L’articolo 14 della legge n° 50 del 20 aprile 2026 al
comma 3 (QUI)
ha escluso dalla applicazione della normativa sulle industrie insalubri di
prima classe le imprese che risultino in possesso di autorizzazione integrata
ambientale (AIA), di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazioni relative
alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Siamo di fronte ad un provvedimento ambiguo perché da un lato potrebbe presentarsi, ad una analisi meramente letterale, come una semplificazione. Infatti, il parametro salute pubblica è comunque valutato dentro le procedure di AIA per cui si potrebbe ritenere ridondante imporre ulteriori passaggi burocratici alle imprese. Peccato che invece anche questo aspetto, come vedremo, viene aggirato dalla nuova norma.
Soprattutto l’obiettivo di questa nuova norma non è quello che appare a
prima vista. Si tratta di un “regalo” a favore delle imprese in danno della
salute pubblica e dei Comuni.
Vediamo perché ma intanto cosa dicono i due articoli 216
e 217 del testo unico leggi sanitarie (QUI)
che disciplinano il potere dei Comuni in materia di industrie insalubri?