venerdì 29 maggio 2026

Regolamento sul ripristino della natura: come gestire la transizione alle misure di attuazione

Il Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 (QUI) sul ripristino della natura (di seguito Regolamento) ha come obiettivo principale quello di recuperare la biodiversità di ecosistemi terrestri marittimi fluviali e lacuali per riportarli ad uno stato buono secondo le definizioni del Regolamento stesso. 

Il Regolamento ha delle scadenze effettive a partire dal 2030 (QUI) ma, come dimostrerò nel post che segue, è possibile che si possa da subito disciplinare misure di conservazione quanto meno delle aree naturali con maggiori criticità per impedire che al momento della esecuzione delle misure di ripristino queste intervengano in situazioni eccessivamente degradate con costi ambientali ma anche finanziari notevoli. Sull’aspetto dei costi economici nel post illustrerò studi ufficiali che dimostrano il rilievo di questo aspetto in mancanza di adeguate misure di prevenzione delle aree che dovranno essere oggetto degli strumenti disciplinati dal Regolamento.

Le Regioni e gli Enti Parco in collaborazione con le amministrazioni locali possono avere un ruolo fondamentale nel predisporre (anche con appositi provvedimenti) un regime transitorio di mantenimento in vista della attuazione delle scadenze del Regolamento.

martedì 26 maggio 2026

Impianti rifiuti in variante al PRG quando occorre la VAS: la confusione del Ministero Ambiente

La Regione Liguria è notoriamente <<esperta>> nell'approvare progetti di rifiuti contro la pianificazione vigente comunale e sovraordinata: vedi progetti biodigestore Isola del Cantone e Vezzano ligure. Questo Ente ha presentato un interpello al Ministero dell’Ambiente per definire i casi in cui i progetti di impianti gestione rifiuti costituiscono varianti automatiche ex lege alle destinazioni vigenti nella pianificazione urbanistica  con esclusione della Valutazione Ambientale Strategica (di seguito VAS). Casistica disciplinata in combinato disposto del comma 6 articolo 208 e comma 12 articolo 6 DLgs 152/2006.

Il Ministero dell’Ambiente ha risposto (QUI) all’Interpello lo scorso 17 aprile c.a. citando un Parere del Consiglio di Stato (QUI) che distingue tra impianti nuovi e modifiche di quelli esistenti prevedendo l’applicazione della deroga alla VAS solo agli impianti nuovi con localizzazione non prevista dalla vigente pianificazione urbanistica.  

Il Parere del Consiglio di Stato esprime una visione formalista per cui basandosi sulla rubrica dell’articolo 208 (“autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti”) deduce automaticamente che solo per questi si applica la deroga alla VAS costituendo la autorizzazione variante automatica. Affermazione che non corrisponde al dettato dell’articolo 208, infatti la procedura da esso disciplinata si applica anche alle variazioni di impianti di gestione rifiuti in esercizio (comma 19 articolo 208). Non solo stessa procedura unica anche per gli impianti assoggettati ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) come si deduce dall’articolo 29-ter del DLgs 152/2006.

Soprattutto il Parere del Consiglio di Stato riportato acriticamente dal Ministero dell’Ambiente nella risposta all’Interpello suddetto non tiene conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia e di quella di merito del Consiglio di Stato che in sintesi afferma che la automaticità della variante alla pianificazione vigente deve essere verificata caso per caso prima di tutto nella conferenza dei servizi a prescindere dalla qualificazione dell’atto: autorizzazione o variante.


Riporto, di seguito, in primo luogo il testo delle norme oggetto dell’Interpello per poi illustrare puntualmente e analizzare criticamente la risposta del Ministero Ambiente e l’allegato Parere del Consiglio di Stato.

 

sabato 23 maggio 2026

Linee Guida per il monitoraggio nelle procedure di VIA

Documento (QUI) dell’Ispra pubblicato lo scorso 13 marzo 2026 sottoposto alla consultazione pubblica ormai conclusa lo scorso 13 aprile.

Le linee guida contengono i criteri e i contenuti tecnici per la redazione del Progetto di monitoraggio ambientale (di seguito PMA) delle opere assoggettate a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in coerenza con quanto previsto dalla attuale normativa descritta di seguito nel post.

Di seguito riporto sinteticamente gli aspetti più significativi delle Linee Guida per poi riportare una ricostruzione sistematica di ampi stralci delle stesse.

mercoledì 20 maggio 2026

Come difendere dai mutamenti climatici i siti di tutela della biodiversità

Il 25 marzo 2026 la Commissione UE ha adottato le nuove linee guida (QUI) per aiutare gli Stati membri ad adattare la rete Natura 2000 di siti naturali protetti alle crescenti pressioni del cambiamento climatico.

Lo stato della natura come deriva dai documenti ufficiali UE (richiamati nel seguito del commento) non è buono anzi scarso anche riferito ai soliti siti classificati Habitat dalla Direttiva UE sulla biodiversità (QUI). Il rischio è che in questo quadro già compromesso impatti aggiuntivi prodotti dai mutamenti climatici creino una deriva che possa mettere a rischio la sopravvivenza di queste aree protette. Questo anche per non linearità del rapporto tra fattori di impatto climatico e siti habitat.

Le linee guida dimostrano la connessione tra le politiche di mitigazione dei rischi climatici con quelle di ripristino della natura come disciplinate dal nuovo Regolamento UE (QUI) in materia recentemente recepito nel nostro ordinamento nazionale (QUI). Infatti le linee guida affermano: “Oltre al ripristino, un'ampia gamma di misure di gestione, manutenzione, riduzione del rischio e adattamento può ulteriormente rafforzare la resilienza degli ecosistemi”, per poi aggiungere: “le misure dovrebbero concentrarsi sul rafforzamento della resilienza in loco, riducendo le pressioni esistenti, migliorando le condizioni abiotiche, ripristinando gli ecosistemi degradati e potenziando la connettività, facilitando al contempo la mobilità delle specie laddove necessario”.

                                                      

Di seguito una sintesi, dai documenti ufficiali della UE, sulle criticità della natura in Europa che può essere ulteriormente compromessa dai mutamenti climatici in atto, per poi riportare ampi stralci delle linee guida ..

martedì 19 maggio 2026

Sentenza che dimostra la infondatezza degli scarsi poteri dei Comuni sulle antenne di telefonia mobile

Sentenza (QUI) illuminante del Consiglio di Stato n° 3909 del 18 maggio scorso in relazione al contenzioso sollevato da un residente contro le gravi insufficienze istruttorie che avevano portato ad autorizzare una antenna in violazione dello stesso regolamento comunale sulla localizzazione di questi impianti.

Molti Sindaci sostengono che i loro poteri in materia sono limitati alla esistenza di vincoli paesaggistici territoriali e idrogeologici senza entrare però nel merito di come vengono gestiti tutti i poteri che la legge ad oggi conferisce agli enti comunali.

La sentenza, in sintesi, dimostra quello che sostengo da tempo:

1. I piani antenne comunali se approvati in modo corretto (da ultimo vedi QUI) sono strumenti fondamentali per tutela i diritti alla salute pubblica e al rispetto dei diritti civici dei cittadini

2. Pur essendo state approvate norme favorevoli ai gestori di telefonia mobile i Comuni non sono del tutto privi di poteri per tutelare i cittadini se li vogliono esercitare

3. In molti casi la responsabilità della installazione di antenne in zone pericolose per i cittadini (tanto più alla luce del recente innalzamento dei limiti di emissioni dei campi elettromagnetici) non è delle leggi nazionali e tanto meno dei gestori ma delle insufficienze istruttorie e regolamentazioni amministrative dei Comuni.

 

Vediamo specificamente cosa dice la sentenza nuova ...

giovedì 14 maggio 2026

Le condizioni per considerare non sostanziale una modifica di un impianto rifiuti con il CSS

Sentenza del Consiglio di Stato n°3362 del 29 aprile 2026 (QUI) che ha definito le condizioni e le modalità istruttorie che possono giustificare la qualificazione di una modifica di un impianto rifiuti come non sostanziale. Condizioni e istruttorie che richiedono, attraverso la apposita conferenza dei servizi, una valutazione completa delle problematiche ambientali e di salute pubblica, comprensiva dei titoli edilizi. Il tutto in relazione ad un impianto esistente che ha per oggetto il recupero di rifiuti non pericolosi con l’introduzione dello stoccaggio del combustibile solido secondario (CSS), prodotto dallo stesso impianto, sul terreno di pertinenza distinto.

Una sentenza importante che fornisce una interpretazione più rigorosa sotto il profilo ambientale in relazione alla presenza del combustibile solido secondario rispetto alle esagerate facilitazioni che questo materiale ha avuto in questi ultimi anni, vedi QUI.

mercoledì 13 maggio 2026

I poteri delle Regioni nel rivedere le aree idonee per biodigestori di fronte alla contrarietà del Comune

Sentenza del Consiglio di Stato n° 2942 del 14/4/2026 (QUI) che, confermando la sentenza di primo grado del Tar, afferma il diritto della Regione di rivedere l’inserimento nella programmazione di un sito per un biodigestore al fine di ottenere contributi pubblici per realizzare l’impianto, dopo la decisione del Comune territorialmente di non volere più detto sito nella propria circoscrizione di competenza istituzionale.

La sentenza conferma come questa decisione non lede nessun diritti quesiti alla impresa che aveva proposto di realizzare il biodigestore (di 60.000 ton/anno con project financing) nel sito individuato inizialmente con manifestazione di interesse promossa dalla Regione e attuata dalla Agenzia regionale quale ente pubblico che gestisce il servizio rifiuti.

Analizziamo di seguito la sentenza ...

mercoledì 6 maggio 2026

Impianto rifiuti di Arcola (SP): i disagi sanitari e ambientali, le reali competenze e responsabilità

Sull'impianto di gestione rifiuti in località Groppolo (Comune di Arcola) in questi giorni leggo, da parte di vari rappresentanti politici e amministratori, dichiarazioni contraddittorie e a volte anche confuse sulle competenze relative alla soluzione dei gravi disagi ambientali e sanitari prodotti dall'impianto.

Vediamo di ricostruire almeno le competenze a livello normativo: sia per i poteri di ordinanza a tutela della salute pubblica che per le questioni della delocalizzazione e delle carenze nelle autorizzazioni rilasciate negli ultimi anni, ed infine per gli inadeguati controlli sanitari e dell’esercizio dei poteri di diffida e revoca delle autorizzazioni.

giovedì 30 aprile 2026

GLI IMPIANTI INQUINANTI NON SONO PIÙ INDUSTRIE INSALUBRI PER LEGGE!

L’articolo 14 della legge n° 50 del 20 aprile 2026 al comma 3 (QUI) ha escluso dalla applicazione della normativa sulle industrie insalubri di prima classe le imprese che risultino in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Siamo di fronte ad un provvedimento ambiguo perché da un lato potrebbe presentarsi, ad una analisi meramente letterale, come una semplificazione. Infatti, il parametro salute pubblica è comunque valutato dentro le procedure di AIA per cui si potrebbe ritenere ridondante imporre ulteriori passaggi burocratici alle imprese. Peccato che invece anche questo aspetto, come vedremo, viene aggirato dalla nuova norma.

Soprattutto l’obiettivo di questa nuova norma non è quello che appare a prima vista. Si tratta di un “regalo” a favore delle imprese in danno della salute pubblica e dei Comuni.

Vediamo perché ma intanto cosa dicono i due articoli 216 e 217 del testo unico leggi sanitarie (QUI) che disciplinano il potere dei Comuni in materia di industrie insalubri?