L’articolo 13 del Decreto-legge n° 73 del 21 maggio 2025
(QUI)
apporta modifiche all’articolo 12 del Decreto Legislativo 190/2024. Questo DLgs
disciplina il regime autorizzatorio per gli impianti da fonti rinnovabili come
ho descritto QUI.
Si conferma una tendenza di fondo: la transizione
ecologica, a prescindere dagli impianti che si vogliono proporre (a fonti
fossili o rinnovabili), sta diventando la scusa per derogare ed attaccare i
fondamenti del diritto ambientale a tutela dei territori.
In particolare, l’articolo 12 del DLgs 190/2024, ora
modificato dal nuovo Decreto-legge 73/2025, disciplina i Piani regionali per individuare le c.d. zone di accelerazione per la localizzazione
degli impianti da fonti rinnovabili.
L’ambientalismo lobbysta non capisce che le deroghe alle norme ambientali in materia di alcune tipologie di impianti difesi dalle associazioni ambientaliste nazionali (soprattutto Legambiente, vedi QUI) stanno diventando il cavallo di troia per trasformare le procedure di valutazione dell’impatto ambientale in una sorta di via libera preventivo a vari impianti e interventi: infrastrutture trasporti, rigassificatori, impianti per la telefonia mobile, impianti classificati strategici,estrazioni materie prime critiche per gli impianti da rinnovabili e la digitalizzazione dell'economia, biodigestori anaerobici per il biometano, opere per lo sviluppo dei porti etc. etc.
Vediamo, di seguito, in sintesi le principali deroghe alle norme ambientali della nuova normativa per poi analizzare specificamente la nuova versione dell’articolo 12 del DLgs 190/2024 come modificato dal nuovo Decreto-legge 73/2025…