Il post che segue analizza tutta la normativa in materia
di elettrificazione delle banchine portuali (COLD IRONING) comprensiva del nuovo regolamento
ministeriale in corso di pubblicazione.
Prima una sintesi di quanto espresso nell'insieme del post seguita da una PREMESSA sulle criticità gestionale e tecniche fino ad ora emerse, anche da documenti ufficiali, della attuazione dei progetti cold ironing nel nostro Paese:
PARTE I: La normativa europea sulla elettrificazione
delle banchine portuali che vincolano gli stati membri a rispettare l'obbligo
di alimentazione elettrica per le navi (portacontainer e passeggeri) nei
porti entro il 1/1/2030. Dal 2035 a tutti gli altri porti della UE non
facenti parte della rete Ten-T UE.
PARTE II: La legge 214/2023 che ha modificato l’articolo 34-bis della legge 8/2020 fornendo una definizione di cold ironing e dei gestori degli impianti per l’elettrificazione delle banchine.
PARTE III: la legge 214/2023 che prevede le agevolazioni (definite con provvedimenti di ARERA) previste sulle componenti tariffarie al fine di favorire l’utilizzo degli impianti di cold ironing da parte degli operatori marittimi. Agevolazioni da trasferire agli utilizzatori finali del servizio di cold ironing.
PARTE IV: La legge 79/2022 che disciplina le procedure semplificate per autorizzare gli impianti per il cold ironing.
PARTE V: Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (per il testo in attesa di pubblicazione: QUI) che disciplina:
1. Modalità di affidamento della gestione degli impianti
di cold ironing
2. Requisiti dei gestori) degli impianti di cold ironing
3. Obblighi dei gestori
4. Monitoraggi sul funzionamento efficiente e trasparente
del servizio.