Il Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 (QUI) sul ripristino della
natura (di seguito Regolamento) ha come obiettivo principale quello di
recuperare la biodiversità di ecosistemi terrestri marittimi fluviali e lacuali
per riportarli ad uno stato buono secondo le definizioni del Regolamento stesso.
Il Regolamento ha delle scadenze effettive a partire dal 2030 (QUI) ma, come dimostrerò nel post che segue, è possibile che si possa da subito disciplinare misure di conservazione quanto meno delle aree naturali con maggiori criticità per impedire che al momento della esecuzione delle misure di ripristino queste intervengano in situazioni eccessivamente degradate con costi ambientali ma anche finanziari notevoli. Sull’aspetto dei costi economici nel post illustrerò studi ufficiali che dimostrano il rilievo di questo aspetto in mancanza di adeguate misure di prevenzione delle aree che dovranno essere oggetto degli strumenti disciplinati dal Regolamento.
Le Regioni e gli Enti Parco in collaborazione con le
amministrazioni locali possono avere un ruolo fondamentale nel predisporre
(anche con appositi provvedimenti) un regime transitorio di mantenimento in
vista della attuazione delle scadenze del Regolamento.