Sentenza del Consiglio di Stato n° 2942 del 14/4/2026 (QUI)
che, confermando la sentenza di primo grado del Tar, afferma il diritto della
Regione di rivedere l’inserimento nella programmazione di un sito per un
biodigestore al fine di ottenere contributi pubblici per realizzare l’impianto,
dopo la decisione del Comune territorialmente di non volere più detto sito nella
propria circoscrizione di competenza istituzionale.
La sentenza conferma come questa decisione non lede
nessun diritti quesiti alla impresa che aveva proposto di realizzare il
biodigestore (di 60.000 ton/anno con project financing) nel sito individuato
inizialmente con manifestazione di interesse promossa dalla Regione e attuata
dalla Agenzia regionale quale ente pubblico che gestisce il servizio rifiuti.
Analizziamo di seguito la sentenza ...
La Regione interessata dal contenzioso, aveva adottato
una “Manifestazione di interesse”, riservata ai Comuni, “finalizzata alla
individuazione di aree idonee alla localizzazione di impianti integrati
anaerobici/aerobici destinati al recupero della frazione organica dei rifiuti
urbani rivenienti dalle raccolte differenziate”, invitando quindi gli enti
destinatari a “individuare aree idonee, sia dal punto di vista ambientale
sia dal punto di vista territoriale, alla localizzazione di sistemi
impiantistici integrati, ovvero impianti FORSU“ la cui realizzazione possa
essere garantita - in termini di fattibilità fisica, procedurale e finanziaria
- con tempistica conforme a quanto previsto dal Programma operativo regionale
per ottenere i finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale
Successivamente è intervenuta una nota alla Regione e all’AGER (Agenzia territoriale che gestisce il servizio di gestione rifiuti), con la quale il Sindaco del Comune, partecipante alla manifestazione di interesse per individuare le aree idonee suddette, che affermava: “vista l'inerzia e lo stallo della procedura ad evidenza pubblica che determina di fatto il fallimento sulle politiche di gestione dei rifiuti della Regione Puglia”, ha dichiarato di ritirare “a tutti gli effetti di legge l’'istanza … 25 gennaio 2018 delle aree comunali in C.da Palata di cui alla manifestazione di interesse per la localizzazione di impianti integrati anaerobici/aerobici”.
Con propria nota successiva, indirizzata alla Regione e
all’AGER (Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione
rifiuti), la società ha allora chiesto di non prendere in considerazione questa
“istanza di revoca” e di proseguire la procedura.
La Regione ha preso atto della rinuncia del Comune ad ospitare un impianto integrato anaerobico/aerobico per il trattamento e recupero della FORSU sul proprio territorio ed ha quindi stabilito che l’AGER individuasse “nuove proposte di localizzazione impiantistica (in luogo a quelle precedentemente previste nei Comuni di Pulsano e Cavallino) condivise con i territorio ospitanti, in subordine, una proposta di incremento delle capacità degli impianti pubblici esistenti o da realizzare che compensino le capacità di trattamento degli impianti precedentemente programmati”.
La Regione ha annullato il decreto con il quale aveva approvato
le “istanze ammesse provvisoriamente alla successiva fase di negoziazione”
presentate sulla base della manifestazione di interesse di cui sopra, fra le
quali, appunto, quella del Comune relativa all’impianto per cui è causa.
Contro questa decisione del procedimento sopra
descritto è stato presentato ricorso dalla società interessata a realizzare l’impianto Forsu nell’area idonea
inizialmente individuata previa la suddetta manifestazione di interesse.
Rileva la sentenza del Consiglio di Stato, confermando quella del TAR, che nella vicenda si sarebbero sovrapposte due distinte procedure, la prima, avviata con la delibera di Giunta comunale 100/2016, “attinente all’indizione di una procedura di project financing per la realizzazione, con finanziamento esclusivamente del partner privato, di un impianto FORSU, all’esito di una gara da indirsi a livello comunale” e la seconda “svolta in sede regionale e sub-regionale (a cura della Regione Puglia e di AGER Puglia), invece diretta alla localizzazione, realizzazione e gestione dell’impianto in questione a cura di AGER e con risorse in parte attinte dal POR Puglia 2014-2020.. la comunicazione del Sindaco del Comune di Pulsano, con cui è stata ritirata la candidatura per la localizzazione dell’impianto nel territorio comunale, attiene al secondo procedimento, sicché - stante l’autonomia dei due procedimenti amministrativi - gli atti in questa sede gravati non appaiono idonei a pregiudicare la permanente validità della deliberazione resa nell’ambito del primo (e differente) procedimento, con conseguente perdurante efficacia della dichiarazione di pubblica utilità assunta dall’Ente locale con Del. G.C. n. 100/2016, ai fini della realizzazione di un impianto di trattamento FORSU con finanziamento interamente a carico del proponente”
I provvedimenti impugnati hanno inciso sulla possibilità di accedere al cofinanziamento regionale, ma non sulla possibilità di realizzare l’opera nei termini originariamente previsti, ovvero con project financing ed oneri a carico esclusivo del proponente
La decisione della Giunta Regionale che prende atto della
rinuncia del Comune territorialmente interessato dalla potenziale
localizzazione dell’impianto e il provvedimento di AGER di individuazione della
localizzazione dell’impianto, sono stati considerati atti di pianificazione
inidonei a ledere gli interessi privati della società che voleva realizzare
l’impianto da cui l’inammissibilità del ricorso da parte del Tar. Inammissibilità
confermata dal Consiglio di stato con la sentenza qui esaminata.
In conclusione la sentenza del Consiglio di stato confermando la
sentenza del Tar e quindi rigettando nel merito l’appello della società
afferma:
1. la competenza del Consiglio regionale nel predisporre
approvare e aggiornare il Piano regionale rifiuti, mentre la Giunta può
apportare mere variazioni tecniche. Nel caso si trattava di un aggiornamento
della strategia regionale in materia di FORSU;
2. le decisioni della Regione e di AGER rientrano nell’esercizio
della discrezionalità nel localizzare gli impianti a fronte di un dato di
fatto, ovvero la nota del Sindaco, il cui contenuto non è stato smentito,
che fa presumere venuto meno il consenso di quell’ente alla localizzazione
dell’impianto stesso. Di conseguenza, vanno respinti i motivi che sostengono che invece si tratti di atti di autotutela. Va poi detto
per completezza che la lettera del Sindaco in questione è una manifestazione di
volontà politico-amministrativa, non un provvedimento, e pertanto, così come
correttamente sostenuto dal Comune, nessun onere vi era di impugnarla.
Il ritenuto esercizio di discrezionalità infine non è
qualificabile come abnorme o illogico, dal momento che è del tutto logico, a
fronte di una volontà contraria espressa dal rappresentante del Comune
interessato, non localizzare un impianto in un territorio che lo avversa, ma
cercare soluzioni alternative, dato anche che, come correttamente rilevato
dalla relativa difesa. la Regione non ha potere di imporlo puramente e
semplicemente alle comunità locali. Il ritenuto vizio della discrezionalità
nemmeno sussiste sotto il profilo di un presunto pregiudizio alla raccolta
complessiva dei rifiuti, perché la delibera 1205/2020 si fa carico di
individuare appunto soluzioni alternative.
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