Il Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 (QUI) sul ripristino della
natura (di seguito Regolamento) ha come obiettivo principale quello di
recuperare la biodiversità di ecosistemi terrestri marittimi fluviali e lacuali
per riportarli ad uno stato buono secondo le definizioni del Regolamento stesso.
Il Regolamento ha delle scadenze effettive a partire dal 2030 (QUI) ma, come dimostrerò nel post che segue, è possibile che si possa da subito disciplinare misure di conservazione quanto meno delle aree naturali con maggiori criticità per impedire che al momento della esecuzione delle misure di ripristino queste intervengano in situazioni eccessivamente degradate con costi ambientali ma anche finanziari notevoli. Sull’aspetto dei costi economici nel post illustrerò studi ufficiali che dimostrano il rilievo di questo aspetto in mancanza di adeguate misure di prevenzione delle aree che dovranno essere oggetto degli strumenti disciplinati dal Regolamento.
Le Regioni e gli Enti Parco in collaborazione con le
amministrazioni locali possono avere un ruolo fondamentale nel predisporre
(anche con appositi provvedimenti) un regime transitorio di mantenimento in
vista della attuazione delle scadenze del Regolamento.
IL LIMITE DEL REGOLAMENTO SULLE SCADENZE TEMPORALI PER
ATTUARE LE MISURE DI RIPRISTINO DELLA NATURA
Sulla questione delle scadenze temporali per attuare le
misure di ripristino della natura a partire dal 2030, Il Regolamento (l'articolo
4 QUI)
è ambiguo perché afferma: entro il 2030 si devono predisporre le misure di
ripristino. Scritta così la norma comunitaria potrebbe comportare di arrivare
tranquillamente al 2030 dove si è solito iniziato il ripristino e comunque
molto dipende dai piani nazionali a cominciare dalle risorse che metteranno a
disposizione.
In altri termini possono esserci almeno un paio o tre
anni (dal 2026 al 2029) dove potrebbero le regioni e gli enti locali approvare
nuovi progetti che contrastano con gli obiettivi di ripristino dal 2030. Questo anche perché nel regolamento su questo
non ci sono poteri sostitutivi della UE se le Regioni non agiscono prima.
QUALI SPAZI NORMATIVI NEL REGOLAMENTO PER AVVIARE UN
REGIME TRANSITORIO DI CONSERVAZIONE CHE IMPEDISCA UN ECCESSIVO DEGRADO DELLE
AREE CHE SARANNO INTERESSATE DALLE MISURE DI RIPRISTINO
Il Regolamento contiene una norma che si potrebbe usare a
livello delle articolazioni istituzionali degli stati membri.
Il paragrafo 1 dell'articolo 4 del Regolamento prevede che: "gli Stati membri, se del caso, danno priorità, fino al 2030, alle misure di ripristino in zone situate nei siti Natura 2000."
L’articolo 20 (QUI) del Regolamento prevede che gli stati membri debbano avviare attività di monitoraggio con varie scadenze, alcune già raggiunte. Comunque, alcune attività di monitoraggio devono essere avviate a prescindere da particolari scadenze temporali:
1. sulla superficie e lo stato delle aree coperte di tipi di habitat di
cui agli allegati I e II;
2. sulla superficie e la qualità dell’habitat delle
specie: terrieri costieri e di acqua dolce agli allegati II (QUI)
IV (QUI)
e V (QUI)
Direttiva 92/43.
IL DLGS CHE HA DISCIPLINATO LE COMPETENZE IN ITALIA PER
ATTUARE IL REGOLAMENTO
Si tratta del Decreto Legislativo 8 aprile 2026, n. 80 ("Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura") per il testo: QUI.
L’art. 4 del Dlgs disciplina le competenze delle Amministrazioni responsabili per l’attuazione del Piano nazionale di ripristino: “2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti gestori delle aree naturali protette e le autorità di bacino distrettuali, per quanto di rispettiva competenza, sono responsabili per l'attuazione del Piano per quanto attiene agli obblighi relativi al ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri e d'acqua dolce di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1991, degli ecosistemi marini all'interno dei siti della rete Natura 2000 ricadenti nelle acque territoriali di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1991, delle popolazioni di impollinatori di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1991, nonché degli ecosistemi agricoli di cui all'articolo 11 del medesimo regolamento.. 7. Le amministrazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, altresì, lo svolgimento delle attività relative a: a) il monitoraggio, come previsto dall'articolo 20 del regolamento (UE) 2024/1991;”.
MISURE DI CONSERVAZIONE PREVENTIVE PER UN REGIME DI
TRANSIZIONE VERSO LA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RIPRISTINO DEL REGOLAMENTO
Ora se dal monitoraggio già in vigore e svolto delle
Regioni possono emergere criticità, si potrebbero già introdurre subito misure
di conservazione preventive (principio di precauzione) consistenti ad
esempio di non riaprire cave naturalizzate sulle Apuane. Nel senso dell’esempio
sulle cave di marmo nelle Alpi Apuane si veda una interessante sentenza del
Consiglio di Stato (QUI)
che ha confermato il diniego di Paur alla riapertura di una cava con VIA
scaduta da anni, tra gli altri motivi, perché l’area della cava ha
un’estensione di circa 73.177 mq e, ad oggi, presenta una significativa
rinaturalizzazione spontanea
La predisposizione delle suddette misure conservative
preventive può essere ulteriormente sostenuta da un’altra norma del Regolamento
(paragrafo 11 articolo 4) che recita: “Gli Stati membri mettono
in atto misure volte a far sì che le zone soggette a misure di ripristino che
registrino un costante miglioramento dello stato dei tipi di habitat di
cui all'allegato I fino al raggiungimento di un buono stato, e un costante
miglioramento della qualità degli habitat delle specie di cui al paragrafo 7,
fino al raggiungimento di una qualità sufficiente di tali habitat."
Il concetto di costante miglioramento espresso da detta
norma del Regolamento potrebbe quindi giustificare dette misure se dal
monitoraggio già in vigore emergessero emergenze dalla verifica dello stato
attuale e la tendenza dello stato dei tipi di habitat (lettera a) paragrafo 1
articolo 20 del Regolamento UE).
Il concetto di costante miglioramento peraltro è già
presente nella direttiva Habitat in relazione alla definizione di
conservazione che comprende anche le misure di mantenimento oltre
che quelle di ripristino degli habitat naturali (lettera a) articolo 1).
Nel senso suddetto vanno anche le nuove Linee Guida (QUI) volte ad aiutare gli Stati membri ad adattare la rete Natura 2000 di siti naturali protetti alle crescenti pressioni del cambiamento climatico, affermano che: “Oltre al ripristino, un'ampia gamma di misure di gestione, manutenzione, riduzione del rischio e adattamento può ulteriormente rafforzare la resilienza degli ecosistemi”, per poi aggiungere: “le misure dovrebbero concentrarsi sul rafforzamento della resilienza in loco, riducendo le pressioni esistenti, migliorando le condizioni abiotiche, ripristinando gli ecosistemi degradati e potenziando la connettività, facilitando al contempo la mobilità delle specie laddove necessario”.
Inoltre, sempre le suddette linee guida affermano che, per
molti habitat e specie, anche impatti aggiuntivi relativamente piccoli
legati al clima possono portare a ulteriori declini e spingere le specie o gli
habitat oltre una soglia oltre la quale la loro sopravvivenza o il loro
recupero non sono più possibili.
LE ESTERNALITÀ ECONOMICHE DELLA MANCATA TUTELA DELLA
BIODIVERSITÀ
Le Linee guida ma altri studi e documenti ufficiali (che
trovate in questo post QUI)
sottolineano le soluzioni su larga scala e a lungo termine basate sulla natura
come opzioni economicamente vantaggiose, multifunzionali e "senza
rimpianti”.
In particolare, una gestione economicamente efficiente della rete Natura 2000 e il ripristino degli ecosistemi degradati contribuiscono alla resilienza economica, alla prosperità e alla stabilità finanziaria dell'Europa. Nel febbraio 2026, l'IPBES (Intergovernamental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) ha pubblicato una nuova valutazione che evidenzia come il continuo degrado della natura comporti rischi sistemici non solo per gli ecosistemi, ma anche per le attività economiche, i modelli di business e la redditività aziendale a lungo termine, poiché la perdita di biodiversità, il collasso degli ecosistemi e le pressioni climatiche sono sempre più intrecciati con il rischio finanziario, l'interruzione delle catene di approvvigionamento e la perdita di competitività (QUI).
Gli esperti della Banca Centrale Europea hanno ribadito
questo concetto nel loro lavoro, il quale:
a) ha rilevato che nell'area dell'euro circa il 72% delle
imprese non finanziarie (circa tre milioni di aziende, che rappresentano quasi
il 75% dei prestiti bancari alle imprese) dipendono fortemente da almeno un
servizio ecosistemico;
b) ha dimostrato che gli ecosistemi degradati
compromettono la produttività, interrompono le catene di approvvigionamento e
aumentano la vulnerabilità agli shock, creando rischi per l'economia e il
settore finanziario (QUI).
Occorre aggiungere che la UE sta esplorando nuovi
strumenti, come i Crediti Natura, progettati per aumentare gli investimenti
privati nella natura e rafforzare il business case per la biodiversità. Con
la Roadmap verso i Crediti Naturalistici (presentata nel 2025: QUI),
la Commissione sta cercando di creare nuovi incentivi per imprese e gestori del
territorio affinché investano nel ripristino e nella conservazione degli
ecosistemi.
COSTRUIRE UNA PROPOSTA DI NORMA REGIONALE OPPURE ODG/MOZIONE DI INDIRIZZO
A LIVELLO REGIONALE
Si potrebbe predisporre un progetto di legge regionale che
preveda il seguente schema. Lo stesso schema di articoli, tenuto conto di una
sintesi di quanto sopra scritto, potrebbe essere trasformato nei punti del
dispositivo di una mozione da presentare in Consiglio Regionale impegnando la
Giunta e gli uffici competenti.
1. Un primo articolo dove si citano le norme di
riferimento e i principi/obiettivi del progetto relativi ad un regime di
gestione transitoria dei siti natura 2000 toscani fino alla attuazione delle
misure di ripristino ex regolamento UE e Dlgs di recepimento.
2. Un secondo articolo: definisce i criteri
generali per definire le tipologie di siti habitat a cui applicare la moratoria
3. Un terzo articolo: che rinvia a delibera di
giunta regionale per definire il contenuto della moratoria e l’elenco dei siti
oggetto della stessa.
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