mercoledì 13 maggio 2026

I poteri delle Regioni nel rivedere le aree idonee per biodigestori di fronte alla contrarietà del Comune

Sentenza del Consiglio di Stato n° 2942 del 14/4/2026 (QUI) che, confermando la sentenza di primo grado del Tar, afferma il diritto della Regione di rivedere l’inserimento nella programmazione di un sito per un biodigestore al fine di ottenere contributi pubblici per realizzare l’impianto, dopo la decisione del Comune territorialmente di non volere più detto sito nella propria circoscrizione di competenza istituzionale.

La sentenza conferma come questa decisione non lede nessun diritti quesiti alla impresa che aveva proposto di realizzare il biodigestore (di 60.000 ton/anno con project financing) nel sito individuato inizialmente con manifestazione di interesse promossa dalla Regione e attuata dalla Agenzia regionale quale ente pubblico che gestisce il servizio rifiuti.

Analizziamo di seguito la sentenza ...

 

 

La Regione interessata dal contenzioso, aveva adottato una “Manifestazione di interesse”, riservata ai Comuni,finalizzata alla individuazione di aree idonee alla localizzazione di impianti integrati anaerobici/aerobici destinati al recupero della frazione organica dei rifiuti urbani rivenienti dalle raccolte differenziate”, invitando quindi gli enti destinatari a “individuare aree idonee, sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista territoriale, alla localizzazione di sistemi impiantistici integrati, ovvero impianti FORSU“ la cui realizzazione possa essere garantita - in termini di fattibilità fisica, procedurale e finanziaria - con tempistica conforme a quanto previsto dal Programma operativo regionale per ottenere i finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale

Successivamente è intervenuta una nota alla Regione e all’AGER (Agenzia territoriale che gestisce  il servizio di gestione rifiuti), con la quale il Sindaco del Comune, partecipante alla manifestazione di interesse per individuare le aree idonee suddette, che affermava: “vista l'inerzia e lo stallo della procedura ad evidenza pubblica che determina di fatto il fallimento sulle politiche di gestione dei rifiuti della Regione Puglia”, ha dichiarato di ritirare “a tutti gli effetti di legge l’'istanza … 25 gennaio 2018 delle aree comunali in C.da Palata di cui alla manifestazione di interesse per la localizzazione di impianti integrati anaerobici/aerobici”.

Con propria nota successiva, indirizzata alla Regione e all’AGER (Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione rifiuti), la società ha allora chiesto di non prendere in considerazione questa “istanza di revoca” e di proseguire la procedura. 

 

La Regione ha preso atto della rinuncia del Comune ad ospitare un impianto integrato anaerobico/aerobico per il trattamento e recupero della FORSU sul proprio territorio ed ha quindi stabilito che l’AGER individuasse “nuove proposte di localizzazione impiantistica (in luogo a quelle precedentemente previste nei Comuni di Pulsano e Cavallino) condivise con i territorio ospitanti, in subordine, una proposta di incremento delle capacità degli impianti pubblici esistenti o da realizzare che compensino le capacità di trattamento degli impianti precedentemente programmati”.

 

La Regione ha annullato il decreto con il quale aveva approvato le “istanze ammesse provvisoriamente alla successiva fase di negoziazione” presentate sulla base della manifestazione di interesse di cui sopra, fra le quali, appunto, quella del Comune relativa all’impianto per cui è causa.

 

Contro questa decisione del procedimento sopra descritto è stato presentato ricorso dalla società interessata a realizzare l’impianto Forsu nell’area idonea inizialmente individuata previa la suddetta manifestazione di interesse.

 

 

Rileva la sentenza del Consiglio di Stato, confermando quella del TAR, che nella vicenda si sarebbero sovrapposte due distinte procedure, la prima, avviata con la delibera di Giunta comunale 100/2016, “attinente all’indizione di una procedura di project financing per la realizzazione, con finanziamento esclusivamente del partner privato, di un impianto FORSU, all’esito di una gara da indirsi a livello comunale” e la seconda “svolta in sede regionale e sub-regionale (a cura della Regione Puglia e di AGER Puglia), invece diretta alla localizzazione, realizzazione e gestione dell’impianto in questione a cura di AGER e con risorse in parte attinte dal POR Puglia 2014-2020.. la comunicazione del Sindaco del Comune di Pulsano, con cui è stata ritirata la candidatura per la localizzazione dell’impianto nel territorio comunale, attiene al secondo procedimento, sicché - stante l’autonomia dei due procedimenti amministrativi - gli atti in questa sede gravati non appaiono idonei a pregiudicare la permanente validità della deliberazione resa nell’ambito del primo (e differente) procedimento, con conseguente perdurante efficacia della dichiarazione di pubblica utilità assunta dall’Ente locale con Del. G.C. n. 100/2016, ai fini della realizzazione di un impianto di trattamento FORSU con finanziamento interamente a carico del proponente

 

I provvedimenti impugnati hanno inciso sulla possibilità di accedere al cofinanziamento regionale, ma non sulla possibilità di realizzare l’opera nei termini originariamente previsti, ovvero con project financing ed oneri a carico esclusivo del proponente 

 

La decisione della Giunta Regionale che prende atto della rinuncia del Comune territorialmente interessato dalla potenziale localizzazione dell’impianto e il provvedimento di AGER di individuazione della localizzazione dell’impianto, sono stati considerati atti di pianificazione inidonei a ledere gli interessi privati della società che voleva realizzare l’impianto da cui l’inammissibilità del ricorso da parte del Tar. Inammissibilità confermata dal Consiglio di stato con la sentenza qui esaminata.

 


In conclusione la sentenza del Consiglio di stato confermando la sentenza del Tar e quindi rigettando nel merito l’appello della società afferma:

1. la competenza del Consiglio regionale nel predisporre approvare e aggiornare il Piano regionale rifiuti, mentre la Giunta può apportare mere variazioni tecniche. Nel caso si trattava di un aggiornamento della strategia regionale in materia di FORSU;

2. le decisioni della Regione e di AGER rientrano nell’esercizio della discrezionalità nel localizzare gli impianti a fronte di un dato di fatto, ovvero la nota del Sindaco, il cui contenuto non è stato smentito, che fa presumere venuto meno il consenso di quell’ente alla localizzazione dell’impianto stesso. Di conseguenza, vanno respinti i motivi che sostengono che invece si tratti di atti di autotutela. Va poi detto per completezza che la lettera del Sindaco in questione è una manifestazione di volontà politico-amministrativa, non un provvedimento, e pertanto, così come correttamente sostenuto dal Comune, nessun onere vi era di impugnarla.

Il ritenuto esercizio di discrezionalità infine non è qualificabile come abnorme o illogico, dal momento che è del tutto logico, a fronte di una volontà contraria espressa dal rappresentante del Comune interessato, non localizzare un impianto in un territorio che lo avversa, ma cercare soluzioni alternative, dato anche che, come correttamente rilevato dalla relativa difesa. la Regione non ha potere di imporlo puramente e semplicemente alle comunità locali. Il ritenuto vizio della discrezionalità nemmeno sussiste sotto il profilo di un presunto pregiudizio alla raccolta complessiva dei rifiuti, perché la delibera 1205/2020 si fa carico di individuare appunto soluzioni alternative.

 

 

 


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