La normativa sulla gestione da
apparecchi elettronici ed elettronici (acronimo RAEE) si articola in due grandi
filoni:
1. La gestione dei RAEE: raccolta,
trasporto, recupero/trattamento: Direttiva 2012/19/UE recepita con Decreto Legislativo (DLgs) 49/2014
2. Le restrizioni all’uso di sostanze
pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche (acronimo AEE): Direttiva
2011/65/UE recepita con Decreto
Legislativo (DLgs) 27/2014.
Restano in vigore alcune normative
secondarie (decreti ministeriali) precedenti ai DLgs sopra indicati.
Di seguito una sintesi guidata della normativa che regola la gestione di questa importante e molto pericolosa, potenzialmente, tipologia di rifiuti che discendono da apparecchi che fanno parte ormai del nostro quotidiano. Per una analisi più approfondita si veda il mio commento sistematico QUI.
COSA SI INTENDE PER RAEE
Le
apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi
dell'articolo 183, comma 1, lettera a),
del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Parte IV disciplina generale dei
rifiuti), inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che
sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi,
abbia l'intenzione o l'obbligo
disfarsene.
A QUALI AEE SI APPLICA LA NORMATIVA
a) alle apparecchiature
elettriche ed elettroniche[1] rientranti
nelle categorie di cui all'Allegato I[2] ed
elencate a titolo esemplificativo all'Allegato II[3],
dalla data di entrata in vigore del DLgs
49/2014 (12/4/2014) sino al 14 agosto 2018; (qui il regime di applicazione è identico
a quello del DLgs del 2005 con in più i pannelli fotovoltaici.
b) a tutte le
apparecchiature elettriche ed elettroniche, come classificate nelle
categorie dell'Allegato III[4] ed
elencate a titolo esemplificativo nell'Allegato IV[5] dal 15
agosto 2018.
Il
campo di applicazione potrebbe allargarsi perché entro il 14/8/2015 la
Commissione UE lo riesaminerà.
OBBLIGHI DEI
PRODUTTORI DI AEE
1. Conseguire gli
obiettivi minimi di recupero e di
riciclaggio di cui all'Allegato V[6].
2. Adempiono ai
propri obblighi derivanti
dalle disposizioni del DLgs 49/2014 mediante sistemi
di gestione individuali o
collettivi (costituzione di appositi Consorzi), operanti
in modo uniforme sull'intero territorio nazionale.
3. I produttori di AEE,
attraverso uno dei sistemi di
gestione di cui al punto 2,
determinano annualmente e comunicano al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
l'ammontare del contributo (da
applicare sul prezzo di vendita del singolo AEE) necessario per adempiere, nell'anno solare di riferimento, agli obblighi
di raccolta, trattamento,
recupero e smaltimento imposti dal presente DLgs 49/2014, in misura tale da non superare la migliore stima dei
costi effettivamente sostenuti.
RITIRO GRATUITO UNO
CONTRO UNO DELLE AEE
I
distributori[7]
assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica
ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il ritiro gratuito, in ragione di uno contro
uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. I distributori, compresi
coloro che effettuano le televendite e
le vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla
gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei
locali commerciali con caratteri
facilmente leggibili oppure mediante indicazione nel sito internet.
RACCOLTA A TITOLO
GRATUITO DEI RAEE PROVENIENTI DAI NUCLEI
DOMESTICI DI PICCOLISSIME
DIMENSIONI
I
distributori possono effettuare all'interno dei locali del proprio punto
vendita o in prossimità immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei
RAEE provenienti dai nuclei domestici di
piccolissime dimensioni[8]
conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di
tipo equivalente. Tale attività è
obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di AEE al
dettaglio di almeno 400 mq.
RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RAEE DOMESTICI[9]:
COMPITI DEI COMUNI
I
Comuni assicurano la funzionalità e l'adeguatezza, in ragione della densità della
popolazione, dei sistemi di raccolta differenziata dei
RAEE provenienti dai nuclei
domestici e l'accessibilità ai relativi
centri di raccolta, al fine di permettere ai detentori finali, ai distributori,
agli installatori ed ai gestori dei centri di assistenza tecnica dei RAEE di
conferire gratuitamente i RAEE prodotti nel loro territorio o detenuti
presso luoghi di raggruppamento organizzati
dai distributori nel loro territorio. Il conferimento di
rifiuti prodotti in altri Comuni è
consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di destinazione.[10] Detta
convenzione é obbligatoria per i
Comuni che non abbiano allestito un centro di raccolta idoneo a ricevere i
RAEE.
RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RAEE DOMESTICI: COMPITI DEI PRODUTTORI
Fatti
salvi i compiti dei Comuni e la disciplina del deposito preliminare alla
raccolta presso i distributori e la raccolta a titolo gratuito dei RAEE
domestici a piccolissime dimensioni,
i produttori, individualmente o attraverso i sistemi
collettivi cui aderiscono, possono
organizzare e gestire sistemi di
raccolta o di restituzione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici per realizzare
gli obiettivi definiti dal presente
decreto legislativo.
RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RAEE PROFESSIONALI[11]
Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 24[12]
del presente DLgs 49/2914, i produttori,
individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono,
organizzano e gestiscono sistemi di raccolta
differenziata dei RAEE professionali, sostenendone
i relativi costi. A tal fine possono avvalersi centri di raccolta ex
articolo 12 sopra esaminati, previa convenzione con il Comune interessato, con
oneri a proprio carico.
OBIETTIVI E
PERCENTUALI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Ogni
anno devono essere raggiunti i seguenti
obiettivi di raccolta
differenziata:
a) fino al 31 dicembre
2015 deve essere conseguito un tasso medio di raccolta differenziata dei RAEE
provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 chilogrammi l'anno
per abitante;
b) dal 1° gennaio 2016
deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari almeno al 45 per cento,
calcolato sulla base del peso totale dei RAEE raccolti conformemente
alle previsioni del presente decreto in un dato anno ed espresso
come percentuale del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre
anni precedenti. Nel
periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018
il quantitativo dei
RAEE raccolti deve aumentare gradualmente fino al conseguimento del
tasso
finale
di raccolta di cui alla lettera c);
c) al 1° gennaio 2019 deve
essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari al 65 per cento del peso
medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti o in alternativa,
deve, essere
conseguito
un tasso minimo di raccolta pari all'85 per cento del peso dei RAEE prodotti
nel territorio nazionale.
AUTORIZZAZIONI OPERAZIONI DI TRATTAMENTO
Gli impianti o le imprese che effettuano
operazioni di trattamento di RAEE devono essere autorizzate ai sensi dell'articolo 208[13] del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.
L'autorizzazione garantisce
l'utilizzo delle migliori tecniche
di trattamento adeguato, di
recupero e di riciclaggio disponibili
e stabilisce le condizioni necessarie per garantire
osservanza dei requisiti previsti all'articolo 18 per il trattamento adeguato
e per
il conseguimento degli obiettivi
di riciclaggio e recupero di cui all'Allegato V. [14]
INFORMAZIONE AGLI
UTILIZZATORI-CONSUMATORI DELLE AEE
Il
produttore di AEE fornisce, all'interno delle istruzioni per l'uso delle stesse, adeguate informazioni
concernenti:
a)
l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani misti
e di effettuare, per detti rifiuti, la raccolta differenziata;
b)
i sistemi di ritiro o di raccolta dei
RAEE, nonché la possibilità e le modalità di consegna
al distributore del
RAEE equivalente all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 11, comma 1 presente DLgs
49/2014 (uno contro uno), o di
conferimento gratuito senza
alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissime dimensioni
ai sensi dell'articolo 11, comma
3 DLgs 49/2014;
c)
gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla eventuale presenza di sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e ad una
scorretta
gestione
delle stesse;
d)
il ruolo degli acquirenti nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad
altre forme di recupero dei RAEE;
e)
il significato del simbolo riportato all'Allegato IX[15].
Nel
caso in cui, tenuto conto della tipologia dell'AEE, non e'
prevista la fornitura delle istruzioni, le
informazioni di cui al
comma 1 sono fornite dal distributore al dettaglio presso il punto di vendita
mediante opportune pubblicazioni o l'esposizione di materiale informativo, ai
sensi dell'articolo 11, comma 1.
Il gestore
del servizio pubblico
di raccolta informa gli utilizzatori finali su:
a)
le misure adottate dalla Pubblica Amministrazione affinché gli utenti finali contribuiscano alla raccolta dei RAEE e ad
agevolare il processo di trattamento degli stessi;
b)
il ruolo dell'utilizzatore finale nella
preparazione per il riutilizzo, nel riciclaggio e nelle altre
forme di recupero dei RAEE.
DIVIETI SOSTANZE
PERICOLOSE NELLE AEE (commi 1 e 2 articolo 4)
Dalla
data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo (30/3/2014), le AEE
immesse sul mercato, compresi i cavi[16] e i pezzi di
ricambio[17]
destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo, all'aggiornamento delle
loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità, non devono contenere le
sostanze di cui all'allegato II e non
devono superare i valori delle
concentrazioni massime tollerate per peso nei
materiali omogenei[18]:
Piombo
(0,1 %)
Mercurio
(0,1 %)
Cadmio
(0,01 %)
Cromo
esavalente (0,1 %)
Bifenili
polibromurati (PBB) (0,1 %)
Eteri
di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)
L’Articolo
6 del DLgs 27/2014 disciplina le modalità con le quali il Ministero
dell’Ambiente può chiedere la modifica dell’allegato II
SOGGETTI OBBLIGATI AL
RISPETTO DEI DIVIETI DI SOSTANZE PERICOLOSE NELLE AEE
I soggetti obbligati a RISPETTARE DIVIETI sopra
esaminati sono in primo luogo i FABBRICANTI intesi come qualsiasi
persona fisica o giuridica che fabbrica un’AEE, oppure che la fa progettare o
fabbricare e la commercializza apponendovi il proprio nome o marchio.
I fabbricanti possono nominare un MANDATARIO mediante mandato scritto inteso come qualsiasi persona
fisica o giuridica stabilita nell’Unione che abbia ricevuto da un fabbricante
un man
dato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in
relazione a determinate attività.
Sono previsti altresì obblighi per:
a) DISTRIBUTORI
cioè qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa
dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione un’AEE sul
mercato;
b) IMPORTATORI cioè
qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immetta sul
mercato dell’Unione un’AEE originaria di un paese terzo.
[1] “le apparecchiature che
dipendono, per un corretto
funzionamento, da correnti elettriche o
da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento
e misurazione di
queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione
non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt
per la corrente continua”
(lettera a) comma 1 articolo 4 DLgs 49/2014)
[2]
http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-i-d-lgs-49-2014-gestione-rifiuti-elettronici
[4]
http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-iii-dlgs-49-2014
[5]
http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-iv-dlgs-492014-gestione-rifiuti-elettronici
[6]
http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-v-d-lgs-49-2014
[7] “persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese di cui
alla legge 29 dicembre 1993, n.580, e
successive modificazioni, che,
operando nella catena di approvvigionamento, rende
disponibile sul mercato
un'AEE. Tale definizione non osta
a che un distributore sia al tempo stesso un produttore ai sensi della lettera
g)” (lettera h) comma 1 articol 4 DLgs 49/20149
[8] “i RAEE di dimensioni
esterne inferiori a 25 cm” (lettera f)
comma 1 articolo 4 DLgs 49/2014) . Secondo AssoRAEE: “25 centimetri, che è esattamente ciò che è scritto nel decreto, è una
misura lineare, i RAEE sono tridimensionali, ovviamente! Non si capisce se i 25
cm riguardino ogni lato o siano l’ingombro lineare massimo. Si introduce,
inoltre, un concetto dimensionale in luogo di un concetto di tipologia. Mi
spiego: una lampada a risparmio energetico è sicuramente inferiore a 25 cm,
tuttavia gettarla in un cassone stradale assieme a telefonini o altri RAEE di
ridotte dimensioni sarebbe disastroso innanzi tutto per la salute e l’ambiente
in quanto si provocherebbe la rottura di tali lampade con la conseguente
emissione di agenti fortemente inquinanti quali il mercurio. Comunque la
raccolta 1 contro 0, adeguatamente pubblicizzata e comunicata, potrebbe
funzionare, così come funziona in altri paesi europei” (intervista su green report
del 2/4/2014)
[9] “i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine
commerciale, industriale, istituzionale
e di altro tipo, analoghi, per natura e
quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che
potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei
domestici sono in
ogni caso considerati RAEE
provenienti dai nuclei
domestici”
(lettera l) comma 1 articolo 4DLgs 49/2014). Secondo F. Vanetti in “Sviluppo e
Territorio” del 3/6/2014: “Il D.Lgs. n. 49/2014, inoltre, affronta
il problema dei c.d. “dual use”, stabilendo come principio generale che i
rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere
usate sia a fini domestici che professionali devono in ogni caso considerati
RAEE provenienti dai nuclei domestici, introducendo così un’assimilazione dei
RAEE professionali a quelli domestici nel caso in cui siano simili per natura e
quantità. La norma nazionale, tuttavia, non chiarisce quali siano i criteri
quantitativi e qualitativi per l’assimilazione o gli elementi per individuare
con certezza le apparecchiature cd. “Dual Use”, rischiando così di creare
evidenti problemi in sede applicativa, sia rispetto ai meccanismi di raccolta,
sia agli oneri finanziari (se a carico dei produttori o degli utilizzatori
finali). “
[10] Secondo CISPEL Toscana:
“un concetto che viene ribadito senza
specificare che si tratta dei conferimenti degli utenti, e quindi rifiuti
urbani” (intervista a green report26/3/2014)
[11] “ i RAEE diversi da quelli
provenienti dai nuclei domestici” lettera m) comma 1 articolo 49 DLgs
49/2014)
[12] Modalità di finanziamento della gestione dei
RAEE professionali
[14] Le critiche di Assoraee sul presente
dlgs in particolare in relazione alle modalità di autorizzazione del
trattamento/recupero e della vigilanza su di esso. Si veda a questo LINK
http://fise.org/index.php/fise/entry_p/News/news/11609/23%7C
[15] Allegato IX SIMBOLO
PER LA MARCATURA
DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE
ED
ELETTRONICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28
Il simbolo che indica la raccolta separata
delle apparecchiature elettriche
ed elettroniche e' un contenitore di spazzatura
su ruote barrato come
indicato sotto, accompagnato
da una barra
piena orizzontale che identifica
le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul
mercato dopo il 13 agosto 2005. L'unione del simbolo (bidone e barra) deve
avere una altezza minima di 7 mm (a = 3,33 mm), mentre l'altezza della barra deve
essere superiore a 0,3 a o,1 mm. La
barra non deve contenere alcun tipo di testo.
Parte di provvedimento in formato grafico
[16] “tutti i cavi
con una tensione nominale inferiore ai
250 volt che servono da collegamento o da prolunga per collegare le AEE
alla presa elettrica o per collegare tra di loro una o più AEE” (lettera e)
comma 1 articolo 3 DLgs 27/2014
[17] “una parte distinta
di un'AEE che
può sostituire una parte di un'AEE.
L'AEE non può
funzionare come previsto in
assenza di tale parte.
La funzionalità dell'AEE
e' ristabilita o é potenziata quando la parte e' sostituita da un pezzo
di ricambio” (lettera ff) comma 1 articolo 3 DLgs 27/2014)
[18] “un materiale
di composizione uniforme o un materiale costituito dalla combinazione di più
materiali che non può essere diviso o separato in
materiali diversi mediante
azioni meccaniche come lo svitamento,
il taglio, la
frantumazione, la molatura e
processi abrasivi” (lettera v) comma 1 articolo 3 DLgs 27/2014)
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