Il DLgs 190/2024 QUI (di seguito DLgs) definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti.
Di seguito una sintesi critica, per agevolare la vostra lettura, delle deroghe più
significative alle norme ambientali nelle procedure di autorizzazione degli
impianti FER per poi svolgere una analisi puntuale di tutto il DLgs.
PARTE I
LE DEROGHE PIÙ SIGNIFICATIVE ALLE NORME
AMBIENTALI PREVISTE DAL DLGS
Si prevedono ampie deroghe alle norme ambientali sui
vincoli paesaggistici e idrogeologici,
riduzione all’osso dei termini per rilasciare autorizzazioni e parere con conseguente
silenzio assenso in palese contrasto con i principi generali (vedi legge
241/1990) in materia di normativa sui vincoli paesaggistici ambientali
naturalistici.
Il regime amministrativo per autorizzare impianti FER è
distinto in tre tipologie: attività libera, procedura abilitativa semplifica e
autorizzazione unica. Per tutte e tre sono previste riduzioni dei termini,
deroghe alle norme ambientali e silenzio assenso nel caso di non rispetto dei
termini.
In particolare significativa è la previsione nel DLgs di mappatura,
svolta dal Gestore dei Servizi Energetici, di individuazione del potenziale
nazionale e le aree disponibili per l'installazione di impianti di produzione
di energia da fonti rinnovabili. Sulla
base della mappatura le Regioni predispongono piani di accelerazione per la
realizzazione di impianti FER sulla terra e in aree marina.
I progetti previsti nei piani che rientrano nell’elenco
degli allegati A e B del DLgs non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica
ma solo ad un parere non vincolante della Soprintendenza. Anche i progetti che
rientrano nell’elenco dell’allegato C al DLgs hanno solo il parere non vincolante
della Soprintendenza. Inoltre, per i progetti di cui all’allegato C del DLgs
non si applica la VIA ma solo le prescrizioni del procedimento di Valutazione.
Tutto questo in contrasto con la Direttiva quadro che per determinate opere
(quantomeno idroelettrico ed ecolico) considera obbligatoria la VIA, obbligo
che non può quindi essere derogato da normativa statale. La Direttiva UE
prevede la possibilità di integrare la VIA nella procedura di autorizzazione di
un progetto, ma integrare non vuol dire sostituire per cui la istruttoria di
VIA deve comunque essere svolta. Non solo ma come afferma la prevalente
giurisprudenza nazionale e comunitaria: la VAS interviene nella fase di programmazione
e pianificazione nell’uso di un territorio mentre spetta alla VIA riguarda
progetto singoli e puntiformi.
Quanto in palese contrasto con la Raccomandazione della Commissione UE (UE)
2024/1343 della Commissione del 13 maggio 2024 che fornisce indicazioni agli stati
membri per accelerare e/o semplificare le procedure autorizzative per l’energia
da fonti rinnovabili e i progetti infrastrutturali correlati.
Queste indicazioni della Commissione UE hanno una
articolazione ben diversa dall’unilateralismo dei governi nazionali italiani
compreso l’attuale con la proposta di testo unico qui esaminata.
Si veda in particolare questi passaggi della
Raccomandazione:
1.Invece di limitarsi a semplificare e derogare alle
norme ambientali per accelerare le autorizzazioni sui singoli progetti occorre
puntare su una pianificazione territoriale ben congegnata e studi di
fattibilità analitici quali strumenti chiave per accelerare la diffusione delle
energie rinnovabili nel medio e lungo termine. Si tratta di aspetti che
intervengono in una fase iniziale e hanno il potenziale di ridurre l'impatto
ambientale e i conflitti per l'utilizzo del suolo/del mare; non solo possono
inoltre indirizzare i promotori di progetti verso siti idonei, circostanza
questa che può a sua volta accelerare le procedure autorizzative.
2. “Le autorizzazioni
e le relative valutazioni d'impatto costituiscono uno strumento per bilanciare
i diversi interessi della società, ma ciò rende anche comune l'introduzione di
un grado elevato di complessità e sfide a livello di amministrazione e organi giurisdizionali. Quando
occorre valutare e bilanciare diversi interessi della società, il processo di
riflessione e decisione richiede necessariamente tempo. Esattamente il
contrario di quello che afferma l’articolo 3 del testo unico qui esaminato.
Per il testo della Raccomandazione e il documento che la
presuppone e una analisi più articolata di entrambi rinvio ad un post del mio
blog (QUI).
Anche il Regolamento UE (QUI)
che prevede deroghe alla VIA per impianti FER si applica per un termine temporale
limitato a differenza del DLgs qui esaminato.
CONCLUSIONI SULLE DEROGHE
E' indiscutibile l'importanza degli impianti FER da realizzare in termini ragionevoli al fine degli obiettivi UE e internazionali sulla neutralità climatica. Ma per realizzare questi impianti derogare pesantemente alle norme ambientali più rigorose come fa il DLgs, è sbagliato per tre motivi:
1. Nessun intervento umano è a impatto ambientale zero e quindi deve essere valutato adeguatamente
2. affermare il principio, sia pure per motivi apparentemente "nobili", che per realizzare determinati impianti bisogna derogare alla norme ambientali favorisce la logica molto presente nei nostri decisori di estendere le deroghe ambientali anche ad altri impianti e attività tanto la scusa dell'interesse nazionale o generale la trovano sempre come ho spiegato QUI.
3. L'unico modo corretto per ottenere in modo celere le autorizzazioni agli impianti FER senza deroghe ambientali pericolose, è quello di potenziare le strutture pubbliche che gestiscono le procedure garantendo così tempi certi e istruttorie corrette (QUI), perchè come ha spiegato, QUI, la Corte Costituzionale: la tutela dell'ambiente richiede semplificazioni senza accelerazioni decisioniste.
PARTE II SINTESI DELLE PRINCIPALI NORME
DEL DLGS
190/2024
IMPIANTI FER IN AREE AGRICOLE
Per la installazione di impianti FER in zone agricole si
conferma la disciplina già prevista dalla normativa previgente che consente
l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in
zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita
esclusivamente in aree bene definiti dalla nuova norma. Per una analisi di
questa normativa vedi QUI.
Dovranno comunque essere rispettate le tradizioni agricolo alimentari, la
biodiversità ed il paesaggio ai sensi della legislazione in materia
PONDERAZIONI DEGLI INTERESSI
Gli impianti FER sono dichiarati di interesse pubblico ma
occorre che nella loro localizzazione e autorizzazione, anche in sede di VIA,
si tenga conto degli impatti negativi sull’ambiente e il settore agricolo
tradizionale
Deroga alla ponderazione degli interessi
Con appositi DPCM si decide che in alcune aree e per
certi progetti viene derogata la ponderazione tra interessi agli impianti
FER e la tutela dell’ambiente .
I REGIMI AUTORIZZATORI PER GLI IMPIANTI FER:
a) attività libera;
b) procedura abilitativa semplificata;
c) autorizzazione unica.
Gli allegati A (QUI), B
(QUI) e
C (QUI),
che costituiscono parte integrante del DLgs, individuano gli interventi realizzabili, rispettivamente,
secondo il regime dell'attività libera, della procedura abilitativa
semplificata e dell'autorizzazione unica.
IMPIANTI FER E DISCIPLINA URBANISTICA
Restano ferme le disposizioni urbanistiche e la normativa
tecnica di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 Testo unico edilizia), ai soli fini dell'acquisizione del titolo
edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie
costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all'esercizio degli impianti. Per detti interventi resta altresì fermo quanto
previsto al capo VI del titolo IV del testo unico di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (norme per il contenimento dei
consumi di energia negli edifici.
RECEPIMENTO DEL DLGS DA PARTE DELLE REGIONI
Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi di
cui al DLgs entro il termine di centottanta giorni dalla data della sua entrata
in vigore. Nelle more dell'adeguamento di cui al primo periodo, si applica la
disciplina previgente. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo
periodo, si applica il presente decreto.
REGIME AMMINISTRATIVO PER L’ATTIVITÀ LIBERA
EX ALLEGATO A
L’attività libera è quella che non è subordinata
all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso
comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di
alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni
pubbliche.
Aspetti urbanistici e disponibilità dei
terreni nel regime di attività libera
Per gli impianti assoggettati ad attività libera devono
essere comunque rispettate le distanze previste dal codice della strada Decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e
di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495. Inoltre, la localizzazione di detti impianti, deve risultare
compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi
vigenti e non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati.
Il soggetto proponente, prima dell'avvio della realizzazione
degli interventi, deve avere la disponibilità, già acquisita a qualunque
titolo, della superficie interessata dagli interventi medesimi.
Esclusioni dalla attività libera anche per
gli impianti dell’allegato A in area vincolate
Per gli impianti da realizzare in aree soggette a vincolo
paesaggistico e culturale, in aree protette e con presenza di siti tutelati
dalla biodiversità nonché con vincolo idrogeologico si applica la procedura di
procedura abilità semplificata.
Autorizzazione paesaggistica per i progetti
ex allegato A
Resta comunque l’obbligo della autorizzazione
paesaggistica in particolare ma con una procedura semplificata dove il parere
della Soprintendenza deve essere rilasciata entro 20 giorni e non 45 come
previsto dal comma 8 articolo 146 (QUI)
del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio mentre l’autorizzazione paesaggistica
deve essere rilasciata entro 30 giorni dalla ricezione della istanza mentre nel
Codice si prevede che entro 40 giorni dalla ricezione della istanza l’autorità
competente trasmette la stessa alla Soprintendenza. I termini possono essere
prorogati, comunque non oltre 15 giorni, nel caso che autorità competente e
Soprintendenza rilevino necessari approfondimenti o richiesta di nuovi
documenti. La mancata presentazione degli approfondimenti o delle integrazioni
entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli
interventi di impianti FER.
Comunque, se l’autorità competente e la Soprintendenza non
rispettano i suddetti termini scatta il silenzio assenso al progetto senza prescrizioni.
Questa previsione e è in palese contrasto con il comma 4 articolo 20 legge
241/1990 che esclude il silenzio assenso per: “… gli atti e procedimenti
riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal
rischio idrogeologico…”
Niente di nuovo in realtà per questa nuova norma conferma
quanto previsto nell'’articolo 47 del Decreto- Legge 13/2023 convertito nella legge
41/2023 relativamente al silenzio assenso nella
autorizzazione paesaggistica per interventi di efficienza energetica e piccoli
impianti a fonti rinnovabili anche in aree omogenee, normativa che ho
analizzato nella seconda parte del post (QUI)
sul mio blog NOTEDIGRONDACCI.
Comunque, secondo l’articolo 7 del DLgs l’autorizzazione
paesaggistica, nelle modalità sopra espresse, non è richiesta qualora gli
interventi medesimi siano realizzati in materiali della tradizione locale
oppure non siano visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista
panoramici.
Esclusioni di autorizzazione paesaggistiche
per progetti di cui all’allegato A
Non è in ogni caso subordinata all'acquisizione
dell'autorizzazione paesaggistica né ad alcun altro atto di assenso comunque
denominato la realizzazione degli interventi di cui all'allegato A (QUI),
sezione II, lettere a), numeri 1) e 3), b), c), e) e l).
Vincolo sismico
Resta ferma l'osservanza della disciplina di tutela
ambientale, idrogeologica e sismica, ivi compresa la necessità di acquisire gli
atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla
gestione del vincolo, in conformità alla legislazione vigente.
Cauzione in aree senza occupazione
antropizzata di suolo
Per interventi che prevedono l'occupazione di suolo non
ancora antropizzato, il proponente è
tenuto alla corresponsione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione
degli interventi di dismissione e delle opere di ripristino mediante la
presentazione al comune o comuni
territorialmente competenti, di una garanzia bancaria o assicurativa.
DEROGHE ALLA DISCIPLINA DELLA ATTIVITÀ LIBERA
Disciplina regionale effetto cumulo di
impianti FER che comporta la applicazione della Procedura Abilitativa
Semplificata
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
possono disciplinare l'effetto cumulo derivante dalla realizzazione di più
impianti, della medesima tipologia e contesto territoriale, che determina l'applicazione del regime
procedura abilitativa semplificata. A tali fini le Regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono regole per contrastare
l'artato frazionamento dell'intervento.
Esclusione attività libera con interferenze di opere
pubbliche
Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi elencati all'allegato A, si realizzino interferenze con opere pubbliche o di interesse pubblico si applica la procedura di PAS ex articolo 8 del presente DLgs.
Quanto sopra si applica, altresì, agli interventi che
ricadono o producono interferenze nella fascia di rispetto stradale o
comportano modifiche agli accessi esistenti ovvero apertura di nuovi accessi.
REGIME AMMINISTRATIVO PROCEDURA ABILITATIVA
SEMPLIFICATA- PAS (ARTICOLO 8)
Si applica agli interventi elencati all’allegato B (QUI) al presente DLgs.
Esclusione dalla PAS e applicazione della
Autorizzazione Unica
Il ricorso alla PAS è precluso al proponente nel caso in cui lo stesso non abbia la disponibilità delle superfici per l'installazione dell'impianto o in assenza della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonché in caso di contrarietà agli strumenti urbanistici adottati. In tal caso, si applica l'articolo 9 del DLgs in tema di autorizzazione unica. Laddove necessario, per le opere connesse il proponente può attivare le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
Piattaforma SUER e contenuto istanza per la
PAS
Il soggetto proponente presenta al Comune, mediante la
piattaforma SUER (la piattaforma unica digitale istituita dal GSE ai sensi
dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199 - QUI)
e secondo un modello unico adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e
della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata stato
regioni città. Per l’elenco contenuti istanza di PAS vedi comma 4(QUI)
articolo 8 DLgs.
Necessità diniego espresso alla PAS: silenzio
assenso
Qualora non venga comunicato al soggetto proponente un
espresso provvedimento di diniego entro il termine di trenta giorni dalla presentazione
del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.
Il predetto termine può essere sospeso una sola volta qualora, entro trenta
giorni dalla data di ricezione del progetto, il Comune rappresenti, con
motivazione puntuale, al soggetto proponente la necessità di integrazioni
documentali o di approfondimenti istruttori, assegnando un termine non
superiore a trenta giorni. In tal caso, il termine per la conclusione della PAS
riprende a decorrere dal trentesimo giorno o, se anteriore, dalla data di
presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti richiesti.
La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti
entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli
interventi.
Procedura di PAS in caso di vincoli
ambientali e sismici e silenzio assenso
In caso di vincolo paesaggistici, idrogeologici, sismici
e relativi assensi necessari di competenza del Comune il Comune li adotta entro
il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto, decorso
il quale senza che sia stato comunicato al soggetto proponente un provvedimento
espresso di diniego, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza
prescrizioni. In caso di necessità di integrazioni
documentali o di approfondimenti istruttori, il predetto termine di
quarantacinque giorni può essere sospeso ai sensi del comma 6, secondo e terzo
periodo. In caso, di mancata
presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine
assegnato la conseguenza è la rinuncia automatica all’intervento.
Se richiesta è comunque necessaria la Valutazione di
Incidenza per la tutela dei siti assoggettati dalla normativa sulla biodiversità.
Conferenza dei Servizi e PAS
Se invece i suddetti atti di assenso in materia
paesaggistici, idrogeologica sismica sono di competenza di soggetti
istituzionali diversi dal Comune, il Comune convoca, entro cinque giorni dalla
data di presentazione del progetto, la conferenza di servizi di cui
all'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990.
Si applica una procedura di Conferenza dei Servizi in deroga a quella
dell’articolo 14 legge 241/1990. In particolare, ad esempio, ogni amministrazione
interessata al procedimento in conferenza dei servizi rilascia le proprie
determinazioni entro il termine di quarantacinque giorni dalla data
di convocazione della conferenza di servizi (90 giorni per le amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistica culturale salute pubblica nella versione ordinaria ex
articolo 14-bis legge 241/1990),
decorso il quale senza che abbia
espresso un dissenso congruamente motivato scatta il silenzio assenso, stesso
discorso se entro 60 giorni l’amministrazione procedente non comunica al proponente
la conclusione negativa della conferenza dei servizi salvo ci sia il dissenso
di amministrazioni preposte alla tutela ambientale paesaggistico culturale e
salute pubblica.
Peccato che, come abbiamo visto, anche gli atti a
rilevanza ambientale se non emanati nei termini ristretti fissati dal DLgs
fanno scattare il silenzio assenso
Silenzio assenso che può essere richiesto dal proponente con
la pubblicazione sul BUR della Regione interessata per cui dalla data di
pubblicazione il silenzio assenso vale come titolo abilitativo per la
realizzazione del progetto opponibile a terzi salvo impugnazioni nei termini di
legge.
Decadenza PAS
Il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio
della realizzazione degli interventi assoggettati a PAS entro un anno dal
perfezionamento della stessa e di mancata conclusione dei lavori entro tre anni
dall'avvio della realizzazione degli interventi. La realizzazione della parte
non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova procedura abilitativa
semplificata. Il soggetto proponente è comunque tenuto a comunicare al comune
la data di ultimazione dei lavori,
Ulteriori riduzioni dei termini della PAS per
alcune tipologie di progetti
Nel caso degli interventi di cui all'allegato B al DLgs (QUI),
sezione I, lettera q), e sezione II, lettera d), i termini della procedura di conferenza dei servizi sono ridotti di un
terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario.
AUTORIZZAZIONE UNICA (ARTICOLO 9)
Gli interventi di cui all'allegato C al DLgs (QUI) sono soggetti al procedimento
autorizzatorio unico comprensivo, ove occorrenti, della VIA e VAS e PAUR di
competenza delle Regioni ex articolo 27-bis DLgs 152/2006 (PAUR: provvedimento
autorizzatorio unico regionale). Il termine per la conclusione del procedimento
di cui all'articolo 27-bis non può superare i due anni dal suo avvio o dall'avvio
della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), ove
prevista.
Presentazione istanza di Autorizzazione unica
Il soggetto proponente presenta, mediante la piattaforma
SUER, istanza di autorizzazione unica, come già visto per la PAS. La istanza è redatta
secondo il modello adottato con apposito decreto ministeriale:
a) alla regione territorialmente competente, o all'ente
delegato alla regione medesima, per la realizzazione degli interventi di cui
all'allegato C, sezione I;
b) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato C, sezione
II.
Documenti da allegare alla istanza di
autorizzazione unica
Il proponente allega all'istanza la documentazione e gli
elaborati progettuali previsti
dalle normative di settore per il
rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e
assensi, comunque denominati, inclusi
quelli per la valutazione di impatto ambientale, paesaggistica
e culturale, e per gli eventuali espropri, ove necessari ai fini della realizzazione degli interventi, nonché
l'asseverazione di un tecnico abilitato che dia conto, in maniera
analitica, della qualificazione dell'area ai sensi
dell'articolo 20 (aree idonee-QUI)
del Decreto legislativo n. 199 del 2021.
Nei casi di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'istanza
deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, del
Decreto legislativo n° 152 del 2006, indicando altresì ogni autorizzazione,
intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.
In particolare l’avviso pubblico: “2. L'avviso al pubblico, predisposto dal
proponente, è pubblicato a cura dell'autorità competente ai sensi e per gli
effetti di cui al comma 1, e ne è data comunque informazione nell'albo pretorio
informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate.
L'avviso al pubblico deve indicare almeno:
a)
il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di procedura
autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto;
b)
l'avvenuta presentazione dell'istanza di VIA e l'eventuale applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 32;
c)
la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili
principali impatti ambientali;
d)
l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli
atti predisposti dal proponente nella loro interezza;
e)
i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
f)
l'eventuale necessità della valutazione di incidenza”
Documenti per istanza di autorizzazione
unica: disponibilità terreni e attivazione esproprio
Inoltre, allega la documentazione da cui risulti la
disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e le opere
connesse, ivi comprese le aree demaniali, ovvero, laddove necessaria, la richiesta
di attivazione della procedura di
esproprio per le aree
interessate dalle opere connesse, e, eccetto che per la
realizzazione di impianti alimentati a
biomassa, ivi inclusi gli impianti a
biogas e gli
impianti per produzione di
biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici e solari termodinamici,
per le aree interessate dalla realizzazione dell'impianto.
Pubblicazione telematica istanza
Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza,
l'amministrazione procedente rende disponibile la documentazione ricevuta, in modalità telematica, a ogni
altra amministrazione interessata.
Verifica completezza istanza e integrazioni
Nei venti giorni, successivi alla pubblicazione
telematica, l'amministrazione procedente e ciascuna amministrazione interessata
verificano, per i profili di rispettiva competenza, la completezza della
documentazione.
Entro il medesimo termine di 20 giorni dalla
pubblicazione telematica della istanza, le amministrazioni interessate
comunicano all'amministrazione procedente le integrazioni occorrenti per i
profili di propria competenza e, entro i successivi dieci giorni,
l'amministrazione procedente assegna al soggetto proponente un termine non
superiore a trenta giorni per le necessarie integrazioni.
Su richiesta del soggetto proponente, motivata in ragione
della particolare complessità dell'intervento, l'amministrazione procedente, può prorogare, per una
sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori novanta giorni, il
termine assegnato per le integrazioni. Qualora, entro il termine assegnato, il
soggetto proponente non presenti la documentazione integrativa,
l'amministrazione procedente adotta un provvedimento di improcedibilità
dell'istanza.
Conferenza dei servizi senza VIA
Fuori dai casi di progetti sottoposti a valutazioni
ambientali, entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica la
completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della
documentazione, l'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi.
Fase di consultazione con la VIA
Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione, l'autorità competente per le valutazioni ambientali pubblica l'avviso al pubblico. Della pubblicazione di tale avviso è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Dalla data della pubblicazione dell'avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni all'autorità competente per le valutazioni ambientali.
Integrazioni da consultazione
Qualora all'esito della consultazione di cui al comma 6
si renda necessaria la modifica o l'integrazione della documentazione acquisita, l'autorità competente per
le valutazioni ambientali ne dà
tempestiva comunicazione all'amministrazione procedente, la quale ha la facoltà
di assegnare al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni
per la trasmissione, in modalità
telematica, della documentazione modificata ovvero integrata.
Nel caso in cui, entro il termine assegnato, il soggetto
proponente non depositi la documentazione, l'amministrazione procedente adotta
un provvedimento di diniego dell'autorizzazione unica. Non si applica, in
questo caso, l’articolo 10-bis della legge 241/1990 (QUI)
(comunicazione motivi ostativi all’accoglimento della istanza)
Conferenza dei servizi con la VIA
Entro dieci giorni dall'esito della consultazione o dalla
data di ricezione della documentazione integrativa, l'amministrazione
procedente convoca la conferenza di servizi.
Il termine di conclusione della conferenza per il
rilascio dell'autorizzazione unica è di centoventi giorni decorrenti dalla data
della prima riunione, sospeso per un massimo di sessanta giorni nel caso di
progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o per un massimo di
novanta giorni nel caso di progetti sottoposti a VIA.
Determinazione conclusione Conferenza dei Servizi e relativo contenuto
La determinazione motivata favorevole di conclusione
della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico
e, recandone indicazione esplicita:
a) comprende il provvedimento di VIA o di verifica di
assoggettabilità a VIA, ove occorrente;
b) comprende tutti gli atti di assenso, comunque
denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi
pubblici interessati necessari alla costruzione e all'esercizio delle opere
relative agli interventi;
c) costituisce, ove occorra, variante allo strumento
urbanistico. In questi casi, il parere del Comune è rilasciato nell'ambito
della Conferenza di servizi. Nel caso di proprio motivato dissenso al Comune è
data la possibilità di ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo
14-quinquies della
legge 7 agosto 1990, n. 241. L’articolo 14-quinquies recita: “Avverso la determinazione
motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua
comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e
della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al
Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo
inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori
della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal
Ministro competente”
d) reca l'obbligo al ripristino dello stato dei
luoghi a
carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto,
con l'analitica stima dei costi di
dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi
e le garanzie finanziarie che il soggetto proponente presta all'atto del
rilascio dell'autorizzazione unica, nonché
le eventuali compensazioni ambientali a favore dei Comuni considerate indispensabili
in sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell'intervento
Pubblicazione delle conclusioni della
Conferenza dei Servizi e durata efficacia
Il provvedimento autorizzatorio unico è immediatamente
pubblicato nel sito internet istituzionale
dell'amministrazione procedente e ha l'efficacia temporale, comunque non
inferiore a quattro anni, stabilita nella determinazione di conclusione della
conferenza dei servizi, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto.
L'autorizzazione unica decade in caso di mancato avvio
della realizzazione degli interventi o di mancata entrata in esercizio
dell'impianto entro i termini stabiliti nella determinazione.
Proroga durata efficacia del provvedimento di
autorizzazione unica
Il soggetto proponente, per cause di forza maggiore, ha
la facoltà di presentare istanza di proroga dell'efficacia temporale del
provvedimento di autorizzazione unica all'amministrazione procedente, che si
esprime entro i successivi sessanta giorni.
Se l'istanza di proroga è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di autorizzazione unica, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'amministrazione procedente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.
Intesa con Regione per provvedimento di
autorizzazione unica di competenza statale
Fatta eccezione per gli interventi relativi a impianti
off-shore, nel caso degli interventi (competenza Ministero Ambiente) di cui all'allegato C, sezione II DLgs, il
provvedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo è rilasciato
previa intesa con la regione o le regioni interessate.
Ruolo Ministero Beni Culturali nella
procedura di autorizzazione unica
Il Ministero della cultura partecipa al procedimento
autorizzatorio unico di cui al presente articolo nel caso in cui gli interventi
siano localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e non siano
sottoposti a valutazioni ambientali.
Ruolo Ministero Infrastrutture
Nel caso degli interventi relativi a impianti off-shore,
si esprimono nell'ambito della conferenza di servizi anche il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti legati all'attività di
pesca marittima, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e
delle foreste.
Nel caso degli interventi relativi a impianti idroelettrici si esprimono nell'ambito della conferenza di servizi anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione interessata.
Si applica in ogni caso l'articolo 14-quinquies della
legge n. 241 del 1990 (opposizione alle conclusioni della Conferenza dei
servizi di fronte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri).
Svolgimento VIA esterna al procedimento di
autorizzazione unica
Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, il soggetto proponente ha facoltà di richiedere all'autorità competente per le valutazioni ambientali che il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sia rilasciato al di fuori del procedimento unico di cui al presente articolo.
CONFERENZA DEI SERVIZI NELLA PAS E AUTORIZZAZIONE
UNICA E POSIZIONI PREVALENTI
La determinazione motivata di
conclusione della conferenza di servizi è assunta secondo il criterio delle
posizioni prevalenti.
Le linee
guida Ministeriali sulla applicazione del procedimento di cui all’articolo
27-bis DLgs 152/2006, (Provvedimento autorizzatorio unico regionale PAUR)
relativamente al concetto di posizioni prevalenti afferma che “Il criterio
per l’assunzione di tale decisione è stabilito all’art. 14 ter, comma 7, e
corrisponde ad una valutazione da compiersi da parte dell’autorità procedente
in virtù delle posizioni prevalenti espresse in sede di conferenza dei servizi.”.
Non è, dunque, prevista una votazione nella quale si possano definire
maggioranze e minoranze.
L’orientamento giurisprudenziale maggioritario
afferma che l’amministrazione procedente non essendo in presenza di un
organo collegiale, bensì di un modulo procedimentale, ciò non significa che
deve attuare la volontà della maggioranza delle amministrazioni quanto
piuttosto deve esercitare un potere discrezionale bilanciando le ragioni
manifestate in seno alla conferenza, verificando in che termini si delinei la
prevalenza del soddisfacimento degli interessi in gioco. Pertanto, come già
evidenziato in precedenza, il ruolo assunto dall’amministrazione procedente non
è meramente notarile, ma di sintesi delle ragioni emerse, dovendone ponderare
l’effettiva rilevanza per come sono state in concreto prospettate, al fine di
esprimere un giudizio di prevalenza” (Cons. St., Sez. V, sent. 27 agosto 2014,
n. 4374). Di conseguenza, come chiaramente affermato dal Consiglio di Stato il
criterio di prevalenza non si riduce ad un calcolo delle posizioni in termini
di maggioranza, bensì presuppone una valutazione discrezionale da parte
dell’amministrazione procedente finalizzata ad attribuire il corretto “peso” a
ciascuna delle posizioni espresse,
PROCEDURA DI RILASCIO CONCESSIONI DI
SUPERFICI E DI RISORSE PUBBLICHE (ARTICOLO 10 DLGS )
Il soggetto proponente presenta istanza di concessione
della superficie e, ove occorra, della risorsa pubblica all'ente concedente
che, entro i successivi cinque giorni, provvede a pubblicarla nel proprio sito
internet istituzionale, per un periodo di trenta giorni, e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale, con modalità tali da garantire la tutela della segretezza
di eventuali informazioni
industriali ovvero commerciali indicate dal soggetto
proponente. Alla scadenza del termine
di trenta giorni,
qualora non siano state
presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il
soggetto proponente o altro soggetto che
intenda realizzare uno degli interventi di cui al presente
decreto, l'ente concedente rilascia la concessione, entro i successivi sessanta giorni, previa
valutazione della sostenibilità
economico finanziaria del
progetto e accettazione della soluzione tecnica minima generale di
connessione.
La concessione è sottoposta alla condizione sospensiva di
efficacia dell'abilitazione o dell'autorizzazione unica.
SANZIONI AMMINISTRATIVE (ARTICOLO 11 DLGS - QUI)
Riguardano i casi di esercizio di impianti senza
autorizzazione unica o in difformità della stessa. Sono fatte salve le altre sanzioni previste
dalla normativa ambientale, paesaggistica, edilizia.
Le sanzioni sono irrogate dal Comune territorialmente
interessato.
ZONE DI ACCELERAZIONE E DISCIPLINA DEI
RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI (ARTICOLO 12 DLGS )
Entro il 21 maggio 2025, al fine di garantire il
raggiungimento degli obiettivi di energia da fonti rinnovabili come delineati
dal PNIEC al 2030, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) pubblica
nel proprio sito internet una mappatura del territorio nazionale individuando
il potenziale nazionale e le aree disponibili per l'installazione di impianti
di produzione di energia da fonti
rinnovabili, delle relative infrastrutture e opere connesse e degli impianti di
stoccaggio, secondo quanto previsto dall'articolo 15-ter (QUI)
della Direttiva (UE) 2018/2001, del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018,
dandone comunicazione alla Conferenza unificata stato regioni città.
Ruolo Regioni e mappatura
Entro il 21 febbraio 2026, sulla base della mappatura
nell'ambito delle aree idonee individuate ai
sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del
2021, ciascuna Regione e Provincia
autonoma adotta un Piano di individuazione delle zone di accelerazione
terrestri per gli impianti a fonti rinnovabili e gli impianti di stoccaggio
dell'energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, le opere connesse e le
infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, ai sensi dell'articolo
15-quater della Direttiva (UE) 2018/2001.
Nella definizione dei Piani, le Regioni e le Province
autonome includono prioritariamente le superfici artificiali ed edificate, le
infrastrutture di trasporto e le zone immediatamente circostanti, i parcheggi,
le aziende agricole, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali e le aree industriali attrezzate, le miniere, i corpi idrici interni artificiali, i laghi o i bacini artificiali
e, se del caso, i siti di trattamento
delle acque reflue urbane, ivi inclusi i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole. Sono altresì incluse
prioritariamente le aree ove sono già presenti impianti a fonti rinnovabili e
di stoccaggio dell'energia elettrica.
Piano aree marine
Sulla base della mappatura con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, è adottato il Piano di individuazione
delle zone di accelerazione marine per gli impianti a fonti rinnovabili e le
opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi, ai sensi
dell'articolo 15-quater (QUI)
della Direttiva (UE) 2018/2001.
Esclusioni dalle zone di accelerazione
Sono escluse dalle zone di accelerazione le aree a
qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi
nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea
e internazionali, a eccezione delle superfici artificiali ed edificate
esistenti situate in tali zone.
VAS e piani di accelerazione
Sono sottoposti a Valutazione ambientale strategica
(VAS) di cui al titolo II della parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. Ove necessario al fine di evitare l'impatto ambientale negativo
che potrebbe verificarsi o quantomeno al fine di ridurlo, i Piani contemplano
adeguate misure di mitigazione ai sensi dell'articolo 15-quater, paragrafo 1,
lettera b) , della direttiva (UE) 2018/2001: “misure di mitigazione efficaci da adottare per
l’installazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile e degli
impianti di stoccaggio dell’energia co-ubicati, nonché delle opere necessarie
per la connessione di tali impianti e impianti di stoccaggio alla rete, al fine
di evitare l’impatto ambientale negativo che potrebbe verificarsi o, qualora
ciò non sia possibile, ridurlo. Se del caso, garantiscono che siano applicate
misure di mitigazione adeguate in modo proporzionato e tempestivo per garantire
il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, e
all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE,
all’articolo 5 della direttiva 2009/147/CEE e all’articolo 4,
paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e per evitare il
deterioramento e conseguire un buono stato ecologico o un buon potenziale
ecologico conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della
direttiva 2000/60/CE."
Deroghe a norme ambientali per opere in zone
comprese nei Piani di accelerazione
La realizzazione degli interventi di cui agli allegati A
e B al presente DLgs che insista nelle zone di
accelerazione non è subordinata all'acquisizione
dell'autorizzazione dell'autorità
competente in materia paesaggistica che
si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi
termini previsti per il rilascio dei
relativi atti di assenso previsti per la PAS e attività libera.
Nel caso degli interventi di cui all'allegato C che
insistano nelle zone di accelerazione:
a) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 (QUI)
del Decreto legislativo n. 199 del 2021: parere soprintendenza obbligatorio non
vincolante, riduzione di un terzo dei termini per rilascio della autorizzazione
unica;
Nessun commento:
Posta un commento