Il Ministro dell’Ambiente lo scorso 1luglio 2014 ha
risposto (vedi QUI) alla Interrogazione (atto di sindacato ispettivo) della senatrice Cristina De Pietro
del gruppo 5Stelle relativamente alle modalità di rilascio (avvenuto con Decreto del Ministro dell’Ambiente del
6 settembre 2013) della Autorizzazione Integrata Ambientale (di
seguito AIA) alla centrale Enel della Spezia. Per il testo della
interrogazione vedi QUI).
Di seguito una analisi della risposta del Ministro in buona parte reticente.
RELATIVAMENTE AL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DELL’AIA
Il Ministro ha così risposto relativamente allo stato di attuazione della Autorizzazione Integrata
Ambientale:
“Per quanto attiene
alla verifica circa la corretta attuazione dell’AIA, è stato precisato dai competenti
uffici di questo Ministero che si sta procedendo secondo le tempistiche
definite nel pertinente decreto di autorizzazione. Il gestore risulta aver
presentato nei tempi prescritti lo "studio di fattibilità per il
miglioramento del sistema di scarico del carbone dalle navi in grado di
garantire una migliore efficienza di contenimento delle emissioni
diffuse", il quale è stato trasmesso alla commissione IPPC per le
valutazioni tecniche di competenza. È stato, infine, precisato che le verifiche
sull’impianto sono state inserite all’interno del programma di controlli
ordinari previsti per il 2014 dall’Istituto centrale per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), quale organo tecnico competente per il controllo.”
Non si comprende a quali documenti
faccia riferimento il Ministro visto che quelli pubblicati ufficialmente sulla
apposita sezione AIA del Ministero dell’Ambiente relativi alla centrale della
Spezia (vedi QUI) dimostrano che in realtà le cose non stanno
procedendo secondo le tempistiche definite dall’AIA. Tutto questo l’ho
ampiamente trattato QUI.
RELATIVAMENTE ALLA REVISIONE DELL’AIA
Afferma inoltre la risposta del Ministro: “..occorre tenere presente che si è in attesa
delle relazioni inerenti al monitoraggio delle emissioni che dovranno essere
presentate dal gestore dell’impianto entro il primo anno di esercizio,
decorrente dalla data del rilascio dell’AIA, ovvero entro il mese di settembre
2014. Ad oggi, pertanto, è ancora prematuro procedere alle valutazioni circa la
necessità di un eventuale riesame che, come specificatamente prescritto
nell’AIA, potrà essere richiesto dai Comuni di La Spezia ed Arcola sulla base
dei risultati del citato monitoraggio.”
In realtà gli estremi di legge per avviare la
procedura di immediata revisione dell’AIA ci sono già tutti ed il Ministro
ovviamente fa finta di non saperlo.
Prima di tutto l’AIA è stata rilasciata senza il
Parere Sanitario del Sindaco che secondo recente giurisprudenza è obbligatorio
e vincolante una volta emesso nel senso che, se i contenuti del Parere sono
frutto di adeguata istruttoria, devono essere recepiti nell’AIA (Tar Lazio sezione Latina sentenza n.819
del 2009 vedi QUI
per il testo e QUI per un commento).
Non solo ma come abbiamo visto sopra l’Enel e gli
stessi Enti Locali hanno già violato le prescrizioni dell’AIA
Quindi il Ministro potrebbe già fin d’ora avviare
la revisione dell’AIA utilizzando queste due norme del Testo Unico Ambientale (Dlgs
152/2006):
1. Relativamente al mancato Parere Sanitario il comma 10 dell’articolo 29decies che recita: “10. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.”
2. Relativamente in generale alle violazioni delle prescrizioni il comma 9 dell’articolo 29decies che recita: “9. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un tempo determinato ove sì manifestino situazioni di pericolo per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale e alla chiusura dell'impianto, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l'ambiente.”
RELATIVAMENTE ALLE MODALITÀ DI RILASCIO DELL’AIA
Se rispetto alle due questioni sopra riportate il
Ministro ha risposto in modo reticente o addirittura non rispondente alla
verità di atti, fatti, su una terza questione non ha risposto per nulla.
Ci
riferiamo alla questione, sollevata dalla Interrogazione, per cui il rilascio
dell’AIA non si basato su una adeguata istruttoria che dimostri la
sostenibilità sanitaria del permanere della centrale a carbone nel nostro
territorio. Questo nonostante la domanda di AIA sia stata
presentata alla fine del 2006, per cui le
Amministrazioni competenti (Comune, Provincia, Arpal, Asl, Regione, Ministero
dell’Ambiente) avrebbero avuto 7 anni di tempo per sviluppare monitoraggi
preventivi (sotto il profilo sanitario e non solo ambientale) al rilascio della
nuova autorizzazione; monitoraggi, addirittura già previsti dalla Convenzione
Enel – Comune della Spezia approvato dal Consiglio Comunale in data 7/11/2001 e
sottoscritta in data 21/1/2002.
In
particolare il Ministro non ha risposto alla questione finale dalla
Interrogazione e cioè: valutare ed eventualmente rivedere le modalità di
svolgimento delle istruttorie, da parte della apposita Commissione Ministeriale
ex articolo 8bis DLgs 152/2006, propedeutiche al rilascio dell’A.I.A al fine di
condizionarne il rilascio all'effettuazione di monitoraggi ambientali e sanitari
ex ante e non ex post.
Questione
tutt’altro che formale questa viste le esperienze del rilascio dell’AIA all’Ilva
di Taranto e al centrale di Vado Ligure.
Quanto
alla affermazione finale del Ministro secondo cui: “La Commissione europea ha da
tempo avviato le attività di consultazione per la definizione del nuovo BAT
Reference documents (BRef) in merito ai “grandi impianti di combustione” (tra i
quali è compresa la centrale di La Spezia)”, questa nuova definizione delle BAT
comporterebbe un revisione dell’AIA come mero atto dovuto ai sensi di un'altra norma
del Testo Unico Ambientale: e cioè il comma 4 articolo 29 octies del DLgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) che recita: “4. Il riesame è
effettuato dall'autorità competente, anche su proposta
delle amministrazioni competenti
in materia ambientale, comunque quando:……… b) le
migliori tecniche disponibili hanno subito
modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione
delle emissioni senza imporre costi eccessivi”. Insomma
trattasi di ben altra motivazione di revisione valida per tutti gli impianti
italiani e non specifica e soprattutto anticipata per la centrale di Spezia
secondo modalità normativa in precedenza esaminate.
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