Nuova sentenza del Consiglio di Stato (sentenza n° 3922/2020 pubblicata il 19
giugno scorso, QUI)
sulle condizioni per potere impugnare atti a rilevanza ambientale da parte dei
Comitati di Cittadini.
La sentenza segue il
pronunciamento della Adunanza Plenaria
[NOTA 1]
del Consiglio di Stato, sentenza n°6
del 2020 (QUI),
sulla sussistenza di una legittimazione generale
degli enti esponenziali in ordine alla tutela degli interessi collettivi
dinanzi al giudice amministrativo, o se sia piuttosto necessaria, a tali fini,
una legittimazione straordinaria conferita dal legislatore.
LA SENTENZA DELLA ADUNANZA PLENARIA
L’Adunanza
Plenaria parte dalla riflessione per cui “la circostanza che la cura
dell’interesse pubblico generale (ad es. all’ambiente) sia rimessa
all’amministrazione non toglie, tuttavia, che essa sia soggettivamente
riferibile, sia pur indistintamente, a formazioni sociali, e che queste ultime,
nella loro dimensione associata, rappresentino gli effettivi e finali fruitori
del bene comune della cui cura trattasi.”
Quindi
aggiunge l’Adunanza Plenaria se alla Pubblica Amministrazione spetta la tutela
dell’interesse pubblico alle associazioni e formazioni sociali spetta la
titolarità dell’interesse legittimo o sostanziale. Da ciò l’Adunanza afferma il
presente principio: “Gli enti associativi esponenziali, iscritti nello speciale elenco delle
associazioni rappresentative di utenti o consumatori oppure in possesso dei
requisiti individuati dalla giurisprudenza, sono legittimati ad esperire azioni
a tutela degli interessi legittimi collettivi di determinate comunità o
categorie, e in particolare l’azione generale di annullamento in sede di
giurisdizione amministrativa di legittimità, indipendentemente da un’espressa
previsione di legge in tal senso”.
Quindi non
solo le associazioni riconosciute (come quelle ambientaliste dal Ministero dell’Ambiente
secondo il comma 5 articolo 18 della
legge 349/1986 - QUI)
ma anche i Comitati e associazioni non riconosciute che rispettino i criteri
fissati dalla giurisprudenza possono impugnare atti della Pubblica
Amministrazione.
I CRITERI DELLA GIURISPRUDENZA CHE
LEGITTIMANO ANCHE I COMITATI AD IMPUGNARE ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
1. perseguimento,
sancito in via statutaria e in modo non occasionale, di obiettivi di natura
ambientale;
2. Sussistenza
di un adeguato grado di rappresentatività
3. Sussistenza
di uno stabile collegamento con il
territorio in cui è sito il bene che si assume leso
L’ULTIMA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
SULLA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE PER I COMITATI
E ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE EX LEGE
La sentenza
n°3922 del 2020, già citata all’inizio del post, afferma quanto segue:
“Dagli atti di causa emerge la contemporanea
presenza dei predetti requisiti. Il Comitato si è costituito quale
soggetto collettivo il cui scopo istituzionale coincide con un impegno a
carattere preventivo teso ad impedire la compromissione di un bene,
l’ambiente, le cui varie componenti, sebbene suscettibili di protezione in via
autonoma, possono nondimeno apprezzarsi in una prospettiva unitaria. Per il
conseguimento di siffatto obiettivo esso si è reso promotore di una
iniziativa estrinsecantesi in una forma alternativa di trasporto pubblico,
attraverso l’estensione del metrobus sino a Brescia, nonché in una differente
soluzione della viabilità, nel contesto geografico di riferimento.
Le predette considerazioni
devono quindi condurre al riconoscimento che parte ricorrente incarna un
interesse originariamente diffuso nell’ambito della comunità rappresentata;
interesse che, attraverso lo scopo perseguito dal comitato ed il suo stabile
collegamento con l’area della quale si propone di tutelare i valori ambientali,
si è soggettivizzato e differenziato. Per la tutela di siffatto interesse,
pertanto, il Comitato è legittimato ad agire in giudizio.”
ottimo in linea con la Aarhus Convention!
RispondiEliminaSperiamo!
RispondiEliminaLe nostre petizioni sono perfettamente in linea con la sentenza
RispondiEliminaSe noi siamo nel legittimo,.. CHI ci BLOCCA e MINACCIA,..come sarà?
RispondiEliminaQualcuno sa se i Comitati in questione possono essere anche "spontanei" o devono essere costituiti legalmente?
RispondiEliminanon serve la costituzione legale , è fondamentale invece che il comitato non sia costituito solo per fare il ricorso ma dimostri di svolgere una attività generale a tutela dell'ambiente da tempo a prescindere dalla vertenza oggetto del ricorso specifico
RispondiEliminaL'associazione deve comunque avere uno statuto in cui sia nominata una azione ambientale della associazione che vuole esperire un ricorso.
Eliminabeh deve avere un minimo di regole di funzionamento interno altrimenti non è una associazione ma una sommatoria di individui allora tanto vale puntare a far fare il ricorso ai singoli cittadini residenti ad esempio
EliminaSarebbe importante codificare come costituire un comitato in modo adeguato da un punto di vista legale per poter rientrare nei termini della sentenza
RispondiEliminasi questo mi sembra un buon suggerimento
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