lunedì 22 settembre 2014

Come gestire correttamente i rifiuti elettronici: una analisi sistematica!


La normativa sulla gestione da apparecchi elettronici ed elettronici (acronimo RAEE) si articola in due grandi filoni:
1. La gestione dei RAEE: raccolta, trasporto, recupero/trattamento: Direttiva  2012/19/UE recepita con Decreto Legislativo (DLgs) 49/2014
2. Le restrizioni all’uso di sostanze pericolose nelle  apparecchiature elettriche ed elettroniche (acronimo AEE): Direttiva 2011/65/UE recepita con Decreto Legislativo (DLgs)  27/2014.

Restano in vigore alcune normative secondarie (decreti ministeriali) precedenti ai DLgs sopra indicati.
Di seguito una sintesi guidata della normativa che regola la gestione di questa importante e molto pericolosa, potenzialmente, tipologia di rifiuti che discendono da apparecchi che fanno parte ormai del nostro quotidiano.  Per una analisi più approfondita si veda il mio commento sistematico QUI


COSA SI INTENDE PER RAEE
Le apparecchiature elettriche o elettroniche che sono rifiuti ai sensi dell'articolo 183, comma 1,  lettera a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Parte IV disciplina generale dei rifiuti), inclusi tutti i componenti, sottoinsiemi e materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto al momento in cui il detentore si disfi, abbia  l'intenzione o l'obbligo disfarsene.


A QUALI AEE SI APPLICA LA NORMATIVA
a) alle apparecchiature elettriche ed elettroniche[1] rientranti nelle categorie di cui all'Allegato I[2]  ed  elencate a titolo esemplificativo all'Allegato II[3], dalla data di entrata in vigore  del DLgs 49/2014  (12/4/2014) sino al 14 agosto 2018; (qui il regime di applicazione è identico a quello del DLgs del 2005 con in più i pannelli fotovoltaici.
b) a tutte le apparecchiature elettriche  ed  elettroniche, come classificate nelle categorie dell'Allegato III[4] ed elencate  a  titolo esemplificativo nell'Allegato IV[5] dal 15 agosto 2018.

Il campo di applicazione potrebbe allargarsi perché entro il 14/8/2015 la Commissione UE lo riesaminerà.


OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI AEE
1. Conseguire gli obiettivi minimi di  recupero e di riciclaggio di cui all'Allegato V[6].

2. Adempiono  ai  propri  obblighi  derivanti  dalle disposizioni del DLgs 49/2014 mediante  sistemi  di gestione  individuali  o  collettivi (costituzione di appositi Consorzi),  operanti  in   modo   uniforme sull'intero territorio nazionale.

3. I produttori di AEE, attraverso uno dei sistemi di  gestione  di cui al punto 2, determinano annualmente  e  comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  l'ammontare del  contributo (da applicare sul prezzo di vendita del singolo AEE)  necessario per adempiere,  nell'anno solare di riferimento, agli  obblighi  di  raccolta,  trattamento,  recupero e smaltimento imposti dal presente DLgs 49/2014, in misura  tale da non superare la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti.


RITIRO GRATUITO UNO CONTRO UNO DELLE AEE 
I distributori[7] assicurano, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico,  il ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, dell'apparecchiatura usata di tipo equivalente. I distributori, compresi coloro che effettuano le  televendite e le vendite elettroniche, hanno l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata  percezione, anche tramite avvisi posti nei locali  commerciali con caratteri facilmente leggibili oppure mediante indicazione nel sito internet.


RACCOLTA A TITOLO GRATUITO DEI RAEE PROVENIENTI DAI NUCLEI  DOMESTICI  DI PICCOLISSIME DIMENSIONI
I distributori possono effettuare all'interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi la raccolta a titolo gratuito dei RAEE  provenienti dai nuclei domestici di piccolissime dimensioni[8] conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo  equivalente. Tale attività è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di  AEE  al dettaglio di almeno 400 mq.



RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RAEE DOMESTICI[9]: COMPITI DEI COMUNI
I Comuni assicurano la funzionalità e l'adeguatezza,  in ragione della densità della popolazione,  dei  sistemi di raccolta differenziata  dei  RAEE  provenienti dai nuclei domestici e l'accessibilità ai  relativi centri di raccolta, al fine di permettere ai detentori finali, ai distributori, agli installatori ed ai gestori dei centri di assistenza tecnica dei RAEE di conferire gratuitamente i RAEE prodotti nel loro territorio o  detenuti  presso luoghi  di  raggruppamento  organizzati  dai  distributori  nel loro territorio. Il conferimento di rifiuti prodotti in  altri Comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con  il Comune di destinazione.[10]  Detta  convenzione é obbligatoria per  i Comuni che non abbiano allestito un centro di raccolta idoneo a ricevere i RAEE.


RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RAEE DOMESTICI: COMPITI DEI PRODUTTORI
Fatti salvi i compiti dei Comuni e la disciplina del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e la raccolta a titolo gratuito dei RAEE domestici  a piccolissime dimensioni, i  produttori,  individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui  aderiscono, possono organizzare e  gestire sistemi di raccolta o di restituzione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici per realizzare gli obiettivi definiti dal presente  decreto legislativo.


RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RAEE PROFESSIONALI[11] 
Fatto  salvo quanto stabilito all'articolo 24[12] del presente DLgs 49/2914, i produttori,  individualmente o attraverso i sistemi collettivi cui aderiscono, organizzano e gestiscono sistemi di raccolta  differenziata dei  RAEE  professionali,  sostenendone  i relativi costi. A tal fine possono avvalersi centri di raccolta ex articolo 12 sopra esaminati, previa convenzione con il Comune interessato, con oneri a proprio carico.


OBIETTIVI  E  PERCENTUALI  DI  RACCOLTA DIFFERENZIATA
Ogni anno devono essere raggiunti i seguenti  obiettivi  di raccolta differenziata:
a) fino al 31 dicembre 2015 deve essere conseguito un tasso medio di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai  nuclei  domestici pari ad almeno 4 chilogrammi l'anno per abitante;
b) dal 1° gennaio 2016 deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari almeno al 45 per cento, calcolato sulla base  del  peso totale dei RAEE raccolti conformemente alle previsioni  del  presente decreto in un dato anno ed espresso come percentuale del  peso  medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni  precedenti.  Nel  periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre  2018  il  quantitativo  dei  RAEE raccolti deve aumentare gradualmente fino al conseguimento del tasso
finale di raccolta di cui alla lettera c);
c) al 1° gennaio 2019 deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari al 65 per cento del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti o in alternativa, deve, essere
conseguito un tasso minimo di raccolta pari all'85 per cento del peso dei RAEE prodotti nel territorio nazionale.


AUTORIZZAZIONI  OPERAZIONI DI TRATTAMENTO
Gli  impianti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento di RAEE devono essere autorizzate ai sensi  dell'articolo 208[13] del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.  L'autorizzazione garantisce  l'utilizzo delle migliori tecniche  di  trattamento adeguato, di recupero e di riciclaggio disponibili  e  stabilisce  le condizioni necessarie per garantire osservanza dei requisiti previsti all'articolo 18 per il trattamento adeguato e  per  il  conseguimento degli obiettivi di riciclaggio e recupero di cui all'Allegato V. [14]


INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI-CONSUMATORI DELLE AEE 
Il produttore di AEE fornisce, all'interno delle istruzioni  per l'uso delle stesse, adeguate informazioni concernenti:
a) l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani  misti  e di effettuare, per detti rifiuti, la raccolta differenziata;
b) i sistemi di  ritiro o di raccolta dei RAEE,  nonché  la possibilità e le modalità di consegna al  distributore  del  RAEE equivalente all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai  sensi dell'articolo 11, comma 1 presente DLgs 49/2014 (uno contro uno), o di  conferimento  gratuito  senza  alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissime  dimensioni  ai  sensi dell'articolo 11, comma 3 DLgs 49/2014;
c) gli effetti potenziali sull'ambiente e sulla salute umana dovuti  alla eventuale presenza di   sostanze  pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e ad una scorretta
gestione delle stesse;
d) il ruolo degli acquirenti nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero dei RAEE;
e) il significato del simbolo riportato all'Allegato IX[15].

Nel caso in cui, tenuto conto della tipologia dell'AEE,  non  e' prevista la fornitura delle istruzioni, le  informazioni  di  cui  al comma 1 sono fornite dal distributore al dettaglio presso il punto di vendita mediante opportune pubblicazioni o l'esposizione di materiale informativo, ai sensi dell'articolo 11, comma 1.

Il  gestore  del  servizio  pubblico  di  raccolta  informa gli utilizzatori finali su:
a) le misure adottate dalla  Pubblica  Amministrazione affinché  gli utenti finali contribuiscano alla  raccolta dei RAEE  e  ad agevolare il processo di trattamento degli stessi;
b) il ruolo dell'utilizzatore finale nella  preparazione  per  il riutilizzo, nel riciclaggio e nelle altre forme di recupero dei RAEE.


DIVIETI SOSTANZE PERICOLOSE NELLE AEE (commi 1 e 2 articolo 4)
Dalla data  di entrata in vigore del presente decreto legislativo (30/3/2014), le AEE  immesse sul mercato, compresi i cavi[16] e i pezzi  di  ricambio[17] destinati alla loro riparazione, al loro riutilizzo,  all'aggiornamento  delle  loro funzionalità o al potenziamento della  loro capacità, non devono contenere le sostanze di cui all'allegato II  e non devono superare i  valori delle concentrazioni massime tollerate per peso nei  materiali omogenei[18]:
Piombo (0,1 %)
Mercurio (0,1 %)
Cadmio (0,01 %)
Cromo esavalente (0,1 %)
Bifenili polibromurati (PBB) (0,1 %)
Eteri di difenile polibromurato (PBDE) (0,1 %)

L’Articolo 6 del DLgs 27/2014 disciplina le modalità con le quali il Ministero dell’Ambiente può chiedere la modifica dell’allegato II 


SOGGETTI OBBLIGATI AL RISPETTO DEI DIVIETI DI SOSTANZE PERICOLOSE NELLE AEE  
I soggetti obbligati a RISPETTARE DIVIETI sopra esaminati  sono in primo luogo i FABBRICANTI intesi come qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un’AEE, oppure che la fa progettare o fabbricare e la commercializza apponendovi il proprio nome o marchio.
I fabbricanti possono nominare un MANDATARIO mediante mandato scritto inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un man­
dato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinate attività.
Sono previsti altresì obblighi per:
a) DISTRIBUTORI cioè qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione un’AEE sul mercato;
b) IMPORTATORI cioè qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immetta sul mercato dell’Unione un’AEE originaria di un paese terzo.







[1] “le apparecchiature che dipendono,  per un corretto funzionamento,  da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e  misurazione  di  queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500  volt  per  la corrente continua” (lettera a) comma 1 articolo 4 DLgs 49/2014)
[2] http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-i-d-lgs-49-2014-gestione-rifiuti-elettronici
[4] http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-iii-dlgs-49-2014
[5] http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-iv-dlgs-492014-gestione-rifiuti-elettronici
[6] http://www.slideshare.net/MarcoGrondacci/allegato-v-d-lgs-49-2014
[7]persona fisica o giuridica iscritta al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n.580,  e successive   modificazioni,  che,  operando  nella catena  di approvvigionamento,  rende  disponibile  sul  mercato  un'AEE.  Tale definizione non osta a che un distributore sia al tempo stesso un produttore ai sensi della lettera g)” (lettera h) comma 1 articol 4 DLgs 49/20149
[8] “i RAEE di dimensioni esterne inferiori a 25 cm”  (lettera f) comma 1 articolo 4 DLgs 49/2014) . Secondo AssoRAEE: “25 centimetri, che è esattamente ciò che è scritto nel decreto, è una misura lineare, i RAEE sono tridimensionali, ovviamente! Non si capisce se i 25 cm riguardino ogni lato o siano l’ingombro lineare massimo. Si introduce, inoltre, un concetto dimensionale in luogo di un concetto di tipologia. Mi spiego: una lampada a risparmio energetico è sicuramente inferiore a 25 cm, tuttavia gettarla in un cassone stradale assieme a telefonini o altri RAEE di ridotte dimensioni sarebbe disastroso innanzi tutto per la salute e l’ambiente in quanto si provocherebbe la rottura di tali lampade con la conseguente emissione di agenti fortemente inquinanti quali il mercurio. Comunque la raccolta 1 contro 0, adeguatamente pubblicizzata e comunicata, potrebbe funzionare, così come funziona in altri paesi europei (intervista su green report del 2/4/2014)
[9]i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale,  industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura  e quantità,  a quelli originati dai  nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da  utilizzatori diversi dai nuclei domestici  sono  in  ogni  caso  considerati  RAEE
provenienti dai nuclei domestici” (lettera l) comma 1 articolo 4DLgs 49/2014). Secondo F. Vanetti in “Sviluppo e Territorio” del 3/6/2014: “Il D.Lgs. n. 49/2014, inoltre, affronta il problema dei c.d. “dual use”, stabilendo come principio generale che i rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usate sia a fini domestici che professionali devono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici, introducendo così un’assimilazione dei RAEE professionali a quelli domestici nel caso in cui siano simili per natura e quantità. La norma nazionale, tuttavia, non chiarisce quali siano i criteri quantitativi e qualitativi per l’assimilazione o gli elementi per individuare con certezza le apparecchiature cd. “Dual Use”, rischiando così di creare evidenti problemi in sede applicativa, sia rispetto ai meccanismi di raccolta, sia agli oneri finanziari (se a carico dei produttori o degli utilizzatori finali).
[10] Secondo CISPEL Toscana: “un concetto che viene ribadito senza specificare che si tratta dei conferimenti degli utenti, e quindi rifiuti urbani” (intervista a green report26/3/2014)
[11]i RAEE diversi da quelli provenienti dai nuclei domestici” lettera m) comma 1 articolo 49 DLgs 49/2014)
[12]  Modalità di finanziamento della gestione dei RAEE professionali                                          
[13] Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
[14] Le critiche di Assoraee sul presente dlgs in particolare in relazione alle modalità di autorizzazione del trattamento/recupero e della vigilanza su di esso. Si veda  a questo LINK http://fise.org/index.php/fise/entry_p/News/news/11609/23%7C
[15]   Allegato IX   SIMBOLO  PER  LA  MARCATURA  DELLE  APPARECCHIATURE  ELETTRICHE  ED
ELETTRONICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 28
 Il simbolo che indica la raccolta  separata  delle  apparecchiature elettriche ed elettroniche e' un contenitore di spazzatura  su  ruote barrato  come  indicato  sotto,  accompagnato  da  una  barra   piena orizzontale  che  identifica   le   apparecchiature   elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005. L'unione del simbolo (bidone e barra) deve avere una altezza minima di 7 mm  (a  = 3,33 mm), mentre l'altezza della barra deve essere superiore a 0,3  a o,1 mm. La barra non deve contenere alcun tipo di testo.  Parte di provvedimento in formato grafico
 

[16]tutti i cavi con una tensione nominale inferiore ai  250 volt che servono da collegamento o da prolunga per collegare  le  AEE alla presa elettrica o per collegare tra di loro una o più AEE” (lettera e) comma 1 articolo 3 DLgs 27/2014
[17]una parte  distinta  di  un'AEE  che  può sostituire una parte  di  un'AEE.  L'AEE  non  può  funzionare  come previsto in assenza di  tale  parte.  La  funzionalità  dell'AEE  e' ristabilita o é potenziata quando la parte e' sostituita da un pezzo di ricambio” (lettera ff) comma 1 articolo 3 DLgs 27/2014)
[18]un materiale di composizione uniforme o un materiale costituito dalla combinazione di  più  materiali  che  non può essere diviso o separato in materiali  diversi  mediante  azioni meccaniche come  lo  svitamento,  il  taglio,  la  frantumazione,  la molatura e processi abrasivi” (lettera v) comma 1 articolo 3 DLgs 27/2014)

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