mercoledì 4 febbraio 2026

Il nuovo regime amministrativo per gli impianti da fonti rinnovabili: le deroghe alle norme ambientali

II DLgs 190/2024 ha disciplinato il regime amministrativo relativo alle procedure di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili (FER) nonché della individuazione delle aree idonee dove collocarli.

Il DLgs 190/2024 è stato successivamente modificato dal DLgs 26 novembre 2025 n° 178 QUI (di seguito nuovo DLgs) e dalla Legge n° 4 del 15 gennaio 2026 QUI (di seguito nuova legge)

Per il testo completo del DLGS 190/2024, coordinato alle modifiche introdotte dal DLGS 178/2025 e la legge 4/2026, vedi QUI.

Nel commento della News/Ambiente che pubblico QUI c’è una analisi completa di detta normativa.

Nel post che segue, invece, sintetizzo le criticità ambientali di questa normativa. Questo perché, pur sostenendo gli impianti da fonti rinnovabili per motivi ragionevoli, questi non devono essere realizzati derogando in modo esagerato dalle norme ambientali vigenti. Creando il presupposto per giustificare ulteriori semplificazioni e deroghe alle norme ambientali anche per altre tipologie di impianti come ho spiegato QUI.

 



REGIMI AMMINISTRATIVI AUTORIZZAZIONE IMPIANTI FER (articolo 6)

Per la realizzazione degli interventi sono individuati i seguenti regimi amministrativi:

a) attività libera;

b) procedura abilitativa semplificata (PAS);

c) autorizzazione unica.

Gli allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del DLgs 190/2024, individuano gli   interventi realizzabili, rispettivamente, secondo il regime dell'attività libera, della procedura abilitativa semplificata e dell'autorizzazione unica.

 

 


DEROGHE NORMATIVA AMBIENTALE NEL REGIME DI ATTIVITÀ LIBERA

 

1. gli interventi di cui all'allegato A (progetti al regime amministrativo di attività libera) che ricadano in aree classificate come idonee o in zone di accelerazione ai sensi dell’articolo 12 del DLgs 190/2024, sono automaticamente non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati, nonché compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e coni regolamenti edilizi vigenti.

2. I progetti soggetti ad attività libera se insistenti in aree sottoposte a vincoli paesaggistici, idrogeologici, delle aree protette o di tutela della biodiversità, devono essere approvati con la più complessa procedura di PAS.

3. Silenzio assenso nel caso di mancato rilascio della autorizzazione paesaggistica e del parere della Soprintendenza nei termini di legge.

4. Comunque, nessuna autorizzazione paesaggistica qualora gli interventi medesimi non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti di vista panoramici oppure, ai soli fini dell'installazione degli impianti fotovoltaici, le coperture e i manti siano realizzati in materiali della tradizione locale

 


 

DEROGHE NORMATIVA AMBIENTALE NEL REGIME DI PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA

1. Interventi soggetti a PAS conformi alle norme urbanistiche se previsti in aree idonee o di accelerazioni (sul significato di queste definizioni tornerò a breve).

2. Qualora non venga comunicato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego di PAS entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.

3. In caso di vincolo paesaggistici, idrogeologici, sismici e relativi assensi necessari di competenza del Comune il Comune li adotta entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto, decorso il quale senza che sia stato comunicato al soggetto proponente un provvedimento espresso di diniego, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. 

 


 

DEROGHE NORMATIVA AMBIENTALE PER I PROGETTI LOCALIZZATI NELLE AREE IDONEE

Cosa sono le aree idonee

1. Le aree idonee sono quelle elencate ex lege dall’articolo 11-bis del Dlgs 190/20024 (come modificato dal nuovo DLgs e la nuova legge). Inoltre, esistono le aree idonee per impianti off-shore secondo le indicazioni dei piani di gestione dello spazio marittimo.

2. Le Regioni possono individuare ulteriori aree idonee secondo i criteri fissati dall’articolo 11-bis del DLgs 190/2024.

3. Se le Regioni non individuano le aree idonee suddette nei termini di legge scatta l’esercizio del potere sostitutivo statale ai sensi dell’articolo 41 della LEGGE 24 dicembre 2012, n. 234 (QUI).

 


Deroghe alla normativa ambientale per le opere localizzate nelle aree idonee

1. La realizzazione degli interventi di cui agli allegati A (attività libera da autorizzazioni specifiche) e B (PAS Procedura abilitativa semplificata) che insistano in aree idonee non è subordinata   all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorità competente in materia paesaggistica, che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso.

2. Nell'ambito dei procedimenti di autorizzazione unica relativi agli interventi di cui all'allegato C che insistano in aree idonee, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime, anche ai fini delle valutazioni dell'impatto ambientale, con parere obbligatorio e non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'autorità procedente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Nei casi di cui al secondo periodo, i termini () del procedimento di autorizzazione unica sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario.      

3. Quanto sopra si applica, ove ricadenti su aree idonee, anche nel caso di interventi di sviluppo ovvero potenziamento della rete di trasmissione nazionale.

4. Le semplificazioni suddette si applicano qualora l'impianto da fonti rinnovabili ricada interamente in un'area idonea. Le semplificazioni non si applicano nel caso in cui un impianto da fonti rinnovabili non ricada o ricada solo parzialmente in un'area idonea.




ZONE DI ACCELERAZIONE TERRESTRI PER LOCALIZZARE IMPIANTI FERL

Cosa sono le zone di accelerazione

L’articolo 12 del DLgs 190/2024, disciplina i Piani regionali per individuare le c.d. zone di accelerazione per la localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili.  

Entro il 21 maggio 2025, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di energia da fonti rinnovabili come delineati dal PNIEC (Piano Nazionale Integrato energia e clima) al 2030, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) pubblica nel proprio sito internet una mappatura del territorio nazionale individuando il potenziale nazionale e le aree disponibili per l'installazione di impianti di produzione di energia da  fonti rinnovabili nonché le relative infrastrutture e opere connesse compresi gli impianti di stoccaggio, secondo quanto previsto dall'articolo 15-ter (QUI) della Direttiva (UE) 2018/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, dandone comunicazione alla Conferenza unificata Stato Regioni Città.


 

Criticità del regime amministrativo per le opere collocate nelle zone di accelerazione

In particolare, il regime amministrativo (QUI) per gli impianti da realizzazione in dette zone di accelerazione è in sintesi il seguente:

1. la riduzione dei termini (a livelli ridicoli per svolgere una corretta istruttoria) per lo svolgimento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei Piani regionali di individuazione delle zone di accelerazione per localizzare gli impianti da fonti rinnovabili;

2. si rimuove il parere obbligatorio della Soprintendenza nelle aree con vincolo paesaggistico [NOTA 1];

3. si riducono i termini fino ad un terzo per rilasciare la autorizzazione unica prevista dagli impianti da fonti rinnovabili nelle zone individuate dai Piani regionali;

4. si rimuove l’applicazione della VIA agli impianti localizzati nelle zone di accelerazione facendola sostituire dalla VAS (vedi comma 5-bis articolo 12 DLgs 190/2024) come se le due procedure fossero la stessa cosa e non è così: la VIA valuta l’impatto di un progetto su uno specifico sito di localizzazione; invece, la VAS ragiona sull’area vasta perché si applica ai piani e programmi.  Si veda il comma 10 articolo 12 DLgs 190/2024 che esclude la VIA e lo screening di VIA per gli interventi soggetti ad autorizzazione unica nelle zone di accelerazione a condizione che il progetto contempli le misure di mitigazione stabilite in sede di valutazione ambientale strategica dei Piani di individuazione delle zone di accelerazione.

 



[NOTA 1] “10. La realizzazione degli interventi di cui agli allegati A e B che insista nelle zone di accelerazione non è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione dell'autorità competente in materia paesaggistica che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso ai sensi degli articoli 7 e 8”. Lo stesso per le attività soggette ad autorizzazione unica.” (comma 10 articolo 12 DLgs 190/2024.


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