giovedì 4 giugno 2020

La partecipazione dei cittadini alla conferenza dei servizi secondo la legge e secondo la Regione Liguria


La Regione  Liguria attraverso il suo Vicedirettore Generale Ambiente nega la possibilità alle associazioni ambientaliste regionali  e ai comitati dei cittadini la partecipazione alla conferenza dei servizi che si terrà questa mattina nel Palazzo della Regione a Genova. La Conferenza dei Servizi ha per oggetto le integrazioni al progetto di biodigestore (per i rifiuti organici) proposto nel sito di Saliceti nel Comune di Vezzano Ligure.
Le motivazioni addotte dalla dirigente regionale sono in parte  non fondate giuridicamente e in altra parte chiaramente contraddittorie, vediamo perché.


La tesi della dirigente come si legge nella nota che riproduco sopra è la seguente: possono partecipare alle Conferenze dei Servizi solo le associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell’Ambiente (secondo la legge istitutiva dello stesso) e comunque con le loro rappresentanze nazionali o su mandato di queste ultime.

La affermazione della dirigente è secca non lascia, apparentemente, margini alle interpretazioni.  Ma è sbagliata per due motivi che si fondano sulla legge non sulle interpretazioni soggettive della dirigente  e neppure di quelle del sottoscritto ovviamente.

Il primo è che le norme che disciplinano la partecipazione di associazioni, comitati o comunque rappresentanti di interessi diffusi esistono e sono contenute nella legge 241/1990 in particolare nel suo capo III. A queste norme occorre fare riferimento per capire chi può, e come, partecipare alla Conferenza dei Servizi.  
La norma fondante è l’articolo 9 della legge 241/1990 che recita: “1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.” La legge fa riferimento al concetto di portatori di interesse diffusi quindi proprio a soggetti come comitati e associazioni locali, mentre non c’è alcun riferimento alle associazioni nazionali.
A rafforzare questa norma rispetto alla questione qui in discussione è il comma 5 dell’articolo 14 della legge 241/1990 che afferma alcuni principi generali validi per tutti i tipi di conferenze dei servizi disciplinati dalla legge 241 compresa quella convocata per il progetto di biodigestore spezzino e cioè la conferenza in simultanea ai sensi dell’articolo 14-ter. Ebbene detto comma 5 articolo 14 recita: “5. L'indizione della conferenza è comunicata ai soggetti di cui all'articolo 7, i quali possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 9.
Quindi il principio di poter partecipare da parte di portatori di interessi diffusi (comitati e associazioni tra questi) vale anche nella conferenza dei servizi senza distinzioni tra associazioni riconosciute o meno dal Ministero dell’Ambiente.
D’altronde che le cose stiano così oltre dalla legge sopra citata viene confermato dalle risposte pubblicate nel sito governativo “Italia semplice – Agenda per la semplificazione” (QUI) . In particolare si veda la domanda 35 (QUI) e la relativa risposta che riporto integralmente di seguito nel riquadro:
35. E’ possibile la partecipazione alla conferenza di servizi dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati?
L’art. 14, co. 5 l. n. 241/1990 richiama l’art. 9 della stessa legge e pertanto i soggetti portatori di interessi pubblici o privati o di interessi diffusi ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento in conferenza hanno facoltà di intervenire nella conferenza stessa restando però privi del diritto di voto.


Il secondo. La nota della dirigente regionale contiene una motivazione che possiamo definire appartenente a quelle scuse da “zappa sui piedi”.  Infatti  nell’affermare che le associazioni ambientaliste possono partecipare ma solo se di livello nazionale “con la speciale legittimazione dovuta al riconoscimento da parte del Ministero dell’Ambiente” sembra far pensare che queste abbiamo un diritto assoluto di partecipazione alla Conferenza dei Servizi, un diritto cioè esercitabile automaticamente senza neppure richiedere la partecipazione.  Intanto se fosse così non si capisce come mai le associazioni non siano state convocate formalmente alla Conferenza insieme a tutti gli altri enti pubblici interessati.
Ma al di la di questo in realtà la legge è chiarissima sulle modalità partecipative di associazioni e comitati : “hanno facoltà di intervenire”. Quindi hanno diritto di chiedere di partecipare, a prescindere da dal fatto che siano nazionali o locali riconosciute o meno, ma spetta poi al responsabile del procedimento decidere se accettare la loro partecipazione . Ma questa accettazione proprio perché la legge afferma che hanno facoltà non può essere negata con motivazioni apodittiche e assolute come fa la dirigente regionale nella nota pubblicata all’inizio di questo post. La negazione deve fondarsi non su divieti assoluti che non esistono ma su motivazioni specifiche legate al procedimento in corso, all’oggetto della conferenza , a questioni di ordine pubblico. Insomma a situazioni che possono sfalsare gli ordinati lavori della conferenza. Quindi motivi molto particolari sicuramente non applicabili al caso in questione.


CONCLUDENDO
Questa nota della Regione Liguria è sbagliata in due sensi: è contra legem e allo stesso tempo sminuisce il ruolo che l’ente che convoca la conferenza dei servizi ha nel selezionare i partecipanti e garantire l’ordinato svolgimento dei lavori della stessa.
Insomma siamo ben lontani da quanto ha scritto la Corte Costituzionale con  sentenza  n.  302/1994 che, in riferimento ai processi decisionali a rilevanza ambientale, ha affermato: “in  una  corretta  e  moderna concezione costituisce un valore costituzionale  dal contenuto ‘integrale’, nel senso  che  in  esso  vengono  sommati  una  pluralità  di  valori  non  limitabili  solo agli  aspetti  storico-culturali,  sanitari  ed  ecologici  della  tutela,  ma  comprensivi  pure  di  esigenze  e  di  istanze partecipative, la cui realizzazione implica non solo l’attivazione di tutti i soggetti pubblici (in virtù  del  principio  della  “leale  collaborazione”),  ma  anche  quello  dei  membri  della  società civile, dei quali non può essere trascurato il positivo contributo per una efficace tutela dei beni ambientali”.

Ma di questa lontananza abbiamo contezza da tempo!


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