La Valutazione di Incidenza (VIncA) è un procedimento preventivo volto a verificare se piani, progetti o interventi possano avere effetti significativi su habitat e specie tutelate nei siti Natura 2000 (articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE- articolo 5 Dpr 357/1997)
Il Ministero Ambiente risponde (QUI),
data 5 giugno 2026, ad un Interpello Ambientale della Regione Veneto chiarendo
una serie di modalità applicative e procedurali della VIncA secondo la
normativa comunitaria e nazionale ma anche le varie linee guida UE e nazionali
prodotte in questi anni.
Di seguito una sintesi semplificata della risposta del Ministero per poi analizzarla in modo puntuale.
SINTESI DEI CHIARIMENTI DEL MINISTERO
1. non sono possibili esclusioni automatiche dalla VIncA ma
solo dopo espletamento di valutazione tecnico scientifiche adeguate e svolte
caso per caso quando piani, programma e progetti possono incidere direttamente
o indirettamente su siti tutelati dalla Direttiva 92/43.
2. Le attività sottoponibili a VIncA devo essere frutto di
analisi della autorità competente caso per caso
3. a prescindere che i progetti richiedano apposita
autorizzazione questo non può escludere a priori la Vinca
4. se un progetto è previsto in un piano o programma che ha
avuto la Valutazione Ambientale Strategica questo non esclude una nuova VIncA sul
progetto se la VAS sul piano programma non ne ha analizzato compiutamente l’impatto
della localizzazione.
5. non si possono escludere a priori parti di territorio
dall’obbligo della VIncA perché la esclusione della stessa dipende da una
istruttoria che valuti preventivamente l’impatto del singolo progetto, piano,
programma sui siti protetti anche contermini.
PREMESSA I PRINCIPI DELLA VIncA RIBADITI DAL MINISTERO
AMBIENTE
Prima di tutto il Ministero ricorda come tra le
caratteristiche della Valutazione di Incidenza contenute nelle disposizioni e
nei documenti interpretativi e di indirizzo c’è quella di essere una procedura
preventiva, vincolante, di verifica caso per caso. Il che significa che non è
possibile approvare un progetto o piano/programma che interessa un sito della
rete natura 2000 senza una preventiva VINCA se richiesta.
Non casualmente la Cass. Sez. III n. 12412 del 2 aprile 2026
ha affermato: Integra il reato previsto dall'art. 44, comma 1, lett. b), del
d.P.R. n. 380 del 2001 l'esecuzione di interventi edilizi in zone individuate
come siti di importanza comunitaria (S.I.C.) senza la preventiva valutazione di
incidenza (VINCA) prevista dall'art. 5, comma 8, del d.P.R. n. 357 del 1997.
Ancora il Consiglio di Stato con sentenza
6943/2024REG.PROV.COLL. N. 08697/2023 REG.RIC. in sede giurisdizionale (Sezione
Quinta) ha affermato: "La normativa comunitaria impone agli Stati membri di
adottare le opportune misure, al fine di scongiurare il verificarsi di un
degrado o di una perturbazione significativi, nonché di evitare qualsiasi
peggioramento, causato dall’uomo o di origine naturale prevedibile, degli
habitat naturali e degli habitat di specie."
Veniamo alle specifiche risposte del Ministero Ambiente ai quesiti
della Regione
QUESITO N. 1) CHE COSA SI INTENDE PER ATTIVITÀ E IN QUALI
TERMINI GIURIDICI VIENE CIRCOSCRITTA LA SUA DEFINIZIONE IN RAPPORTO ALLA
PROCEDURA DI VINCA
Secondo il Ministero sulla base di quanto richiamato e nella
condivisa considerazione che dalle fonti e dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia dell’Unione Europea non emerge una definizione positiva del termine
attività, non può che sostenersi che in rapporto alla procedura di VIncA le
singole attività siano da verificare, caso per caso, nel rispetto delle
finalità proprie della Direttiva Habitat.
QUESITO N. 2) SE LA PROCEDURA DI VINCA SI RENDE NECESSARIA
PER LE ATTIVITÀ CHE NON RIENTRANO NEI REGIMI AMMINISTRATIVI FINALIZZATI AL
RILASCIO DI UN TITOLO DI APPROVAZIONE/AUTORIZZAZIONE
Il Ministero risponde a questo quesito citando:
1. La Comunicazione C(2018) 7621 finale del 21/11/2018 che
richiama a tal proposito la sentenza della Corte di Giustizia Europea del
10/01/2006 (Causa C-98/03, punti 43-52) la quale ha stabilito, tra l’altro,
che: “[…] i progetti non possono essere esclusi dall'obbligo di valutazione
esclusivamente per il fatto che non sono soggetti ad autorizzazione […]”. Essendo tale posizione fondata sui principi e
le finalità generali della Direttiva Habitat, in particolare dell’articolo 6,
si ritiene estensibile ed applicabile anche all’ambito delle attività.
2. Linee guida nazionali a proposito del carattere
“prevalentemente” endoprocedimentale della VIncA (sezione 2.1: […] La procedura
di screening nei casi previsti ex lege (nazionale, regionale, provinciale,
etc.) è infatti prevalentemente un endoprocedimento […]), fattispecie che,
quindi, non esclude a priori un’autonoma attivazione della procedura in parola
qualora circostanze specifiche richiedano la necessità di una verifica
preventiva.
Quindi conclude il Ministero l’esclusione aprioristica dalla
procedura di VIncA di dette attività rappresenterebbe, pertanto, una violazione
degli obblighi derivanti dall’articolo 6.2 e 6.3 della Direttiva Habitat.
QUESITO N. 3) SE PER LE ATTIVITÀ CORRISPONDENTI ALLA MERA
FRUIZIONE DEL TERRITORIO (SENZA QUINDI COMPORTARE INSTALLAZIONI DI
MANUFATTI/OPERE O ALTERAZIONI DEL SUOLO/VEGETAZIONE) È SUFFICIENTE IL RISPETTO
DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE SITO-SPECIFICHE APPROVATE DALL’AMMINISTRAZIONE
COMPETENTE
Secondo il Ministero posso essere sufficienti le misure di
conservazione (vedi paragrafi 1 e 2 dell’articolo 6 della Direttiva
92/43). Invece per le attività non
specificatamente ed esaurientemente individuate e regolamentate dalle misure di
conservazione resta ferma la necessità di procedere, anche in applicazione del
principio di precauzione, a una verifica preliminare mediante il livello I
della Valutazione di Incidenza “screening di incidenza” (ex regime amministrativo
paragrafo 3 articolo 6 Direttiva 92/43).
QUESITO N. 4): SE COERENTEMENTE AL PRINCIPIO DI NON
DUPLICAZIONE DELLE VALUTAZIONI AMBIENTALI, NON SI RENDE NECESSARIO ATTIVARE LA
PROCEDURA DI VINCA PER LE ATTIVITÀ CHE ANDRANNO SVOLTE IN CORRISPONDENZA DI
AREE CHE SONO STATE GIÀ OGGETTO DI UNA VALUTAZIONE AMBIENTALE NELL’AMBITO DELLA
PROCEDURA DI VAS, IN QUANTO INTEGRATA CON LA VINCA
Secondo il Ministero non esiste una esclusione automatica
dall’espletamento della VINCA su singoli progetti/interventi solo perché c’è
già stata la Vinca a livello di VAS su strumenti di piano o programma. Il
Ministero conclude affermando che la necessità o meno di intraprendere una
VIncA per le attività da svolgersi nel piano o nel programma dipenderà da
diversi elementi quali, ad esempio, la scala di pianificazione adottata, il
livello generale di approfondimento del piano/programma, l’aver già individuato
la localizzazione degli interventi/azioni da attuare, l’aver già determinato la
tipologia e l’entità dei medesimi nonché l’aver già valutato il possibile
effetto cumulo generato dall’insieme degli interventi/azioni previsti nella
pianificazione. Il tutto in coerenza con il paragrafo 3 dell’articolo 6.
QUESITO N. 5) SE UNA VALUTAZIONE TECNICA PRELIMINARE FONDATA
SULL’ESAME DEGLI OBIETTIVI E DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE DEFINITI RISPETTO
ALLE INFORMAZIONI DELLO STANDARD DATA FORM E DEI REPORT DI MONITORAGGIO DI CUI
ALL’ARTICOLO 12 (QUI)
DELLA “DIRETTIVA UCCELLI” E ALL’ARTICOLO 17 (QUI)
DELLA “DIRETTIVA HABITAT”, POSSA INDIVIDUARE, ALL’INTERNO DEI SITI DELLA RETE
NATURA 2000, AMBITI PER I QUALI NON SI RENDE NECESSARIA LA PROCEDURA DI VINCA,
NON PRESENTANDO CARATTERISTICHE INTRINSECHE PROPRIE PER LA CONSERVAZIONE
SODDISFACENTE DI HABITAT E SPECIE
Secondo il Ministero la metodologia ipotizzata nel quesito
n. 5 può essere considerata compatibile con l’articolo 6.3 della Direttiva
Habitat se ricondotta nel solco delle prevalutazioni previste dalle Linee guida
nazionali, inclusa la verifica di corrispondenza. Tali prevalutazioni, infatti,
non possono in alcun modo essere finalizzate all’esclusione preventiva e
generalizzata di porzioni di territorio dall’ambito di applicazione
dell’articolo 6.3 della Direttiva Habitat, ma devono riferirsi a singole categorie
di intervento o attività, con la finalità di accertare che le stesse non siano
suscettibili di determinare incidenze negative significative sui siti della
Rete Natura 2000, in relazione ai relativi obiettivi e alle misure di
conservazione.
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