giovedì 14 maggio 2026

Le condizioni per considerare non sostanziale una modifica di un impianto rifiuti con il CSS

Sentenza del Consiglio di Stato n°3362 del 29 aprile 2026 (QUI) che ha definito le condizioni e le modalità istruttorie che possono giustificare la qualificazione di una modifica di un impianto rifiuti come non sostanziale. Condizioni e istruttorie che richiedono, attraverso la apposita conferenza dei servizi, una valutazione completa delle problematiche ambientali e di salute pubblica, comprensiva dei titoli edilizi. Il tutto in relazione ad un impianto esistente che ha per oggetto il recupero di rifiuti non pericolosi con l’introduzione dello stoccaggio del combustibile solido secondario (CSS), prodotto dallo stesso impianto, sul terreno di pertinenza distinto.

Una sentenza importante che fornisce una interpretazione più rigorosa sotto il profilo ambientale in relazione alla presenza del combustibile solido secondario rispetto alle esagerate facilitazioni che questo materiale ha avuto in questi ultimi anni, vedi QUI.

mercoledì 13 maggio 2026

I poteri delle Regioni nel rivedere le aree idonee per biodigestori di fronte alla contrarietà del Comune

Sentenza del Consiglio di Stato n° 2942 del 14/4/2026 (QUI) che, confermando la sentenza di primo grado del Tar, afferma il diritto della Regione di rivedere l’inserimento nella programmazione di un sito per un biodigestore al fine di ottenere contributi pubblici per realizzare l’impianto, dopo la decisione del Comune territorialmente di non volere più detto sito nella propria circoscrizione di competenza istituzionale.

La sentenza conferma come questa decisione non lede nessun diritti quesiti alla impresa che aveva proposto di realizzare il biodigestore (di 60.000 ton/anno con project financing) nel sito individuato inizialmente con manifestazione di interesse promossa dalla Regione e attuata dalla Agenzia regionale quale ente pubblico che gestisce il servizio rifiuti.

Analizziamo di seguito la sentenza ...

mercoledì 6 maggio 2026

Impianto rifiuti di Arcola (SP): i disagi sanitari e ambientali, le reali competenze e responsabilità

Sull'impianto di gestione rifiuti in località Groppolo (Comune di Arcola) in questi giorni leggo, da parte di vari rappresentanti politici e amministratori, dichiarazioni contraddittorie e a volte anche confuse sulle competenze relative alla soluzione dei gravi disagi ambientali e sanitari prodotti dall'impianto.

Vediamo di ricostruire almeno le competenze a livello normativo: sia per i poteri di ordinanza a tutela della salute pubblica che per le questioni della delocalizzazione e delle carenze nelle autorizzazioni rilasciate negli ultimi anni, ed infine per gli inadeguati controlli sanitari e dell’esercizio dei poteri di diffida e revoca delle autorizzazioni.

giovedì 30 aprile 2026

GLI IMPIANTI INQUINANTI NON SONO PIÙ INDUSTRIE INSALUBRI PER LEGGE!

L’articolo 14 della legge n° 50 del 20 aprile 2026 al comma 3 (QUI) ha escluso dalla applicazione della normativa sulle industrie insalubri di prima classe le imprese che risultino in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Siamo di fronte ad un provvedimento ambiguo perché da un lato potrebbe presentarsi, ad una analisi meramente letterale, come una semplificazione. Infatti, il parametro salute pubblica è comunque valutato dentro le procedure di AIA per cui si potrebbe ritenere ridondante imporre ulteriori passaggi burocratici alle imprese. Peccato che invece anche questo aspetto, come vedremo, viene aggirato dalla nuova norma.

Soprattutto l’obiettivo di questa nuova norma non è quello che appare a prima vista. Si tratta di un “regalo” a favore delle imprese in danno della salute pubblica e dei Comuni.

Vediamo perché ma intanto cosa dicono i due articoli 216 e 217 del testo unico leggi sanitarie (QUI) che disciplinano il potere dei Comuni in materia di industrie insalubri?

martedì 28 aprile 2026

Infrastrutture critiche le nuove linee guida UE su eventi incidentali. Il caso rigassificatore Panigaglia

Pubblicata la Comunicazione della Commissione UE del 11 settembre 2025 che delinea NUOVE LINEE GUIDA (QUI) per rafforzare la resilienza delle infrastrutture critiche in tutta l'UE, supportando gli Stati membri nell'identificazione di dette entità critiche al fine di prevenire o gestire incidenti alle stesse prodotti da azione volontaria (terrorismo o azione di guerra), errore umano, evento naturale

Le linee guida sono particolarmente significative proprio se viste da un golfo come quello spezzino dove troviamo la presenza del rigassificatore di Panigaglia e le attività connesse di trasbordo e bunkeraggio del GNL oltre a quelle relative al porto appartenenti a settori e sottosettori elencati dalla Direttiva UE sulle infrastrutture critiche come vedremo. 

La Prefettura di Spezia in modo vergognoso non le ha considerate connesse (QUI) e la Autorità di sistema portuale ha rimosso il fatto che dette attività legate al GNL si collocano in un porto con caratteri industriali senza piano di sicurezza portuale (QUI). Invece le Linee Guida confermano la necessità di valutare questa connessione anche con riferimento alla normativa sulle infrastrutture critiche come vedremo nel proseguo del post.

 

Prima di entrare nel merito sulle nuove Linee Guida e le infrastrutture critiche presenti nel porto spezzino (ma la questione potrebbe estendersi agli altri porti liguri), vediamo l’oggetto preciso di queste Linee Guida per poi chiarire cosa sono le infrastrutture e/o gli enti critici.

N.B. per una analisi sistematica delle Linee Guida vedi QUI.

giovedì 16 aprile 2026

Nuovi criteri UE per ispezioni su incidenti in impianti Seveso III

Documento (per il testo completo QUI) dell'Ufficio per i rischi di incidenti gravi (MAHB) del Centro comune di ricerca (JRC- QUI) della Commissione europea che dal 1982 ha fornito supporto scientifico a questa legislazione europea volta alla prevenzione e alla mitigazione degli incidenti gravi che coinvolgono sostanze pericolose.

Nel post in premessa trovate una sintesi dei principali contenuti del Documento per poi una traduzione quasi completa dello stesso  con una ricostruzione per settori per agevolare la lettura. 

domenica 12 aprile 2026

Rigassificatore di Panigaglia: la VIA che poteva impedirne il consolidamento e avviarne la dismissione

Come ho già avuto modo di intervenire (QUI) il recente progetto di ammodernamento del rigassificatore di Panigaglia non ha avuto la VIA ordinaria con motivazioni di merito contestabili in particolare la questione del dragaggio e gli impatti non rilevati sulle aree protette naturali contermini al sito in cui è collocato il suddetto impianto.

In questo post voglio aggiungere un ulteriore e più specifico motivo  procedurale (prima ancora che di merito) per cui non solo il progetto di ammodernamento del rigassificatore ma l’intero impianto esistente dal 1971 doveva andare a VIA ordinaria e non ad una semplice verifica di assoggettabilità.

Vediamo perché pur essendo entrato in funzione nel lontano 1971 (quando la disciplina della VIA non era in vigore) le modifiche dell’impianto andavano assoggettate a questa procedura di valutazione insieme con le parti storiche dell'impianto.

venerdì 10 aprile 2026

Rigassificatore di Panigaglia ancora una volta senza Valutazione di Impatto Ambientale

Il Ministero dell’Ambiente con Decreto dirigenziale dello scorso 8 aprile (QUI) ha deciso di non applicare la più rigoroso Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) al progetto di ammodernamento del rigassificatore di Panigaglia.

Prosegue il consolidamento dell’impianto in un sito che se scelto oggi non passerebbe nessuna istruttoria della normativa sul rischio di incidenti rilevanti (c.d. Seveso III). 

Consolidamento di cui il progetto ora avvallato è solo l’ultimo tassello visti gli altri progetti approvati Vessel Reloading (QUI) e Truck Loading (QUI). Il tutto frazionamento la valutazione di ognuno violando i principi di diritto comunitario della VIA e senza un piano di emergenza portuale complessivo e senza applicare il piano emergenza esterno del rigassificatore a questi progetti (QUI).

giovedì 26 marzo 2026

Inchiesta sulle ZLS: l’attacco della lobby portuale all’ambiente e ai territori.

Le Zone logistiche semplificate (di seguito ZLS) stanno invadendo i territori delle nostre Regioni grazie ad una normativa che permette la perimetrazione di queste zone ben oltre le stesse aree di interesse portuale.

Le ZLS nascono per estendere, le agevolazioni e semplificazione per insediare attività e imprese nelle Zone Economiche Speciali ZES alle aree portuali del centro nord quindi anche a quella spezzina e genovese. Ma la possibilità di estendere il perimetro delle ZLS si è ampliata progressivamente come ho spiegato QUI.

Le ragioni di questa espansione nascono proprio dalle finalità delle ZLS come ben definite dalla normativa di riferimento e dal Regolamento nazionale approvato con DPCM 4 marzo 2024 n° 40: semplificare le autorizzazioni, derogare alle norme ambientali, limitare il ruolo degli enti locali nella pianificazione dei loro territori.

Per una analisi della evoluzione storica della normativa sulle ZLS fino al DPCM 40/2024 vedi QUI nella prima parte.

 

Il post che segue è diviso in tre parti:

PARTE 1: una sintesi delle semplificazioni e deroghe previste dal regolamento nazionale ex DPCM 40/2024.

PARTE 2: una sintesi della normativa e dei parametri ambientali per lo sviluppo sostenibile non presa in considerazione da parte dei Piani di sviluppo strategico delle ZLS ad oggi istituite nel nostro Paese

PARTE 3: una analisi dei singoli Piani di sviluppo strategico delle ZLS nelle varie Regioni mettendone in rilievo le principali criticità: ambientali, urbanistiche, partecipative delle comunità locali, ma anche le potenzialità positive quando sussistono.

 

Quello che segue non è un attacco alle ZLS in quanto tali ma all’uso che ne viene fatto dalla lobby portuale in accordo con una classe politica e burocratica di posteggiatori che hanno rinunciato a pianificare il territorio con una corretta ponderazione degli interessi in esso presenti come afferma l’articolo 41 della Costituzione.