martedì 28 aprile 2026

Infrastrutture critiche le nuove linee guida UE su eventi incidentali. Il caso rigassificatore Panigaglia

Pubblicata la Comunicazione della Commissione UE del 11 settembre 2025 che delinea NUOVE LINEE GUIDA (QUI) per rafforzare la resilienza delle infrastrutture critiche in tutta l'UE, supportando gli Stati membri nell'identificazione di dette entità critiche al fine di prevenire o gestire incidenti alle stesse prodotti da azione volontaria (terrorismo o azione di guerra), errore umano, evento naturale

Le linee guida sono particolarmente significative proprio se viste da un golfo come quello spezzino dove troviamo la presenza del rigassificatore di Panigaglia e le attività connesse di trasbordo e bunkeraggio del GNL oltre a quelle relative al porto appartenenti a settori e sottosettori elencati dalla Direttiva UE sulle infrastrutture critiche come vedremo. 

La Prefettura di Spezia in modo vergognoso non le ha considerate connesse (QUI) e la Autorità di sistema portuale ha rimosso il fatto che dette attività legate al GNL si collocano in un porto con caratteri industriali senza piano di sicurezza portuale (QUI). Invece le Linee Guida confermano la necessità di valutare questa connessione anche con riferimento alla normativa sulle infrastrutture critiche come vedremo nel proseguo del post.

 

Prima di entrare nel merito sulle nuove Linee Guida e le infrastrutture critiche presenti nel porto spezzino (ma la questione potrebbe estendersi agli altri porti liguri), vediamo l’oggetto preciso di queste Linee Guida per poi chiarire cosa sono le infrastrutture e/o gli enti critici.

N.B. per una analisi sistematica delle Linee Guida vedi QUI.

 

OGGETTO DELLE LINEE GUIDA

Le linee guida hanno la finalità di fornire indirizzi agli stati membri:

a) su come applicare i criteri della Direttiva sulla individuazione delle singole infrastrutture critiche;

b) su quali informazioni che gli stati membri devono inviare alla Commissione UE relativamente alla valutazione del rischio di incidente alle infrastrutture classificate critiche;

c) su come applicare, sulla base dei criteri della Direttiva, i livelli di gravità degli incidenti alle infrastrutture critiche.

 

 

 

COSA SONO LE INFRASTRUTTURE O ENTI CRITICI

Le infrastrutture critiche sono disciplinate dalla Direttiva (UE) 2022/2557 (QUI) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 (di seguito Direttiva). La Direttiva è stata recepita in Italia dal DLgs 134/2024 (QUI).

L’articolo 2 della Direttiva afferma che per "infrastruttura critica" si intende un bene, un impianto, un'attrezzatura, una rete o un sistema, o una parte di un bene, un impianto, un'attrezzatura, una rete o un sistema, necessario per la fornitura di un servizio essenziale. Per "servizio essenziale" si intende un servizio cruciale per il mantenimento di funzioni sociali vitali, attività economiche, salute e sicurezza pubblica o ambiente. Critiche quindi perché un incidente può mettere in crisi lo svolgimento di detti servizi e attività essenziali per gli interessi nazionali di uno stato membro.

In particolare, secondo l’allegato A al DLgs 134/2024 tra le attività critiche rientrano:

1. Elettricità, comprendente: infrastrutture e impianti per la produzione e la trasmissione di energia elettrica e per la fornitura di elettricità;

2. Petrolio, comprendente: produzione, raffinazione, trattamento, stoccaggio e trasporto di petrolio attraverso oleodotti;

3. Gas, comprendente: produzione, raffinazione, trattamento, stoccaggio e trasporto di gas attraverso oleodotti e terminali GNL.

4. organi di gestione dei porti e impianti portuali e società armatoriali di gestione dei trasporti di merci e passeggeri. 

 



VALUTARE LE INTERDIPENDENZE TRA ENTI E INFRASTRUTTURE CRITICHE DI SETTORI DIVERSI PER DIMOSTRARE LA IMPORTANZA DELL’INCIDENTE

Secondo la Direttiva per valutare l’importanza delle conseguenze di un incidente alla infrastruttura critica occorre considerare, tra gli altri, il criterio della misura in cui altri settori e sottosettori, tra quelle elencati nell’allegato alla Direttiva, dipendono dal servizio essenziale in questione (lettera b) paragrafo 1 articolo 7 Direttiva).

Nelle Linee Guida un parametro di valutazione delle interdipendenze è quello se l'effetto dirompente di un incidente relativo all'erogazione del servizio essenziale si propagherebbe rapidamente e porterebbe a effetti a cascata in altri settori e sottosettori.

Il considerando 18 della Direttiva chiarisce che «gli Stati membri dovrebbero considerare, per quanto possibile, anche gli effetti sulla catena di approvvigionamento nel determinare in che misura altri settori e sottosettori dipendono dal servizio essenziale fornito da un'entità critica». Per affrontare tali effetti sulla catena di approvvigionamento, gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare le mappature esistenti o a effettuare una mappatura delle catene di approvvigionamento dei servizi essenziali forniti da entità nei settori che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva, come fornitori e clienti diretti, fornitori e clienti indiretti, dipendenze intersettoriali e transfrontaliere, comprese quelle al di fuori dell'UE.


 

 

LE LINEE GUIDA SULLA INFRASTRUTTURE CRITICHE E IL CASO DEL RIGASSIFICATORE DI PANIGAGLIA ED IL PORTO DI SPEZIA


Come deve essere applicato il criterio delle interdipendenze tra settori e sottosettori nel caso del Porto spezzino in rapporto al Rigassificatore di Panigaglia e le attività ad esso connesse 

Per chiarire con un esempio cosa significhi valutare la interdipendenza tra settori e sottosettori di infrastrutture critiche prendiamo il caso del rigassificatore di Panigaglia e della sua collocazione nell'ambito del porto spezzino. 

Il rigassificatore e le attività connesse ad esso, come pure il porto spezzino rientrano nelle infrastrutture ed enti classificabili come critici ma la procedura di formalizzazione di questa classificazione non risulta mai stata effettuata (QUI) quanto meno pubblicata, alla faccia della trasparenza richiesta dalle nuove Linee Guida.

Secondo l’allegato alla Direttiva nel sottosettore del gas il “gestore GNL” viene definito come: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della liquefazione del gas naturale o dell’importazione, o dello scarico, e della rigassificazione di GNL e responsabile della gestione di un impianto GNL (punto 12 articolo 2 Direttiva 2009/73- QUI) mentre sempre il gestore del trasporto di gas rientra tra le categorie del suddetto sottosettore del gas.

Recentemente è stato approvato un sistema di trasporto di autocisterne cariche di gnl su bettoline all’interno dell’area portuale di Spezia compreso lo sbarco sulle banchine.

Inoltre, il Regolamento delegato 2023/2450 ha integrato l’elenco delle attività del settore trasporto via acqua introducendo tra le infrastrutture classificabili critiche: l’esercizio, gestione e manutenzione dei porti e degli impianti portuali e gestione dei lavori e delle attrezzature all’interno dei porti, compresi i bunkeraggi (articolo 2: lettera ii sezione c) sottosettore trasporto vie d’acqua, settore 2 trasporti).

Come è noto nel porto di Spezia è avviata da tempo attività di bunkeraggio del GNL mentre le regole tecniche (QUI) approvate per gestire questa attività rimuovono completamente la questione della Direttiva sulle infrastrutture critiche, oltre a rimuovere, in relazione alla Valutazione del Rischio e Pericoli di questa attività, la mancanza di norme e indirizzi operativi che tengano conto del contesto generale in cui la stessa si dovrà svolgere come ho spiegato QUI.

Non solo ma l’infrastruttura critica rigassificatore può incidere in termini incidentali su altre attività che rientrano in altri settori e sottosettori della Direttiva e anche del Regolamento Delegato quali: trasporto merci e passeggeri in area portuale.

 

Quindi nel valutare la significatività del potenziale incidente al rigassificatore al fine di identificarlo come infrastruttura critica occorrerà tenere conto delle interdipendenze tra attività di questo impianto e le altre sopra richiamate.

Questo poi dovrà avere un rilievo nella definizione della Valutazione del rischio ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva.

 

Quanto sopra non poteva e non può essere rimosso dalle procedure prevista per la normativa Seveso III a cui il rigassificatore si applica, come previsto dal comma 5 articolo 7 del DLgs 134/2024 che recita: “Ai fini della valutazione del rischio da parte dello stato membro, sono presi in considerazione almeno:

a) la valutazione generale del rischio effettuata ai sensi dell'articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 (QUI);

b) altre valutazioni del rischio rilevanti, svolte ai sensi di disposizioni nazionali, diverse da quelle previste nel presente decreto, o dell'Unione europea, quali le disposizioni di cui al DLgs 105/2015 (QUI -SEVESO III), e ai Regolamenti (UE) 2017/1938 (QUI) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, e (UE) 2019/941 (QUI) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;”

 

 

Le linee guida chiedono una valutazione integrata anche degli impatti su ambiente e salute pubblica dei potenziali incidenti alle infrastrutture critiche.

In particolare, si afferma la necessità della valutazione dell'impatto che gli incidenti potrebbero avere sull'ambiente dovrebbe basarsi su un approccio globale che consideri sia gli impatti diretti che indiretti, nonché le conseguenze a breve e a lungo termine. Gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare le valutazioni di impatto ambientale esistenti o a effettuare tali valutazioni, oppure valutazioni ambientali strategiche o valutazioni del ciclo di vita 



La visione ampia per definire l’area geografica interessata dall’incidente alla infrastruttura critica.

Secondo le Linee Guida per valutare l'area geografica che potrebbe essere interessata da un incidente, gli Stati membri sono incoraggiati a effettuare osservazioni sul campo, raccogliere dati da immagini satellitari e aeree, utilizzare dati censuari, mappe delle infrastrutture di trasmissione energetica, mappe delle infrastrutture di trasporto, reti di monitoraggio ambientale e banche dati GIS (Le funzionalità dei Sistemi Informativi Geografici possono essere utilizzate per identificare i pericoli e visualizzare i potenziali impatti derivanti dal verificarsi di un incidente. Sono inoltre utili per progettare misure di mitigazione e capacità di resilienza per far fronte ai potenziali impatti).



Ulteriori obblighi nazionali a carico di entità infrastrutture non rientranti nella Direttiva e relativo allegato

A conferma della visione integrata e ampia di prevenzione degli incidenti secondo il punto 35 delle Linee Guida nonostante l'obbligo giuridico per gli Stati membri di applicare i criteri previsti dalla Direttiva essi possono anche applicare, ai sensi del diritto nazionale e agendo conformemente al diritto dell'Unione, gli obblighi relativi alle entità critiche anche alle entità che operano in altri settori considerati critici ai sensi del diritto nazionale, che non sono menzionati nell'allegato della Direttiva.




ALTRE RIMOZIONI DI DOCUMENTI UFFICIALI SULLE INFRASTRUTTURE CRITICHE

La Raccomandazione del Consiglio Ministri UE del 8 dicembre 2022 (QUI) su un approccio coordinato a livello dell'Unione per rafforzare la resilienza delle infrastrutture critiche.

La Raccomandazione sottolinea due aspetti critici:

1. la sottovalutazione dei gestori di infrastrutture critiche nella predisposizione di verifiche adeguate sulla sicurezza degli impianti rispetto ad attacchi terroristici (vedi il caso Panigaglia QUI);

2. la necessità di aumentare gli investimenti negli approcci preventivi e nella preparazione della popolazione.


Infine, si rimuove quanto emerso dalla CONSULTAZIONE (pubblicata nella seconda parte del 2025 QUI) promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’obiettivo di acquisire il punto di vista e i suggerimenti di imprese, soggetti pubblici e cittadini sulla Strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici.

Dalla consultazione è emersa la necessità in particolare:

a) di adottare un approccio olistico e proattivo al monitoraggio delle minacce alle infrastrutture critiche;

b) di creare tavoli di lavoro permanenti, piattaforme condivise per l’allerta precoce e strumenti di scambio informativo. La fiducia e la trasparenza tra le parti sono considerate fondamentali

c) di un coinvolgimento territoriale e settoriale. Alcuni commenti sottolineano l’importanza di coinvolgere enti territoriali, promuovendo una pianificazione strategica a livello di bacino o area vasta.

 


CONCLUDENDO..

Non risulta in nessun atto o dichiarazione pubblica delle Autorità competenti che quanto sopra sia stato preso in considerazione nel porto di Spezia! La magistratura cosa dice? Niente come al solito quando si tratta di attività rilevante impatto ambientale: porto, impianti energetici, impianti di rifiuti, attività militari.


 

 

 

 

 

 

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