Con apposita DGR (vedi QUI), che
verrà presentata al Consiglio Regionale di oggi, la Giunta Toti ha predisposto
le condizioni per avviare il negoziato con il Governo
per il riconoscimento alla Regione Liguria di forme e condizioni particolari di
autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
Si tratta di un atto che
tocca molti aspetti delle competenze regionali e statali così come ripartite
dall’articolo 117 della Costituzione tra legislazione concorrente stato e
regioni e legislazione esclusiva statale.
L’ambiente come è noto
rientra tutt’ora nelle materie di competenza legislativa esclusiva dello stato.
Le ragioni sono state più volte spiegate dalla Corte Costituzionale e possono
così sintetizzarsi: l’ambiente è un bene unitario e va tutelato
complessivamente in tutta la nazione, le regioni possono derogare o integrare
le norme statali ma solo alle condizioni previste dalle leggi ordinarie statali
nel quadro del diritto comunitario in materia e comunque mai peggiorando la tutela
ambientale ma al massimo migliorandola.
La Costituzione prevede però
all’articolo 116 che anche nelle materia di competenza esclusiva dello stato
oltre che in quelle di legislazione concorrente ci sia la possibilità, con
accordi tra la Regione e il Governo nazionale, di ottenere una maggiora
autonomia regionale. È il cosiddetto Regionalismo differenziato.
Vediamo prima di tutto in
cosa consiste questa differenziazione eppoi analizzerò i limiti e la confusione
del testo della delibera regionale nella materia delicatissima di cui mi occupo
da anni: la tutela dell’ambiente e quindi della salute dei cittadini.