Ennesima
normativa di semplificazione delle procedure di bonifica che va ad aggiungersi a quella già esistente,
in particolare:
1.disciplina delle
procedure semplificate di bonifica in generale: articolo 242bis DLgs
152/2006. Valida sia per i Siti di Bonifica di Interesse Nazionale (di
seguito SIN), che per i Siti di Bonifica
di Interesse Regionale (di seguito SIR)[1],
2. disciplina
delle procedure semplificate di bonifica in aree industriali da riconvertire
tra i siti classificati SIN: articolo
252bis DLgs 152/2006.[2]
Ma, quelli sopra riportati, sono solo due degli esempi più significativi. In realtà come ho spiegato a pagine 4 di questo COMMENTO (vedi QUI ) le norme di semplificazione succedutesi dal 2005 sono molte di più. Questo nonostante quanto affermino amministratori locali (come il Sindaco di Spezia): “le bonifiche dei SIN non si sono fatte per eccesso di pratiche burocratiche”.
Direi che è sempre più vero quello
che affermava un documento della CGIL nazionale del 2012 sullo scandalo
delle mancate bonifiche dei SIN (come quello di Pitelli): “” Sul bilancio
fallimentare delle bonifiche, ha concorso “il condono tombale” introdotto
dalla legge 13 del 2009, che, con l’art.2 sulla complessa gestione degli
interventi di bonifica e sulla pianificazione del futuro delle aree
interessate. In aggiunta, si sono ridimensionate le risorse pubbliche destinate
agli interventi, permanendo un quadro normativo, che anche
a seguito dell'ultima modifica introdotta
con il Decreto Semplificazioni, sembra voler continuare a favorire
l’inazione e il mancato risanamento ambientale che alimento i problemi per la
salute umana e i costi sanitari.” ((per
il testo completo vedi QUI).
Non solo le semplificazioni senza i
finanziamenti servono a poco ma a volte sembrano costruite per allentare le
maglie dei controlli sulla corretta gestione delle bonifiche stesse. E’ quello
che in parte si può dire dell’ennesima normativa di semplificazione che è
uscita pochi giorni fa (il 12 settembre) nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
La nuova procedura semplificata (articoli
33 e 34 del Decreto Legge 133/2014[3]) interviene sui seguenti aspetti
della normativa nazionale in materia di bonifiche:
1. Nuova Procedura di Bonifica Aree di Interesse
Rilevante Nazionale (Articolo 33)
2. Modifiche Codice
Appalti Pubblici e Bonifiche (Articolo 34)
3. Opere Preliminare all’avvio della Bonifica e/o Messa in
Sicurezza nei Siti Inquinati (comma 7 articolo 34)
4. Procedure di Caratterizzazione Scavo Terreni in Aree da
Bonificare (Comma 8 Articolo 34)
5. Riutilizzo Terreni Scavati in
Situ di Bonifica (Commi 9 E 10 Articolo
34)
Vediamo
sinteticamente le novità ed anche i rischi di questa nuova normativa:
NUOVA PROCEDURA DI
BONIFICA AREE DI INTERESSE RILEVANTE NAZIONALE
Le
aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano le disposizioni
del presente articolo sono individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentita la Conferenza Stato - Regioni. Alla seduta del Consiglio dei Ministri
partecipano i Presidenti delle Regioni interessate. Non è chiaro se le aree di
interesse nazionale saranno scelte solo tra l’elenco attuale dei SIN, perché
dal dettato della legge non si capisce chiaramente.
La
procedura prevista dalla nuova norma è tutt’altro che semplice ma la vera
novità non sta tanto nei passaggi tecnici o procedurali, quanto nell’assegnare la formazione, approvazione e attuazione
del programma di risanamento ambientale e del documento di
indirizzo strategico per la rigenerazione urbana ad un Commissario
straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore (anche privato), anche ai fini dell'adozione di
misure straordinarie di
salvaguardia e tutela ambientale.
Il Soggetto
Attuatore opera come stazione
appaltante per l'affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di realizzazione delle opere infrastrutturali: alla faccia della
strombazzata necessità di ridurre le stazioni appaltanti!
Al Soggetto Attuatore le aree individuate come di interesse rilevante nazionale sono trasferite, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri che lo nomina: anche qui non si capisce bene cosa
potrebbe significare tutto ciò anche da un punto di vista urbanistico.
Commissario e Soggetto
Attuatore
possono derogare sia alle procedure
ordinarie di bonifica che a quelle speciali già approvate in precedenza come
quella dell’articolo 252bis richiamata all’inizio di questo post.
Non sono derogabili, invece
tutte le norme tecniche atte a raggiungere il suddetto obiettivo e cioè:
1. Criteri generali per l'analisi di
rischio sanitario ambientale sito-specifica[4] (allegato
I alla parte IV DLgs 152/2006)
2. Criteri generali per la
caratterizzazione dei siti contaminati (allegato II alla parte IV DLgs
152/2006)
3. Criteri generali per la selezione e
l’esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in
sicurezza (d’urgenza[5], operativa[6] e
permanente[7]), nonché
per la individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi
sopportabili (allegato III alla parte IV del DLgs 152/2006)
4. Criteri generali per l’applicazione di
procedure di bonifica semplificate di aree limitate (max 1.000 metri quadri)
per siti di interesse industriale
5. concentrazioni soglia di
contaminazione[8] nel
suolo sottosuolo e acque sotterranee
Se
il Commissario non porta a casa nei termini stabiliti dalla legge in esame,
dopo la Conferenza dei Servizi, la
approvazione del programma sia di bonifica e di riqualificazione urbanistica e
socio economica dell’area, decide il Consiglio di Ministri.
L'approvazione del programma
sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti,
le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente,
fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni
interessate. Costituisce altresì variante urbanistica automatica e
comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e di urgenza e
indifferibilità dei lavori.
MODIFICHE CODICE APPALTI PUBBLICI E BONIFICHE
(ARTICOLO 34)
Si applicano ai lavori di bonifica da
appaltare (tutti sia quelli nei SIN che nei SIR) alcune procedure semplificate
per le procedure di gara previste dal Codice degli Appalti e cioè:
1. quando
le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero di
candidati da invitare;
2. procedura negoziata di scelte
dell’appaltatore senza pubblicazione del bando di gara.Ricordo che la
procedura negoziata senza pubblicazione del bando lascia alle stazioni
appaltanti il massimo di
discrezionalità, che giunge fino alla potestà di autonoma individuazione dei
concorrenti da invitare alla gara. La applicazione generalizzata della procedura negoziata ai lavori di bonifica appare in contrasto con le direttive europee passate e presente in materia di appalti pubblici e anche con la giurisprudenza comunitaria (come spiego nel commento completo a questa nuova normativa nazionale che linko alla fine di questo post);
3. riduzione termini della
ricezione delle domande di partecipazione e ricezione delle offerte nelle procedure
ristrette o negoziate:
4. ammissibilità varianti
in corso d’opera.
PROCEDURE DI CARATTERIZZAZIONE SCAVO TERRENI IN
AREE DA BONIFICARE
Qui
ci sono ulteriori novità che mirano a semplificare il riutilizzo in situ dei
materiali scavati in aree inquinate. In particolare:
1. si crea un piano di
caratterizzazione preliminare non previsto dalla vigente normativa e i cui contenuti tecnici restano indefiniti;
2. in presenza di attività di messa in
sicurezza operativa[9] già in essere,
il proponente, in alternativa alla caratterizzazione preliminare di cui al
punto 1, previa comunicazione all'ARPA
da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo, può avviare la realizzazione degli interventi e
delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle
opere di messa in sicurezza operativa. Questa novità appare pericolosa perché
in contrasto almeno parziale con quanto previsto dalla definizione di messa in
sicurezza operativa del DLgs 152/2006 riportata alla nota 13 (vedi sopra)
infatti non è chiaro se l’alternativa alla caratterizzazione introdotta dalla
nuova norma preveda o meno interventi che evitino, come afferma la legge
attuale, “la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o
tra matrici differenti”;
3. si permette di riutilizzare in situ
cioè nell’area da bonificare il materiale scavato non solo nel caso che non
superi concentrazioni soglia di contaminazione (quelle che fanno scattare l’obbligo
di bonifica) ma anche nel caso che li superino sia pure a certe condizioni
elencate dalla nuova legge che però dipendono dalla interpretazione della
autorità competente (per i SIR: Comune, Arpa, Provincia).
PER UN APPROFONDIMENTO PUNTUALE DELLA NUOVA
NORMATIVA SOPRA DESCRITTA SINTETICAMENTE SI RINVIA A QUESTO MIO COMMENTO QUI
[1] Per un commento a questa
normativa vedi al seguente LINK http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/nuova-disciplina-delle-procedura-semplificate-di-bonifica-nelle-aree-civili-2014
[2] Per un commento a questa
normativa vedi al seguente LINK http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/la-disciplina-per-la-bonifica-sin-in-aree-industriali-2014
[4] analisi sito specifica degli
effetti sulla salute umana derivanti dall'esposizione prolungata all'azione
delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate, condotta con i
criteri indicati nell'allegato 1 alla parte quarta del presente decreto
(lettera s) comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006)
[5] ogni intervento immediato o a
breve termine, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza di cui alla
lettera t) in caso di eventi di contaminazione repentini di qualsiasi natura,
atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione,
impedirne il contatto con altre matrici presenti nel sito e a rimuoverle, in
attesa di eventuali ulteriori interventi di bonifica o di messa in sicurezza
operativa o permanente (lettera m) comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006)
[6] l'insieme degli interventi
eseguiti in un sito con attività in esercizio atti a garantire un adeguato
livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori
interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla
cessazione dell'attività. Essi comprendono altresì gli interventi di
contenimento della contaminazione da mettere in atto in via transitoria fino
all'esecuzione della bonifica o della messa in sicurezza permanente, al fine di
evitare la diffusione della contaminazione all'interno della stessa matrice o
tra matrici differenti. In tali casi devono essere predisposti idonei piani di
monitoraggio e controllo che consentano di verificare l'efficacia delle
soluzioni adottate (lettera n) comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006)
[7] l'insieme degli interventi atti
a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici
ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di
sicurezza per le persone e per l'ambiente. In tali casi devono essere previsti
piani di monitoraggio e controllo e limitazioni d'uso rispetto alle previsioni
degli strumenti urbanistici (lettera o) comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006)
[8] “i livelli di contaminazione
delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è
necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica,
come individuati nell'allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel
caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area
interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il
superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime
si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati”
(lettera b) comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006
[9] l'insieme degli interventi eseguiti in un sito
con attività in esercizio atti a garantire un adeguato livello di sicurezza per
le persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi di messa in
sicurezza permanente o bonifica da realizzarsi alla cessazione dell'attività.
Essi comprendono altresì gli interventi di contenimento della contaminazione da
mettere in atto in via transitoria fino all'esecuzione della bonifica o della
messa in sicurezza permanente, al fine di evitare la diffusione della
contaminazione all'interno della stessa matrice o tra matrici differenti. In
tali casi devono essere predisposti idonei piani di monitoraggio e controllo
che consentano di verificare l'efficacia delle soluzioni adottate (lettera n)
comma 1 articolo 240 DLgs 152/2006)
Nessun commento:
Posta un commento