Il Consiglio di Stato con sentenza (QUI)
n° 3301 pubblicata lo scorso 28 aprile 2024 ha considerato legittima la
disciplina di un Piano territoriale di coordinamento della Provincia che ha
modificato la destinazione di un’area in precedenza destinata ad attività di
cava, inserendola nella Rete Ecologica Provinciale.
La rete ecologica (QUI)
è considerata un sistema interconnesso di habitat, di cui salvaguardare
la biodiversità, ponendo quindi attenzione alle specie animali e
vegetali potenzialmente minacciate. La Rete ecologica rientra pienamente nella
Rete Natura 2000 (QUI) tutelata dalla normativa sulla biodiversità.
La sentenza è significativa perché conferma il potere
discrezionale della pianificazione urbanistica anche in materia di tutela delle
biodiversità superando presunte aspettative dei proprietari dei terreni. Si
conferma anche da questa sentenza la possibilità di introdurre norme di
conservazione preventiva per tutelare aree ampie di valenza naturalistica
contro ulteriori autorizzazioni di attività che possono degradare ulteriormente
i siti in palese contrasto con gli obiettivi del Regolamento UE sul ripristino
della natura come avevo analizzato recentemente in questo post QUI.
Analizziamo di seguito la sentenza:
OGGETTO DELLA CONTROVERSIA DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO
Il proprietario di un area destinata ad una cava di quarzo esistente ma non più attiva, previa presentazione apposita di istanza di VIA
e AU ex articolo 208 DLgs 152/2006, voleva trasformarla in un sito per deposito controllato di
rifiuti non pericolosi.
Il previgente PTCP del 2004 classificava l’area in questione tra i “Contesti Urbanizzati”, con destinazione a “Cave e/o discariche”, mentre nel nuovo PTCP adottato dalla Provincia con deliberazione consiliare n. 9 dell’11 maggio 2020 l’area è stata classificata in parte come AAS “Ambiti Agricoli Strategici”.
Alla luce della modifica di destinazione funzionale
dell’area i Comuni territorialmente interessati chiedevano l’inserimento
dell’area nella Rete Ecologica Provinciale (REP). Tale richiesta veniva accolta pienamente
in sede di approvazione definitiva del PTCP da parte del Consiglio Provinciale.
Il Consiglio di stato con sentenza conferma la sentenza di primo grado.
Di seguito le motivazioni della sentenza
DISCREZIONALITÀ DELLE AUTORITÀ COMPENTI NELLE SCELTE
URBANISTICHE
La sentenza conferma l’ampia discrezionalità delle scelte
pianificatorie in materia urbanistica, richiamando recenti pronunce:
1. Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2024, n. 6427, secondo
cui: “Il disegno urbanistico manifestato da uno strumento di pianificazione
generale, o sua variante, rappresenta l'espressione del potere pianificatorio
caratterizzato da ampia discrezionalità che raffigura, oltre che scelte
strettamente riguardanti l'organizzazione edilizia del territorio, anche scelte
più ampie che si riferiscono al comprensivo quadro delle possibili opzioni
inerenti allo sviluppo socioeconomico”.
2. Cons. Stato, sez. IV, 7 dicembre 2022, n. 10731,
secondo cui: “Le scelte di pianificazione sono espressione di un'amplissima
valutazione discrezionale, insindacabile nel merito e non sono condizionate
dalla pregressa indicazione, nel precedente strumento urbanistico, di
destinazioni d'uso edificatorie diverse e più favorevoli, essendo sfornita di
tutela la generica aspettativa di fatto alla non reformatio in peius o alla
reformatio in melius delle destinazioni impresse da un previgente piano
regolatore”.
QUANDO IL PROPRIETARIO DELL’AREA PUÒ AVERE LEGITTIMO
AFFIDAMENTO SULLA DESTINAZIONE DELLA VINGENTE PIANIFICAZIONE RISPETTO ALLA
NUOVA
Secondo la sentenza la nuova destinazione data alle
singole aree non necessita di un’apposita motivazione oltre quella desumibile
dai criteri generali, di ordine tecnico discrezionale, seguiti
nell’impostazione del piano.
La sentenza considera il proprietario dell'area può rivendicare affidamenti sullo stato dell'area precedente alla approvazione del nuovo Piano territoriale di coordinamento solo nei seguenti casi eccezionali che non rientrano nel caso in esame:
a) superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2
aprile 1968 (QUI),
con l’avvertenza che la motivazione ulteriore va riferita esclusivamente alle
previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente
dal riferimento alla destinazione di zona;
b) pregresse convenzioni edificatorie già stipulate;
c) giudicati (di annullamento di dinieghi edilizi o di
silenzio rifiuto su domande di rilascio di titoli edilizi), recanti il
riconoscimento del diritto di edificare;
d) modificazione in zona agricola della destinazione di
un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo.
I CARATTERI DELL’AREA CON LA CAVA NON COTRADDICONO LA
DESTINAZIONE A RETE ECOLOGICA PROVINCIALE
Secondo la sentenza non sussiste la dedotta contraddittorietà tra le caratteristiche proprie dell’area in questione e la sua destinazione a REP, tenuto conto della circostanza che il sito dell’ex cava avrebbe “natura puntuale”.
Infatti le norme del PTCP relativamente all’area in
questione destinata a REP dimostrano che l’obiettivo della “continuità” e della
“connettività” ecologica non presuppone necessariamente che vi siano corridoi
già esistenti, potendo viceversa assumere rilevanza anche l’obiettivo più
generale di sviluppare connessioni ulteriori, obiettivo che, come tale, non
consente di ritenere irragionevole né contraddittoria la scelta compiuta
dall’amministrazione nel caso di specie, in conformità anche con la funzione programmatoria
del PTCP. Inoltre, la Provincia ha evidenziato, sul punto, che il Comune nel
cui territorio si trova la maggior parte del sito in questione, aveva già
destinato l’area a “Zona speciale V1 a verde con valenza ambientale costitutiva
della Rete Ecologica Comunale”, sicché, anche sotto tale profilo, non è
configurabile l’incompatibilità denunciata dalla parte appellante.
CONCLUSIONI UN CASO NELLE ALPI APUANE A CUI APPLICARE LA SENTENZA ESAMINATA
La sentenza sopra analizzata è chiaramente applicabile
per contestare, per esempio, la autorizzazione di una cava in zona
naturalizzata del Parco delle Apuane in continuità
in continuità ecologica con la Zona Speciale di Conservazione
21 “Monte Tambura-Monte Sella” (IT5120013) e con la Zona a Protezione Speciale
23 “Praterie primarie e secondarie delle Alpi Apuane” (IT5120015) e pertanto
deve essere garantita la continuità fisico territoriale ed ecologico funzionale
fra gli ambienti naturali e la connettività fra popolazioni di specie animali e
vegetali al fine di migliorare la qualità ecosistemica complessiva.
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