La Regione Liguria attraverso il suo Vicedirettore
Generale Ambiente nega la possibilità alle associazioni ambientaliste
regionali e ai comitati dei cittadini la
partecipazione alla conferenza dei servizi che si terrà questa mattina nel
Palazzo della Regione a Genova. La Conferenza dei Servizi ha per oggetto le
integrazioni al progetto di biodigestore (per i rifiuti organici) proposto nel
sito di Saliceti nel Comune di Vezzano Ligure.
Le motivazioni addotte
dalla dirigente regionale sono in parte non fondate giuridicamente e
in altra parte chiaramente contraddittorie, vediamo perché.
La tesi della dirigente
come si legge nella nota che riproduco sopra è la seguente: possono partecipare
alle Conferenze dei Servizi solo le associazioni ambientaliste riconosciute dal
Ministero dell’Ambiente (secondo la legge istitutiva dello stesso) e comunque
con le loro rappresentanze nazionali o su mandato di queste ultime.
La affermazione della
dirigente è secca non lascia, apparentemente, margini alle
interpretazioni. Ma è sbagliata per due
motivi che si fondano sulla legge non sulle interpretazioni soggettive della dirigente e neppure di quelle del sottoscritto ovviamente.
Il primo è che le norme
che disciplinano la partecipazione di associazioni, comitati o comunque
rappresentanti di interessi diffusi esistono e sono contenute nella legge
241/1990 in particolare nel suo capo III. A queste norme occorre fare riferimento
per capire chi può, e come, partecipare alla Conferenza dei Servizi.
La norma fondante è l’articolo
9 della legge 241/1990 che recita: “1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché
i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui
possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire
nel procedimento.” La legge fa riferimento al
concetto di portatori di interesse diffusi quindi proprio a soggetti come
comitati e associazioni locali, mentre non c’è alcun riferimento alle
associazioni nazionali.
A rafforzare questa norma rispetto alla
questione qui in discussione è il comma 5 dell’articolo 14 della legge 241/1990
che afferma alcuni principi generali validi per tutti i tipi di conferenze dei
servizi disciplinati dalla legge 241 compresa quella convocata per il progetto
di biodigestore spezzino e cioè la conferenza in simultanea ai sensi dell’articolo
14-ter. Ebbene detto comma 5 articolo 14 recita: “5. L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui
all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi
dell'articolo 9.”
Quindi il principio di
poter partecipare da parte di portatori di interessi diffusi (comitati e
associazioni tra questi) vale anche nella conferenza dei servizi senza
distinzioni tra associazioni riconosciute o meno dal Ministero dell’Ambiente.
D’altronde che le cose
stiano così oltre dalla legge sopra citata viene confermato dalle risposte
pubblicate nel sito governativo “Italia semplice – Agenda per la
semplificazione” (QUI) . In particolare
si veda la domanda 35 (QUI) e la
relativa risposta che riporto integralmente di seguito nel riquadro:
“35. E’ possibile la partecipazione alla conferenza di
servizi dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o
comitati?
L’art. 14, co. 5 l. n. 241/1990 richiama l’art. 9
della stessa legge e pertanto i soggetti portatori di interessi pubblici o
privati o di interessi diffusi ai quali possa derivare un pregiudizio dal
provvedimento in conferenza hanno facoltà di intervenire nella conferenza
stessa restando però privi del diritto di voto.
Il secondo. La nota della dirigente
regionale contiene una motivazione che possiamo definire appartenente a quelle
scuse da “zappa sui piedi”. Infatti
nell’affermare che le associazioni ambientaliste possono partecipare ma
solo se di livello nazionale “con la speciale legittimazione dovuta al
riconoscimento da parte del Ministero dell’Ambiente” sembra far pensare che
queste abbiamo un diritto assoluto di partecipazione alla Conferenza dei
Servizi, un diritto cioè esercitabile automaticamente senza neppure richiedere
la partecipazione. Intanto se fosse così
non si capisce come mai le associazioni non siano state convocate formalmente
alla Conferenza insieme a tutti gli altri enti pubblici interessati.
Ma al di la di questo in
realtà la legge è chiarissima sulle modalità partecipative di associazioni e
comitati : “hanno facoltà di intervenire”.
Quindi hanno diritto di chiedere di partecipare, a prescindere da dal fatto che
siano nazionali o locali riconosciute o meno, ma spetta poi al responsabile del
procedimento decidere se accettare la loro partecipazione . Ma questa
accettazione proprio perché la legge afferma che hanno facoltà non può essere
negata con motivazioni apodittiche e assolute come fa la dirigente regionale
nella nota pubblicata all’inizio di questo post. La negazione deve fondarsi non
su divieti assoluti che non esistono ma su motivazioni specifiche legate al
procedimento in corso, all’oggetto della conferenza , a questioni di ordine
pubblico. Insomma a situazioni che possono sfalsare gli ordinati lavori della
conferenza. Quindi motivi molto particolari sicuramente non applicabili al caso
in questione.
CONCLUDENDO
Questa nota della Regione
Liguria è sbagliata in due sensi: è contra legem e allo stesso tempo sminuisce
il ruolo che l’ente che convoca la conferenza dei servizi ha nel selezionare i
partecipanti e garantire l’ordinato svolgimento dei lavori della stessa.
Insomma siamo ben lontani
da quanto ha scritto la Corte Costituzionale con sentenza
n. 302/1994 che, in riferimento
ai processi decisionali a rilevanza ambientale, ha affermato: “in
una corretta e
moderna concezione costituisce un valore costituzionale dal contenuto ‘integrale’, nel senso che
in esso vengono
sommati una pluralità
di valori non
limitabili solo agli aspetti storico-culturali, sanitari
ed ecologici della
tutela, ma comprensivi
pure di esigenze
e di istanze partecipative, la cui realizzazione
implica non solo l’attivazione di tutti i soggetti pubblici (in virtù del
principio della “leale
collaborazione”), ma anche
quello dei membri
della società civile, dei quali
non può essere trascurato il positivo contributo per una efficace tutela dei
beni ambientali”.
Ma di questa lontananza
abbiamo contezza da tempo!
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