sabato 23 maggio 2026

Linee Guida per il monitoraggio nelle procedure di VIA

Documento (QUI) dell’Ispra pubblicato lo scorso 13 marzo 2026 sottoposto alla consultazione pubblica ormai conclusa lo scorso 13 aprile.

Le linee guida contengono i criteri e i contenuti tecnici per la redazione del Progetto di monitoraggio ambientale (di seguito PMA) delle opere assoggettate a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in coerenza con quanto previsto dalla attuale normativa descritta di seguito nel post.

Di seguito riporto sinteticamente gli aspetti più significativi delle Linee Guida per poi riportare una ricostruzione sistematica di ampi stralci delle stesse.

 

 

SINTESI DEGLI ASPETTI PIÙ SIGNIFICATIVI DELLE LINEE GUIDA

1. Il monitoraggio deve tenere in considerazione anche le variazioni dell’ambiente nel corso del procedimento di VIA. In tal modo si riafferma il principio per cui è il progetto che deve dimostrare la sua sostenibilità rispetto al sito e non viceversa, rimuovendo le criticità ambientali presenti anche non strettamente legate al progetto.

2. L’articolazione del monitoraggio con il PMA deve riguardare anche le fasi successive all’esercizio del progetto compresa la sua dismissione.

3. Il PMA deve essere flessibile in modo che dal momento della presentazione dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) e nella successiva procedura di valutazione si possano integrare indagini e monitoraggi ulteriori, nuovi punti di monitoraggi e componenti ambientali inizialmente non considerate.

4. Si possono definire delle soglie “di attenzione” e “di intervento” ulteriori rispetto ai valori emissione e di inquinamento previsti dalla legge. Il tutto al fine di individuare tempestivamente, eventuali situazioni anomale senza arrivare al superamento dei valori di riferimento che evidenzierebbero una effettiva compromissione ambientale

5. Predisposizione di schede sintetiche di restituzione delle anomalie riscontrate

6. I Rapporti di Monitoraggio devono dimostrare il collegamento degli impatti previsti nel SIA con la risposta ambientale verificata tramite il monitoraggio ed il confronto ante-durante e post opera.

7. per l’esecuzione del progetto di monitoraggio ambientale deve essere costituita apposita struttura di competenze interdisciplinari con un Responsabile Ambientale

8. Importante anche la parte delle linee guida che definiscono come coordinare il monitoraggio della procedura di VIA con altre norme ambientali: VAS di piani e programmi, Autorizzazione Integrata Ambientale, Gestione terre e rocce di scavo, bonifiche.

 

 


IL PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE: LA NORMATIVA

L’articolo 22 comma 3 del DLgs 152/2006 prevede che lo Studio di Impatto Ambientale del progetto sottoposto a VIA contenga il Progetto di Monitoraggio Ambientale (di seguito PMA).

In particolare, il PMA viene definito “e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;”.

Secondo il comma 4 dell’articolo 28 del D.Lgs 152/2006 il provvedimento di VIA deve contenere:” le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali.”

Secondo le linee guida il sopra citato articolo 28 sancisce che il PMA è parte integrante del processo di VIA e che assume la funzione di strumento atto a fornire la reale misura dell’evoluzione dello stato dell’ambiente nelle diverse fasi di attuazione di un progetto.

 


 

OGGETTO DELLE LINEE GUIDA

Linee Guida (LLGG) definiscono i criteri e i contenuti tecnici per la redazione del Progetto di monitoraggio ambientale delle opere assoggettate a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in coerenza con quanto previsto dalla attuale normativa riportata alla parte II del D.Lgs 152/2006.

Le linee guida hanno carattere generale e sono valide per tutte le tipologie di opera elencate negli allegati alla parte II del D.Lgs. 152/2006, solo in alcuni casi sono fornite informazioni di dettaglio per specifiche tipologie di opere. Quindi sono applicabili sia alle opere soggette a VIA statale come regionale.

 

 

 

MONITORAGGIO E SALUTE PUBBLICA: CRITICITÀ

Secondo le Linee Guida la salute pubblica non compare tra le tematiche in quanto il suo monitoraggio passa attraverso le altre matrici secondo l'approccio One Health (QUI), che riconosce l'interconnessione tra la salute umana, animale, vegetale e ambientale. Appare esclusione discutibile in quanto il punto 7 dell’allegato VIII alla Parte II del DLgs 152/2006 prevede che lo studio di impatto ambientale debba contenere anche una descrizione delle eventuali disposizioni di monitoraggio (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la preparazione di un'analisi ex post del progetto). Tale descrizione deve spiegare in che misura gli impatti ambientali significativi e negativi sono evitati, prevenuti, ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento.

Ora gli impatti significativi sono definiti dalla lettera c) comma 1 articolo 5 Dlgs 152/2006 tra questi è prevista anche popolazione salute umana.

 

Non solo ma, considerato che gran parte delle opere sottoposte a VIA sono soggette ad AIA, occorre ricordare che secondo la Direttiva 2010/75/UE (paragrafo 4 articolo 23) le ispezioni delle installazioni soggette ad AIA devono non solo verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nella autorizzazione ma anche effettuare monitoraggi sui rischi sulla salute a prescindere dal rispetto delle prescrizioni autorizzatorie.  Tale norma è ripresa dal comma 11-ter articolo 29-decies del D.Lgs 152/2016. A pagina 8 del Rapporto 2016 sui controlli ambientali AIA/Seveso del Sistema Agenziale (ISPRA/ARPA/APPA): si afferma che: “il periodo tra i controlli è determinato anche dagli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti”.

Ora non casualmente si rileva come le stesse linee guida (pagine 25 e 26) affermano che l’interazione tra le due procedure dovrà prevedere l’integrazione delle attività di monitoraggio previste dal procedimento di VIA (PMA) con quelle effettuate con il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) durante l’esercizio degli impianti soggetti ad AIA, in relazione anche ai processi per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi.

 

 

 

FINALITÀ E STRUTTURA DEL PMA

Il monitoraggio ambientale, nell’ambito della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), è finalizzato a restituire, in un dato arco temporale, un quadro esaustivo delle modificazioni ambientali legate alla realizzazione (fase ante opera e di cantiere) e all’esercizio dell’opera, previste nello Studio di Impatto Ambientale (SIA).

Molto significativo è il passaggio delle linee guida dove si afferma: “Le misure di monitoraggio, inoltre, permettono di tenere conto delle variazioni dello stato dell’ambiente intercorse successivamente al momento della redazione del SIA e non direttamente legate all’opera.” Questo conferma la natura della VIA che deve privilegiare la sostenibilità del progetto in un dato sito non limitandosi alle misure di mitigazione degli impatti del progetto ma anche agli effetti cumulativi nel contesto ambientale in cui questo vuole essere collocato.

L’articolazione del PMA deve interessare tutte le fasi di vita dell’opera; quando necessario può anche comprendere la fase di dismissione ed una fase successiva ad essa al fine di controllare l’efficacia di eventuali ripristini.

Il documento relativo al PMA deve essere funzionale e di facile consultazione. Non deve essere, ad esempio, riportata la descrizione dettagliata dell’opera e degli impatti, già rappresentati nel SIA, ma è utile fare riferimenti chiari e precisi ad essi ed alla documentazione dove tali informazioni sono contenute, al fine di poter disporre di tutti i dati utili a contestualizzare il monitoraggio. È importante esplicitare il percorso logico che ha guidato la redazione del PMA, al fine di collegare ogni misura di monitoraggio all’azione di progetto che genera l’impatto ed alle mitigazioni o compensazioni adottate, motivando le scelte effettuate anche da un punto di vista tecnico scientifico. Le indicazioni operative per le attività di monitoraggio delle singole tematiche ambientali devono avere il grado di dettaglio adeguato alla loro realizzazione.


 

CARATTERE INTERDISCIPLINARE DEL PMA

Il PMA è un elaborato multidisciplinare, che può comprendere, ad esempio nel caso di opere molto complesse, un grande numero di indagini, talvolta dislocate in ambienti diversi. All’interno del PMA è necessario trattare singolarmente ogni tematica ambienta tempistiche di realizzazione. le interferita dall’opera, dettagliandone le azioni. Alcune componenti sono, tuttavia, strettamente correlate poiché influenzate da uno stesso fattore o perché legate da connessioni ecologiche. La qualità dell’aria, ad esempio, può influenzare lo sviluppo della vegetazione, lo stato della colonna d’acqua condiziona l’accrescimento degli habitat bentonici e la composizione chimica dei sedimenti. In questi casi, la progettazione delle attività di monitoraggio deve tenere conto di tali relazioni, prevedendo azioni di monitoraggio trasversali che migliorino l’efficienza del PMA anche da un punto di vista economico, ed evitino la duplicazione di campionamenti ed analisi. Considerare la trasversalità di alcune indagini permette di definire una strategia di campionamento funzionale a più componenti, con stazioni di monitoraggio e raccolta dei campioni condivisi. Anche le analisi di laboratorio possono essere svolte un’unica la loro interpretazione.

 

 


FLESSIBILITÀ DEL PMA

Tale esigenza può essere, ad esempio, legata al lungo tempo trascorso fra presentazione dell’istanza di VIA e autorizzazione, o fra autorizzazione ed inizio della fase metodologie o del disegno di campionamento. ante operam, che può richiedere un aggiornamento delle metodologie o del disegno di campionamento.

In sede di autorizzazione, inoltre, l’Autorità Competente può prevedere condizioni ambientali relative al PMA, chiedendo l’inclusione di componenti inizialmente non considerate dal Proponente, di punti di monitoraggio aggiuntivi per la presenza di recettor i sensibili o l’utilizzo di metodologie specifiche. Alcuni parametri possono, infine, essere aggiunti/eliminati dal PMA in funzione della risposta ambientale ottenuta o possono essere monitorati solo in una fase specifica. Un’altra situazione in cui può essere necessario prevedere indagini integrative è relativa all’insorgenza di anomalie, che necessitano di adeguati approfondimenti per verificare l’efficacia delle azioni correttive intraprese. Anche l’estensione temporale del monitoraggio può subire variazioni durante la sua esecuzione, in particolare nel caso in cui ci sia bisogno di estendere il monitoraggio oltre i tempi previsti in presenza di risultati diversi da quelli attesi, particolarmente negativi o che necessitano di essere approfonditi oppure in funzione di variazioni nel cronoprogramma dell’opera.

 



PMA E VALORI DI RIFERIMENTO DA MONITORARE

Per una maggiore operatività è opportuno definire delle soglie “di attenzione” e “di intervento” con cui confrontare i dati rilevati per individuare tempestivamente, eventuali situazioni anomale senza arrivare al superamento dei valori di riferimento che evidenzierebbero una effettiva compromissione ambientale. L’individuazione delle soglie deve essere considerata come uno strumento di supporto finalizzato a fornire un immediato riscontro sugli eventuali impatti delle lavorazioni. Il superamento della “soglia di intervento” dovrà prevedere l’attuazione di opportune misure per ridurre il possibile impatto senza arrivare al superamento dei limiti normativi (quando presenti) o di altri valori di riferimento individuati e quindi alla compromissione della matrice ambientale.

Sarà opportuna la definizione anche di una “soglia di attenzione”, con valore più conservativo della “soglia di intervento”, che consenta di verificare quale possa essere l’andamento del parametro monitorato. Il verificarsi di un superamento dei valori soglia non deve essere inteso come prova certa di un impatto, ma come una segnalazione di possibili alterazioni ambientali cui fare seguire, un approfondimento delle indagini (es. intensificazione delle frequenze di monitoraggio, aggiunta di parametri da investigare, ecc.). Tale approfondimento potrà escludere la presenza di un impatto oppure confermare la situazione di criticità consentendo di attuare gli opportuni interventi.

 

 

 

 

STRUMENTI PER LA GESTIONE DELLE “ANOMALIE”

È necessario definire la procedura per la gestione dei superamenti dei valori di riferimento o delle eventuali soglie di attenzione e/o di intervento, comprensiva delle modalità di comunicazione agli Enti coinvolti chiamati ad esprimersi nella valutazione dei PMA, per mettere in atto tempestivamente opportune ulteriori azioni mitigative rispetto a quanto già previsto nel SIA.

Uno strumento utile per rendicontare gli eventi può essere costituito da schede sintetiche di restituzione delle anomalie riscontrate, di seguito se ne illustrano i contenuti minimi:

- punto di monitoraggio (codice, altri elementi utili per la localizzazione del punto, data, parametro indagato, valore rilevato, superamento, foto, altri elementi descrittivi);

- anomalia riscontrata;

- storico di precedenti criticità;

- attività di cantiere previste in corrispondenza del punto in un arco di tempo significativo rispetto alla data di campionamento;

- attivazione di eventuali azioni mitigative;

- altre azioni propositive per la gestione/risoluzione dell’anomalia.

 


 

RAPPORTI DI MONITORAGGIO

Documenti presentati dal Proponente, descrittivi delle attività svolte e dei risultati delle azioni di monitoraggio previste dal PMA per ogni fase di monitoraggio (ante operam, corso d’opera, post operam) e per ogni tematica ambientale. Nei rapporti sarà importante legare gli impatti previsti nel SIA con la risposta ambientale verificata tramite il monitoraggio ed il confronto AO/CO/PO.

 


 

FIGURE ORGANIZZATIVE DI RIFERIMENTO

Per l’esecuzione del progetto di monitoraggio ambientale, in considerazione del numero e della complessa articolazione delle attività previste si propone che venga definita dal proponente una struttura organizzativa, formata da esperti con competenze e professionalità specifiche.

Nella struttura dovrà essere individuato coordinamento intersettoriale un “Responsabile ambientale” che svolgerà un ruolo tecnico tra i vari esperti del monitoraggio e in grado di affrontare gli aspetti ambientali della realizzazione dell’opera.

Per definire i compiti del “Responsabile ambientale” è possibile fare riferimento alle “Linee guida per il progetto di monitoraggio ambientale (PMA) delle infrastrutture strategiche ed insediamenti produttivi di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163” che alle pagine 9 e 10 (QUI) indica un elenco di responsabilità e compiti.

 


 

VAS E PMA NELLA VIA

I dati e le informazioni (indicatori) raccolte attraverso il monitoraggio ambientale VAS costituiscono un importante strumento conoscitivo di riferimento per il monitoraggio VIA poiché forniscono un quadro , a livello d’area vasta, dello stato ambientale e della sua evoluzione dovuto alle pressioni ambientali e trasformazioni territoriali in corso potenzialmente interferenti con gli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione ed esercizio delle opere; tale aspetto costituisce anche elemento significativo nella valutazione e monitoraggio degli impatti ambientali cumulativi. Al riguardo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono da considerare ai vari livelli territoriali i piani e/o programmi energetico-ambientali, del settore produttivo e industria le, dei trasporti, delle infrastrutture e della mobilità, regolatori-portuali, territoriali/paesaggistici e urbanistici, di gestione delle risorse idriche, dei rifiuti e della qualità dell’aria, afferenti al settore turistico, agricolo e forestale, delle attività estrattive, di gestione delle coste e della pianificazione e uso del mare, di gestione delle aree a vario titolo protette e tutelate.

 

 


AIA E PMA NELLA VIA

Nel caso di interazione tra le due procedure, come spesso avviene per le opere a maggiore impatto, dovrà prevedere l’integrazione delle attività di monitoraggio previste dal procedimento di VIA (PMA) con quelle effettuate con il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) durante l’esercizio degli impianti soggetti ad AIA, in relazione anche ai processi per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi.

Qualora l’opera sottoposta a VIA interessi aree già oggetto di monitoraggio ambientale ai sensi dell’AIA vigente, il PMA dovrà quindi essere definito in coerenza con il PMC, allineando tempi, modalità e frequenze di campionamento per le tematiche ambientali direttamente correlate.

Relazione di riferimento (RdR) del procedimento AIA.

La definizione della Relazione di Riferimento è stata introdotta ex novo (vedi nuova lettera vbis comma 1 articolo 5 DLgs 152/2006): “informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività.”

La Relazione di Riferimento quindi ha una doppia funzione:

1. informazione preventiva sullo stato del sito dove verrà avviata la attività soggetta ad AIA

2. di ripristino nel caso in cui alla cessazione definitiva della attività relativa alla installazione emerga una situazione di inquinamento rispetto al quadro iniziale. A tal fine il gestore della installazione entro 1 anno dal rilascio dell’AIA, dovrà fornire adeguate garanzie

Secondo le Linee Guida qualora l’opera sottoposta a VIA interessi aree già sottoposte ad obbligo di presentazione della RdR, come stabilito dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 15 aprile 2019, n. 95 (QUI) che ne definisce le modalità di redazione, la definizione del PMA potrà tener conto delle informazioni acquisite in tale ambito se pertinenti all’analisi di compatibilità dell’opera. La presentazione della RdR, obbligatoria nel caso di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione per le installazioni sottoposte ad AIA statale, da verificare caso per caso per tutte le altre installazioni, descrive lo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti utilizzate, prodotte o rilasciate dall’installazione. 

 


 

GESTIONE TERRE E ROCCE DI SCAVO E PMA NELLA VIA

Per gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti nei cantieri di grandi dimensioni il proponente deve redigere uno specifico elaborato progettuale, il Piano di Utilizzo (PUT), i cui contenuti sono previsti nel Capo II, articoli 8 – 19, ed elencati nell’allegato 5 DPR 120/2017 (QUI).

La gestione di tali materiali può generare impatti sulle componenti ambientali e concorrere all’impatto dovuto al rumore e alle vibrazioni emesse nelle attività di realizzazione dell’opera, quindi il PMA dovrà essere redatto in coerenza con i con tenuti del Piano di Utilizzo per ciò che attiene all’individuazione dei possibili ricettori e alla localizzazione delle aree di indagine , al fine di evitare possibili duplicazioni di monitoraggi già eseguiti ed ottimizzare l’ubicazione dei punti di monitor aggio ambientale.

Nel PMA dovrà essere opportunamente riportata una sintesi dei contenuti del Piano di Utilizzo focalizzando l’attenzione almeno sugli esiti della caratterizzazione ambientale, sull’ubicazione dei punti di prelievo, sulla previsione dell’installazione di apposita strumentazione (piezometri, stazione meteo pluviometriche, ecc.), e sull’ubicazione dei siti di produzione, deposito intermedio e deposito finale. Si veda (pagine 27 e 28 linee guida) la scheda di sintesi che mostra, a titolo esemplificativo, la correlazione tra la gestione delle terre e rocce da scavo e alcune componenti e pressioni ambientali.

 


 

AREE OGGETTO DI PROCEDIMENTO DI BONIFICA

Qualora l’opera sottoposta a VIA interessi aree oggetto di procedimento di bonifica, le attività previste dal PMA dovranno tenere conto degli obblighi e delle procedure derivanti dalla normativa sulle bonifiche (Parte Quarta, Titolo V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), armonizzando con quest’ultima tempistiche e metodologie di campionamento e analisi delle matrici ambientali suolo/sottosuolo e acque sotterranee.

Nel caso in cui non vi siano procedimenti di bonifica attivi nell’area interessata dall’opera ma la potenziale contaminazione di suolo e acque sotterranee (superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione – CSC) venga individuata attraverso i campionamenti effettuati nel corso di esecuzione del PMA, sarà opportuno, fatti salvi gli obblighi derivanti dal citato Titolo V, raccordare le specifiche tecniche delle attività previste dal PMA con quelle del procedimento di bonifica.

 

 


 

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