Il
Sindaco di Santo Stefano Magra ogni volta che qualcuno lo contesta per non
essere chiaro sullo stato della bonifica dell’area della ex Ceramica Vaccari,
si offende moltissimo.
Ma
la domanda che occorre fare è: il Sindaco in questione ha fatto tutto quello
che doveva fare per rendere trasparente la situazione dell’area della ex
Ceramica Vaccari?
Vediamo
come stanno le cose e cosa deve pubblicare il Sindaco a cominciare dal sito del
Comune.
LA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il nuovo Decreto Legislativo 33/2013 ha sistematizzato e attuato una serie di norme
precedenti relative alla disciplina e promozione della trasparenza nella
Pubblica Amministrazione compresi gli enti locali: Province e soprattutto Comuni.
In attuazione di questa normativa è stata pubblicata un
nuova Delibera
CIVIT ( n. 50/2013) “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per
la trasparenza e l’integrità 2014-2016”
(per il testo completo vediQUI )
UNA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DEVE PUBBLICARE NON SOLO I DOCUMENTI
RICHIESTI OBBLIGATORIAMENTE DALLA LEGGE
Questa delibera intanto chiarisce che un Comune non deve
pubblicare solo gli atti per i quali c’è un obbligo di legge ma addirittura,
cito dalla delibera: “ulteriori dati/documenti”. Secondo questa Delibera la necessità di pubblicare ulteriori dati e
documenti deve essere letta non come: “mero adempimento delle
norme puntuali sugli obblighi di pubblicazione. In questa ottica, i dati ulteriori sono quelli che ogni
amministrazione, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e
funzionali, dovrebbe individuare a partire dalle richieste di conoscenza
dei propri portatori di interesse”. La delibera fornisce alcuni esempi di
ulteriori dati e documenti come quelli relativi alle attività ispettive.
I DOCUMENTI IN
MATERIA URBANISTICA CHE DEVONO ESSERE PUBBLICATI OBBLIGATORIAMENTE
L’allegato
I della delibera CIVIT, sopra citata (vedi QUI e QUI) elenca
tra gli altri gli atti che in materia di pianificazione urbanistica
devono essere pubblicati e aggiornati tempestivamente:
1. schemi di provvedimento prima che siano portati
all'approvazione
2. documentazione anche
istruttoria relativa a proposte di trasformazione urbanistica di
iniziativa privata o pubblica in variante o in attuazione degli strumenti
urbanistici vigenti
3. Proposte di
trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica che comportino premialità edificatorie a
fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione
extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di
pubblico interesse.
I DOCUMENTI IN MATERIA AMBIENTALE CHE DEVONO ESSERE PUBBLICATI
OBBLIGATORIAMENTE
L’allegato I della delibera CIVIT elenca inoltre anche i
dati e i documenti ed in generale le informazioni in materia ambientale che devono essere
pubblicati integralmente e aggiornati tempestivamente, dati e documenti che l’Amministrazione
detiene nell’ambito dell’esercizio delle sue funzioni. Tra questi ci sono:
1. ogni atto, anche di natura amministrativa,
nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui
fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed
ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse
2. provvedimenti adottati concernenti gli
interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione
vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate
e dei motivi della deroga, nonché con
l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti.
LA NORMATIVA EUROPEA SULLE INFORMAZIONI AMBIENTALI
La normativa della UE sulle informazioni
ambientali (Direttiva 2003/4/CE del 28/1/2003 recepita da tempo in Italia) in
quanto normativa speciale in materia funziona da elemento di ulteriore
specificazione, rispetto alla normativa generale sulla trasparenza sopra
citata, per capire cosa si debba
intendere per atti e informazioni ambientali da pubblicare.
In particolare questa Direttiva (al paragrafo 2 articolo 8) così definisce il concetto di qualità della informazione
ambientale come comprensivo dei: “procedimenti di misurazione,compresi i metodi di analisi,di
prelievo di campioni e di preparazione degli stessi utilizzati per raccogliere
l'informazione,ovvero fanno riferimento alla procedura normalizzata utilizzata”.
Il paragrafo 2 articolo 7 di detta normativa europea
fornisce poi alcuni esempi di atti che rientrano nella suddetta nozione di
informazione ambientale:
“ e) i dati
ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere
sull’ambiente
g) gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni dei rischi
relativi agli elementi ambientali : l'aria
e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti
naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità
biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente
modificati, nonché le interazioni tra questi elementi.”
TORNIAMO ALLO STATO DELLA BONIFICA DELL’AREA EX VACCARI: QUALI
DOCUMENTI ED ATTI DEVONO ESSERE PRODOTTI
DAI SOGGETTI INQUINATORI (PROPRIETARI DELL’AREA) E DALLA AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE COMPETENTI
L’area è stata inserita nell’anagrafe dei siti da bonificare della regione Liguria, in particolare quelle per le quali (cito dalla delibera
della Regione Liguria 1717 del 2012, vedi QUI) : è stata
approvata l’analisi di rischio sito specifica[1]
che ha dimostrato il superamento delle concentrazioni soglia di rischio[2].
Se
siamo arrivati a questo punto vuol dire che, sempre secondo la vigente normativa, era stato dimostrato il superamento
in precedenza delle soglie di contaminazione che comportano la elaborazione
dei seguenti documenti:
1. predisposizione misure prevenzione e messa in sicurezza di emergenza
per evitare che l’inquinamento si propaghi o comunque si renda pericoloso per i
cittadini e le attività delle aree limitrofe a quella che risulta inquinata
2. presentazione
e approvazione piano di caratterizzazione dell’area inquinata
3. applicazione
e poi approvazione dell’analisi di rischio
4.
verifica dalla analisi di rischio del superamento delle soglie di
concentrazione di rischio.
Essendo il sito dell’area ex Ceramica Vaccari inserito
nella tabella ex comma 1 articolo 8 della legge regionale ligure sulle
bonifiche (legge 10/2009), vuol dire che per ora gli atti elaborati si fermano
qui. Ma la normativa in materia prevede che una volta dimostrato che l’analisi
di rischio ha rilevato il superamento delle soglie di concentrazione di rischio
dei singoli inquinanti si dovrebbe
andare celermente alla presentazione ed approvazione di un progetto di
bonifica o almeno di messa in sicurezza.
Ma non è finita. Nell’area della ex Ceramica Vaccari
sono stoccati tutt’ora come ammesso da Arpal recentemente: ““1.440 tonnellate
di terreno contaminato; 1.530 tonnellate di terreno fortemente contaminato;400
vecchi fusti stimati in circa 30 mila litri di sostanze con etichette
riportanti le diciture tossico-nocivo-pericoloso”.
Ora questo stoccaggio
costituisce ai sensi della normativa sui rifiuti sicuramente attività non di
mero deposito temporaneo, essendo superato l’ordine temporale che giustifica
questo tipo di gestione provvisoria dei rifiuti, ma di deposito preliminare
finalizzato ad un futuro smaltimento o di una messa in riserva finalizzata ad
un recupero di tutto o parte di questi rifiuti. Bene entrambe queste attività devono essere autorizzate.
Non solo ma occorre anche che esista la documentazione che dimostri che lo stoccaggio prolungato dei
suddetti rifiuti pericolosi non ha violato il divieto ex lege di miscelare rifiuti pericolosi tra loro. O se questa miscelazione c’è stata si
dimostri che ha rispettato le condizioni previste dalla legge.
RICAPITOLIAMO
Elenchiamo quindi gli atti e i documenti che devono essere
stati prodotti fino ad ora alla luce delle confuse informazioni fino ad ora
pubblicate da Arpal e dalla Regione, il Comune ha prodotto fino ad ora, in termini di informazione,
solo dei discorsi:
1.misure prevenzione e messa in sicurezza di emergenza
2.piano di caratterizzazione
3.analisi di rischio
4.autorizzazione al deposito preliminare o messa in riserva dei rifiuti stoccati nell’area ancora da bonificare
5.documentazione di conformità
al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi
Tutti atti e documenti alla cui formazione e soprattutto
approvazione contribuisce il Comune insieme con la Regione.
I documenti ed atti sopra elencati, alla luce della normativa sulla trasparenza
e l’informazione ambientale sopra
esaminata, risultano tutti obbligatoriamente pubblicabili, infatti secondo detta
normativa devono essere pubblicati sul sito del Comune, sezione informazioni
ambientali: 1.tutti gli atti che incidono sui fattori ambientali; 2.i
dati derivanti dal monitoraggio di attività inquinanti; 3.la
valutazione dei rischi su ambiente e salute.
Se andiamo nella sezione informazione ambientali del sito
del Comune di Santo Stefano troviamo questo, vedi QUI.
E pensare che il
Comune di Santo Stefano Magra ha aderito da anni ad un progetto di eco
certificazione che prevede nel suo documento di intenti (per il testo completo
vedi QUI). “OBIETTIVO 6: Coinvolgere
maggiormente soggetti terzi sul territorio quali aziende e cittadini e il
personale a condividere le finalità della politica ambientale dell’ Ente” SIC!
Non solo ma una parte secondaria dell’area della ex Ceramica Vaccari (diversa da quella
di cui ho trattato sopra), sembra si stata bonificata (anche in questo caso nessun
documento pubblicato) e che possa essere interessata da un progetto di
riutilizzo a fini culturali. In realtà esiste un progetto deve avere anche una rilevanza
urbanistico/edilizia e quindi, ai sensi della normativa sopra esaminata, deve essere
pubblicato fin dalla elaborazione di uno schema di proposta. Per ora, nel sito del Comune di Santi Stefano Magra, abbiamo solo quello che troviamo a questo LINK.
Peraltro e più in generale, il Comune di Santo Stefano Magra non spicca per
trasparenza anche nel settore urbanistico, guardate cosa troviamo nella parte
di Sito sulla Trasparenza relativamente alle informazioni sulla pianificazione territoriale, vedi QUI.
[1] analisi sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti
dall'esposizione prolungata all'azione delle sostanze presenti nelle matrici
ambientali contaminate, condotta con i criteri indicati nell'allegato 1 alla
parte quarta del presente decreto (lettera s) comma 1 articolo 240 DLgs
152/2006)
[2] i livelli di contaminazione delle
matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della
procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati
nell'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei
risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa
in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti
costituiscono i livelli di accettabilità per il sito; (lettera c) comma 1
articolo 240 DLgs 152/2006)
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