Documento (QUI) dell’Ispra pubblicato lo scorso 13 marzo 2026 sottoposto alla
consultazione pubblica ormai conclusa lo scorso 13 aprile.
Le linee guida
contengono i criteri e i contenuti tecnici per la redazione del Progetto di
monitoraggio ambientale (di seguito PMA) delle opere assoggettate a procedura
di Valutazione di Impatto Ambientale in coerenza con quanto previsto dalla
attuale normativa descritta di seguito nel post.
Di seguito riporto sinteticamente
gli aspetti più significativi delle Linee Guida per poi riportare una
ricostruzione sistematica di ampi stralci delle stesse.
SINTESI DEGLI
ASPETTI PIÙ SIGNIFICATIVI DELLE LINEE GUIDA
1. Il monitoraggio
deve tenere in considerazione anche le variazioni dell’ambiente nel corso del
procedimento di VIA. In tal modo si riafferma il principio per cui è il
progetto che deve dimostrare la sua sostenibilità rispetto al sito e non
viceversa, rimuovendo le criticità ambientali presenti anche non strettamente
legate al progetto.
2. L’articolazione
del monitoraggio con il PMA deve riguardare anche le fasi successive
all’esercizio del progetto compresa la sua dismissione.
3. Il PMA deve
essere flessibile in modo che dal momento della presentazione dello Studio di
Impatto Ambientale (SIA) e nella successiva procedura di valutazione si possano
integrare indagini e monitoraggi ulteriori, nuovi punti di monitoraggi e
componenti ambientali inizialmente non considerate.
4. Si possono
definire delle soglie “di attenzione” e “di intervento” ulteriori rispetto ai
valori emissione e di inquinamento previsti dalla legge. Il tutto al fine di
individuare tempestivamente, eventuali situazioni anomale senza arrivare al
superamento dei valori di riferimento che evidenzierebbero una effettiva
compromissione ambientale
5. Predisposizione
di schede sintetiche di restituzione delle anomalie riscontrate
6. I Rapporti di
Monitoraggio devono dimostrare il collegamento degli impatti previsti nel SIA
con la risposta ambientale verificata tramite il monitoraggio ed il confronto
ante-durante e post opera.
7. per l’esecuzione
del progetto di monitoraggio ambientale deve essere costituita apposita
struttura di competenze interdisciplinari con un Responsabile Ambientale
8. Importante anche
la parte delle linee guida che definiscono come coordinare il monitoraggio
della procedura di VIA con altre norme ambientali: VAS di piani e programmi,
Autorizzazione Integrata Ambientale, Gestione terre e rocce di scavo,
bonifiche.
IL PROGETTO DI
MONITORAGGIO AMBIENTALE: LA NORMATIVA
L’articolo 22 comma 3 del DLgs 152/2006 prevede che lo
Studio di Impatto Ambientale del progetto sottoposto a VIA contenga il Progetto
di Monitoraggio Ambientale (di seguito PMA).
In particolare, il PMA viene definito “e) il progetto di
monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi
derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le
responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del
monitoraggio;”.
Secondo il comma 4 dell’articolo 28 del D.Lgs 152/2006 il
provvedimento di VIA deve contenere:” le misure per il monitoraggio degli
impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti
del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi
dell'articolo 22, comma 3, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare
e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all'ubicazione,
alle dimensioni del progetto ed alla significatività dei suoi effetti
sull'ambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è
possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti
dall'attuazione di altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali.”
Secondo le linee guida il sopra citato articolo 28 sancisce che il PMA è parte integrante del
processo di VIA e che assume la funzione di strumento atto a fornire la reale
misura dell’evoluzione dello stato dell’ambiente nelle diverse fasi di
attuazione di un progetto.
OGGETTO DELLE LINEE GUIDA
Linee Guida (LLGG)
definiscono i criteri e i contenuti tecnici per la redazione del Progetto di
monitoraggio ambientale delle opere assoggettate a procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale in coerenza con quanto previsto dalla attuale normativa riportata
alla parte II del D.Lgs 152/2006.
Le linee guida hanno
carattere generale e sono valide per tutte le tipologie di opera elencate negli
allegati alla parte II del D.Lgs. 152/2006, solo in alcuni casi sono fornite
informazioni di dettaglio per specifiche tipologie di opere. Quindi sono applicabili
sia alle opere soggette a VIA statale come regionale.
MONITORAGGIO E
SALUTE PUBBLICA: CRITICITÀ
Secondo le Linee Guida la salute pubblica non compare tra le tematiche in quanto il suo
monitoraggio passa attraverso le altre matrici secondo l'approccio One Health (QUI),
che riconosce l'interconnessione tra la salute umana, animale, vegetale e ambientale.
Appare esclusione discutibile in quanto il punto 7 dell’allegato VIII alla
Parte II del DLgs 152/2006 prevede che lo studio di impatto ambientale debba
contenere anche una descrizione delle eventuali disposizioni di
monitoraggio (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la preparazione
di un'analisi ex post del progetto). Tale descrizione deve spiegare in che
misura gli impatti ambientali significativi e negativi sono
evitati, prevenuti, ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di
costruzione che di funzionamento.
Ora gli impatti significativi sono definiti dalla lettera c)
comma 1 articolo 5 Dlgs 152/2006 tra questi
è prevista anche popolazione salute umana.
Non solo ma, considerato che gran parte delle opere
sottoposte a VIA sono soggette ad AIA, occorre ricordare che secondo la
Direttiva 2010/75/UE (paragrafo 4 articolo 23) le ispezioni delle
installazioni soggette ad AIA devono non solo verificare il rispetto delle
prescrizioni contenute nella autorizzazione ma anche effettuare monitoraggi sui
rischi sulla salute a prescindere dal rispetto delle prescrizioni
autorizzatorie. Tale norma è ripresa dal
comma 11-ter articolo 29-decies del D.Lgs 152/2016. A pagina 8 del Rapporto 2016
sui controlli ambientali AIA/Seveso del Sistema Agenziale (ISPRA/ARPA/APPA): si
afferma che: “il periodo tra i controlli è determinato anche dagli impatti
potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e
sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della
sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti”.
Ora non casualmente si rileva come le stesse linee guida
(pagine 25 e 26) affermano che l’interazione
tra le due procedure dovrà prevedere l’integrazione delle attività di
monitoraggio previste dal procedimento di VIA (PMA) con quelle effettuate
con il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) durante l’esercizio degli
impianti soggetti ad AIA, in relazione anche ai processi per la semplificazione
dei procedimenti autorizzativi.
FINALITÀ E STRUTTURA DEL PMA
Il monitoraggio
ambientale, nell’ambito della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), è
finalizzato a restituire, in un dato arco temporale, un quadro esaustivo delle
modificazioni ambientali legate alla realizzazione (fase ante opera e di
cantiere) e all’esercizio dell’opera, previste nello Studio di Impatto
Ambientale (SIA).
Molto significativo è il passaggio delle linee guida dove si afferma: “Le misure di monitoraggio, inoltre, permettono di tenere conto delle variazioni dello stato dell’ambiente intercorse successivamente al momento della redazione del SIA e non direttamente legate all’opera.” Questo conferma la natura della VIA che deve privilegiare la sostenibilità del progetto in un dato sito non limitandosi alle misure di mitigazione degli impatti del progetto ma anche agli effetti cumulativi nel contesto ambientale in cui questo vuole essere collocato.
L’articolazione del PMA deve interessare tutte le fasi di vita dell’opera; quando necessario può anche comprendere la fase di dismissione ed una fase successiva ad essa al fine di controllare l’efficacia di eventuali ripristini.
Il documento relativo al PMA deve essere funzionale e di facile consultazione. Non deve essere, ad esempio, riportata la descrizione dettagliata dell’opera e degli impatti, già rappresentati nel SIA, ma è utile fare riferimenti chiari e precisi ad essi ed alla documentazione dove tali informazioni sono contenute, al fine di poter disporre di tutti i dati utili a contestualizzare il monitoraggio. È importante esplicitare il percorso logico che ha guidato la redazione del PMA, al fine di collegare ogni misura di monitoraggio all’azione di progetto che genera l’impatto ed alle mitigazioni o compensazioni adottate, motivando le scelte effettuate anche da un punto di vista tecnico scientifico. Le indicazioni operative per le attività di monitoraggio delle singole tematiche ambientali devono avere il grado di dettaglio adeguato alla loro realizzazione.
CARATTERE INTERDISCIPLINARE DEL PMA
Il PMA è un
elaborato multidisciplinare, che può comprendere, ad esempio nel caso di opere
molto complesse, un grande numero di indagini, talvolta dislocate in ambienti
diversi. All’interno del PMA è necessario trattare singolarmente ogni tematica
ambienta tempistiche di realizzazione. le interferita dall’opera,
dettagliandone le azioni. Alcune componenti sono, tuttavia, strettamente
correlate poiché influenzate da uno stesso fattore o perché legate da
connessioni ecologiche. La qualità dell’aria, ad esempio, può influenzare lo
sviluppo della vegetazione, lo stato della colonna d’acqua condiziona
l’accrescimento degli habitat bentonici e la composizione chimica dei
sedimenti. In questi casi, la progettazione delle attività di monitoraggio deve
tenere conto di tali relazioni, prevedendo azioni di monitoraggio trasversali
che migliorino l’efficienza del PMA anche da un punto di vista economico, ed
evitino la duplicazione di campionamenti ed analisi. Considerare la
trasversalità di alcune indagini permette di definire una strategia di
campionamento funzionale a più componenti, con stazioni di monitoraggio e
raccolta dei campioni condivisi. Anche le analisi di laboratorio possono essere
svolte un’unica la loro interpretazione.
FLESSIBILITÀ DEL PMA
Tale esigenza può
essere, ad esempio, legata al lungo tempo trascorso fra presentazione
dell’istanza di VIA e autorizzazione, o fra autorizzazione ed inizio della fase
metodologie o del disegno di campionamento. ante operam, che può richiedere un
aggiornamento delle metodologie o del disegno di campionamento.
In sede di
autorizzazione, inoltre, l’Autorità Competente può prevedere condizioni
ambientali relative al PMA, chiedendo l’inclusione di componenti inizialmente
non considerate dal Proponente, di punti di monitoraggio aggiuntivi per la
presenza di recettor i sensibili o l’utilizzo di metodologie specifiche. Alcuni
parametri possono, infine, essere aggiunti/eliminati dal PMA in funzione della
risposta ambientale ottenuta o possono essere monitorati solo in una fase
specifica. Un’altra situazione in cui può essere necessario prevedere indagini
integrative è relativa all’insorgenza di anomalie, che necessitano di adeguati
approfondimenti per verificare l’efficacia delle azioni correttive intraprese.
Anche l’estensione temporale del monitoraggio può subire variazioni durante la
sua esecuzione, in particolare nel caso in cui ci sia bisogno di estendere il
monitoraggio oltre i tempi previsti in presenza di risultati diversi da quelli
attesi, particolarmente negativi o che necessitano di essere approfonditi oppure
in funzione di variazioni nel cronoprogramma dell’opera.
PMA E VALORI DI
RIFERIMENTO DA MONITORARE
Per una maggiore
operatività è opportuno definire delle soglie “di attenzione” e “di intervento”
con cui confrontare i dati rilevati per individuare tempestivamente, eventuali
situazioni anomale senza arrivare al superamento dei valori di riferimento che
evidenzierebbero una effettiva compromissione ambientale. L’individuazione
delle soglie deve essere considerata come uno strumento di supporto finalizzato
a fornire un immediato riscontro sugli eventuali impatti delle lavorazioni. Il
superamento della “soglia di intervento” dovrà prevedere l’attuazione di
opportune misure per ridurre il possibile impatto senza arrivare al superamento
dei limiti normativi (quando presenti) o di altri valori di riferimento
individuati e quindi alla compromissione della matrice ambientale.
Sarà opportuna la
definizione anche di una “soglia di attenzione”, con valore più conservativo
della “soglia di intervento”, che consenta di verificare quale possa essere
l’andamento del parametro monitorato. Il verificarsi di un superamento dei
valori soglia non deve essere inteso come prova certa di un impatto, ma come
una segnalazione di possibili alterazioni ambientali cui fare seguire, un
approfondimento delle indagini (es. intensificazione delle frequenze di
monitoraggio, aggiunta di parametri da investigare, ecc.). Tale approfondimento
potrà escludere la presenza di un impatto oppure confermare la situazione di
criticità consentendo di attuare gli opportuni interventi.
STRUMENTI PER LA
GESTIONE DELLE “ANOMALIE”
È necessario
definire la procedura per la gestione dei superamenti dei valori di riferimento
o delle eventuali soglie di attenzione e/o di intervento, comprensiva delle
modalità di comunicazione agli Enti coinvolti chiamati ad esprimersi nella
valutazione dei PMA, per mettere in atto tempestivamente opportune ulteriori
azioni mitigative rispetto a quanto già previsto nel SIA.
Uno strumento utile
per rendicontare gli eventi può essere costituito da schede sintetiche di
restituzione delle anomalie riscontrate, di seguito se ne illustrano i
contenuti minimi:
- punto di
monitoraggio (codice, altri elementi utili per la localizzazione del punto,
data, parametro indagato, valore rilevato, superamento, foto, altri elementi
descrittivi);
- anomalia
riscontrata;
- storico di
precedenti criticità;
- attività di cantiere
previste in corrispondenza del punto in un arco di tempo significativo rispetto
alla data di campionamento;
- attivazione di
eventuali azioni mitigative;
- altre azioni
propositive per la gestione/risoluzione dell’anomalia.
RAPPORTI DI
MONITORAGGIO
Documenti presentati
dal Proponente, descrittivi delle attività svolte e dei risultati delle azioni
di monitoraggio previste dal PMA per ogni fase di monitoraggio (ante operam,
corso d’opera, post operam) e per ogni tematica ambientale. Nei rapporti sarà
importante legare gli impatti previsti nel SIA con la risposta ambientale
verificata tramite il monitoraggio ed il confronto AO/CO/PO.
FIGURE ORGANIZZATIVE
DI RIFERIMENTO
Per l’esecuzione del
progetto di monitoraggio ambientale, in considerazione del numero e della
complessa articolazione delle attività previste si propone che venga definita
dal proponente una struttura organizzativa, formata da esperti con competenze e
professionalità specifiche.
Nella struttura
dovrà essere individuato coordinamento intersettoriale un “Responsabile
ambientale” che svolgerà un ruolo tecnico tra i vari esperti del monitoraggio e
in grado di affrontare gli aspetti ambientali della realizzazione dell’opera.
Per definire i
compiti del “Responsabile ambientale” è possibile fare riferimento alle “Linee
guida per il progetto di monitoraggio ambientale (PMA) delle infrastrutture
strategiche ed insediamenti produttivi di cui al Decreto Legislativo 12 aprile
2006, n. 163” che alle pagine 9 e 10 (QUI) indica un elenco di responsabilità e
compiti.
VAS E PMA NELLA VIA
I dati e le
informazioni (indicatori) raccolte attraverso il monitoraggio ambientale VAS
costituiscono un importante strumento conoscitivo di riferimento per il
monitoraggio VIA poiché forniscono un quadro , a livello d’area vasta, dello
stato ambientale e della sua evoluzione dovuto alle pressioni ambientali e
trasformazioni territoriali in corso potenzialmente interferenti con gli
impatti ambientali derivanti dalla realizzazione ed esercizio delle opere; tale
aspetto costituisce anche elemento significativo nella valutazione e
monitoraggio degli impatti ambientali cumulativi. Al riguardo, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, sono da considerare ai vari livelli
territoriali i piani e/o programmi energetico-ambientali, del settore
produttivo e industria le, dei trasporti, delle infrastrutture e della
mobilità, regolatori-portuali, territoriali/paesaggistici e urbanistici, di
gestione delle risorse idriche, dei rifiuti e della qualità dell’aria,
afferenti al settore turistico, agricolo e forestale, delle attività
estrattive, di gestione delle coste e della pianificazione e uso del mare, di
gestione delle aree a vario titolo protette e tutelate.
AIA E PMA NELLA VIA
Nel caso di
interazione tra le due procedure, come spesso avviene per le opere a maggiore
impatto, dovrà prevedere l’integrazione delle attività di monitoraggio previste
dal procedimento di VIA (PMA) con quelle effettuate con il Piano di
Monitoraggio e Controllo (PMC) durante l’esercizio degli impianti soggetti ad
AIA, in relazione anche ai processi per la semplificazione dei procedimenti
autorizzativi.
Qualora l’opera
sottoposta a VIA interessi aree già oggetto di monitoraggio ambientale ai sensi
dell’AIA vigente, il PMA dovrà quindi essere definito in coerenza con il PMC,
allineando tempi, modalità e frequenze di campionamento per le tematiche
ambientali direttamente correlate.
Relazione di
riferimento (RdR) del procedimento AIA.
La definizione
della Relazione di Riferimento è stata introdotta ex novo (vedi nuova
lettera vbis comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006): “informazioni sullo stato di
qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di
sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto
in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva
delle attività.”
La Relazione
di Riferimento quindi ha una doppia
funzione:
1. informazione
preventiva sullo stato del sito dove verrà avviata la attività
soggetta ad AIA
2. di ripristino nel
caso in cui alla cessazione definitiva della attività relativa alla
installazione emerga una situazione di inquinamento rispetto al quadro
iniziale. A tal fine il gestore della installazione entro 1 anno dal rilascio
dell’AIA, dovrà fornire adeguate garanzie
Secondo le Linee Guida
qualora l’opera sottoposta a VIA interessi aree già sottoposte ad obbligo di
presentazione della RdR, come stabilito dal Decreto del Ministero dell’Ambiente
15 aprile 2019, n. 95 (QUI) che ne definisce le modalità di redazione, la definizione del PMA potrà
tener conto delle informazioni acquisite in tale ambito se pertinenti
all’analisi di compatibilità dell’opera. La presentazione della RdR,
obbligatoria nel caso di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione per le
installazioni sottoposte ad AIA statale, da verificare caso per caso per tutte
le altre installazioni, descrive lo stato di qualità del suolo e delle acque
sotterranee con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti
utilizzate, prodotte o rilasciate dall’installazione.
GESTIONE TERRE E
ROCCE DI SCAVO E PMA NELLA VIA
Per gestire le terre
e rocce da scavo come sottoprodotti nei cantieri di grandi dimensioni il
proponente deve redigere uno specifico elaborato progettuale, il Piano di
Utilizzo (PUT), i cui contenuti sono previsti nel Capo II, articoli 8 – 19, ed
elencati nell’allegato 5 DPR 120/2017 (QUI).
La gestione di tali
materiali può generare impatti sulle componenti ambientali e concorrere
all’impatto dovuto al rumore e alle vibrazioni emesse nelle attività di
realizzazione dell’opera, quindi il PMA dovrà essere redatto in coerenza con i
con tenuti del Piano di Utilizzo per ciò che attiene all’individuazione dei
possibili ricettori e alla localizzazione delle aree di indagine , al fine di
evitare possibili duplicazioni di monitoraggi già eseguiti ed ottimizzare
l’ubicazione dei punti di monitor aggio ambientale.
Nel PMA dovrà essere
opportunamente riportata una sintesi dei contenuti del Piano di Utilizzo
focalizzando l’attenzione almeno sugli esiti della caratterizzazione
ambientale, sull’ubicazione dei punti di prelievo, sulla previsione
dell’installazione di apposita strumentazione (piezometri, stazione meteo
pluviometriche, ecc.), e sull’ubicazione dei siti di produzione, deposito
intermedio e deposito finale. Si veda (pagine 27 e 28 linee guida) la scheda di
sintesi che mostra, a titolo esemplificativo, la correlazione tra la gestione
delle terre e rocce da scavo e alcune componenti e pressioni ambientali.
AREE OGGETTO DI
PROCEDIMENTO DI BONIFICA
Qualora l’opera
sottoposta a VIA interessi aree oggetto di procedimento di bonifica, le
attività previste dal PMA dovranno tenere conto degli obblighi e delle
procedure derivanti dalla normativa sulle bonifiche (Parte Quarta, Titolo V del
D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), armonizzando con quest’ultima tempistiche e
metodologie di campionamento e analisi delle matrici ambientali
suolo/sottosuolo e acque sotterranee.
Nel caso in cui non
vi siano procedimenti di bonifica attivi nell’area interessata dall’opera ma la
potenziale contaminazione di suolo e acque sotterranee (superamento delle
concentrazioni soglia di contaminazione – CSC) venga individuata attraverso i
campionamenti effettuati nel corso di esecuzione del PMA, sarà opportuno, fatti
salvi gli obblighi derivanti dal citato Titolo V, raccordare le specifiche
tecniche delle attività previste dal PMA con quelle del procedimento di
bonifica.
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