venerdì 19 giugno 2026

Il Ministero dell’Ambiente chiarisce le condizioni e le modalità di applicazione della Valutazione di Incidenza

La Valutazione di Incidenza (VIncA) è un procedimento preventivo volto a verificare se piani, progetti o interventi possano avere effetti significativi su habitat e specie tutelate nei siti Natura 2000 (articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE- articolo 5 Dpr 357/1997)

Il Ministero Ambiente risponde (QUI), data 5 giugno 2026, ad un Interpello Ambientale della Regione Veneto chiarendo una serie di modalità applicative e procedurali della VIncA secondo la normativa comunitaria e nazionale ma anche le varie linee guida UE e nazionali prodotte in questi anni.

Di seguito una sintesi semplificata della risposta del Ministero per poi analizzarla in modo puntuale. 


SINTESI DEI CHIARIMENTI DEL MINISTERO

1. non sono possibili esclusioni automatiche dalla VIncA ma solo dopo espletamento di valutazione tecnico scientifiche adeguate e svolte caso per caso quando piani, programma e progetti possono incidere direttamente o indirettamente su siti tutelati dalla Direttiva 92/43.

2. Le attività sottoponibili a VIncA devo essere frutto di analisi della autorità competente caso per caso

3. a prescindere che i progetti richiedano apposita autorizzazione questo non può escludere a priori la Vinca

4. se un progetto è previsto in un piano o programma che ha avuto la Valutazione Ambientale Strategica questo non esclude una nuova VIncA sul progetto se la VAS sul piano programma non ne ha analizzato compiutamente l’impatto della localizzazione.

5. non si possono escludere a priori parti di territorio dall’obbligo della VIncA perché la esclusione della stessa dipende da una istruttoria che valuti preventivamente l’impatto del singolo progetto, piano, programma sui siti protetti anche contermini.

 



PREMESSA I PRINCIPI DELLA VIncA RIBADITI DAL MINISTERO AMBIENTE

Prima di tutto il Ministero ricorda come tra le caratteristiche della Valutazione di Incidenza contenute nelle disposizioni e nei documenti interpretativi e di indirizzo c’è quella di essere una procedura preventiva, vincolante, di verifica caso per caso. Il che significa che non è possibile approvare un progetto o piano/programma che interessa un sito della rete natura 2000 senza una preventiva VINCA se richiesta.

Non casualmente la Cass. Sez. III n. 12412 del 2 aprile 2026 ha affermato: Integra il reato previsto dall'art. 44, comma 1, lett. b), del d.P.R. n. 380 del 2001 l'esecuzione di interventi edilizi in zone individuate come siti di importanza comunitaria (S.I.C.) senza la preventiva valutazione di incidenza (VINCA) prevista dall'art. 5, comma 8, del d.P.R. n. 357 del 1997.

Ancora il Consiglio di Stato con sentenza 6943/2024REG.PROV.COLL. N. 08697/2023 REG.RIC. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha affermato: "La normativa comunitaria impone agli Stati membri di adottare le opportune misure, al fine di scongiurare il verificarsi di un degrado o di una perturbazione significativi, nonché di evitare qualsiasi peggioramento, causato dall’uomo o di origine naturale prevedibile, degli habitat naturali e degli habitat di specie."

 


Veniamo alle specifiche risposte del Ministero Ambiente ai quesiti della Regione

 


QUESITO N. 1) CHE COSA SI INTENDE PER ATTIVITÀ E IN QUALI TERMINI GIURIDICI VIENE CIRCOSCRITTA LA SUA DEFINIZIONE IN RAPPORTO ALLA PROCEDURA DI VINCA

Secondo il Ministero sulla base di quanto richiamato e nella condivisa considerazione che dalle fonti e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea non emerge una definizione positiva del termine attività, non può che sostenersi che in rapporto alla procedura di VIncA le singole attività siano da verificare, caso per caso, nel rispetto delle finalità proprie della Direttiva Habitat.

 


QUESITO N. 2) SE LA PROCEDURA DI VINCA SI RENDE NECESSARIA PER LE ATTIVITÀ CHE NON RIENTRANO NEI REGIMI AMMINISTRATIVI FINALIZZATI AL RILASCIO DI UN TITOLO DI APPROVAZIONE/AUTORIZZAZIONE

Il Ministero risponde a questo quesito citando:

1. La Comunicazione C(2018) 7621 finale del 21/11/2018 che richiama a tal proposito la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10/01/2006 (Causa C-98/03, punti 43-52) la quale ha stabilito, tra l’altro, che: “[…] i progetti non possono essere esclusi dall'obbligo di valutazione esclusivamente per il fatto che non sono soggetti ad autorizzazione […]”.  Essendo tale posizione fondata sui principi e le finalità generali della Direttiva Habitat, in particolare dell’articolo 6, si ritiene estensibile ed applicabile anche all’ambito delle attività.

2. Linee guida nazionali a proposito del carattere “prevalentemente” endoprocedimentale della VIncA (sezione 2.1: […] La procedura di screening nei casi previsti ex lege (nazionale, regionale, provinciale, etc.) è infatti prevalentemente un endoprocedimento […]), fattispecie che, quindi, non esclude a priori un’autonoma attivazione della procedura in parola qualora circostanze specifiche richiedano la necessità di una verifica preventiva.

Quindi conclude il Ministero l’esclusione aprioristica dalla procedura di VIncA di dette attività rappresenterebbe, pertanto, una violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 6.2 e 6.3 della Direttiva Habitat.

 


QUESITO N. 3) SE PER LE ATTIVITÀ CORRISPONDENTI ALLA MERA FRUIZIONE DEL TERRITORIO (SENZA QUINDI COMPORTARE INSTALLAZIONI DI MANUFATTI/OPERE O ALTERAZIONI DEL SUOLO/VEGETAZIONE) È SUFFICIENTE IL RISPETTO DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE SITO-SPECIFICHE APPROVATE DALL’AMMINISTRAZIONE COMPETENTE

Secondo il Ministero posso essere sufficienti le misure di conservazione (vedi paragrafi 1 e 2 dell’articolo 6 della Direttiva 92/43).  Invece per le attività non specificatamente ed esaurientemente individuate e regolamentate dalle misure di conservazione resta ferma la necessità di procedere, anche in applicazione del principio di precauzione, a una verifica preliminare mediante il livello I della Valutazione di Incidenza “screening di incidenza” (ex regime amministrativo paragrafo 3 articolo 6 Direttiva 92/43).

 


QUESITO N. 4): SE COERENTEMENTE AL PRINCIPIO DI NON DUPLICAZIONE DELLE VALUTAZIONI AMBIENTALI, NON SI RENDE NECESSARIO ATTIVARE LA PROCEDURA DI VINCA PER LE ATTIVITÀ CHE ANDRANNO SVOLTE IN CORRISPONDENZA DI AREE CHE SONO STATE GIÀ OGGETTO DI UNA VALUTAZIONE AMBIENTALE NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI VAS, IN QUANTO INTEGRATA CON LA VINCA

Secondo il Ministero non esiste una esclusione automatica dall’espletamento della VINCA su singoli progetti/interventi solo perché c’è già stata la Vinca a livello di VAS su strumenti di piano o programma. Il Ministero conclude affermando che la necessità o meno di intraprendere una VIncA per le attività da svolgersi nel piano o nel programma dipenderà da diversi elementi quali, ad esempio, la scala di pianificazione adottata, il livello generale di approfondimento del piano/programma, l’aver già individuato la localizzazione degli interventi/azioni da attuare, l’aver già determinato la tipologia e l’entità dei medesimi nonché l’aver già valutato il possibile effetto cumulo generato dall’insieme degli interventi/azioni previsti nella pianificazione. Il tutto in coerenza con il paragrafo 3 dell’articolo 6.

 


QUESITO N. 5) SE UNA VALUTAZIONE TECNICA PRELIMINARE FONDATA SULL’ESAME DEGLI OBIETTIVI E DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE DEFINITI RISPETTO ALLE INFORMAZIONI DELLO STANDARD DATA FORM E DEI REPORT DI MONITORAGGIO DI CUI ALL’ARTICOLO 12 (QUI) DELLA “DIRETTIVA UCCELLI” E ALL’ARTICOLO 17 (QUI) DELLA “DIRETTIVA HABITAT”, POSSA INDIVIDUARE, ALL’INTERNO DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000, AMBITI PER I QUALI NON SI RENDE NECESSARIA LA PROCEDURA DI VINCA, NON PRESENTANDO CARATTERISTICHE INTRINSECHE PROPRIE PER LA CONSERVAZIONE SODDISFACENTE DI HABITAT E SPECIE

Secondo il Ministero la metodologia ipotizzata nel quesito n. 5 può essere considerata compatibile con l’articolo 6.3 della Direttiva Habitat se ricondotta nel solco delle prevalutazioni previste dalle Linee guida nazionali, inclusa la verifica di corrispondenza. Tali prevalutazioni, infatti, non possono in alcun modo essere finalizzate all’esclusione preventiva e generalizzata di porzioni di territorio dall’ambito di applicazione dell’articolo 6.3 della Direttiva Habitat, ma devono riferirsi a singole categorie di intervento o attività, con la finalità di accertare che le stesse non siano suscettibili di determinare incidenze negative significative sui siti della Rete Natura 2000, in relazione ai relativi obiettivi e alle misure di conservazione.

 


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