martedì 21 luglio 2026

Gli armatori non si accontentano dei miliardi della UE e attaccano il sistema ETS applicato alle navi.

ETS: acronimo di Emissions Trading System.  È il sistema europeo di scambio di quote di emissione di CO₂, basato sul principio “cap-and-trade”, che mira a ridurre le emissioni di gas serra nei settori industriali e dell’energia.

Il sistema ETS è disciplinato dalla Direttiva (UE) 2023/959 (QUI) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 che, modificando la Direttiva quadro 2003/87/CE (EU-ETS), ha esteso il sistema di scambio quote emissioni dei gas serra al trasporto marittimo. Per una analisi di questa normativa e per capire il sistema scambio quote di emissioni vedi QUI.

Gli operatori marittimi a cominciare dalla Associazione degli armatori italiani (Confitarma) da tempo contestano questa normativa che produrrebbe danni a loro prima di tutto e alla competitività del sistema degli operatori marittimi.

Nel post che segue dimostrerò:

1. I danni della suddetta normativa sono in realtà stati molto dimensionati rispetto alla importanza globale della riduzione delle emissioni dei gas serra.  

2. Sono molte le cose non dette sulla problematica della applicazione del sistema ETS alle navi e soprattutto molto si può fare per una equilibrata applicazione di detta normativa e di questo fornisco nel post alcuni esempi.

3. la vera dimostrazione della logica lobbystica degli armatori emerge dalla loro posizione sulla recentissima proposta della Commissione UE di revisione della applicazione della Direttiva EU-ETS al settore marittimo.

lunedì 13 luglio 2026

Strategia nazionale per le infrastrutture critiche: i limiti per impianti energetici e porti

Pubblicata (QUI) dal Governo italiano la Strategia Nazionale per la resilienza delle infrastrutture critiche.

Le infrastrutture critiche sono disciplinate dalla Direttiva (UE) 2022/2557 (QUI) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 (di seguito Direttiva). La Direttiva è stata recepita in Italia dal DLgs 134/2024 (QUI) che elenca nell’allegato A (QUI) le potenziali tipologie di impianti e attività classificabili come infrastrutture critiche necessarie per la fornitura di un servizio essenziale, ad esempio, nell’energia e nei trasporti. Per "servizio essenziale" si intende un servizio cruciale per il mantenimento di funzioni sociali vitali, attività economiche, salute e sicurezza pubblica o ambiente. Critiche quindi perché un incidente può mettere in crisi lo svolgimento di detti servizi e attività essenziali per gli interessi nazionali di uno stato membro.

La Strategia fornisce indicazioni operative per attuare quanto previsto dalla suddetta normativa ma rimuove i ritardi clamorosi rispetto alla Direttiva europea (anche quella precedente del 2008) e sulle disapplicazioni in atto in diverse situazioni che vedono nel nostro Paese la presenza di infrastrutture classificabili come critiche.

Di seguito nel post troverete:  

La PARTE 1 che analizza le sopra richiamate criticità con una particolare approfondimento del caso studio del rigassificatore di Panigaglia. 

La PARTE 2 dove ricostruisco i passaggi più significativi della Strategia Nazionale.

venerdì 10 luglio 2026

Incostituzionale aggirare i vincoli paesaggistici per le antenne negli usi civici

La Corte Costituzionale con sentenza n° 121 del 6 maggio 2026 (QUI) interviene sulla legittimità costituzionale dell’articolo 54-bis del DLgs 259/2003 (Codice delle Comunicazioni elettroniche) dichiarandone incostituzionale la parte che prevede di aggirare la autorizzazione paesaggistica per le antenne da realizzare in aree gravate da usi civici.

Si tratta di una sentenza importante che pone uno stop parziale alle eccessive semplificazioni e deroghe alle norme ambientali nelle procedure di autorizzazione degli impianti per la telefonia mobile. Soprattutto è importante il principio affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale per cui: “L’indiscriminata e automatica valutazione di prevalenza dell’interesse alla diffusione delle reti di TLC rispetto alle esigenze ambientali e paesaggistiche connesse alla presenza degli usi civici si pone in contrasto con l’art. 9 Cost. (QUI)”

D’altronde che alla Corte Costituzionale non piacciano gli eccessi derogatori e semplificatori in materia ambientale si ricava da una sentenza del 2021 di cui trattato QUI.

venerdì 19 giugno 2026

Il Ministero dell’Ambiente chiarisce le condizioni e le modalità di applicazione della Valutazione di Incidenza

La Valutazione di Incidenza (VIncA) è un procedimento preventivo volto a verificare se piani, progetti o interventi possano avere effetti significativi su habitat e specie tutelate nei siti Natura 2000 (articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE- articolo 5 Dpr 357/1997)

Il Ministero Ambiente risponde (QUI), data 5 giugno 2026, ad un Interpello Ambientale della Regione Veneto chiarendo una serie di modalità applicative e procedurali della VIncA secondo la normativa comunitaria e nazionale ma anche le varie linee guida UE e nazionali prodotte in questi anni.

Di seguito una sintesi semplificata della risposta del Ministero per poi analizzarla in modo puntuale. 

mercoledì 10 giugno 2026

Quale ponderazione degli interessi nelle procedure per autorizzare impianti da fonti rinnovabili

Il Regolamento (UE) 2022/2577 (QUI), di seguito Regolamento, stabilisce norme temporanee di carattere emergenziale tese ad accelerare la procedura autorizzativa applicabile alla produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare attenzione a tecnologie per le energie rinnovabili o tipi di progetti specifici in grado di accelerare in tempi rapidi il ritmo di diffusione delle energie rinnovabili nell'Unione.

L’Avvocatura UE è intervenuta, con le sue conclusioni (QUI) del 21 maggio 2026,  in un contenzioso sollevato dalla giurisdizione nazionale belga chiarendo la natura giuridica della presunzione di interesse pubblico prevalente prevista dal Regolamento per gli impianti da fonti rinnovabili e quindi i limiti entro i quali gli stati membri esercitano la ponderazione tra gli interessi a realizzare detti impianti con quelli ambientali disciplinati dalla normativa di settore: biodiversità, tutela delle acque, conservazione degli uccelli selvatici.

Vediamo di seguito prima una sintesi delle conclusioni della Avvocatura UE per poi analizzarle più specificamente.

lunedì 8 giugno 2026

La Corte Costituzionale chiarisce i poteri Stato-Regioni in materia di fonti rinnovabili

La Corte costituzionale con sentenza n° 88 pubblicata il 27 maggio 2025 (QUI) ha giudicato il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna per contestare i Decreti del Ministero dell’Ambiente che avevano dichiarato la compatibilità ambientale di vari progetti di agrivoltaico.

Il Ministero approvando tali progetti aveva rimosso ogni verifica sulla compatibilità delle localizzazioni degli stessi con le norme regionali della Sardegna su aree idonee o non per gli impianti da fonti rinnovabili. Inoltre il Ministero, secondo la Corte Costituzionale non poteva fondare le autorizzazioni agli impianti agrivoltaici sulla disapplicazione della legge regionale che era pienamente efficace. 

Di seguito una ricostruzione dei passaggi più significativi della sentenza della Corte Costituzionale.. 

sabato 6 giugno 2026

Inserire un sito nella Rete Ecologica per bloccare attività di cava e deposito rifiuti speciali

Il Consiglio di Stato con sentenza (QUI) n° 3301 pubblicata lo scorso 28 aprile 2024 ha considerato legittima la disciplina di un Piano territoriale di coordinamento della Provincia che ha modificato la destinazione di un’area in precedenza destinata ad attività di cava, inserendola nella Rete Ecologica Provinciale.

La rete ecologica (QUI) è considerata un sistema interconnesso di habitat, di cui salvaguardare la biodiversità, ponendo quindi attenzione alle specie animali e vegetali potenzialmente minacciate. La Rete ecologica rientra pienamente nella Rete Natura 2000 (QUI) tutelata dalla normativa sulla biodiversità.

La sentenza è significativa perché conferma il potere discrezionale della pianificazione urbanistica anche in materia di tutela delle biodiversità superando presunte aspettative dei proprietari dei terreni. Si conferma anche da questa sentenza la possibilità di introdurre norme di conservazione preventiva per tutelare aree ampie di valenza naturalistica contro ulteriori autorizzazioni di attività che possono degradare ulteriormente i siti in palese contrasto con gli obiettivi del Regolamento UE sul ripristino della natura come avevo analizzato recentemente in questo post QUI.

Analizziamo di seguito la sentenza:

giovedì 4 giugno 2026

Attacco della Commissione UE alle Valutazioni ambientali: VIA e VAS

La Commissione UE ha presentato una proposta di Regolamento (QUI) volto a velocizzare le procedure di Valutazione di impianto ambientale (di seguito VIA) di progetti ed opere  e della Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi (di seguito VAS). Si tratta di una proposta che se venisse definitivamente approvata produrrebbe una grave deroga alla ratio delle procedure di valutazione ambientali da tempo presenti nell’ordinamento comunitario e nazionale.

La proposta si inserisce nel clima di scontro geopolitico internazionale e mira nelle parti più significative:

1. a ridurre la applicazione della VIA ma anche della stessa verifica di assoggettabilità a VIA (di seguito screening);

2. ad aumentare la discrezionalità delle autorità competenti nella deroga all’applicazione di VIA e screening anche contro gli stessi elenchi di categorie di opere assoggettabili a questa procedura come previsto dalla vigente Direttiva UE in materia;

3. a ridurre i tempi dello svolgimento delle procedure di valutazione (VIA e VAS) compresa la partecipazione del pubblico con la conseguente introduzione del silenzio assenso se i termini non vengono rispettati;

4. alla assurda giustificazione di danni gravi  "occasionali" ai siti e specie tutelati dalla normativa sulla biodiversità, con buona pace del Regolamento UE sul ripristino della natura.

venerdì 29 maggio 2026

Regolamento sul ripristino della natura: come gestire la transizione alle misure di attuazione

Il Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 (QUI) sul ripristino della natura (di seguito Regolamento) ha come obiettivo principale quello di recuperare la biodiversità di ecosistemi terrestri marittimi fluviali e lacuali per riportarli ad uno stato buono secondo le definizioni del Regolamento stesso. 

Il Regolamento ha delle scadenze effettive a partire dal 2030 (QUI) ma, come dimostrerò nel post che segue, è possibile che si possa da subito disciplinare misure di conservazione quanto meno delle aree naturali con maggiori criticità per impedire che al momento della esecuzione delle misure di ripristino queste intervengano in situazioni eccessivamente degradate con costi ambientali ma anche finanziari notevoli. Sull’aspetto dei costi economici nel post illustrerò studi ufficiali che dimostrano il rilievo di questo aspetto in mancanza di adeguate misure di prevenzione delle aree che dovranno essere oggetto degli strumenti disciplinati dal Regolamento.

Le Regioni e gli Enti Parco in collaborazione con le amministrazioni locali possono avere un ruolo fondamentale nel predisporre (anche con appositi provvedimenti) un regime transitorio di mantenimento in vista della attuazione delle scadenze del Regolamento.