LE AUTORIZZAZIONI
EMANATE NEL TEMPO ALL’IMPIANTO DI SALICETI
Gli atti,
del Settore Tutela Ambientale della Provincia della
Spezia che hanno autorizzato l’impianto in
esame sono i seguenti:
Determinazione Dirigenziale n.170 del
2005 (vedi QUI)
Determinazione Dirigenziale n.12 del 2009 (vedi
QUI)
Determinazione Dirigenziale n°219 del 07/12/2009
Determinazione Dirigenziale n.46 del
03/04/2013 con nota specificativa prot. 18356 del
04/04/2013.
LE PRINCIPALI PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE
AUTORIZZAZIONI
In base alle
predette determinazioni si imponeva ad Acam:
1. l’attività deve essere
condotta esclusivamente all’interno dell’impianto mantenendo chiusi i
portelloni e più precisamente tutti i locali dell’impianto siano mantenuti in
depressione in modo da non avere fuoriuscita di aria verso l’esterno e da
convogliare tutta l’aria aspirata ad un adeguato sistema di trattamento;
2. i mezzi di trasporto
dei rifiuti non devono stazionare all’esterno dell’impianto;
3. i rifiuti in ingresso
separati in frazione secca e umida dalla stazione di triturazione e vagliatura
dovranno essere conferiti a destinazione di norma entro le successive 24 ore e
solo in casi particolari (periodi festivi) entro 48 ore;
4. dovrà essere
effettuata la disinfestazione contro gli insetti molesti sia all’interno che
all’esterno dell’impianto;
5. dovrà essere adottata
qualsiasi misura ritenuta necessaria a limitare la proliferazione di insetti e
lo sviluppo di odori molesti.
Le suddette
prescrizioni sono quindi in vigore sicuramente dal 2009 ma alcune anche dal
2005. In particolare già nella
autorizzazione del 2005 si affermava quanto segue:
“2.2.6 dovrà essere realizzato un sistema di aspirazione
in by-pass per evitare perdite di depressione all'interno dei locali di
accettazione e prime lavorazioni dei rifiuti;
2.2.7 in fase di esercizio dovrà essere mantenuto regime di funzionamento del sistema di estrazione e trattamento aria tale da assicurare abbattimento delle emissioni con efficacia tale da impedire che le sostanze odorigene raggiungano, presso i recettori più prossimi all'impianto, concentrazioni superiori al limite di odorabilità;”
2.2.7 in fase di esercizio dovrà essere mantenuto regime di funzionamento del sistema di estrazione e trattamento aria tale da assicurare abbattimento delle emissioni con efficacia tale da impedire che le sostanze odorigene raggiungano, presso i recettori più prossimi all'impianto, concentrazioni superiori al limite di odorabilità;”
Già nella autorizzazione n.12 del 2009 si affermava che: “2.21. Il perdurare
di situazioni di fastidio potrà comportare l’applicazione di quanto previsto
dall’art. 208 comma 13 lettera b9 del DLgs 152/2006.”
l’articolo 208afferma che si debba arrivare alla revoca della autorizzazione: “….in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di
pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente”
(lettera c) comma
13).
I
fastidi sono in corso da anni e sono perfettamente a conoscenza delle autorità
competenti, segnalati prima di tutto dai cittadini residenti anche in un
esposto presentato nella estate del 2012.
Comunque
questo riguarda il passato soprattutto le omissioni della passata dirigenza
della Provincia. Ora da questa estate sembra che le cose stiano cambiando. Ma resta il fatto che per l’ennesima volta si
è aspettato troppo tempo per rispondere alle esigenze di tutela della salute
dei cittadini, lo stesso era avvenuto tanto per fare un altro esempio con la
bonifica dell’area ex IP.
LA NUOVA
DIFFIDA: LE PRINCIPALI NOVITÀ
Torniamo
all’impianto di Saliceti. Lo scorso 5
agosto la Provincia aveva presentato una Diffida ad Acam Ambiente Spa ( vedi QUI) della quale ho trattato QUI.
Questa
diffida imponeva una serie di adempimenti che solo in parte sono stati adempiuti
e questo ha portato alla nuova diffida, oggetto di questo post, per la quale, rispetto agli adempimenti previsti
dalla Diffida dello scorso Agosto, si rileva che la precedente Diffida: “…… potrà
considerarsi adempiuta solo dopo che, a conclusione dell’intervento di
manutenzione sul biofiltro venga condotta una nuova campagna di rilievo
che confermi il rispetto del limite di emissione odorigena in tutti i punti di
prelievo per la quale si concedono ulteriori quindici giorni decorrenti dalla
scadenza della Determina n° 560 del 05/08/2014” Il termine della Determina
del 5 agosto è scaduto da qualche giorno, quindi Acam ha una decina di giorni
al massimo a partire da oggi per adempiere alle richieste della nuova Diffida del 10 settembre.
Non
solo ma la nuova Diffida del 10 settembre afferma che i nuovi controlli svolti
nelle giornate del 13 e del 18 agosto da parte della Polizia Municipale del
Comune di Vezzano Ligure hanno: “riscontrato la presenza di odore acre e
fastidioso che fuoriusciva dal lato dell’impianto verso il distributore carburante”.
Confermando quindi il permanere del
fastidio che dovrebbe comportare se perdura l’avvio della procedura di revoca
della autorizzazione ai sensi del citato articolo 208 del DLgs 152/2006.
Ma
la nuova Diffida del 10 settembre scorso affronta un altro problema che era
stato fino ad ora rimosso dagli enti pubblici preposti (Provincia, Arpal e
Comune) ma soprattutto da parte di Acam Ambiente SpA quale gestore dell’impianto. Infatti già la autorizzazione del 2005 affermava: “ 2.2.9 dovrà essere installata e tenuta in completa efficienza strumentazione
per la registrazione della temperatura e dell'umidità nei biotunnel e i valori
misurati dovranno essere sempre considerati ai fini della valutazione della
avvenuta igienizzazione del rifiuto;”
La
nuova Diffida del 10 settembre 2014 sul
punto afferma testualmente: “Valutato
inoltre che nella nota prot. 40228 del 26/08/2014 inviata al Settore Ambiente
dal Corpo di Polizia Provinciale in riferimento al sopralluogo congiunto
effettuato in data 11/08/2014presso l’impianto sono emersi aspetti meritevoli
di attenzione alla luce delle problematiche in essere, ed in particolare è
stata rilevata l’assenza, peraltro confermata dal tecnico referente
della
società, di sonde
igrometriche e sensori di pressione e temperatura atti a segnalare le
condizioni di funzionamento del biofiltro, oggetto invece di una sola ispezione
visiva da parte del personale preposto che si limita a spuntare una check-list
quotidiana senza poter riportare alcun parametro misurabile.” Aggiunge la nuova
Diffida che queste sonde e questi sensori
sono: “essenziali al
controllo dei parametri di funzionamento del biofiltro
che consentono allo
stesso di effettuare costantemente l’abbattimento delle molecole odorigene nelle
arie di processo previsto dalla Det. Dir. 12/2009 in misura non inferiore al
95%“.
In
realtà questa prescrizione su temperatura e umidità, come abbiamo visto sopra,
era valida fin dalla autorizzazione del 2005 ed era infatti prevista, come
afferma la nuova Diffida, nelle planimetrie di progetto dell’impianto in
questione!.
Quindi
la Provincia ha finalmente e meritoriamente imposto il rispetto di una
prescrizione fondamentale per prevenire le emissioni odorigene e questo va a
merito della nuova dirigenza.
CHI PAGA PER
LE VIOLAZIONI DELLE AUTORIZZAZIONI E I RITARDI NELLA LORO APPLICAZIONE IN DANNO
DELLA SALUTE DEI CITTADINI?
Ma
la domanda che resta senza risposta è:
PERCHÉ
UNA PRESCRIZIONE PREVISTA DAL 2005 NON è STATA RISPETTATA DA ACAM AMBIENTE S.p.A. E NON E' STATA FATTA RISPETTARE DALLA DIRIGENZA DELLA PROVINCIA PRECEDENTE A
QUELLA ATTUALE!
La
domanda non è oziosa perché molto probabilmente se questa prescrizione fosse
stata rispettata si sarebbero evitati molti anni di fortissimi disagi ai
cittadini residenti nella zona.
Fortissimi
disagi lo ricordo, ai prepotenti e
incompetenti dirigenti e responsabili di Acam Ambiente SpA, che producono danni alla salute e proprio per
questo richiedono interventi tempestivi quando il fenomeno odorigeno si
manifesti. Si leggano i signori di Acam ma anche i signori di Arpal quanto
afferma sul punto Arpat (l’agenzia toscana, vedi QUI): “ la percezione del disagio è
esclusivamente di natura personale e può anche diventare una componente di
sofferenza psicologica. Il
tempestivo intervento è quindi da auspicare per contenere
questa possibile risposta ansiogena, limitando la deriva
e contendo così il problema all'origine.” Questo anche e
soprattutto perché; l’odore (a prescindere dalla sua
origine) è di per se stessa una fonte inquinante ( manuale dell’Agenzia Nazionale per la protezione ambientale ora
ISPRA “Metodi di misura delle emissioni olfattive” per il testo del Manuale vedi QUI.)
Nessun commento:
Posta un commento