e nelle infrastrutture devono evitare l’emissione di fumi o di gas nocivi e pericolosi per l’ambiente, soprattutto in caso di incendio.
• Il materiale rotabile e i sistemi di alimentazione di energia devono essere progettati e realizzati per essere compatibili, in materia elettromagnetica, con gli impianti, le apparecchiature e le reti pubbliche o private con cui rischiano di interferire.
• L’esercizio del sistema ferroviario europeo convenzionale deve rispettare i livelli regolamentari in materia di Rumore .
• L’esercizio del sistema ferroviario europeo convenzionale non deve provocare nel suolo un livello di vibrazioni inaccettabile per le attività e l’ambiente attraversato nelle vicinanze dell’infrastruttura e in stato normale di manutenzione.
• I materiali utilizzati nei treni e nelle infrastrutture devono evitare l’emissione di fumi o di gas nocivi e pericolosi per l’ambiente, soprattutto in caso di incendio.
• Il materiale rotabile e i sistemi di alimentazione di energia devono essere progettati e realizzati per essere compatibili, in materia elettromagnetica, con gli impianti, le apparecchiature e le reti pubbliche o private con cui rischiano di interferire.
• L’esercizio del sistema ferroviario europeo convenzionale deve rispettare i livelli regolamentari in materia di Rumore .
• L’esercizio del sistema ferroviario europeo convenzionale non deve provocare nel suolo un livello di vibrazioni inaccettabile per le attività e l’ambiente attraversato nelle vicinanze dell’infrastruttura e in stato normale di manutenzione.
La Agenzia Regionale per la protezione ambientale
della Toscana ha firmato una Convenzione con la Regione per valutare, attraverso
apposite campagne svolte con adeguate strumentazioni, la rugosità delle rotarie
per la identificazione di possibili interventi antirumore sulle stesse.
LA RECENTE EVOLUZIONE DELLA
NORMATIVA SUL RUMORE
Decreto
Legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE
relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale - GUE n. 222 del 23-9-2005)
Ambito di applicazione (articolo 2)
Gli obblighi del
presente DLgs in particolare sui descrittori acustici, ,le mappe acustiche e i
piani di azione si riferiscono, tra gli altri anche all’ asse ferroviario principale, inteso come una
infrastruttura ferrovia su cui transitano ogni anno più di 30.000 treni;
Mappa acustica strategica
Secondo la
lettera p comma 1 articolo 2 del dlgs per mappa acustica strategica si intende
una mappa finalizzata alla determinazione dell’esposizione globale al rumore
in una certa zona a causa di varie sorgenti di rumore ovvero alla definizione
di previsioni generali per tale zona ,
Devono essere
elaborate dalle autorità indicate dalle Regioni e inviate a queste ultime (
insieme con le informazioni dell’allegato 6) entro 30/6/2007. Tale
scadenza vale anche degli assi ferroviari principali
su cui transitano
più di 60.000 convogli
all'anno.
Entro il 30/6/2012
per gli altri agglomerati quali infrastruttura ferrovia su cui transitano ogni
anno più di 30.000 treni.
Piani di azione
Hanno la
finalità di gestire i problemi di inquinamento acustico ed i relativi, effetti
compresa, se necessario, la sua riduzione.
Elaborati:
entro 18/7/2008
assi ferroviari principali
su cui transitano
più di 60.000 convogli
all'anno
entro il 18/7/2013 infrastruttura ferrovia su cui
transitano ogni anno più di 30.000 treni.
Requisiti minimi dei piani d'azione Allegato
5 (art. 4, comma 5)
1. I piani
d'azione devono comprendere
almeno i seguenti elementi
a) una
descrizione dell'agglomerato, degli
assi stradali e ferroviari principali o degli aeroporti
principali e delle
altre sorgenti di rumore da prendere in considerazione;
b)
l'autorita' competente;
c) il
contesto giuridico;
d) qualsiasi
valore limite in vigore ai sensi dell'art. 5;
e) una
sintesi dei risultati della mappatura acustica;
f) una
valutazione del numero stimato di persone
esposte al rumore, l'individuazione dei
problemi e delle
situazioni da migliorare;
g) un
resoconto delle consultazioni
pubbliche organizzate ai sensi dell'art. 8;
h) le
misure antirumore già
in atto e
i progetti in preparazione;
i) gli
interventi pianificati dalle autorità competenti per i successivi cinque anni, comprese le misure
volte alla conservazione delle aree silenziose;
l) la
strategia di lungo termine;
m) le informazioni di carattere
finanziario, ove disponibili: fondi stanziati, analisi costi-
efficacia e costi-benefici;
n) disposizioni
per la valutazione
dell'attuazione e dei risultati del piano d'azione.
2. Gli interventi pianificati dalle autorità nell'ambito
delle proprie competenze possono comprendere, ad esempio:
a)
pianificazione del traffico;
b)
pianificazione territoriale;
c)
accorgimenti tecnici a livello delle sorgenti;
d) scelta
di sorgenti più silenziose;
e)
riduzione della trasmissione del suono;
f) misure
di regolamentazione o misure economiche o incentivi.
3. I
piani d'azione devono
comprendere stime in
termini di riduzione del numero
di persone esposte (fastidio, disturbi del sonno o altro).
4. Ai piani
d'azione deve essere allegata una sintesi non tecnica di facile consultazione
per il pubblico.
I suddetti piani
di azione recepiscono e aggiornano i piani di contenimento e di abbattimento
del rumore prodotto per lo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto ed i
piani comunali di risanamento acustico ed i piani regionali triennali di intervento per la bonifica dall'inquinamento
acustico
LE MISURE DI RISANAMENTO ACUSTICO:
DOVE COLLOCARE I PANNELLI FONOASSORBENTI SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO
Secondo la recentissima sentenza
del Consiglio di Stato 9 gennaio 2014, n. 35:
“ Scegliere di applicare una barriera acustica
sul ricettore del rumore anziché sulla sorgente dello stesso
solo per ragioni di tipo economico, è irragionevole e sproporzionato.”
Secondo la sentenza
in esame per limitare il rumore ferroviario la barriera fonoassorbente non può essere
collocata sulla abitazione (anche se adibita ad albergo). Secondo i principi della
vigente normativa, sopra esaminata (legge 26 ottobre 1995, n. 447 e Dpr
459/1998), nell’adottare misure di mitigazione da rumore occorre seguire una scala
gerarchica intervenendo preliminarmente, laddove possibile, sulla sorgente del
rumore. Scegliere dove applicare la misura di mitigazione del rumore non deve
tenere conto solo del costo economico dell'intervento ma, nei limiti di
ragionevolezza e proporzionalità, degli effetti e della incidenza sugli
interessi potenzialmente lesi da quell'inquinamento. Poiché la priorità è stata
disattesa senza alcuna plausibile motivazione, la scelta progettuale adottata
risulta illegittima.
IL DISTURBO DA RUMORE
A prescindere da
quanto sopra riportato qualsiasi emissione rumorosa se superano la normale
tollerabilità, definita dalla giurisprudenza della Cassazione, costituisce
disturbo[3]
contro il quale sono attivabili alcune norme generali del codice penale e
civile che però negli ultimi anni, in palese contrasto con la suddetta
giurisprudenza, sono stati fortemente depotenziati dal legislatore.
La legge 67 del 28
aprile 2014 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 2 maggio
vedi QUI, in particolare lettera b) comma 2 articolo 1)
, delega il Governo a riformare il sistema sanzionatorio penale
soprattutto con riferimento alle contravvenzioni cioè ai cosiddetti reati
minori che poi, ad esempio nel campo ambientale, minori non sono per niente,
basti pensare ad esempio ai reati di getto di cose pericolose (inquinamento
atmosferico) ex articolo 674 del Codice Penale o di disturbo delle
occupazioni e del riposo delle persone (inquinamento acustico) ex articolo 659
del Codice Penale.
In generale la legge
67/2014 esclude dalla depenalizzazione i reati relativi alla materia
ambientale, tranne proprio quello sopra citato ex articolo 659 del Codice: disturbo delle persone da emissioni
rumorose.
Il reato che si vuole
trasformare in un semplice illecito amministrativo recita: “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero
abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o
non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle
persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito
con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.
Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità.”
Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità.”
Questa depenalizzazione si
inserisce in una strategia normativa in atto da tempo volta a depotenziare gli
strumenti di repressione penali e civili nella lotta contro l’inquinamento da
rumore, un esempio in questo senso è stato il depotenziamento del concetto
di “normale tollerabilità” di un emissione sonora ed aereiforme ex articolo 844
Codice Civile.
Il depotenziamento del concetto di
normale tollerabilità delle emissioni rumorose
La legge 13/2009
all’articolo 6ter, afferma che nell'accertare la normale tollerabilità
delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'articolo844 del codice civile,
sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti
che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.
E’ indiscutibile come obiettivo di questa legge era, ed è,
quello di aggirare un certo indirizzo della giurisprudenza
ordinaria secondo il quale è intollerabile , ai sensi
dell’articolo 844 del Codice Civile, quel rumore che supera di 3 decibel il
rumore di fondo. Infatti al posto di questo limite restrittivo per le
attività industriali (ad esempio) si applicheranno i limiti più permissivi
della normativa quadro sul rumore[1].
L’’impostazione espressa dalla norma introdotta con la legge di
conversione ora esaminata era già stata avanzata in un disegno di legge del
2005 si leggeva nella relazione di presentazione che introducendo la concezione
più permissiva suddetta si sarebbe garantito che “Le nostre imprese, già
provate dal continuo duro confronto con concorrenza e mercato, potranno così
avere una tranquillità e una certezza nel loro operare quotidiano”.
La tranquillità del cittadino/residente non è pervenuta!
Questa impostazione
formalistica (si ha inquinamento da rumore solo se si superano i limiti di
legge) e permissiva ( i valori di riferimento sono ben maggiore dei 3 decibel
indicati dalla giurisprudenza, vedi sopra) è in palese contrasto con un
indirizzo prevalente della stessa Cassazione in sede civile che,
intervenendo sui poteri di regolamentazione comunali in materia di
inquinamento acustico, afferma che, pur nel rispetto dei limiti di emissione
sonora della legislazione statale , ciò : “non impedisce tuttavia ai comuni
di adottare una più specifica regolamentazione dell’emissione e dell’immissione
dei rumori nel loro territorio, la quale, nel rispetto dei vincoli derivanti
dalla legge 447/95, prenda in considerazione, non già il dato oggettivo del
superamento di una certa soglia di rumorosità considerato, per presunzione
iuris et de iure, come generativo di un fenomeno di inquinamento acustico, a
prescindere dall’accertamento dell’effettiva lesione del complesso di valori
indicati nell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge ma i concreti
effetti negativi provocati dall’impiego di determinate sorgenti sonore sulle
occupazioni o sul riposo della persone, e quindi sulla tranquillità pubblica o
privata” (Cassazione Sezione prima
civile – 12 giugno-1 settembre 2006, n. 18953 , vedi anche Cassazione
15081/03).
Il contrasto della nuova legge delega con
gli indirizzi della Cassazione Penale
La nuova legge che stiamo
qui esaminando prosegue in questa azione di demolizione degli strumenti legali
di tutela dei cittadini contro l’inquinamento da rumore.
Si depenalizza un reato,
quello ex articolo 659 del codice penale (senza distinguere tra le due ipotesi
di reato distinte tra il primo ed il secondo comma vedi il testo all’inizio del
presente post), che la giurisprudenza della Cassazione penale ha sempre
considerato, nella versione primo comma dell’articolo 659, norma
di chiusura nella tutela contro il rumore. Chiusura nel senso
che tale reato integrava la fattispecie di disturbo della quiete dei
cittadini quando non erano sufficienti i limiti di legge che come è noto sono
superiori ai limiti fissati dalla Organizzazione Mondiale della Sanità soprattutto
nella notte[2].
In particolare l’OMS raccomanda che la popolazione non dovrebbe essere
esposta a livelli superiori ai 30 decibel durante la notte,
considerata la soglia massima per proteggere i cittadini, compresi i gruppi più
vulnerabili, invece laattuale normativa che comunque anche nelle aree
particolarmente protette , nel periodo notturno, prevede valori sempre
superiori ai 35 decibel .
Non a caso la più recente
normativa di derivazione comunitaria (lettera h) comma 1 articolo 2
del Decreto Legislativo
194/2005 attuazione direttiva quadro sul rumore ambiente, non
pienamente attuata nel nostro Paese al di la della lettera della legge) ha
introdotto il concetto di fastidio per
il quale si intende: “la misura in cui, sulla base di indagini sul
campo e di simulazioni, il rumore risulta sgradevole a
una comunità di persone”.
Un esempio di fastidio così
inteso, cioè a prescindere dai limiti di legge delle emissioni sonore recepite
dall’orecchio umano, sono sicuramente le attività portuali che impattano sui
quartieri est della città di Spezia.
Ebbene secondo al giurisprudenza
della Cassazione penale l’introduzione della legislazione specialistica sulla
tutela dal rumore non ha mai abrogato la norma del codice penale qui esaminata
e che ora si vuole depenalizzare con la legge delega del Parlamento. Questo
perché secondo la Cassazione l’articolo 659 del codice penale e la legge sul
rumore hanno: ” …..obiettivi e struttura diversi: giacché mentre l’una
(quella del Cp) mira a colpire gli affétti negativi della rumorosità in
funzione della tutela della tranquillità pubblica, postulando che l’uno di
strumenti sonori abbia arrecato, alla luce di tutto le circostanze del caso
specifico, un effettivo disturbo alle occupazioni e al riposo della persone; l’altra
(quella della legge 447/95), essendo diretta unicamente a stabilire i limiti di
rumorosità della sorgenti sonore, oltre i quali deva ritenersi sussistente
l’inquinamento acustico, prende in considerazione solo il superamento di un
certo valore soglia, a prescindere dall’accertamento delle concrete
potenzialità lesive del medesimo” (Cassazione
penale, 443/01; 2316/98 - ). A conferma di questa interpretazione
anche recente autorevole dottrina secondo cui relativamente ai due commi
dell’articolo 659 occorre distinguerne le finalità: “in particolare, mentre
la fattispecie di cui al primo comma ipone che vengano accertati sempre gli
effetti negativi prodotti dalla rumorosità proprio perché tale previsione è
volta a tutelare principalmente la quiete e la tranquillità pubblica, quella di
cui al secondo comma si manifesta ogni qualvolta si superino semplicemente i
limiti di tollerabilità consentiti, indipendentemente dall’esame degli effetti
negativi prodotti” (Ferrara, Sandulli - Trattato di diritto dell’ambiente
tomo II pag. 761 ed. Giuffrè 2014).
Peraltro sulla possibile
depenalizzazione della fattispecie di reato di cui all’articolo 659 la
Cassazione più recentemente aveva chiarito che solo con riferimento alla
fattispecie del secondo comma dell’articolo 659 si poteva parlare di
parziale depenalizzazione, in forza
del principio di specialità di cui all'art. 9 della legge n. 689 del 1981
(legge sulla depenalizzazione), laddove si accerti la perfetta identità
fattuale della violazione contestata ai sensi della menzionata norma del codice
penale e di quella sanzionata solo in via amministrativa (superamento dei
limiti di emissioni sonore), a norma della legge quadro sul rumore: legge n.
447/1955. (Cass. Penale Sez. I n. 33072 del 5 settembre 2011)
Infatti precisa la
Cassazione: “ Secondo la
costante giurisprudenza di questa Corte, l'art. 659 cod. pen. prevede due
autonome fattispecie contravvenzionali: il reato di cui al primo comma
-disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone- richiede l'accertamento
che i rumori superino la normale tollerabilità ed investano un numero
indeterminato di persone, disturbando le loro occupazioni o il riposo; mentre
quello previsto dal secondo comma -esercizio di professione o mestiere
rumoroso- prescinde dalla verificazione del disturbo, essendo tale evento
presunto "iuris et de iure" ogni volta che l'esercizio del mestiere
rumoroso si verifichi fuori dal limiti di tempo, di spazio e di modo imposti
dalla legge, dai regolamenti o da altri provvedimenti adottati dalle competenti
autorità” (vedi tra le molte,
Sez. 1, n. 532 del 28/09/1994; Sez. 1, n. 4820 del 17/12/1998).
Conclusioni sul disturbo da rumore
Ancora una volta con un
tecnicismo giuridico si depotenziano gli strumenti legali di tutela della
salute dei cittadini, in particolare con riferimento al concetto di
raggiungimento della quiete notturna l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha
avuto modo di affermare in un suo importante report (vedi nota 2 presente post)
del 2009:
“La revisione delle
evidenze scientifiche disponibili ha portato il gruppo di lavoro a queste
conclusioni:
1. il sonno è una necessità
biologica e il sonno disturbato è associato a numerosi effetti avversi;
2. ci sono sufficienti
evidenze degli effetti biologici del rumore durante il sonno, fra cui: aumento
del battito cardiaco, eccitazione, cambiamenti di fase del sonno, alterazioni
ormonali e risvegli improvvisi;
3. ci sono sufficienti
evidenze che l’esposizione al rumore notturno induce a riportare disturbi del
sonno, aumento dell’uso di medicinali, aumento dei movimenti del corpo e
insonnia;
4. i disturbi del sonno
hanno un impatto sulla salute futura e sul benessere generale della persona;
5. ci sono limitate
evidenze che il cattivo sonno provochi stanchezza cronica, incidenti e ridotte
performance lavorative e intellettive;
6. ci sono limitate
evidenze che i rumori notturni provochino condizioni cliniche come malattie
cardiovascolari, depressione e altri disturbi mentali. Questi effetti, ancora
poco indagati, sembrano tuttavia plausibili;
7. i bambini, gli anziani,
le donne incinte e i lavoratori a turno sono le categorie più vulnerabili al
rumore notturno e quindi più a rischio.”
[1] scuole, ospedali, case di
cura e case di riposo
[3] Il rumore ambientale e’ costituito dall’insieme del rumore
residuo (livello di continuo equivalente
di pressione sonora ponderato A che si rileva quando si escludono le specifiche
sorgenti disturbanti) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti
disturbanti
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