Pubblicata la Comunicazione della Commissione UE del 11 settembre 2025 che delinea NUOVE LINEE GUIDA (QUI) per rafforzare la resilienza delle infrastrutture critiche in tutta l'UE, supportando gli Stati membri nell'identificazione di dette entità critiche al fine di prevenire o gestire incidenti alle stesse prodotti da azione volontaria (terrorismo o azione di guerra), errore umano, evento naturale
Le linee guida sono particolarmente significative proprio se viste da un golfo come quello spezzino dove troviamo la presenza del rigassificatore di Panigaglia e le attività connesse di trasbordo e bunkeraggio del GNL oltre a quelle relative al porto appartenenti a settori e sottosettori elencati dalla Direttiva UE sulle infrastrutture critiche come vedremo.
La Prefettura di Spezia in modo vergognoso non le ha
considerate connesse (QUI)
e la Autorità di sistema portuale ha rimosso il fatto che dette attività legate
al GNL si collocano in un porto con caratteri industriali senza piano di
sicurezza portuale (QUI).
Invece le Linee Guida confermano la necessità di valutare questa connessione
anche con riferimento alla normativa sulle infrastrutture critiche come vedremo
nel proseguo del post.
Prima di entrare nel merito sulle nuove Linee Guida e
le infrastrutture critiche presenti nel porto spezzino (ma la questione
potrebbe estendersi agli altri porti liguri), vediamo l’oggetto
preciso di queste Linee Guida per poi chiarire cosa sono le infrastrutture e/o
gli enti critici.
N.B. per una analisi sistematica delle Linee Guida vedi QUI.
OGGETTO DELLE LINEE GUIDA
Le linee guida hanno la finalità di fornire indirizzi
agli stati membri:
a) su come applicare i criteri della Direttiva sulla individuazione delle singole infrastrutture critiche;
b) su quali informazioni
che gli stati membri devono inviare alla Commissione UE relativamente alla
valutazione del rischio di incidente alle infrastrutture classificate critiche;
c) su come applicare, sulla base dei criteri della
Direttiva, i livelli di gravità degli incidenti alle infrastrutture critiche.
COSA SONO LE INFRASTRUTTURE O ENTI CRITICI
Le infrastrutture critiche sono disciplinate dalla
Direttiva (UE) 2022/2557 (QUI)
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 (di seguito
Direttiva). La Direttiva è stata recepita in Italia dal DLgs 134/2024 (QUI).
L’articolo 2 della Direttiva afferma che per
"infrastruttura critica" si intende un bene, un impianto,
un'attrezzatura, una rete o un sistema, o una parte di un bene, un impianto,
un'attrezzatura, una rete o un sistema, necessario per la fornitura di un
servizio essenziale. Per "servizio essenziale" si intende un servizio
cruciale per il mantenimento di funzioni sociali vitali, attività economiche,
salute e sicurezza pubblica o ambiente. Critiche quindi perché un incidente può
mettere in crisi lo svolgimento di detti servizi e attività essenziali per gli
interessi nazionali di uno stato membro.
In particolare, secondo l’allegato A al DLgs 134/2024 tra
le attività critiche rientrano:
1. Elettricità,
comprendente: infrastrutture e impianti per la
produzione e la trasmissione di energia elettrica e per
la fornitura di elettricità;
2. Petrolio,
comprendente: produzione, raffinazione, trattamento, stoccaggio
e trasporto di petrolio attraverso oleodotti;
3. Gas, comprendente: produzione, raffinazione, trattamento,
stoccaggio e trasporto di gas attraverso oleodotti e terminali GNL.
4. organi di gestione dei porti e impianti portuali e società armatoriali di gestione dei trasporti di merci e passeggeri.
VALUTARE LE INTERDIPENDENZE TRA ENTI E INFRASTRUTTURE
CRITICHE DI SETTORI DIVERSI PER DIMOSTRARE LA IMPORTANZA DELL’INCIDENTE
Secondo la Direttiva per valutare l’importanza delle
conseguenze di un incidente alla infrastruttura critica occorre considerare,
tra gli altri, il criterio della misura in cui altri settori e sottosettori,
tra quelle elencati nell’allegato alla Direttiva, dipendono dal servizio
essenziale in questione (lettera b) paragrafo 1 articolo 7 Direttiva).
Nelle Linee Guida un parametro di valutazione delle interdipendenze è quello se l'effetto dirompente di un incidente relativo all'erogazione del servizio essenziale si propagherebbe rapidamente e porterebbe a effetti a cascata in altri settori e sottosettori.
Il considerando 18 della Direttiva chiarisce che «gli
Stati membri dovrebbero considerare, per quanto possibile, anche gli effetti
sulla catena di approvvigionamento nel determinare in che misura altri settori
e sottosettori dipendono dal servizio essenziale fornito da un'entità critica».
Per affrontare tali effetti sulla catena di approvvigionamento, gli Stati
membri sono incoraggiati a utilizzare le mappature esistenti o a effettuare una
mappatura delle catene di approvvigionamento dei servizi essenziali forniti da
entità nei settori che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva,
come fornitori e clienti diretti, fornitori e clienti indiretti, dipendenze
intersettoriali e transfrontaliere, comprese quelle al di fuori dell'UE.
LE LINEE GUIDA SULLA INFRASTRUTTURE CRITICHE E IL CASO DEL RIGASSIFICATORE DI PANIGAGLIA ED IL PORTO DI SPEZIA
Come deve essere applicato il criterio delle interdipendenze tra settori e sottosettori nel caso del Porto spezzino in rapporto al Rigassificatore di Panigaglia e le attività ad esso connesse
Per chiarire con un esempio cosa significhi valutare la interdipendenza tra settori e sottosettori di infrastrutture critiche prendiamo il caso del rigassificatore di Panigaglia e della sua collocazione nell'ambito del porto spezzino.
Il rigassificatore e le attività
connesse ad esso, come pure il porto spezzino rientrano nelle infrastrutture
ed enti classificabili come critici ma la procedura di formalizzazione di
questa classificazione non risulta mai stata effettuata (QUI)
quanto meno pubblicata, alla faccia della trasparenza richiesta dalle nuove
Linee Guida.
Secondo l’allegato alla Direttiva nel sottosettore del
gas il “gestore GNL” viene definito come: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della liquefazione del
gas naturale o dell’importazione, o dello scarico, e della rigassificazione di
GNL e responsabile della gestione di un impianto GNL (punto 12 articolo 2
Direttiva 2009/73- QUI)
mentre sempre il gestore del trasporto di gas rientra tra le categorie del
suddetto sottosettore del gas.
Recentemente è stato approvato un sistema di trasporto di
autocisterne cariche di gnl su bettoline all’interno dell’area portuale di
Spezia compreso lo sbarco sulle banchine.
Inoltre, il Regolamento delegato 2023/2450 ha integrato
l’elenco delle attività del settore trasporto via acqua introducendo tra le
infrastrutture classificabili critiche: l’esercizio, gestione e manutenzione
dei porti e degli impianti portuali e gestione dei lavori e delle attrezzature
all’interno dei porti, compresi i bunkeraggi (articolo 2: lettera ii sezione c)
sottosettore trasporto vie d’acqua, settore 2 trasporti).
Come è noto nel porto di Spezia è avviata da tempo
attività di bunkeraggio del GNL mentre le regole tecniche (QUI)
approvate per gestire questa attività rimuovono completamente la questione
della Direttiva sulle infrastrutture critiche, oltre a rimuovere, in relazione
alla Valutazione del Rischio e Pericoli di questa attività, la mancanza di
norme e indirizzi operativi che tengano conto del contesto generale in cui la
stessa si dovrà svolgere come ho spiegato QUI.
Non solo ma l’infrastruttura critica rigassificatore può
incidere in termini incidentali su altre attività che rientrano in altri
settori e sottosettori della Direttiva e anche del Regolamento Delegato quali:
trasporto merci e passeggeri in area portuale.
Quindi nel valutare la significatività del potenziale
incidente al rigassificatore al fine di identificarlo come infrastruttura
critica occorrerà tenere conto delle interdipendenze tra attività di questo
impianto e le altre sopra richiamate.
Questo poi dovrà avere un rilievo nella definizione della
Valutazione del rischio ai sensi dell’articolo 5 della Direttiva.
Quanto sopra non poteva e non può essere rimosso dalle procedure
prevista per la normativa Seveso III a cui il rigassificatore si applica, come
previsto dal comma 5 articolo 7 del DLgs 134/2024 che recita: “Ai fini della
valutazione del rischio da parte dello stato membro, sono presi in
considerazione almeno:
a) la valutazione generale del rischio effettuata ai
sensi dell'articolo 6 della decisione n. 1313/2013/UE, del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013 (QUI);
b) altre valutazioni del rischio rilevanti, svolte ai
sensi di disposizioni nazionali, diverse da quelle previste nel presente
decreto, o dell'Unione europea, quali le disposizioni di cui al DLgs 105/2015 (QUI
-SEVESO III), e ai Regolamenti (UE) 2017/1938 (QUI)
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, e (UE)
2019/941 (QUI)
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;”
Le linee guida chiedono una valutazione integrata
anche degli impatti su ambiente e salute pubblica dei potenziali incidenti alle
infrastrutture critiche.
In particolare, si afferma la necessità della valutazione dell'impatto che gli incidenti potrebbero avere sull'ambiente dovrebbe basarsi su un approccio globale che consideri sia gli impatti diretti che indiretti, nonché le conseguenze a breve e a lungo termine. Gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare le valutazioni di impatto ambientale esistenti o a effettuare tali valutazioni, oppure valutazioni ambientali strategiche o valutazioni del ciclo di vita
La visione ampia per definire l’area geografica interessata dall’incidente alla infrastruttura
critica.
Secondo le Linee Guida per valutare l'area geografica che
potrebbe essere interessata da un incidente, gli Stati membri sono incoraggiati
a effettuare osservazioni sul campo, raccogliere dati da immagini satellitari e
aeree, utilizzare dati censuari, mappe delle infrastrutture di trasmissione
energetica, mappe delle infrastrutture di trasporto, reti di monitoraggio
ambientale e banche dati GIS (Le funzionalità dei Sistemi Informativi
Geografici possono essere utilizzate per identificare i pericoli e visualizzare
i potenziali impatti derivanti dal verificarsi di un incidente. Sono inoltre
utili per progettare misure di mitigazione e capacità di resilienza per far
fronte ai potenziali impatti).
Ulteriori obblighi nazionali a
carico di entità infrastrutture non rientranti nella Direttiva e relativo
allegato
A conferma della visione integrata e ampia di prevenzione
degli incidenti secondo il punto 35 delle Linee Guida nonostante l'obbligo
giuridico per gli Stati membri di applicare i criteri previsti dalla Direttiva
essi possono anche applicare, ai sensi del diritto nazionale e agendo
conformemente al diritto dell'Unione, gli obblighi relativi alle entità
critiche anche alle entità che operano in altri settori considerati critici ai
sensi del diritto nazionale, che non sono menzionati nell'allegato della
Direttiva.
ALTRE RIMOZIONI DI DOCUMENTI UFFICIALI SULLE INFRASTRUTTURE CRITICHE
La Raccomandazione del Consiglio Ministri UE del 8 dicembre 2022 (QUI) su un approccio coordinato a livello dell'Unione per rafforzare la resilienza delle infrastrutture critiche.
La Raccomandazione sottolinea due aspetti critici:
1. la sottovalutazione dei gestori di infrastrutture critiche nella predisposizione di verifiche adeguate sulla sicurezza degli impianti rispetto ad attacchi terroristici (vedi il caso Panigaglia QUI);
2. la necessità di aumentare gli investimenti negli approcci preventivi e nella preparazione della popolazione.
Infine, si rimuove quanto emerso dalla CONSULTAZIONE (pubblicata nella seconda parte del 2025 QUI) promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con l’obiettivo di acquisire il punto di vista e i suggerimenti di imprese, soggetti pubblici e cittadini sulla Strategia nazionale per la resilienza dei soggetti critici.
Dalla consultazione è emersa la necessità in particolare:
a) di adottare un approccio olistico e proattivo al monitoraggio delle minacce alle infrastrutture critiche;
b) di creare tavoli di lavoro permanenti, piattaforme condivise per l’allerta precoce e strumenti di scambio informativo. La fiducia e la trasparenza tra le parti sono considerate fondamentali
c) di un coinvolgimento territoriale e settoriale. Alcuni commenti sottolineano l’importanza di coinvolgere enti territoriali, promuovendo una pianificazione strategica a livello di bacino o area vasta.
CONCLUDENDO..
Non risulta in nessun atto o dichiarazione pubblica delle
Autorità competenti che quanto sopra sia stato preso in considerazione nel
porto di Spezia! La magistratura cosa dice? Niente come al solito quando si
tratta di attività rilevante impatto ambientale: porto, impianti energetici,
impianti di rifiuti, attività militari.
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