mercoledì 18 febbraio 2026

L'Italia recepisce la nuova Direttiva sulla promozione delle fonti rinnovabili: analisi critica.

un grafico a barre verticale impilata la quota di energia da fonti rinnovabili 2024 come percentuale del consumo lordo finale di energia nei paesi UE e in alcuni paesi EFTA, paesi candidati, potenziali candidati e altri paesi. Per maggiori dettagli, si prega di utilizzare il link al codice sorgente del dataset sotto l'immagine.

Il DLgs 199/2021 (QUI) definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della Direttiva (UE) 2018/2001 (QUI). 

Alla sua pubblicazione avevo analizzato il DLgs 199/2021 (QUI).

La Direttiva 2018/2001 è stata modificata dalla Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023.  Per il testo coordinato della Direttiva 2018/2001 con la nuova Direttiva 2023/2413 vedi QUI.

Delle criticità della nuova Direttiva UE 2023/2413 avevo trattato sul mio blog Note di Grondacci (QUI).

Ora il nuovo DLgs 9 gennaio 2026, n. 5 (QUI) recepisce la Direttiva 2023/2413 modificando profondamente il DLgs 199/2021.

Per la disciplina del regime amministrativo di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili vedi QUI.

A premessa rilevo che l’Italia in coerenza con i nuovi indirizzi UE riduce gli obiettivi da raggiungere per le fonti rinnovabili come dimostro subito per poi analizzare le novità introdotte al DLgs 199/2021 (di seguito DLgs) dal DLgs 5/2026 (di seguito nuovo DLgs)

 


PREMESSA: MODIFICA OBIETTIVO NAZIONALE PER LE FONTI RINNOVABILI

Il nuovo DLgs modifica il primo comma articolo 3 del Dlgs stabilendo che l'obiettivo nazionale relativo alla quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia da   conseguire nel 2030 è pari al 39,4 per cento. Nella versione precedente era il 30%.

Inoltre, viene eliminato il secondo periodo del comma 1 articolo 3 del Dlgs che affermava: “L'Italia intende inoltre adeguare il predetto obiettivo percentuale per tener conto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 2021/1119, volte a stabilire un obiettivo vincolante, per l'Unione europea, di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 percento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.”

La suddetta modifica deriva dalla nuova Direttiva 2023/2413, ora recepita dal nuovo DLgs, che fissa la quota di energie rinnovabili nel consumo energetico complessivo dell'UE al 42,5% entro il 2030, con un'integrazione indicativa supplementare del 2,5% che consentirebbe di raggiungere il 45%. Ciascuno Stato membro contribuirà a questo obiettivo comune. 

Quindi l’obiettivo del 45% ha per ora natura solo volontaria per i singoli stati membri in contrasto con quanto previsto dal Piano Repower EU (QUI) che prevedeva obbligatoriamente l’obiettivo del 45% (QUI).

Comunque, anche l’obiettivo del 42,5% della nuova Direttiva Ue come pure quello del nuovo Dlgs (39,4%) risulta se spalmato su tutti gli Stati membri, piuttosto significativo da raggiungere come risulta da questo grafico (dati Eurostat) dove l’Italia è ancora sotto il 20% per la quota delle energie rinnovabili nel consumo lordo finale di energia.





ANALISI DEL NUOVO DLGS

 


NUOVA DEFINIZIONE DI ACCORDO DI ACQUISTO DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

un contratto in base al quale una persona fisica o giuridica si impegna ad acquistare energia rinnovabile direttamente da un produttore, che comprende, ma non si limita a, gli accordi di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili e gli accordi di acquisto di riscaldamento e raffrescamento da fonti rinnovabili” (lettera r) comma 1 articolo 2 DLgs)


 


INTRODUZIONE DEL BIOMETANO NELLA DEFINIZIONE DI BIOGAS

combustibili e carburanti gassosi prodotti dalle biomasse compresi anche biometano e Bioidrogeno”. (lettera dd) comma 1 articolo 2 DLgs)

 


 

NUOVA DEFINIZIONE DI COMBUSTIBILI RINNOVABILI DI ORIGINE NON BIOLOGICA

Combustibili liquidi e gassosi, il cui contenuto energetico proviene da fonti rinnovabili diverse dalla biomassa, anche denominati carburanti rinnovabili di origine non biologica” (lettera ll) comma 1 articolo 2 DLgs). Viene eliminato il seguente passaggio dalla definizione sostituita: “Nel caso in cui il contenuto energetico sia attribuibile ad un mix di fonti rinnovabili e non rinnovabili, si considera solo la frazione relativa alle fonti rinnovabili;”.

 



NUOVA DEFINIZIONE DI FORNITORE DI COMBUSTIBILE

Soggetto tenuto al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici che immette in consumo per l'azionamento dei veicoli e dei mezzi di trasporto nonché il soggetto «responsabile della gestione e del funzionamento di un punto di ricarica di energia elettrica che fornisce un servizio di ricarica a utenti finali, anche in nome e per conto di un fornitore di servizi di mobilità, o soggetto equivalente che fornisce energia elettrica destinata al consumo nel settore dei trasporti. Sono fatte salve le disposizioni in materia di accisa” (lettera pp comma 1 articolo 2 DLgs)

 



RIDOTTI OBIETTIVI PER USO FER PER RISCALDAMENTO E RINFRESCAMENTO

Il nuovo comma 2 articolo 3 del DLgs prevede: “2. Nell'ambito dell'obiettivo di cui al comma 1, è assunto un obiettivo di incremento di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento almeno (invece prima era il più cogente “pari” n.d.r.) a 0,8 (prima era 1,3 n.d.r.) punti percentuali come media annuale calcolata dal 2021 al 2025 e di almeno 1,1 punti percentuali come media annuale calcolata dal 2026 al 2030“.

 



NUOVI OBIETTIVI NAZIONALI PER LE FER IN EDIFICI

Nuovo comma 2-bis articolo 3 Dlgs: “L'obiettivo nazionale indicativo relativo alla quota di energia rinnovabile prodotta negli edifici o nelle loro vicinanze, tenendo conto anche dell'energia rinnovabile proveniente da rete, è pari ad almeno il 40,1 per cento nell'anno 2030.” Siamo al di sotto del pur ridotto obiettivo della nuova Direttiva 2023/2413: 42,5%.

 



NUOVI OBIETTIVI NAZIONALI PER LE FER NELLA INDUSTRIA

Nuovo comma 2-ter articolo 3 Dlgs: “L'obiettivo nazionale indicativo relativo all’aumento della quota di fonti rinnovabili sul totale delle fonti energetiche usate a scopi finali energetici e non energetici nel settore dell'industria è pari ad almeno 1,6 punti percentuali come media annuale calcolata per i periodi dall’anno 2021 all’anno 2025 e dall'anno 2026 all'anno 2030”. Siamo al di sotto del pur già di per se ridotto obiettivo della nuova Direttiva 2023/2413: 42,5%.

 


 

NUOVI OBIETTIVI NAZIONALI PER TECNOLOGIE INNOVATIVE

Nuovo comma 2-quater articolo 3 DLgs: “L'obiettivo nazionale indicativo relativo alla capacità di energia rinnovabile da tecnologie innovative all'anno 2030 è pari al 5 per cento della nuova capacità installata.”.

N.B. si conferma il comma 4 articolo 3 del Dlgs che rinvia la metodologia di calcolo degli obiettivi all’allegato I al Dlgs. Come modificato dall’articolo 28 del nuovo DLgs.

 

 


RUOLO GSE SU MECCANISMI INCENTIVO ALLE FONTI RINNOVABILI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI NAZIONALI

L’articolo 4 del Dlgs elenca le tipologie di sovvenzioni alle fonti rinnovabili. Il nuovo Dlgs aggiunge il seguente comma: “al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi nazionali il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha la facoltà di affidare al GSE le attività di gestione, verifica e controllo inerenti ai meccanismi di incentivazione, sostegno e di obbligo previsti dal Dlgs. Per la copertura dei costi sostenuti dal GSE per la suddetta attività si applica l'articolo 25 della legge 116/2014 (QUI).

 

 


NUOVI PRINCIPI IN MATERIA DI BIOMASSA (Nuovo articolo 4-bis nel DLgs).

L’uso delle biomasse deve rispettare i principi di gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 179 (QUI) del DLgs 152/2006 oltre che evitare effetti distorsivi sul mercato delle materie prime, nonché impatti negativi sulla biodiversità, sull'ambiente e sul clima.

Biomassa legnosa a cascata: La Strategia Forestale Nazionale (QUI) in Italia mira a valorizzare l'uso efficiente della biomassa legnosa attraverso il principio dell'uso a cascata del legno e il riciclo dei materiali. Questo approccio consente di mettere a valore ogni parte della biomassa legnosa, contribuendo a un'economia a basse emissioni di carbonio.

A tali fini sono consentite misure di sostegno per la produzione di energia da biomassa legnosa, in attuazione del principio dell’uso della biomassa legnosa a cascata, a condizione dell’impossibilità di utilizzare la medesima per:

a) prodotti a base di legno;

b) prolungamento del ciclo di vita dei prodotti a base di legno;

c) riutilizzo;

d) riciclaggio.

Si rinvia a Decreti ministeriali sia per definire i criteri per attuare quanto sopra nell'ottica di un bilanciamento tra le esigenze del sistema energetico e quelle di economia circolare che per prevedere deroghe.


 

Deroghe all’uso a cascata della biomassa legnosa

A livello locale il Ministero Agricoltura può disporre deroghe al principio dell'uso a cascata per l'impiego della biomassa stessa a fini energetici, nei casi in cui l'industria locale non sia in grado, sotto il profilo quantitativo o tecnico, di impiegare la biomassa legnosa per le suddette finalità anche attraverso segnalazioni da parte degli operatori del settore o delle associazioni rappresentative del medesimo.

Però le deroghe sono applicabili a condizione che la biomassa legnosa provenga da:

a) attività di gestione forestale, volte a garantire operazioni di diradamento pre-commerciale o effettuate in conformità alla normativa vigente in materia di prevenzione degli incendi boschivi nelle zone ad alto rischio;

b) esbosco di recupero a seguito di eventi naturali documentati;

c) raccolta di taluni legnami le cui caratteristiche non sono adatte per gli impianti di trattamento locali.

 


Divieti di misure di finanziamento dalla data di entrata in vigore del nuovo Dlgs (4 febbraio 2026), quanto previsto dai suddetti obblighi e possibili deroghe.

a) l'utilizzo, ai fini della produzione di energia, di tronchi da sega, legname da impiallacciatura, legname tondo di qualità industriale, ceppi e radici, fatta eccezione per particolari tipologie colturali o filiere specifiche individuate con decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale e degli obiettivi di economia circolare;

b) la produzione di energia rinnovabile mediante incenerimento di rifiuti, salvo che siano rispettati gli obblighi in materia di raccolta differenziata stabiliti dall'articolo 182-ter (QUI) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

 

Divieti sovvenzioni a impianti per la sola produzione di energia elettrica.

Dalla data di entrata in vigore (4 febbraio 2026) del nuovo Dlgs e quindi dell’articolo 4-bis, in relazione alla produzione di energia elettrica da biomassa forestale, non è ammessa la concessione di nuove misure di sostegno né il rinnovo di misure di sostegno esistenti per impianti destinati esclusivamente alla produzione di energia elettrica. 

In deroga a questo divieto sono ammessi la concessione ovvero il rinnovo nei casi in cui soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'energia elettrica è prodotta in una Regione individuata in un piano territoriale per una transizione giusta adottato ai sensi dell'articolo 11 (QUI) del Regolamento (UE) 2021/1056, a causa della dipendenza della regione dai combustibili fossili solidi, e sono rispettati i requisiti previsti dall’articolo 42 (Criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i   combustibili da biomassa) del DLgs;

b) l’energia elettrica è prodotta applicando sistemi di cattura e stoccaggio della CO2 derivante da biomassa, in conformità al DLgs 152/2006 e nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 42, comma 3 del Dlgs che recita: ““In ogni caso, l'accesso a nuovi regimi di sostegno da parte degli impianti di cui al comma 2 (impianti di produzione di energia elettrica, di riscaldamento e di raffrescamento o di carburanti), è condizionato al rispetto di criteri tecnici che assicurano una riduzione delle emissioni di gas serra comparabile a quella prevista dal comma 12.  Tali criteri sono stabiliti dai decreti istitutivi dei meccanismi di incentivazione. Ai fini dell'accesso ai regimi di sostegno, gli impianti di digestione anaerobica compresi tra quelli di cui al comma 2 garantiscono la copertura delle vasche di digestato con sistemi di captazione e recupero di gas”.

 



PROVENTI ASTE QUOTE GAS SERRA PER FINANZIARE UTILIZZO DEI COMBUSTIBILI RINNOVABILI DI ORIGINE NON BIOLOGICA, INCLUSO L'IDROGENO RINNOVABILE

Il nuovo comma 5-bis articolo 11 del DLgs prevede che a decorrere dal 2026, una quota annua dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissione di CO2 (QUI) di cui all'articolo 23 (QUI) del decreto legislativo 9 giugno 2020, n°47, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, è finalizzata in via prioritaria a misure di incentivazione funzionali al raggiungimento degli obiettivi di utilizzo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica, incluso l'idrogeno rinnovabile (), nell'industria e nel settore dei trasporti.

 

 

 

CONTRIBUTO DEI COMBUSTIBILI RINNOVABILI DI ORIGINE NON BIOLOGICA NELL'INDUSTRIA (nuovo articolo 11-bis Dlgs)

Il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica usati a scopi finali energetici e non energetici rispetto all’idrogeno usato per scopi finali energetici e non energetici nell'industria è pari ad almeno il 42 per cento entro l'anno 2030 e il 60 per cento entro l'anno 2035.

Con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, sono definiti le modalità, i criteri e gli strumenti per ottemperare agli obblighi relativi al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.

 



IMPIANTI DI PRODUZIONE DI CALORE DA RISORSA GEOTERMICA

Viene modificato l’articolo 25 (Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici) del Dlgs prevedendo che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ivi incluse le opere per la realizzazione del geoscambio (QUI), sia a circuito chiuso che aperto, destinati al riscaldamento  e  alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica.

 



OBBLIGO DI UTILIZZO DELL'ENERGIA RINNOVABILE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI (articolo 26 Dlgs)

I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti e gli interventi di ristrutturazione di un impianto termico, ove tecnicamente, economicamente e funzionalmente fattibili, per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (termine scaduto perché riferito alla versione originaria del Dlgs), prevedono l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III del Dlgs come modificato dal nuovo Dlgs.

All’articolo 26 il nuovo Dlgs aggiunge il seguente comma 2-bis per cui l’obbligo suddetto: “.può essere conseguito da terzi anche mediante l’installazione negli edifici pubblici di impianti a fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore e di elettricità, secondo i principi minimi di integrazione di cui all’allegato III. Gli enti locali disciplinano con proprio provvedimento, anche in   gestione associata o tramite ente sovraordinato o delegato, le modalità attuative del presente comma”.

 



OBBLIGO DI INCREMENTO DELL'ENERGIA RINNOVABILE TERMICA NELLE FORNITURE DI ENERGIA (articolo 27 Dlgs)

Il comma1 dell’articolo 27 del Dlgs prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2024, le società che effettuano vendita di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento a soggetti terzi per quantità superiori a 500 TEP annui provvedono affinché' una quota dell’energia venduta sia rinnovabile.

Viene invece modificato il comma 2 dell’articolo 27 che rinvia ad un Decreto del Ministero Ambiente e sicurezza energetica per definire le modalità di attuazione dell’obbligo suddetto.

In particolare, il nuovo comma 2 elenca i contenuti del futuro decreto:

a) di attuazione dell'obbligo secondo traiettorie annuali coerenti con gli obiettivi generali per le varie regioni di cui all'articolo 3, comma 2 DLgs, che rispettino una graduale applicazione, valutando modalità differenziate in base alla tipologia di impianto, al fine di garantire una transizione equilibrata verso gli obiettivi di decarbonizzazione, tutelando gli investimenti in corso   e assicurando adeguata certezza operativa agli operatori economici; N.B. : il comma 2 articolo 3 del DLgs recita: 2. Nell'ambito dell'obiettivo di cui al comma 1, è assunto un obiettivo di incremento di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali per riscaldamento e raffrescamento almeno (invece prima era il più cogente “pari” n.d.r.) a 0,8 (prima era 1,3 n.d.r.) punti percentuali come media annuale calcolata dal 2021 al 2025 e di almeno 1,1 punti percentuali come media annuale calcolata dal 2026 al 2030”;

b) di verifica del rispetto dell'obbligo di cui al comma 1;

c) con cui può essere ridotta la soglia di cui al comma 1, tenendo conto dell'evoluzione del grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali per le fonti rinnovabili di cui all'articolo 3 Dlgs, e della sostenibilità economica degli investimenti;

d) con cui i soggetti obbligati che non rispettano l’obbligo di cui al comma 1 provvedono al versamento di un contributo compensativo in un fondo appositamente costituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali finalizzato alla realizzazione di interventi con effetto   equivalente ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 DLgs;

e) per l'utilizzo delle risorse confluite nel fondo di cui alla lettera d), secondo criteri di massima efficienza e riduzione dei costi nell’individuazione dei contributi compensativi per i soggetti obbligati al versamento.

e-bis) di ripartizione a carico dei soggetti obbligati dei costi delle attività di gestione, verifica e controllo dell’obbligo di cui al comma 1 secondo criteri di proporzionalità rispetto all’entità dell'obbligo medesimo;

e-ter) di esclusione dall'applicazione dell'obbligo dei contratti di servizio energia, o analoghi, già in essere alla data della sua entrata in vigore, in coerenza con il principio di certezza giuridica.

 

Infine, all’articolo 27 viene aggiunto un comma 2bis secondo il quale: “Il calore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), include il calore eccedente la quota parte rinnovabile, proveniente

dalle operazioni di recupero di cui al punto R1 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” N.B. la lettera h) comma 1 articolo 2 recita: <<Definizione di "calore e freddo di scarto”: calore o freddo inevitabilmente ottenuti come sottoprodotti negli impianti industriali o di produzione di energia, o nel settore terziario, che si disperderebbero nell'aria o nell'acqua rimanendo inutilizzati e senza accesso a  un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento, nel caso in cui la cogenerazione sia stata o sarà utilizzata o non sia praticabile>>.

 



ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AI DATI DELLE BATTERIE AD USO INDUSTRIALE, DOMESTICO E DEI VEICOLI

Viene introdotto un nuovo articolo 29-bis al Dlgs:

Al fine di promuovere servizi e pratiche di ricarica efficienti e contribuire allo sviluppo di servizi di flessibilità e bilanciamento:

a) le batterie industriali e per uso domestico, immesse in consumo, consentono ai proprietari e agli utenti delle batterie, nonché a soggetti terzi che agiscono per loro conto e previo consenso esplicito, di accedere a titolo gratuito, in tempo reale, a condizioni non discriminatorie e nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, alle informazioni di base del sistema di gestione della batteria, quali la capacità, lo stato di salute, lo stato di carica e il setpoint di potenza della batteria;

b) i veicoli elettrici prodotti a partire dal  dodicesimo  mese successivo alla data di adozione  del  decreto (Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (4 febbraio 2026) che definisce le modalità di attuazione del suddetto obbligo consentono ai proprietari e agli utenti di detti veicoli, nonché'  ai soggetti terzi che agiscono per loro conto,  in  tempo  reale,  a condizioni non discriminatorie e a titolo gratuito, di accedere ai dati di bordo dei veicoli relativi allo stato di salute, allo stato di carica, al setpoint di potenza e alla capacità  della  batteria nonché, ove opportuno, alla posizione dei veicoli elettrici, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati, in aggiunta ai requisiti relativi all'omologazione e alla vigilanza  del  mercato di cui al Regolamento (UE) 2018/858 (QUI) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018”.    

 


 

MODIFICHE ALLA RUBRICA DEL TITOLO V DEL DLGS

La rubrica del titolo V del Dlgs che recitava “Energia rinnovabile nei trasporti e criteri di sostenibilità per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa” è sostituita dalla seguente: «Energia rinnovabile nei trasporti e criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni per biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, combustibili rinnovabili di origine non biologica e carburanti da carbonio riciclato».

 


 

UTILIZZO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEL SETTORE DEI TRASPORTI: OBIETTIVO DI FER CONSUMI FINALI DI ENERGIA NEI TRASPORTI

Viene modificato anche l’articolo 39 del DLgs che al comma 1 ora recita:

"1. Al fine di promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore dei trasporti, i fornitori di combustibili destinati al settore medesimo, ivi inclusa l'energia elettrica, sono obbligati a conseguire, entro il 2030, una quota almeno pari al 29 % di fonti rinnovabili (prima erano 16%) sul consumo finale di energia nel settore dei trasporti, calcolata sulla base del contenuto energetico. La predetta quota è calcolata come rapporto percentuale fra le seguenti grandezze:

a) al denominatore: il contenuto energetico di benzina, gasolio stradale e marittimo, GPL, olio combustibile marittimo, metano, biocarburanti, biometano e biogas per trasporti, anche qualora immessi nelle reti nazionali di trasporto e distribuzione del gas e combustibili rinnovabili di origine non biologica, carburanti da carbonio riciclato immessi in consumo nel settore dei trasporti, compresi i bunkeraggi marittimi internazionali, nonché' il contributo dell'energia elettrica immessa in consumo nel settore dei trasporti tenuto conto, per il trasporto ferroviario di quanto previsto al comma 7-bis lettera d) e per quello stradale, di quanto previsto al comma 12-quater; 

b) al numeratore: il contenuto energetico di biocarburanti, biometano e biogas per i trasporti, anche qualora immessi nelle reti nazionali di trasporto e distribuzione del gas, combustibili rinnovabili di origine non biologica e carburanti da carbonio riciclato immessi in consumo nel settore trasporti, compresi i bunkeraggi marittimi internazionali, nonché il contributo dell'energia elettrica da fonti rinnovabili immessa in consumo nel settore dei trasporti, tenuto conto, per il trasporto ferroviario di quanto previsto al comma 7-bis lettera d) (nel caso del trasporto ferroviario, si tiene conto della sola energia elettrica ottenuta mediante collegamento diretto a un impianto di generazione da fonti rinnovabili) e per quello stradale, di quanto previsto al comma 12-quater che recita: “Ai fini dell'obbligo di cui al comma 1, i fornitori di energia elettrica conteggiano anche i quantitativi dai medesimi forniti ai punti di ricarica privati a uso delle proprie flotte aziendali, anche di trasporto pubblico, con una potenza di uscita cumulativa nello stesso punto di connessione di almeno 50kW ed a condizione che tali quantitativi possano   essere   quantificati, verificati e certificati dal GSE, che a tal fine emana apposito regolamento applicativo”.  I biocarburanti immessi in consumo ai sensi del presente comma operano in continuità con l'obbligo di cui all'articolo 2-quater (QUI interventi nel settore agroenergetico) del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81".

 

Il comma 1-bis dell’articolo 39 prevede inoltre che in aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1 (del 29%), a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in consumo dai soggetti obbligati è gradualmente aumentata ed è equivalente ad almeno 300.000 tonnellate per il 2023, con incremento di 100.000 tonnellate all'anno fino ad 1 milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi. I biocarburanti liquidi e gassosi utilizzati in purezza possono essere impiegati anche nel settore agricolo.

 

Il comma 2 dell’articolo 39 per il calcolo del numeratore e denominatore di dette percentuali rinvia agli allegati V al Dlgs. Per i carburanti non inclusi in tale Allegato V si applicano le pertinenti norme ESO per calcolare il potere calorifico dei carburanti o, laddove non siano state adottate pertinenti norme ESO, le norme ISO.

 

Il nuovo comma 2-bis recita: “Ai fini della determinazione del numeratore (vedi sopra lettera b) comma 1 nuova versione) il contributo dei combustibili rinnovabili di origine non biologica è preso in considerazione, alle condizioni di cui al comma 7 (definizione dei fattori moltiplicativi per determinare il raggiungimento degli obietti del comma 1 come sopra richiamati), anche quando i medesimi sono utilizzati come prodotti intermedi per la produzione di:

a) carburanti per trasporti convenzionali;

b)  biocarburanti, a condizione che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra realizzata grazie all’uso di combustibili rinnovabili di origine non biologica non sia conteggiata nel calcolo della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso dei biocarburanti".

 

 


NORME SPECIFICHE PER I BIOCARBURANTI, I BIOLIQUIDI E I COMBUSTIBILI DA BIOMASSA OTTENUTI DA COLTURE ALIMENTARI E FORAGGERE

Modifiche anche all’articolo 40 del Dlgs da parte dell’articolo 17 del nuovo Dlgs

 

 


CRITERI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA PER I COMBUSTIBILI RINNOVABILI DI ORIGINE NON BIOLOGICA E PER I CARBURANTI DA CARBONIO RICICLATO

Nuovo articolo 42-bis nel Dlgs:

L’energia da combustibili rinnovabili di origine non biologica è conteggiata ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali per le fonti rinnovabili e del soddisfacimento degli obblighi di cui all'articolo 39 (Vedi paragrafo sopra su obblighi relativi “UTILIZZO DELL'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NEL SETTORE DEI TRASPORTI: OBIETTIVO DI FER CONSUMI FINALI DI ENERGIA NEI TRASPORTI”), a condizione che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso di tali combustibili sia pari ad almeno il 70 per cento del combustibile fossile di riferimento.

2. L'energia da carburanti derivanti da carbonio riciclato può essere contabilizzata ai fini degli obblighi di cui all’articolo 39, a condizione che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra

derivante dall'uso di tali carburanti sia pari ad almeno il 70 per cento del carburante fossile di riferimento.

3. I commi 1 e 2 si applicano a prescindere dal fatto che i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti da carbonio riciclato siano stati prodotti o importati nell'Unione.”

 

 


CERTIFICAZIONE PER IL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI ARTICOLO 39 - 42 DEL DLGS

Viene modificato l’articolo 43 del Dlgs secondo il quale: Per garantire il rispetto di quanto previsto agli articoli 3, 39 e 42, è certificata ogni partita di biocarburanti, bioliquidi, combustibili da biomassa, combustibili rinnovabili di origine non biologica, carburanti da carbonio riciclato. A tal fine, tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione aderiscono al Sistema nazionale di certificazione, che dimostri che  sono  stati  rispettati  i criteri di sostenibilità e di riduzione delle  emissioni di gas  a effetto serra, conformemente all'atto di esecuzione adottato a  norma dell'articolo 30, paragrafo 8, della  Direttiva  (UE)  2023/2413   del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023 della sostenibilità ovvero a un sistema volontario di certificazione.

 


 

GARANZIA DI ORIGINE DA PARTE DEI FORNITORI DI ENERGIA PER I CLIENTI FINALI

L’articolo 46 del Dlgs prevede che la garanzia di origine ha il solo scopo di dimostrare ai clienti finali la quantità di energia da fonti rinnovabili nel mix energetico di un fornitore di energia   nonché quella fornita ai consumatori in base a contratti di energia prodotta da fonti rinnovabili.

Viene modificato il comma 2 dell’articolo 46 che ora recita: “2.  Per le finalità di cui al comma 1, il GSE provvede all’emissione, alla gestione del registro, al trasferimento   e all'annullamento elettronico delle garanzie di origine e assicura che le stesse siano precise, affidabili, a prova di frode e conformi alla norma CEN - EN 16325. Ogni garanzia di origine corrisponde ad una quantità standard di 1 MWh prodotto da fonti rinnovabili, compresi i combustibili rinnovabili gassosi di origine non biologica (versione originale faceva riferimento genericamente solo alle fonti rinnovabili- n.d.r.). Tale quantità standard può essere suddivisa in una frazione, purché sia un multiplo di 1 Wh. La garanzia di origine e indica almeno:

a) se riguarda:

   1) l'energia elettrica;

   2) il gas, incluso il biometano;

   3) l'idrogeno;

   4) i prodotti usati per il riscaldamento o il raffrescamento;

b) la fonte energetica utilizzata per produrre l'energia;

c) la data di inizio e di fine della produzione che possono essere specificate secondo il periodo di

regolazione degli sbilanciamenti per l'energia elettrica e su base oraria o sub-oraria negli altri casi;

d)  la denominazione, l’ubicazione, il tipo e la potenza dell'impianto di produzione;

e)  se l’impianto ha beneficiato di regimi di sostegno all'investimento e se l’unità energetica ha beneficiato di regimi di sostegno;

f) la data di entrata in esercizio dell'impianto;

g) la data di rilascio.





       



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