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martedì 15 settembre 2026

Gli scienziati UE: riduzioni rapide del metano! L’Europa politica invece va verso il gas

Qualche mese fa (aprile) è uscita, nel silenzio dei mass media che contano e soprattutto della politica ufficiale, la  Dichiarazione di Angera per l'Azione sul Metano (QUI) (di seguito Dichiarazione), firmata da oltre 250 scienziati alla conferenza Methane Action for People & Planet. La Dichiarazione invita i decisori ad accelerare la riduzione delle emissioni di metano attraverso un piano in 10 punti focalizzato su soluzioni comprovate, monitoraggio più rigoroso, aumento dei finanziamenti e cooperazione internazionale.

La Dichiarazione è stata commissionata dal Joint Research Centre (JRC), che è il servizio scientifico e di conoscenza della Commissione Europea.

Di seguito si pubblicano i 10 punti della Dichiarazione integrati da una analisi critica di come la UE, ma anche altri Paesi, siano molto lontani da predisporre adeguate politiche attuative per raggiungere obiettivi rigorosi nella riduzione delle emissioni di metano. 

Nel post troverete: prima una premessa che sintetizza le contraddizioni tra la Dichiarazione e la situazione reale delle politiche energetiche sul gas. Segue una analisi dei principali studi ufficiali sul rischio emissioni metano. Successivamente si riportano i 10 punti della Dichiarazione integrati da una analisi delle criticità in atto su detta riduzione. Infine una analisi che dimostra come la UE nel non raggiungere una drastica riduzione delle emissioni di metano non solo rischia di aumentare il riscaldamento globale ma anche e soprattutto crisi geopolitiche di indipendenza energetica con costi rilevanti a carico dei cittadini europei.  

mercoledì 5 agosto 2026

GNL nel trasporto marittimo solo gli studi di parte ne dimostrano la strategicità

Rapporto (QUI) di “Methane Abatement in Maritime Innovation Initiative” (MAMII che associa operatori del settore marittimo: QUI) dal titolo: “Trasformare l'abbattimento del metano in un vantaggio competitivo: un piano d'azione in cinque punti per l'UE'. 

Il Rapporto analizza le potenzialità strategiche dell'uso del GNL (gas naturale liquefatto composto prevalentemente da metano) nella combustione del trasporto marittimo. Come vedremo nel post che seguo il Rapporto è più un auspicio che una realtà, mentre allo stesso tempo molti sono rapporti istituzionali e da enti indipendenti che confermano le criticità dell'uso del gnl sia sotto il profilo tecnico che dei risultati ambientali soprattutto quelli per il raggiungimento degli obiettivi di azzeramento dei gas serra. 

venerdì 24 luglio 2026

Sono costituzionali i limiti e divieti al fotovoltaico in aree agricole

Con la sentenza n° 127 pubblicata il 22 luglio 2026 (QUI), illustrata nel seguito del post, la Corte costituzionale ha considerato costituzionalmente legittima la normativa che disciplina limiti e divieti alla localizzazione di impianto fotovoltaici in zone agricole.

La sentenza afferma principi che potranno pesare in relazione a futuri contenziosi su singole autorizzazioni ma anche sulle norme regionali di individuazione di ulteriori aree idonee per questi impianti rispetto a quelle definite dalla legislazione nazionale. 

Nel post, in premessa, si elencano detti principi per poi illustrare in modo approfondito le motivazioni della sentenza.

mercoledì 10 giugno 2026

Quale ponderazione degli interessi nelle procedure per autorizzare impianti da fonti rinnovabili

Il Regolamento (UE) 2022/2577 (QUI), di seguito Regolamento, stabilisce norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione a tecnologie per le energie rinnovabili o tipi di progetti specifici in grado di accelerare in tempi rapidi il ritmo di diffusione delle energie rinnovabili nell'Unione.

L’Avvocatura UE è intervenuta, con le sue conclusioni (QUI) del 21 maggio 2026,  in un contenzioso sollevato dalla giurisdizione nazionale belga chiarendo la natura giuridica della presunzione di interesse pubblico prevalente prevista dal Regolamento per gli impianti da fonti rinnovabili e quindi i limiti entro i quali gli stati membri esercitano la ponderazione tra gli interessi a realizzare detti impianti con quelli ambientali disciplinati dalla normativa di settore: biodiversità, tutela delle acque, conservazione degli uccelli selvatici.

Vediamo di seguito prima una sintesi delle conclusioni della Avvocatura UE per poi analizzarle più specificamente.

lunedì 8 giugno 2026

La Corte Costituzionale chiarisce i poteri Stato-Regioni in materia di fonti rinnovabili

La Corte costituzionale con sentenza n° 88 pubblicata il 27 maggio 2025 (QUI) ha giudicato il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna per contestare i Decreti del Ministero dell’Ambiente che avevano dichiarato la compatibilità ambientale di vari progetti di agrivoltaico.

Il Ministero approvando tali progetti aveva rimosso ogni verifica sulla compatibilità delle localizzazioni degli stessi con le norme regionali della Sardegna su aree idonee o non per gli impianti da fonti rinnovabili. Inoltre il Ministero, secondo la Corte Costituzionale non poteva fondare le autorizzazioni agli impianti agrivoltaici sulla disapplicazione della legge regionale che era pienamente efficace. 

Di seguito una ricostruzione dei passaggi più significativi della sentenza della Corte Costituzionale.. 

martedì 3 marzo 2026

La nuova legge sul clima approvata dal Parlamento UE: criticità

Lo scorso 9 febbraio il Parlamento UE ha approvato in via definitiva (il testo QUI), con 413 voti favorevoli, 226 contrari e 12 astensioni, delle modifiche alla legge sul clima dell’UE (Regolamento UE 2021/1119 (QUI). Sul Regolamento 2021/1119 ho trattato nel mio blog quando venne pubblicato (QUI).

Una volta che il Consiglio dei ministri UE avrà formalmente approvato il testo, questo entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Di seguito prima una sintesi delle novità principali del nuovo Regolamento comunitario per poi descriverle più approfonditamente:

domenica 1 marzo 2026

Rapporto sulle norme e sentenze in materia energetica pubblicate tra il 2025 e il 2026

L’evoluzione ma anche involuzione in termini ambientali e geopolitici della normativa nazionale ed europea in materia energetica è uno degli elementi per capire le criticità della situazione internazionale come pure la difficoltà ad attuare gli obiettivi che la UE si è data sulla neutralità climatica come dimostra la recente riforma europea della legga sul clima su cui tornerò prossimamente in questo blog.

Lo speciale che pubblico oggi nella apposita sezione del blog (QUI) riguarda la normativa e le sentenze della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia in materia di energia.

Significativi sono in particolare..

venerdì 20 febbraio 2026

La Corte dei Conti UE critica le politiche UE sulle materie prime critiche

Relazione Speciale (QUI) della Corte dei conti UE N° 04/2026 pubblicata lo scorso 2 febbraio 2026 dal titolo significativo: “Materie prime critiche per la transizione energetica Una politica non certo solida come una roccia”.

La Relazione consiste in un audit che ha per finalità di valutare se le azioni a livello dell’UE garantiscano un approvvigionamento sicuro a lungo termine di materie prime critiche per la transizione energetica dell’UE.

Come è noto le Terre rare sono diventate da tempo le nuove materie prime definite critiche (Critical Raw Materials di seguito CRM) indispensabili alla transizione ecologica. Le criticità rilevate dalla Corte dei Conti sono alla base della crescente militarizzazione della legislazione sulla transizione ecologica di cui ho trattato QUI.

Di seguito la sintesi delle criticità emerse dalla Relazione per poi descriverle più diffusamente nel seguito del post.

mercoledì 18 febbraio 2026

L'Italia recepisce la nuova Direttiva sulla promozione delle fonti rinnovabili: analisi critica.

un grafico a barre verticale impilata la quota di energia da fonti rinnovabili 2024 come percentuale del consumo lordo finale di energia nei paesi UE e in alcuni paesi EFTA, paesi candidati, potenziali candidati e altri paesi. Per maggiori dettagli, si prega di utilizzare il link al codice sorgente del dataset sotto l'immagine.

Il DLgs 199/2021 (QUI) definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 (QUI). 

Alla sua pubblicazione avevo analizzato il DLgs 199/2021 (QUI).

La Direttiva 2018/2001 è stata modificata dalla Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023.  Per il testo coordinato della Direttiva 2018/2001 con la nuova Direttiva 2023/2413 vedi QUI.

Delle criticità della nuova Direttiva UE 2023/2413 avevo trattato sul mio blog Note di Grondacci (QUI).

Ora il nuovo DLgs 9 gennaio 2026, n. 5 (QUI) recepisce la Direttiva 2023/2413 modificando profondamente il DLgs 199/2021.

Per la disciplina del regime amministrativo di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili vedi QUI.

A premessa rilevo che l’Italia in coerenza con i nuovi indirizzi UE riduce gli obiettivi da raggiungere per le fonti rinnovabili come dimostro subito per poi analizzare le novità introdotte al DLgs 199/2021 (di seguito DLgs) dal DLgs 5/2026 (di seguito nuovo DLgs)

mercoledì 4 febbraio 2026

Il nuovo regime amministrativo per gli impianti da fonti rinnovabili: le deroghe alle norme ambientali

II DLgs 190/2024 ha disciplinato il regime amministrativo relativo alle procedure di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili (FER) nonché della individuazione delle aree idonee dove collocarli.

Il DLgs 190/2024 è stato successivamente modificato dal DLgs 26 novembre 2025 n° 178 QUI (di seguito nuovo DLgs) e dalla Legge n° 4 del 15 gennaio 2026 QUI (di seguito nuova legge)

Per il testo completo del DLGS 190/2024, coordinato alle modifiche introdotte dal DLGS 178/2025 e la legge 4/2026, vedi QUI.

Nel commento della News/Ambiente che pubblico QUI c’è una analisi completa di detta normativa.

Nel post che segue, invece, sintetizzo le criticità ambientali di questa normativa. Questo perché, pur sostenendo gli impianti da fonti rinnovabili per motivi ragionevoli, questi non devono essere realizzati derogando in modo esagerato dalle norme ambientali vigenti. Creando il presupposto per giustificare ulteriori semplificazioni e deroghe alle norme ambientali anche per altre tipologie di impianti come ho spiegato QUI.

 

martedì 7 ottobre 2025

Corte Costituzionale la disciplina delle materie prime critiche è competenza statale e attiene alle esigenze della Difesa

La Corte costituzionale con sentenza n° 136 del 28 luglio 2025 (QUI) ha giudicato la costituzionalità della legge nazionale 115/2024 (QUI) che definisce nelle more di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche, misure urgenti finalizzate all'attuazione di un sistema di governo per l'approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche.

Dietro le esigenze geopolitiche dettate dalle necessarie materie prime strategiche per la transizione c.d. ecologica la legge 115/2024 (e successivamente il Programma nazionale di esplorazione delle risorse minerarie: QUI) contengono molte criticità rappresentate in particolare da eccessi semplificatori e derogatori in relazione alle norme ambientali sulla valutazione e autorizzazione delle attività di estrazione delle suddette materie. Non casualmente la Corte Costituzionale, nella sentenza di seguito esaminata, afferma che la legge 115/2024 è riconducibile alla materia della difesa.

Per una analisi più approfondita della legge 115/2024 rinvio al mio post QUI, per quella del Programma nazionale delle risorse minerarie vedi QUI.

La sentenza della Corte costituzionale pare sottovalutare dette criticità dimenticando quanto affermato in una precedente sentenza: la tutela dell’ambiente ammette semplificazioni senza accelerazioni decisioniste QUI

In realtà anche questa sentenza si inserisce nella tendenza alla militarizzazione delle leggi sulla transizione ecologica: QUI.

Di seguito riassumo in premessa le criticità della legge 115/2024 per poi analizzare puntualmente le motivazioni della sentenza della Corte costituzionale.

giovedì 2 ottobre 2025

La Corte Costituzionale fissa i principi e i limiti delle leggi regionali sulle aree idonee e non per gli impianti da fonti rinnovabili

La Corte Costituzionale con sentenza n° 134 del 28 luglio 2025, QUI, ha statuito:

1. la legittimità costituzionale del Decreto Ministeriale 21/6/2024 sulle aree idonee che consente alle Regioni, con proprie leggi, di individuare le aree sia idonee che non idonee per realizzare impianti da fonti rinnovabili (di seguito impianti FER);

2. la illegittimità su leggi regionali che stabiliscano divieti assoluti a priori di localizzazione di impianti FER che prescindano da una idonea istruttoria che motivatamente dimostri la sostenibilità di una data localizzazione;

3. la illegittimità costituzionale di una legge regionale che stabilisca un divieto assoluto di esercizio per gli impianti a biomasse già esistenti che non adeguino la potenza generata al limite dei 10 MW entro sei mesi.

Infine la sentenza della Corte Costituzionale contiene anche una precisazione in relazione al rapporto tra il nuovo articolo 9 (QUI) della Costituzione, che consacra la preminente rilevanza accordata […] alla protezione dell’ambiente, con la possibilità che le leggi ordinarie che disciplinano la autorizzazione degli impianti a biomasse possano dare via libera a questi impianti anche in aree tutelate per la biodiversità con il rischio di mettere in discussione i principi costituzionali affermati da detto articolo 9. Sulla problematica la Corte Costituzionale invita le Autorità Competenti a rilasciare le valutazioni e autorizzazioni di detti impianti di tenere nella debita considerazione detto mandato costituzionale al fine di rispettare l’esigenza di tutelare la biodiversità e i delicati ecosistemi che si sviluppano nei parchi nazionali o regionali.

sabato 6 settembre 2025

La UE mette in mora l’Italia per inadeguati controlli sulle emissioni di gas metano

Con la costituzione in mora vengono richieste delucidazioni e spiegazioni allo stato membro in merito alla presunta violazione degli obblighi comunitari, con l’obbligo di adempiere entro due mesi.

Per capire il significato della messa in mora e dei successivi passaggi a carico dell’Italia vedi QUI.

La messa in mora deriva dalla violazione del Regolamento 2024/1787 (QUI) che stabilisce obblighi in materia di controllo e riduzione delle emissioni del metano anche nella versione gnl.

giovedì 4 settembre 2025

La UE critica le politiche ambientali ed energetiche dell’Italia

Raccomandazione (QUI) del Consiglio della UE dell'8 luglio 2025 sulle politiche economiche, sociali, occupazionali, strutturali e di bilancio dell'Italia.

La Raccomandazione analizza molte criticità nelle politiche ambientali dell’attuale Governo italiano che in premessa sintetizzo:

1. Frammentazione competenze in materia di politiche di adattamento agli eventi da mutamenti climatici

2. Degrado dei suoli

3. Carenze infrastrutture per gestione risorse idriche e rifiuti

4. Regime fiscale in materia di energia che favoriscono le fonti fossili nel quadro di una elevata evasione fiscale

5. Carenze nelle infrastrutture (anche a livello transfrontaliero) della rete elettrica per favorire il trasferimento di energia da impianti da fonti rinnovabili

domenica 24 agosto 2025

La legislazione sulla militarizzazione della transizione ecologica

Il post che segue costituisce la versione completa dell’intervento che non ho potuto svolgere nella iniziativa “DIALOGHI E MUSICA PER UN MONDO SENZA GUERRA” organizzata da varie associazioni (Acli, Caritas, Rete spezzina pace e disarmo, Legambiente, Mondo Volato: vedi locandina nel seguito del post). 

Il motivo del rinvio e/o annullamento della iniziativa deriva dalla decisione del Comune di Lerici che ha ritenuto "troppo sbilanciato politicamente" l’elenco dei relatori, per confermare il patrocinio. Un errore clamoroso del Sindaco (sempre sia stato un errore) perché l’iniziativa aveva un significato di promozione della cultura della pace non certo di schieramento partitico. Peraltro il Sindaco o chi per lui se aveva da esprimere posizioni autonome rispetto ai relatori poteva farlo all'interno della iniziativa peraltro come già scritto patrocinata da mesi.

Comunque vista l’importanza delle tematiche che dovevano essere trattate dai relatori pubblico almeno il testo completo dell’intervento che avrei svolto... 

venerdì 8 agosto 2025

La VIA militarizzata insieme con le infrastrutture strategiche nazionali

Il giochino è chiaro estendere la natura di opera di interesse militare (difesa nazionale) con quelle per la sicurezza nazionale e quindi ingaggiare le infrastrutture strategiche (energia – autostrade – porti etc.) nella militarizzazione sempre più accelerata della economia. A fianco a questo ovviamente avanza la progressiva deroga alle norme ambientali anche utilizzando la scusa della transizione ecologica.

Ora arriva l’ennesima nuova legge “derogatoria” che permette al Ministero della Difesa di estendere la esclusione della VIA ad una generalizzata categoria di opere aggirando la norma comunitaria e lo stesso testo unico ambientale che permettono, anche per le opere di difesa nazionale, la esclusione della VIA solo per singoli casi e progetti e comunque con l’obbligo di svolgere una minima procedura di valutazione dell’impatto dell’opera con relativa partecipazione del pubblico.

Di seguito nel post analizzo questa nuova normativa per poi svolgere una descrizione più generale della normativa già approvata o in approvazione che dimostra la progressiva militarizzazione della nostra economica nei settori definiti strategici o di interesse nazionale. La parola magica è “sicurezza nazionale” dove dentro precipita tutto compresa la violazione di norme ambientali fondamentali.

mercoledì 6 agosto 2025

Finanziamenti pubblici al GNL togliendoli dalla mobilità sostenibile

Ancora finanziamenti per il ciclo (stoccaggio e rigassificazione) del gas naturale liquefatto (GNL) dopo i regali (QUI) sul rischio di rallentamenti nella rigassificazione!

L’articolo 1-bis della legge 105/2025 (conversione Decreto-legge 73/2025: QUI) prevede che al fine di consentire la realizzazione di interventi per l'incremento della capacità di stoccaggio di gas naturale liquido e di rigassificazione nel territorio nazionale, in particolare nel settore marittimo, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2027, 15 milioni di euro per l'anno 2028 e 5 milioni di euro per l'anno 2029.

La novità grave è che una buona parte delle suddette risorse verranno coperte togliendole dal Fondo per la Mobilità Sostenibile di una legge del 2021 previsto per trasporto pubblico locale, treni ad idrogeno, ciclovie, trasporto intermodale e carburanti alternativi diversi da quelli di origine fossile. Eppure perfino la UE (nelle sue contraddizioni nel sostituire il gas russo con quello USA: QUI) ha prodotto un Regolamento (QUI) che mette sotto accusa le emissioni di metano nel ciclo di questa fonte fossile (dalla estrazioni, trasporto ed utilizzo), per non parlare degli ampi studi che dimostrano la non strategicità del gnl per raggiungere la c.d. neutralità climatica (QUI, QUI,QUI). Considerando inoltre che le enorme quantità di gnl provenienti dagli USA incideranno sui costi del gas che aumenteranno come dimostrano autorevoli studi recentissimi (QUI), ma su questo tornerò a breve con una ampia ricerca su questo blog.

Vediamo specificamente questa nuova legge di finanziamento del GNL…

martedì 29 luglio 2025

Programma Nazionale di esplorazione delle risorse minerarie: descrizione e analisi critica.

Il programma da attuazione all’articolo 10 del Decreto-legge 84/2024 (QUI). Detto Decreto-legge convertito nella legge 115/2024 ha recepito in Italia il Regolamento UE 2024/1252 (QUI). Il Regolamento UE prevede che gli stati membri approvino Programmi nazionale entro il 25 maggio 2025.

Con una Delibera (QUI) del 12 giugno, il Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica (CITE) ha dato il via libera al Programma Nazionale di Esplorazione Mineraria (QUI), di seguito PNEM.

 

Il PNEM mira, pertanto, a identificare le aree più promettenti dal punto di vista minerario, focalizzando l’interesse sulle Materie Prime Critiche/Strategiche definite dalla UE, in molti casi mai o poco ricercate in Italia, ma anche su altri materiali di specifico interesse per l’industria nazionale.

Si veda inoltre la recente normativa (QUI) di recupero delle materie prime critiche dai rifiuti elettronici.

Di seguito una sintesi critica divulgativa del PNEM e successivamente una descrizione puntuale delle principali parti dello stesso con particolare riferimento alle aree liguri interessate dalla esplorazione.

lunedì 28 luglio 2025

La sentenza sull’eolico Monte Giogo Villore è contro il diritto ambientale non per le rinnovabili

La recente sentenza del Consiglio di Stato n° 5889 del 7 luglio c.a. (QUI) che ha bocciato l’appello della associazione Italia Nostra e del CAI contro il progetto impianto eolico denominato “Monte Giogo di Villore” è stata salutata da un certo associazionismo ambientalista (in primis Legambiente) come un successo dell’ambiente e della transizione ecologica. Niente di più sbagliato. Come dimostrerò nel seguito del post questa sentenza con la scusa della transizione ecologica e del “favor legis” per le fonti rinnovabili afferma principi in chiaro contrasto con la recente riforma della Costituzione ma soprattutto una logica derogatoria delle norme ambientali.

La ratio della sentenza, al di la del caso specifico afferma una visione nel modo di condurre le procedura autorizzatorie e valutative ambientali che sta trasformando la VIA (per tutti i progetti della transizione ecologica quindi non solo per le rinnovabili) in una sorta di procedure finalizzata comunque ad approvare progetti che devono essere realizzati a prescindere dagli impatti, dalle specificità dei siti, dalle procedure a rilevanza ambientale più rigorose anche in deroga alla recente introduzione dell’ambiente nella nostra Costituzione.

A questo occorre aggiungere che questa sentenza in modo indecente condanna al pagamento di ingenti spese legali le due associazioni appellanti. Le associazioni che difendono questa sentenza sul punto dimenticano che questa logica di condannare alle spese associazioni e comitati viola la normativa europea nonché la giurisprudenza della Corte di Giustizia (QUI) e soprattutto il diritto dei cittadini di difendere i loro territori.

Purtroppo questa logica ormai pervade pienamente le associazioni come Legambiente come ho già spiegato QUI e QUI. Una logica che non capisce o fa finta di non capire che derogare ai principi costituzionali in materia ambientale e alle norme ambientali è sempre inaccettabile a prescindere dalla tipologia di impianti. Non si difende l’ambiente contro le leggi ambientali su paesaggio, biodiversità, Valutazioni di Impatto Ambientale, pianificazione della localizzazione degli impianti.

Nel post che segue metterò a confronto le parti più generali della sentenza del Consiglio di Stato del caso sopra ricordato, vale a dire le parti che possono riguardare anche altre situazioni di contrasto a progetti a rilevante impatto ambientale sui territori e non solo per le rinnovabili!

In particolare, nella tabella che segue nella parte sinistra riporto ampi stralci della sentenza e nella parte destra il commento mio e degli appellanti.

martedì 3 giugno 2025

Piani di accelerazione per gli impianti da fonti rinnovabili in deroga alle norme ambientali

L’articolo 13 del Decreto-legge n° 73 del 21 maggio 2025 (QUI) apporta modifiche all’articolo 12 del Decreto Legislativo 190/2024. Questo DLgs disciplina il regime autorizzatorio per gli impianti da fonti rinnovabili come ho descritto QUI.  

Si conferma una tendenza di fondo: la transizione ecologica, a prescindere dagli impianti che si vogliono proporre (a fonti fossili o rinnovabili), sta diventando la scusa per derogare ed attaccare i fondamenti del diritto ambientale a tutela dei territori.

In particolare, l’articolo 12 del DLgs 190/2024, ora modificato dal nuovo Decreto-legge 73/2025, disciplinaPiani regionali per individuare le c.d. zone di accelerazione per la localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.  

L’ambientalismo lobbysta non capisce che le deroghe alle norme ambientali in materia di alcune tipologie di impianti difesi dalle associazioni ambientaliste nazionali (soprattutto Legambiente, vedi QUI) stanno diventando il cavallo di troia per trasformare le procedure di valutazione dell’impatto ambientale in una sorta di via libera preventivo a vari impianti e interventi: infrastrutture trasporti, rigassificatori, impianti per la telefonia mobile, impianti classificati strategici,estrazioni materie prime critiche per gli impianti da rinnovabili e la digitalizzazione dell'economia, biodigestori anaerobici per il biometano, opere per lo sviluppo dei porti etc. etc.

Vediamo, di seguito, in sintesi le principali deroghe alle norme ambientali della nuova normativa per poi analizzare specificamente la nuova versione dell’articolo 12 del DLgs 190/2024 come modificato dal nuovo Decreto-legge 73/2025…