La Corte Costituzionale con sentenza n° 121 del 6 maggio 2026 (QUI) interviene sulla legittimità costituzionale dell’articolo 54-bis del DLgs 259/2003 (Codice delle Comunicazioni elettroniche) dichiarandone incostituzionale la parte che prevede di aggirare la autorizzazione paesaggistica per le antenne da realizzare in aree gravate da usi civici.
Si tratta di una sentenza importante che pone uno stop
parziale alle eccessive semplificazioni e deroghe alle norme ambientali nelle procedure
di autorizzazione degli impianti per la telefonia mobile. Soprattutto è
importante il principio affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale per
cui: “L’indiscriminata e automatica valutazione di prevalenza dell’interesse
alla diffusione delle reti di TLC rispetto alle esigenze ambientali e
paesaggistiche connesse alla presenza degli usi civici si pone in contrasto con
l’art. 9 Cost. (QUI)”
D’altronde che alla Corte Costituzionale non piacciano gli
eccessi derogatori e semplificatori in materia ambientale si ricava da una
sentenza del 2021 di cui trattato QUI.
COSA DICE L’ARTICOLO 54-BIS DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI
ELETTRONICHE
“Per la realizzazione di infrastrutture di comunicazione
elettronica ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici non è necessaria
l'autorizzazione di cui all'articolo 12, secondo comma, della legge 16 giugno
1927, n. 1766 (QUI)
e,
nei casi di installazione delle infrastrutture di cui
agli articoli 44, 45, 46, 47 e 49 del presente codice e di realizzazione di
iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il
funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi di
telecomunicazione, non si applica il vincolo paesaggistico di cui all'articolo
142 (QUI),
comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio”.
Nella prima parte l’articolo 54-bis fa riferimento alla non
necessità di autorizzazione al mutamento di destinazione dell’area dei gestori
collettivi dell’uso civico (oggi disciplinata dalle Regioni) in riferimento
alla realizzazione di infrastrutture a banda larga ai sensi del DLgs 33/2016 (QUI)
Nella seconda parte dell’articolo 54-bis si esclude la
applicazione della disciplina paesaggistica per le infrastrutture di
comunicazione elettronica per impianti radioelettrici nel caso in cui siano
collocati nelle aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi
civici.
LA NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE DELLA PRIMA PARTE DELL’ARTICOLO 54-BIS
Secondo la sentenza in particolare non è fondata la
illegittimità costituzionale di detto articolo nella prima parte in relazione
all’articolo 9 della Costituzione che recita: “La Repubblica... Tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente,
la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni.
La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.”
Secondo la Corte Costituzionale il mutamento di destinazione
è strumento di gestione di beni che restano collettivi ed è compatibile con il
regime di indisponibilità (sentenza n. 71 del 2020 QUI).
Tale mutamento non impedisce la conservazione del rilievo pubblicistico del
bene e ha lo scopo di mantenere, pur nel cambiamento d’uso, un impiego utile
alla collettività che ne rimane titolare (sentenze: n. 113 del 2018 (QUI), n.
103 del 2017 (QUI) e
n. 391 del 1989 QUI) cui deve arrecare un «reale beneficio», ai sensi dell’art. 41 del R.D. n. 332
del 1928 (QUI).
Art. 41. R.D. 332/1928: “Potranno
i Comuni e le Associazioni agrarie richiedere, ed il Ministro dell'economia
consentire, che a tutte o parte delle terre sia data una diversa destinazione,
quando essa rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti,
quali la istituzione di campi sperimentali, vivai e simili. In tal caso il
decreto di autorizzazione conterrà la clausola del ritorno delle terre, in
quanto possibile, all'antica destinazione quando venisse a cessare lo scopo per
il quale l'autorizzazione era stata accordata. Qualora non sia possibile ridare
a queste terre l'antica destinazione, il Ministro per l'economia nazionale
potrà stabilire la nuova destinazione delle terre medesime”.
La nuova destinazione può dunque comportare la
sospensione dell’esercizio del diritto di uso civico, ma non determina il venir
meno del vincolo paesaggistico.
Secondo la sentenza la
disposizione in esame introduce dunque una misura di semplificazione
procedimentale volta ad agevolare la realizzazione di alcuni interventi di
trasformazione dei terreni gravati da usi civici, senza compromettere la
conservazione di tali beni come appartenenti alle collettività di riferimento.
Viene preservato il loro rilievo pubblicistico, sebbene in un diverso assetto
funzionale, compatibile con il regime di indisponibilità che li caratterizza.
In definitiva, così conclude la sentenza: con la prima parte dell’art.
54-bis del cod. comunicazioni elettroniche, il legislatore
statale ha compiuto, in via generale, una valutazione di compatibilità della
realizzazione di infrastrutture di TLC con la destinazione dei terreni gravati
da usi civici, la cui tutela non può «consistere in una conservazione statica,
bensì in un regime di gestione che ne preservi il carattere ecologico e la
disciplina giuridica in coerenza con l’evoluzione dell’economia agricola e di
quella ambientale» (sentenza n. 71 del 2020).
ILLEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE DELLA SECONDA PARTE DELL’ARTICOLO 54-BIS
La Corte Costituzionale
nel dichiarare la illegittimità costituzionale della seconda parte
dell’articolo 54-bis muove prima ricordando la evoluzione ambientale nella
tutela degli usi civici: “La persistente vitalità dell’ordinamento degli usi
civici poggia, dunque, su un’evoluzione della loro funzione, connessa alla
caratterizzazione della natura di bene collettivo, in quanto utile anche alla
conservazione dei valori ambientali e ciò non soltanto a favore dei singoli
appartenenti alla collettività dei fruitori nello specifico contesto
territoriale, ma alla generalità dei consociati e delle future generazioni.”
(sentenza Corte Costituzionale: n. 113 del 2018, n. 210 del 2014 (QUI) e
n. 46 del 1995 (QUI);
nello stesso senso, sentenze n. 125 del 2025 (QUI) e
n. 133 del 1993 (QUI).
Secondo la Corte
Costituzionale l’importanza del parametro paesaggio nelle autorizzazioni alle
infrastrutture per le comunicazioni elettroniche emerge anche dalla normativa
di settore:
1. Decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 207, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 che
istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche», ha fatto
espressamente salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali.
Questa disposizione, dedicata alle «Infrastrutture di comunicazione elettronica
e diritti di passaggio», stabilisce, infatti, che «restano ferme le
disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
2. L’importanza delle
garanzie a difesa del paesaggio emerge anche dall’art. 44, comma 10 del Codice
delle Comunicazioni elettroniche, ove si prevede espressamente che il parere
contrario dell’amministrazione preposta alla tutela ambientale impedisce il perfezionamento
del procedimento autorizzatorio.
Quindi conclude la Corte
costituzionale: sino alla entrata in vigore nel 2023 dell’art. 54-bis cod.
comunicazioni elettroniche, le disposizioni di semplificazione volte a favorire
lo sviluppo della rete di TLC si erano basate sul presupposto che la tutela
dell’interesse alla conservazione dell’ambiente e del paesaggio fosse
assicurata dalla previsione del necessario rispetto del vincolo paesaggistico
(art. 43, comma 5, cod. comunicazioni elettroniche). La disposizione censurata
segna invece un radicale “cambio di passo” nella disciplina di liberalizzazione
delle reti di TLC introdotta dal d.lgs. n. 259 del 2003, poiché elimina il
sistema delle garanzie connesse all’imposizione del vincolo paesaggistico, cui
le aree gravate da uso civico sono sottoposte ai sensi del codice del
paesaggio.
Le esigenze di
semplificazione amministrativa, connesse al carattere prioritario della
realizzazione della rete di TLC, possono giustificare, per quanto detto, la
mancata previsione dell’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso dei
beni gravati da usi civici. Esse però non possono eliminare del tutto la tutela
del paesaggio mediante la definitiva e generalizzata esclusione del vincolo
funzionale alla sua protezione. I vincoli culturali e paesaggistici richiedono
valutazioni specifiche, legate al singolo contesto territoriale e rimesse alle
autorità preposte alla loro osservanza.
In altri termini,
semplificare non può condurre alla negazione in radice di ogni garanzia di
tutela ambientale. La ricerca di un adeguato equilibrio e la composizione del
potenziale conflitto fra la tutela del paesaggio e dell’ambiente e altri
interessi di carattere generale deve realizzarsi in sede procedimentale e
secondo il principio di proporzionalità.
L’indiscriminata e
automatica valutazione di prevalenza dell’interesse alla diffusione delle reti
di TLC rispetto alle esigenze ambientali e paesaggistiche connesse alla
presenza degli usi civici si pone in contrasto con l’art. 9 Cost.
RESTANO NEL CODICE DELLE
COMUNICAZIONIE ELETTRONICHE NORME AMBIGUE DI DEROGA SUL PAESAGGIO
Il comma 1 articolo 5 del
DLgs 207/2021 (QUI)
recita: “1. Fino al 31 dicembre 2026, per gli interventi di cui agli
articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 259 del 2003, introdotti
dall'articolo 1 del
presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di
cui all'articolo 40, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108, anche in deroga alle disposizioni del presente decreto “.
Il comma 5
articolo 40 della legge 108/2021 (QUI)
prevede che relativamente agli impianti UMTS (articolo 45 del Codice
Comunicazioni elettroniche) e per modifiche delle caratteristiche degli
impianti già provvisti di titolo abilitativo (articolo 46 Codice
Comunicazioni Elettroniche) non occorre la autorizzazione ai sensi del Codice
dei Beni Culturali a condizione che gli interventi comportino aumenti delle
altezze non superiori a 1,5 metri e aumenti della
superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati. In particolare, sulla
autocertificazione relative alla presente delle varianti gli enti autorizzatori
si devono pronunciare entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
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