martedì 30 settembre 2014

Indagati vertici Acam su impianto di Saliceti: quante Procure ci sono a Spezia?

Nel contestare in questo post (vedi QUIla decisione del PM del tribunale di Spezia di chiedere l'archiviazione dell'esposto sui miasmi dall'impianto di trattamento rifiuti di Saliceti sostenevo questa tesi:




Nonostante quanto affermi la richiesta di archiviazione della Procura spezzina  la fattispecie ex articolo 674 del Codice Penale appare chiaramente realizzata nel caso in esame. Infatti le molestie quale elemento fondante il reato in esame sono state ampiamente dimostrate da documentazione ufficiali di vari organi di vigilanza.
Peraltro la giurisprudenza amministrativa (es. TAR Veneto Sez. III n. 741 del 3 maggio 2011 – TAR Veneto n.573 del 2014, vedi  QUI) e penale (es. Cassazione n. 37037 del 26 settembre 2012) avevano da tempo spiegato che:
1.“per dimostrare la pericolosità delle emissioni odorigene sono sufficienti: le dichiarazioni di testi, specie se ...... consistano nei riferimenti a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti";
2. “ai fini di fondare legalmente i provvedimenti restrittivi della attività che emette gli odori molesti possono essere sufficienti le dichiarazioni, prodotte tramite referti medici, sulle molestie subite dai cittadini interessati dal fenomeno, senza richiedere ulteriori monitoraggi o indagini complesse”.
Quindi tali dichiarazioni ripetute nel tempo c’erano e meritavano quindi una indagine ben più approfondita da parte della Procura.

Ora arriva la notizia (vedi  QUI) che un PM, diverso da quello che chiedeva l’archiviazione,  utilizzando le informative di organi di Polizia Giudiziaria nonché contestazioni, esposti vari, dopo anni di indagini (sembra che indagasse dal 2011) ha iscritto nel registro degli indagati i vertici di Acam e di Acam Ambiente ed il direttore dell’impianto di Saliceti.


Non sono un giustizialista e non dirò che è una bella notizia, scrivo invece che è un atto dovuto!

Perché da anni il problema esiste, perché da anni le prescrizioni autorizzatorie a questo impianto sono violate (come ho spiegato in questo post vedi QUI), perché è risultato chiaro che queste violazioni sono dovute non solo a problemi tecnici dell’impianto ma soprattutto alla sua pessima gestione e manutenzione. Gestione e manutenzione che non richiedevano enormi investimenti ma solo ed unicamente una attenzione e un rispetto verso il proprio lavoro e verso i cittadini che vivono intorno a questo impianto da prima che venisse realizzato.

Certo anche da questa decisione del PM nascono ulteriori dubbi sulla Procura spezzina in generale. Perché viene da chiedersi come sia possibile che in relazione allo stesso fatto, alle stesse violazioni di leggi ed atti amministrative, alle stesse fattispecie penali potenzialmente realizzabili, agli stessi atti di indagine e di contestazione: due PM dello stesso tribunale arrivino a conclusioni diametralmente opposte.  Misteri del diritto direte voi, può darsi. Ma da tecnico del diritto ambientale ritengo la vicenda assolutamente paradossale ed inquietante , tanto che meriterebbe una seria riflessione su come questa Procura spezzina almeno sui reati ambientali svolge le proprie indagini anche e soprattutto in termini di coordinamento sugli stessi reati e non solo.



UN TEMA RIMOSSO: LA SALUTE E LA COLLOCAZIONE DELLE INDUSTRIE INSALUBRI
Credo che all’interno di questa Inchiesta, ora resa pubblica, dovrà essere messo in grande rilievo anche l’aspetto sanitario o meglio i danni alla salute che da anni decine di famiglia subiscono per i miasmi incontrollati da questo impianto, che ex lege è una industria insalubre di prima classe, cioè quelle industrie che possono rimanere in zone abitate solo a determinate rigide condizioni di tutela preventiva della salute dei residenti.

Tutta questa vicenda al di la dei risvolti penali e civili sopra esposti pone una ulteriore questione di grande rilievo ambientale e sanitario. Come vengono decisi i siti di certi impianti, perché la normativa sulle industrie insalubri nel nostro  territorio è condannata ai cento anni di solitudine come la stirpe del famoso romanzo? 

Eppure come ho spiegato più diffusamente  QUIla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato e TAR vari) ha affermato principi chiarissimi in materia e cioè:  
1. Le distanze per impianti insalubri possono essere valutate in base al principio prioritario della tutela della salute  arrivando anche ad una ricollocazione se necessario
2. Gli interessi ambientali e sanitari prevalgono su quelli economici industriali dell’impianto insalubre, se adeguatamente motivata la comparazione
3. Le norme dei piani urbanistici comunali possono stabilire distanze adeguate dalle residenze per gli impianti insalubri
4. Anche se l’impianto insalubre è stato autorizzato restano i poteri del Sindaco come massima autorità sanitaria sul territorio.



IN QUESTA VICENDA CI SONO ANCHE ALTRI POSSIBILI PROFILI DI REATO OLTRE A QUELLO DI GETTO DI COSE PERICOLOSE
Non mi pare che nella vicenda in esame il Sindaco di Vezzano  e l'Igiene ambientale dell'ASL abbiano esercitato correttamente i propri poteri e  le proprie funzioni (come ho spiegato in questo post QUI), questo nonostante i disagi proseguano da molti anni. L’inchiesta del PM che ha portato alla iscrizione nel registro degli indagati sopra citata è iniziata nel 2011 ma la notizia di reato era già in atto almeno dal 2009.  
Già nella autorizzazione  n.12 del  2009 si affermava che: “2.21. Il perdurare di situazioni di fastidio potrà comportare l’applicazione di quanto previsto dall’art. 208 comma  13 lettera b9 del DLgs 152/2006.”. Ricordo che l’articolo 208 afferma che si deve arrivare alla revoca della autorizzazione: “….in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente” (lettera c) comma 13). 

Ecco perché nel nuovo esposto, che insieme con i cittadini interessati abbiamo presentato lo scorso luglio, abbiamo sollevato la possibilità che oltre alla realizzazione della fattispecie del reato di getto di cose pericolose (articolo 674 Codice Penale) si configuri, in questa vicenda, anche la realizzazione di fattispecie come quelle:
a) ex articolo 256, comma 4 DLgs 152/2006: inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni ad impianti di gestione rifiuti
b) ex articolo 328 Codice Penale: omissioni di atti di ufficio relativamente al mancato e tempestivo intervento nonostante il perdurare, da anni, del forte disagio per i numerosi cittadini residenti, oltre al possibile concorso nei reati elencati sopra a carico dei gestori dell’impianto





















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