La Cassazione penale (sentenza n. 13324 del 30 aprile 2020 - QUI) è
tornata sulla natura del reato di getto
pericolose (articolo 674 Codice Penale) e sulle condizioni della sua configurabilità
in relazione alle emissioni odorigene in particolare. Soprattutto la sentenza chiarisce
ulteriormente che le emissioni odorigene da attività industriale il criterio della normale tollerabilità (articolo
844 Codice Civile) non è sufficiente per dimostrare la fattispecie del
reato suddetto ma occorre quello della “stretta tollerabilità”. Successivamente è intervenuta altra sentenza della Cassazione (Sez. III n. 33817 del 30 novembre 2020 QUI) che ha integrato la sentenza sopra indicata
GETTO DI COSE
PERICOLOSE: REATO UNICO
L’articolo 674 del Codice Penale individua due condotte punibili
con la contravvenzione ivi prevista (l'arresto fino a un mese o con l'ammenda
fino a euro 206):
1. Chiunque getta o versa, in un luogo di
pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte
a offendere o imbrattare o molestare persone,
2. Chiunque, nei casi non consentiti dalla
legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali
effetti.
Secondo la sentenza (che
riprendere giurisprudenza precedente) la fattispecie contravvenzionale
descritta dall'art. 674 cod. pen. non prevede due distinte ed autonome ipotesi
di reato, ma un reato unico, in quanto la condotta consistente nel provocare
emissioni di gas, vapori o fumo rappresenta una species del più ampio genus
costituito dal gettare o versare cose atte ad offendere, imbrattare o molestare
persone.
DEFINIZIONE DI MOLESTIA ALLA PERSONA
Con riguardo alla condotta di gettare o versare cose
atte ad offendere, imbrattare o molestare persone - che viene in rilievo nel
caso in esame - va ricordato che con il termine "molestia alla
persona" deve intendersi ogni fatto idoneo a recare disagio, fastidio o
disturbo ovvero a turbare il modo di vivere quotidiano; ne deriva che tale
idoneità deve essere accertata, dal giudice di merito, identificando la natura
delle cose gettate e ricostruendo le concrete modalità della condotta (Cassazione Sez. III n. 33817 del 30 novembre 2020).
CONFIGURABILITA' DEL REATO IN GENERALE
Ai fini della configurabilità del reato di getto
pericoloso di cose non si richiede che la condotta contestata abbia cagionato
un effettivo nocumento, essendo sufficiente che essa sia idonea ad offendere,
imbrattare o molestare le persone, ne consegue che è sufficiente per la
sussistenza dell'elemento materiale del reato che la realizzazione della
condotta sia idonea a mettere in pericolo l'interesse protetto; nè tale
attitudine deve essere necessariamente accertata mediante perizia, potendo il
giudice, secondo le regole generali, fondare il proprio convincimento su
elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni
testimoniali quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di
valutazioni meramente soggettive o di giudizi di natura tecnica, ma si limitino
a riferire quanto oggettivamente percepito dai dichiaranti medesimi.
LA CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI GETTO DI
COSE PERICOLOSE IN PRESENZA DI AUTORIZZAZIONE
In particolare questa
interpretazione, sulla natura unica del reato in questione, ha come conseguenza che anche in presenza di
autorizzazione alle emissioni si può realizzare la fattispecie di reato nel
caso in cui anche nel rispetto delle prescrizioni autorizzatorie si producono
le molestie olfattive alle persone. Afferma infatti la Cassazione che l'evento
di molestia provocato dalle emissioni di gas, fumi o vapori si ha non solo nei
casi di emissioni inquinanti in violazione dei limiti di legge, ma anche nel
caso di superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 cod.
civ., la cui tutela costituisce la "ratio" della norma incriminatrice
STRETTA TOLLERABILITÀ E NORMALE
TOLLERABILITÀ
Il criterio della stretta
tollerabilità è stato introdotto da tempo dalla giurisprudenza della Cassazione (vedi sentenza n°36905 del 18 giugno 2015) per ovviare ad un limite del
criterio della normale tollerabilità previsto dall’articolo 844 Codice Civile. Quest’ultimo,
secondo la giurisprudenza della Cassazione, va riferito esclusivamente al contenuto
del diritto di proprietà e
non può essere utilizzato per giudicare l’illiceità d’immissioni che rechino
pregiudizio anche alla salute umana o all’integrità dell’ambiente naturale. In altri termini il criterio della normale tollerabilità non rileva in caso di condotta che si concretizzi nel “gettare" o "versare" cose atte ad offendere,
imbrattare o molestare persone (Cassazione Sez. III n. 33817 del 30 novembre 2020).
Conclude
sul punto la Cassazione nella sentenza qui esaminata (sentenza n. 13324 del
30 aprile 2020): “… un'attività
produttiva di carattere industriale autorizzata può procurare molestie alle
persone, per la mancata attuazione dei possibili accorgimenti tecnici e
dell'osservanza del principio di precauzione che deve informare l'attività
produttiva potenzialmente in grado di arrecare disturbo e molestie alla salute
delle persone. Secondo questo orientamento è configurabile il reato di getto
pericoloso di cose in caso di produzione di "molestie olfattive"
mediante un impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera, in
quanto non esiste una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e
valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione, quale
parametro di legalità dell'emissione, del criterio della "stretta
tollerabilità", e non invece, di quello della "normale
tollerabilità" previsto dall'art. 844 cod. civ., attesa l'inidoneità di
quest'ultimo ad assicurare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute
umana.” Nella stessa direzione Cassazione Sez. III n. 33817 del 30 novembre 2020: "in caso di
"molestie olfattive", poi, quando non esiste una normativa statale
che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, la
Corte di cassazione ha individuato il criterio della "stretta
tollerabilità" quale parametro di legalità dell'emissione, attesa
l'inidoneità ad approntare una protezione adeguata all'ambiente ed alla salute
umana di quello della "normale tollerabilità", previsto dall'art. 844
cod. civ."
LA NUOVA SENTENZA DELLA CASSAZION CHIARISCE
IL RAPPORTO TRA STRETTA TOLLERABILITÀ E REATO DI GETTO DI COSE PERICOLOSE
La Cassazione in questa
ultima sentenza ricorda però che l'art. 674 cod. pen. espressamente vieta le
emissioni di gas, di vapori o di fumo atti a cagionare l'evento di molestia
alle persone, "molestia" che, come affermato da una risalente ma
condivisibile pronuncia, ricomprende tutte le situazioni di fastidio, disagio,
disturbo e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete che
producono un impatto negativo, anche psichico, sull'esercizio delle normali
attività quotidiane di lavoro e di relazione (Cassazione Sez. 3, n. 38297 del 18/06/2004), situazioni che non comprendono il danno o anche il pericolo di
danno alla salute e/o all'ambiente, casi nei quali altre sono le fattispecie
incriminatrici applicabili.
In altri termini il criterio della stretta tollerabilità è inteso nel senso le
emissioni intollerabili indebite sono, per un verso, quelle diverse o
eccedenti dai limiti connaturali dell’attività produttiva da cui si originano e,
per altro verso, anche quelle strettamente
connaturate all’attività, ma comunque evitabili
con gli opportuni accorgimenti. Al di fuori di questo perimetro (che ci
pare possa anche corrispondere a quello espresso con la locuzione “stretta tollerabilità”, il privato che
si sente leso potrà solo invocare la tutela civilistica di cui all’art. 844 cod. civ. [NOTA 1]
LA CONFIGURABILITÀ DEL REATO DI GETTO DI
COSE PERICOLOSE IN MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE
La nuova sentenza della
Cassazione qui esaminata, per le
attività produttive conclude affermando che occorra distinguere:
1. attività
svolte senza autorizzazione (perché non prevista o perché non richiesta o
ottenuta) : il contrasto con gli interessi protetti dalla disposizione di legge
va valutato secondo criteri di "stretta
tollerabilità"
2.
attività svolte in conformità alle previste autorizzazioni e senza superamento
dei limiti ivi previsti: si deve fare riferimento alla "normale tollerabilità" delle
persone quale si ricava dal contenuto dell'art. 844 cod. civ.
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