Il Consiglio di Stato con
sentenza n° 1923 (QUI)
pubblicata oggi è tornato sulla tematica di come devono essere classificate le
industrie insalubri secondo la vigente normativa nonché la precedente
giurisprudenza amministrativa anche di primo grado.
Oggetto della sentenza è l’impugnazione
da parte del gestore di un impianto di produzione di
emulsioni e conglomerati bituminosi) del provvedimento dirigenziale di un Comune della Lombardia con il quale si dichiarava la la classificazione come industria insalubre dell'impianto in questione.
La sentenza è
interessante, al di la del caso specifico, perché chiarisce ulteriormente le
modalità con le quali una industria o attività inquinante debba essere
classificata come industria insalubre ai sensi dell’articolo 216 del Testo
Unico Leggi Sanitarie del 1934 (QUI).
I MOTIVI DELL’APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO
DA PARTE DEL GESTORE DELL’IMPIANTO DI BITUMI
Secondo l’appellante (che
chiedeva l’annullamento della precedente sentenza del TAR Lombardia che aveva
già respinto il suo ricorso in primo
grado) :
1. la classificazione dell’insediamento
produttivo come industria insalubre di prima classe era stata disposta
prescindendo da una puntuale e concreta verifica circa l’effettiva pericolosità
dell’attività svolta;
2.
non sussistevano i presupposti per operare detta classificazione:
2.1. essendo
l’insediamento produttivo della società ricorrente ubicato all’esterno del
centro abitato, in zona agricola;
2.2. inoltre
gli enti preposti alla tutela igienico-sanitaria si erano pronunciati
favorevolmente circa lo svolgimento dell’attività produttiva in loco e
lo stesso Comune territorialmente interessato aveva rilasciato il nulla osta
per l’esercizio dell’attività medesima.
IL CONSIGLIO DI STATO RESPINGE L’APPELLO
DELLA DITTA CON QUESTE MOTIVAZIONI
1. l’indicazione
e classificazione delle attività industriali pericolose per la salute non è
effettuata dagli enti di riferimento territoriale bensì, ai sensi dell’articolo
216 del testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265), da apposito decreto ministeriale, che attualmente – così come alla data
di riferimento - è il decreto ministeriale 5 settembre 1994
2. il Decreto 5 settembre 1994 indica nell’ ”Elenco
delle industrie insalubri”, alla Parte I (“Industrie di prima classe”), Sezione
B) (“Prodotti e materiali - e fasi interessate dell’attività industriale”), n.
13), le seguenti attività: “Asfalti e bitumi, scisti bituminosi, conglomerati
bituminosi: distillazione, preparazione, lavorazioni”. Quindi l’impianto in oggetto rientrando in
questo elenco è industria insalubre ex lege;
3.
la dichiarazione ex lege dell’impianto come industria insalubre fa salve le “verifiche
in sede locale circa l’effettiva nocività di strutture ed impianti adibiti
all’attività medesima, da valutarsi avendo riguardo sia al contesto ambientale
nel quale l’attività si svolge, sia alla eventuale attivazione di soddisfacenti
misure di salvaguardia”..
4.
la “classificazione” da parte del Comune è un mero atto dovuto , ed il relativo provvedimento assume natura non di
classificazione (quella abbiamo visto avviene ex lege) ma di dichiarazione di
rispondenza dell’industria alle caratteristiche dell’elenco, con eventuale
indicazione delle relative incombenze e/o obblighi. Quindi è un dovere
dell’autorità amministrativa di accertare direttamente in sede locale
l’esistenza in concreto della nocività dell’impianto classificato ex lege. L’autorità
amministrativa in questo caso è in primo luogo il Sindaco del Comune su cui
insiste l’impianto insalubre, se non fa questo accertamento è passibile di
omissioni di atti di ufficio e se c’è un danno ai residenti prodotto dall’impianto
anche ulteriori responsabilità penali in concorso con il gestore;
5.
la collocazione dell’attività industriale della ricorrente al di fuori del
centro abitato, l’assenza di provvedimenti inibitori da parte del Comune, con
trasferimento dell’azienda, il rilascio di un nulla osta all’esercizio
dell’attività, non mutano i termini della questione: se l’impianto rientra nell’elenco
del Decreto Ministeriale 5 settembre 1994 è comunque industria insalubre;
6. spetta
al gestore dimostrare che l’impianto classificato insalubre non reca danni alla
salute dei residenti e questo lo può fare dal momento in cui si formalizza la
classificazione della industria come insalubre e la formalizzazione non
richiede una comunicazione di avvio procedimento da parte del Comune in quanto come
abbiamo visto la classificazione avviene automaticamente ex lege.
CONCLUSIONI
Dalla sentenza sopra
descritta di confermano due elementi fondamentali della normativa sulle
industrie insalubri:
1.
la classificazione ex lege delle industrie insalubri (al contrario di quanto
interpretato tempo fa ad esempio dalla Provincia di Spezia per un impianto
rifiuti nel Comune di Vezzano Ligure, vedi QUI);
2.
l’obbligo del Sindaco, supportato da ASL o altro ente e/o istituto tecnico, di
predisporre misure di contenimento dell’impatto sanitario dell’impianto
classificato insalubre;
3.
sulla base della istruttoria di cui al punto 2 Il Sindaco può decidere di
limitare l’attività dell’impianto, di sospendere tale attività fino ad imporne
l’allontanamento dalla zona abitata;
4.
è indiscutibile,ma di questo la sentenza sopra esaminata non tratta, che una
regolamentazione sulla localizzazione delle industrie insalubri presenti e
future renderebbe più semplice le attività di cui ai punti 2 e 3.
Nessun commento:
Posta un commento