mercoledì 15 gennaio 2025

La nuova legge su come autorizzare impianti da fonti rinnovabili: descrizione e criticità

Il DLgs 190/2024 QUI (di seguito DLgs) definisce i regimi amministrativi per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei   medesimi impianti.

Di seguito una sintesi critica, per agevolare la vostra lettura, delle deroghe più significative alle norme ambientali nelle procedure di autorizzazione degli impianti FER per poi svolgere una analisi puntuale di tutto il DLgs.

 


PARTE I 

LE DEROGHE PIÙ SIGNIFICATIVE ALLE NORME

AMBIENTALI PREVISTE DAL DLGS

Si prevedono ampie deroghe alle norme ambientali sui vincoli paesaggistici  e idrogeologici, riduzione all’osso dei termini per rilasciare autorizzazioni e parere con conseguente silenzio assenso in palese contrasto con i principi generali (vedi legge 241/1990) in materia di normativa sui vincoli paesaggistici ambientali naturalistici.

Il regime amministrativo per autorizzare impianti FER è distinto in tre tipologie: attività libera, procedura abilitativa semplifica e autorizzazione unica. Per tutte e tre sono previste riduzioni dei termini, deroghe alle norme ambientali e silenzio assenso nel caso di non rispetto dei termini.

In particolare significativa è la previsione nel DLgs di mappatura, svolta dal Gestore dei Servizi Energetici, di individuazione del potenziale nazionale e le aree disponibili per l'installazione di impianti di produzione di energia da  fonti rinnovabili. Sulla base della mappatura le Regioni predispongono piani di accelerazione per la realizzazione di impianti FER sulla terra e in aree marina.

I progetti previsti nei piani che rientrano nell’elenco degli allegati A e B del DLgs non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica ma solo ad un parere non vincolante della Soprintendenza. Anche i progetti che rientrano nell’elenco dell’allegato C al DLgs hanno solo il parere non vincolante della Soprintendenza. Inoltre, per i progetti di cui all’allegato C del DLgs non si applica la VIA ma solo le prescrizioni del procedimento di Valutazione. Tutto questo in contrasto con la Direttiva quadro che per determinate opere (quantomeno idroelettrico ed ecolico) considera obbligatoria la VIA, obbligo che non può quindi essere derogato da normativa statale. La Direttiva UE prevede la possibilità di integrare la VIA nella procedura di autorizzazione di un progetto, ma integrare non vuol dire sostituire per cui la istruttoria di VIA deve comunque essere svolta. Non solo ma come afferma la prevalente giurisprudenza nazionale e comunitaria: la VAS interviene nella fase di programmazione e pianificazione nell’uso di un territorio mentre spetta alla VIA riguarda progetto singoli e puntiformi.

Quanto in palese contrasto con la Raccomandazione della Commissione UE (UE) 2024/1343 della Commissione del 13 maggio 2024 che fornisce indicazioni agli stati membri per accelerare e/o semplificare le procedure autorizzative per l’energia da fonti rinnovabili e i progetti infrastrutturali correlati.

Queste indicazioni della Commissione UE hanno una articolazione ben diversa dall’unilateralismo dei governi nazionali italiani compreso l’attuale con la proposta di testo unico qui esaminata.

Si veda in particolare questi passaggi della Raccomandazione:

1.Invece di limitarsi a semplificare e derogare alle norme ambientali per accelerare le autorizzazioni sui singoli progetti occorre puntare su una pianificazione territoriale ben congegnata e studi di fattibilità analitici quali strumenti chiave per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili nel medio e lungo termine. Si tratta di aspetti che intervengono in una fase iniziale e hanno il potenziale di ridurre l'impatto ambientale e i conflitti per l'utilizzo del suolo/del mare; non solo possono inoltre indirizzare i promotori di progetti verso siti idonei, circostanza questa che può a sua volta accelerare le procedure autorizzative.

2. Le autorizzazioni e le relative valutazioni d'impatto costituiscono uno strumento per bilanciare i diversi interessi della società, ma ciò rende anche comune l'introduzione di un grado elevato di complessità e sfide a livello di amministrazione e organi giurisdizionali. Quando occorre valutare e bilanciare diversi interessi della società, il processo di riflessione e decisione richiede necessariamente tempo. Esattamente il contrario di quello che afferma l’articolo 3 del testo unico qui esaminato.

Per il testo della Raccomandazione e il documento che la presuppone e una analisi più articolata di entrambi rinvio ad un post del mio blog (QUI).

Anche il Regolamento UE (QUI) che prevede deroghe alla VIA per impianti FER si applica per un termine temporale limitato a differenza del DLgs qui esaminato.

 

CONCLUSIONI SULLE DEROGHE

E' indiscutibile l'importanza degli impianti FER da realizzare in termini ragionevoli  al fine degli obiettivi UE e internazionali sulla neutralità climatica. Ma per realizzare questi impianti derogare pesantemente alle norme ambientali più rigorose come fa il DLgs, è sbagliato per tre motivi:

1. Nessun intervento umano è a impatto ambientale zero e quindi deve essere valutato adeguatamente

2. affermare il principio, sia pure per motivi apparentemente "nobili", che per realizzare determinati impianti bisogna derogare alla norme ambientali favorisce la logica molto presente nei nostri decisori di estendere le deroghe ambientali anche ad altri impianti e attività tanto la scusa dell'interesse nazionale o generale la trovano sempre come ho spiegato QUI

3. L'unico modo corretto per ottenere in modo celere le autorizzazioni agli impianti FER senza deroghe ambientali pericolose, è quello di potenziare le strutture pubbliche che gestiscono le procedure garantendo così tempi certi e istruttorie corrette (QUI), perchè come ha spiegato, QUI, la Corte Costituzionale: la tutela dell'ambiente richiede semplificazioni senza accelerazioni decisioniste.




PARTE II SINTESI DELLE PRINCIPALI NORME

 DEL DLGS 190/2024

 

IMPIANTI FER IN AREE AGRICOLE

Per la installazione di impianti FER in zone agricole si conferma la disciplina già prevista dalla normativa previgente che consente l'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente in aree bene definiti dalla nuova norma. Per una analisi di questa normativa vedi QUI. Dovranno comunque essere rispettate le tradizioni agricolo alimentari, la biodiversità ed il paesaggio ai sensi della legislazione in materia

 


PONDERAZIONI DEGLI INTERESSI

Gli impianti FER sono dichiarati di interesse pubblico ma occorre che nella loro localizzazione e autorizzazione, anche in sede di VIA, si tenga conto degli impatti negativi sull’ambiente e il settore agricolo tradizionale

Deroga alla ponderazione degli interessi 

Con appositi DPCM si decide che in alcune aree e per certi progetti viene derogata la ponderazione tra interessi agli impianti FER  e la tutela dell’ambiente .

 


I REGIMI AUTORIZZATORI PER GLI IMPIANTI FER:

a) attività libera;

b) procedura abilitativa semplificata;

c) autorizzazione unica.

Gli allegati A (QUI), B (QUI) e C (QUI), che costituiscono parte integrante del DLgs, individuano gli interventi realizzabili, rispettivamente, secondo il regime dell'attività libera, della procedura abilitativa semplificata e dell'autorizzazione unica.

 

 

IMPIANTI FER E DISCIPLINA URBANISTICA

Restano ferme le disposizioni urbanistiche e la normativa tecnica di cui al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico edilizia), ai soli fini dell'acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione delle costruzioni e delle opere edilizie costituenti opere connesse o infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti. Per detti interventi resta altresì fermo quanto previsto al capo VI del titolo IV del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (norme per il contenimento dei consumi di energia negli edifici.

 


RECEPIMENTO DEL DLGS DA PARTE DELLE REGIONI

Le regioni e gli enti locali si adeguano ai principi di cui al DLgs entro il termine di centottanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. Nelle more dell'adeguamento di cui al primo periodo, si applica la disciplina previgente. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, si applica il presente decreto.

 

 

REGIME AMMINISTRATIVO PER L’ATTIVITÀ LIBERA EX ALLEGATO A

L’attività libera è quella che non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche.

 

Aspetti urbanistici e disponibilità dei terreni nel regime di attività libera

Per gli impianti assoggettati ad attività libera devono essere comunque rispettate le distanze previste dal codice della strada Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Inoltre, la localizzazione di detti impianti, deve risultare compatibili con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e non contrastanti con gli strumenti urbanistici adottati.

Il soggetto proponente, prima dell'avvio della realizzazione degli interventi, deve avere la disponibilità, già acquisita a qualunque titolo, della superficie interessata dagli interventi medesimi.

 

Esclusioni dalla attività libera anche per gli impianti dell’allegato A in area vincolate

Per gli impianti da realizzare in aree soggette a vincolo paesaggistico e culturale, in aree protette e con presenza di siti tutelati dalla biodiversità nonché con vincolo idrogeologico si applica la procedura di procedura abilità semplificata.

 

Autorizzazione paesaggistica per i progetti ex allegato A

Resta comunque l’obbligo della autorizzazione paesaggistica in particolare ma con una procedura semplificata dove il parere della Soprintendenza deve essere rilasciata entro 20 giorni e non 45 come previsto dal comma 8 articolo 146 (QUI) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio mentre l’autorizzazione paesaggistica deve essere rilasciata entro 30 giorni dalla ricezione della istanza mentre nel Codice si prevede che entro 40 giorni dalla ricezione della istanza l’autorità competente trasmette la stessa alla Soprintendenza. I termini possono essere prorogati, comunque non oltre 15 giorni, nel caso che autorità competente e Soprintendenza rilevino necessari approfondimenti o richiesta di nuovi documenti. La mancata presentazione degli approfondimenti o delle integrazioni entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi di impianti FER. 

Comunque, se l’autorità competente e la Soprintendenza non rispettano i suddetti termini scatta il silenzio assenso al progetto senza prescrizioni. Questa previsione e è in palese contrasto con il comma 4 articolo 20 legge 241/1990 che esclude il silenzio assenso per: “… gli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico…”

Niente di nuovo in realtà per questa nuova norma conferma quanto previsto nell'’articolo 47 del Decreto- Legge 13/2023 convertito nella legge 41/2023 relativamente al silenzio assenso nella autorizzazione paesaggistica per interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili anche in aree omogenee, normativa che ho analizzato nella seconda parte del post (QUI) sul mio blog NOTEDIGRONDACCI.

Comunque, secondo l’articolo 7 del DLgs l’autorizzazione paesaggistica, nelle modalità sopra espresse, non è richiesta qualora gli interventi medesimi siano realizzati in materiali della tradizione locale oppure non siano visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici.

 

Esclusioni di autorizzazione paesaggistiche per progetti di cui all’allegato A

Non è in ogni caso subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica né ad alcun altro atto di assenso comunque denominato la realizzazione degli interventi di cui all'allegato A (QUI), sezione II, lettere a), numeri 1) e 3), b), c), e)  e l).

 

Vincolo sismico

Resta ferma l'osservanza della disciplina di tutela ambientale, idrogeologica e sismica, ivi compresa la necessità di acquisire gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, in conformità alla legislazione vigente.

 

Cauzione in aree senza occupazione antropizzata di suolo

Per interventi che prevedono l'occupazione di suolo non ancora antropizzato, il proponente è   tenuto alla corresponsione di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di ripristino mediante la presentazione al comune o comuni   territorialmente competenti, di una garanzia bancaria o assicurativa.

 

 

DEROGHE ALLA DISCIPLINA DELLA ATTIVITÀ LIBERA

Disciplina regionale effetto cumulo di impianti FER che comporta la applicazione della Procedura Abilitativa Semplificata

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono disciplinare l'effetto cumulo derivante dalla realizzazione di più impianti, della medesima tipologia e contesto territoriale, che determina l'applicazione del regime procedura abilitativa semplificata. A tali fini le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono regole per contrastare l'artato frazionamento dell'intervento.

 

Esclusione attività libera con interferenze di opere pubbliche

Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi elencati all'allegato A, si realizzino interferenze con opere pubbliche o di interesse pubblico si applica la procedura di PAS ex articolo 8 del presente DLgs.

Quanto sopra si applica, altresì, agli interventi che ricadono o producono interferenze nella fascia di rispetto stradale o comportano modifiche agli accessi esistenti ovvero apertura di nuovi accessi.

 

 

REGIME AMMINISTRATIVO PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA- PAS (ARTICOLO 8)

Si applica agli interventi elencati all’allegato B (QUIal presente DLgs.

 

Esclusione dalla PAS e applicazione della Autorizzazione Unica

Il ricorso alla PAS è precluso al proponente nel caso in cui lo stesso non abbia la disponibilità delle   superfici per l'installazione dell'impianto o in assenza della compatibilità degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, nonché in caso di contrarietà agli strumenti urbanistici adottati. In tal caso, si applica l'articolo 9  del DLgs in tema di autorizzazione unica. Laddove necessario, per le opere connesse il proponente può attivare le procedure previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.


Piattaforma SUER e contenuto istanza per la PAS

Il soggetto proponente presenta al Comune, mediante la piattaforma SUER (la piattaforma unica digitale istituita dal GSE ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 - QUI) e secondo un modello unico adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza unificata stato regioni città. Per l’elenco contenuti istanza di PAS vedi comma 4(QUI) articolo 8 DLgs.

 

Necessità diniego espresso alla PAS: silenzio assenso

Qualora non venga comunicato al soggetto proponente un espresso provvedimento di diniego entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni. Il predetto termine può essere sospeso una sola volta qualora, entro trenta giorni dalla data di ricezione del progetto, il Comune rappresenti, con motivazione puntuale, al soggetto proponente la necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. In tal caso, il termine per la conclusione della PAS riprende a decorrere dal trentesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti richiesti.

La mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato equivale a rinuncia alla realizzazione degli interventi.

 

Procedura di PAS in caso di vincoli ambientali e sismici e silenzio assenso

In caso di vincolo paesaggistici, idrogeologici, sismici e relativi assensi necessari di competenza del Comune il Comune li adotta entro il termine di quarantacinque giorni dalla presentazione del progetto, decorso il quale senza che sia stato comunicato al soggetto proponente un provvedimento espresso di diniego, il titolo abilitativo si intende perfezionato senza prescrizioni.  In caso di necessità di integrazioni documentali o di approfondimenti istruttori, il predetto termine di quarantacinque giorni può essere sospeso ai sensi del comma 6, secondo e terzo periodo.  In caso, di mancata presentazione delle integrazioni o degli approfondimenti entro il termine assegnato la conseguenza è la rinuncia automatica all’intervento.

Se richiesta è comunque necessaria la Valutazione di Incidenza per la tutela dei siti assoggettati dalla normativa sulla biodiversità.

 

Conferenza dei Servizi e PAS

Se invece i suddetti atti di assenso in materia paesaggistici, idrogeologica sismica sono di competenza di soggetti istituzionali diversi dal Comune, il Comune convoca, entro cinque giorni dalla data di presentazione del progetto, la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

Si applica una procedura di Conferenza dei Servizi in deroga a quella dell’articolo 14 legge 241/1990. In particolare, ad esempio, ogni amministrazione interessata al procedimento in conferenza dei servizi rilascia le proprie determinazioni entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi (90 giorni per le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica culturale salute pubblica nella versione ordinaria ex articolo 14-bis legge 241/1990),  decorso  il quale senza che abbia espresso un dissenso congruamente motivato scatta il silenzio assenso, stesso discorso se entro 60 giorni l’amministrazione procedente non comunica al proponente la conclusione negativa della conferenza dei servizi salvo ci sia il dissenso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale paesaggistico culturale e salute pubblica.

Peccato che, come abbiamo visto, anche gli atti a rilevanza ambientale se non emanati nei termini ristretti fissati dal DLgs fanno scattare il silenzio assenso

Silenzio assenso che può essere richiesto dal proponente con la pubblicazione sul BUR della Regione interessata per cui dalla data di pubblicazione il silenzio assenso vale come titolo abilitativo per la realizzazione del progetto opponibile a terzi salvo impugnazioni nei termini di legge.


Decadenza PAS

Il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi assoggettati a PAS entro un anno dal perfezionamento della stessa e di mancata conclusione dei lavori entro tre anni dall'avvio della realizzazione degli interventi. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova procedura abilitativa semplificata. Il soggetto proponente è comunque tenuto a comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori,


Ulteriori riduzioni dei termini della PAS per alcune tipologie di progetti

Nel caso degli interventi di cui all'allegato B al DLgs (QUI), sezione I, lettera q), e sezione II, lettera d), i termini della procedura di conferenza dei servizi sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario.


 

AUTORIZZAZIONE UNICA (ARTICOLO 9)

Gli interventi di cui all'allegato C al DLgs  (QUI) sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico comprensivo, ove occorrenti, della VIA e VAS e PAUR di competenza delle Regioni ex articolo 27-bis DLgs 152/2006 (PAUR: provvedimento autorizzatorio unico regionale). Il termine per la conclusione del procedimento di cui all'articolo 27-bis non può superare i due anni dal suo avvio o dall'avvio della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA), ove prevista.

 

Presentazione istanza di Autorizzazione unica

Il soggetto proponente presenta, mediante la piattaforma SUER, istanza di autorizzazione unica, come già visto per la PAS. La istanza è redatta secondo il modello adottato con apposito decreto ministeriale:

a) alla regione territorialmente competente, o all'ente delegato alla regione medesima, per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato C, sezione I;

b) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato C, sezione II.

 

Documenti da allegare alla istanza di autorizzazione unica

Il proponente allega all'istanza la documentazione e gli elaborati progettuali previsti  dalle  normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati,  inclusi quelli per la valutazione di impatto ambientale,  paesaggistica  e culturale, e per gli eventuali espropri, ove necessari ai fini  della realizzazione degli interventi, nonché l'asseverazione di un tecnico abilitato che dia conto, in maniera analitica,  della  qualificazione dell'area ai sensi dell'articolo 20 (aree idonee-QUI) del Decreto  legislativo n. 199 del 2021. Nei casi di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l'istanza deve contenere anche l'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 2, del Decreto legislativo n° 152 del 2006, indicando altresì ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti.

In particolare l’avviso pubblico: “2. L'avviso al pubblico, predisposto dal proponente, è pubblicato a cura dell'autorità competente ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, e ne è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. L'avviso al pubblico deve indicare almeno:

a) il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto;

b) l'avvenuta presentazione dell'istanza di VIA e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;

c) la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali;

d) l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente nella loro interezza;

e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;

f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza

 

Documenti per istanza di autorizzazione unica: disponibilità terreni e attivazione esproprio

Inoltre, allega la documentazione da cui risulti  la  disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e le opere connesse, ivi comprese le aree demaniali, ovvero, laddove necessaria, la  richiesta  di  attivazione della procedura di esproprio per  le  aree  interessate  dalle  opere connesse, e, eccetto che per la realizzazione di impianti  alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a  biogas  e  gli  impianti  per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici e solari termodinamici, per le aree interessate dalla realizzazione dell'impianto.

 

Pubblicazione telematica istanza

Entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'amministrazione procedente rende disponibile la documentazione ricevuta, in modalità telematica, a ogni altra amministrazione interessata.

 

Verifica completezza istanza e integrazioni

Nei venti giorni, successivi alla pubblicazione telematica, l'amministrazione procedente e ciascuna amministrazione interessata verificano, per i profili di rispettiva competenza, la completezza della documentazione.

Entro il medesimo termine di 20 giorni dalla pubblicazione telematica della istanza, le amministrazioni interessate comunicano all'amministrazione procedente le integrazioni occorrenti per i profili di propria competenza e, entro i successivi dieci giorni, l'amministrazione procedente assegna al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni per le necessarie integrazioni.

Su richiesta del soggetto proponente, motivata in ragione della particolare complessità dell'intervento, l'amministrazione procedente, può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori novanta giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Qualora, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non presenti la documentazione integrativa, l'amministrazione procedente adotta un provvedimento di improcedibilità dell'istanza.

 

Conferenza dei servizi senza VIA

Fuori dai casi di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica la completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione, l'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi.

 

Fase di consultazione con la VIA

Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione, l'autorità competente per le valutazioni ambientali pubblica l'avviso al pubblico. Della pubblicazione di tale avviso è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Dalla data della pubblicazione dell'avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni all'autorità competente per le valutazioni ambientali.

 

Integrazioni da consultazione

Qualora all'esito della consultazione di cui al comma 6 si renda necessaria la modifica o l'integrazione della documentazione acquisita, l'autorità competente per le valutazioni ambientali ne dà tempestiva comunicazione all'amministrazione procedente, la quale ha la facoltà di assegnare al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni per la trasmissione, in modalità telematica, della documentazione modificata ovvero integrata. 

Nel caso in cui, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non depositi la documentazione, l'amministrazione procedente adotta un provvedimento di diniego dell'autorizzazione unica. Non si applica, in questo caso, l’articolo 10-bis della legge 241/1990 (QUI) (comunicazione motivi ostativi all’accoglimento della istanza)

 

Conferenza dei servizi con la VIA

Entro dieci giorni dall'esito della consultazione o dalla data di ricezione della documentazione integrativa, l'amministrazione procedente convoca la conferenza di servizi.

Il termine di conclusione della conferenza per il rilascio dell'autorizzazione unica è di centoventi giorni decorrenti dalla data della prima riunione, sospeso per un massimo di sessanta giorni nel caso di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o per un massimo di novanta giorni nel caso di progetti sottoposti a VIA.

 

Determinazione conclusione Conferenza dei Servizi e relativo contenuto

La determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e, recandone indicazione esplicita:

a) comprende il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, ove occorrente;

b) comprende tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati necessari alla costruzione e all'esercizio delle opere relative agli interventi;

c) costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. In questi casi, il parere del Comune è rilasciato nell'ambito della Conferenza di servizi. Nel caso di proprio motivato dissenso al Comune è data la possibilità di ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’articolo 14-quinquies recita:Avverso la determinazione motivata di conclusione della conferenza, entro 10 giorni dalla sua comunicazione, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini possono proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri a condizione che abbiano espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza. Per le amministrazioni statali l'opposizione è proposta dal Ministro competente

d) reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a  carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, con l'analitica stima dei costi di  dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi e le garanzie finanziarie che il soggetto proponente presta all'atto del rilascio dell'autorizzazione unica, nonché  le eventuali compensazioni ambientali a favore dei Comuni considerate indispensabili in sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell'intervento

 

Pubblicazione delle conclusioni della Conferenza dei Servizi e durata efficacia

Il provvedimento autorizzatorio unico è immediatamente pubblicato nel sito internet istituzionale   dell'amministrazione procedente e ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a quattro anni, stabilita nella determinazione di conclusione della conferenza dei servizi, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto.

L'autorizzazione unica decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi o di mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini stabiliti nella determinazione.

 

Proroga durata efficacia del provvedimento di autorizzazione unica

Il soggetto proponente, per cause di forza maggiore, ha la facoltà di presentare istanza di proroga dell'efficacia temporale del provvedimento di autorizzazione unica all'amministrazione procedente, che si esprime entro i successivi sessanta giorni.

Se l'istanza di proroga è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di   efficacia definito nel provvedimento di autorizzazione unica, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'amministrazione procedente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.


Intesa con Regione per provvedimento di autorizzazione unica di competenza statale

Fatta eccezione per gli interventi relativi a impianti off-shore, nel caso degli interventi (competenza Ministero Ambiente) di cui all'allegato C, sezione II DLgs, il provvedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo è rilasciato previa intesa con la regione o le regioni interessate.

 

Ruolo Ministero Beni Culturali nella procedura di autorizzazione unica

Il Ministero della cultura partecipa al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente articolo nel caso in cui gli interventi siano localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, e non siano sottoposti a valutazioni ambientali.

 

Ruolo Ministero Infrastrutture

Nel caso degli interventi relativi a impianti off-shore, si esprimono nell'ambito della conferenza di servizi anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Nel caso degli interventi relativi a impianti idroelettrici si esprimono nell'ambito della conferenza di servizi anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione interessata. 

Si applica in ogni caso l'articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990 (opposizione alle conclusioni della Conferenza dei servizi di fronte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri).

  

Svolgimento VIA esterna al procedimento di autorizzazione unica

Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, il soggetto proponente ha facoltà di   richiedere all'autorità competente per le valutazioni ambientali che il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sia rilasciato al di fuori del procedimento unico di cui al presente articolo.

 

 

CONFERENZA DEI SERVIZI NELLA PAS E AUTORIZZAZIONE UNICA E POSIZIONI PREVALENTI

La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi è assunta secondo il criterio delle posizioni prevalenti.

Le linee guida Ministeriali sulla applicazione del procedimento di cui all’articolo 27-bis DLgs 152/2006, (Provvedimento autorizzatorio unico regionale PAUR) relativamente al concetto di posizioni prevalenti afferma che “Il criterio per l’assunzione di tale decisione è stabilito all’art. 14 ter, comma 7, e corrisponde ad una valutazione da compiersi da parte dell’autorità procedente in virtù delle posizioni prevalenti espresse in sede di conferenza dei servizi.”. Non è, dunque, prevista una votazione nella quale si possano definire maggioranze e minoranze.

L’orientamento giurisprudenziale maggioritario afferma che l’amministrazione procedente non essendo in presenza di un organo collegiale, bensì di un modulo procedimentale, ciò non significa che deve attuare la volontà della maggioranza delle amministrazioni quanto piuttosto deve esercitare un potere discrezionale bilanciando le ragioni manifestate in seno alla conferenza, verificando in che termini si delinei la prevalenza del soddisfacimento degli interessi in gioco. Pertanto, come già evidenziato in precedenza, il ruolo assunto dall’amministrazione procedente non è meramente notarile, ma di sintesi delle ragioni emerse, dovendone ponderare l’effettiva rilevanza per come sono state in concreto prospettate, al fine di esprimere un giudizio di prevalenza” (Cons. St., Sez. V, sent. 27 agosto 2014, n. 4374). Di conseguenza, come chiaramente affermato dal Consiglio di Stato il criterio di prevalenza non si riduce ad un calcolo delle posizioni in termini di maggioranza, bensì presuppone una valutazione discrezionale da parte dell’amministrazione procedente finalizzata ad attribuire il corretto “peso” a ciascuna delle posizioni espresse,

 


PROCEDURA DI RILASCIO CONCESSIONI DI SUPERFICI E DI RISORSE PUBBLICHE (ARTICOLO 10 DLGS )

Il soggetto proponente presenta istanza di concessione della superficie e, ove occorra, della risorsa pubblica all'ente concedente che, entro i successivi cinque giorni, provvede a pubblicarla nel proprio sito internet istituzionale, per un periodo di trenta giorni, e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, con modalità tali da garantire la tutela della segretezza di eventuali informazioni

industriali ovvero commerciali indicate dal soggetto proponente. Alla scadenza del termine  di  trenta  giorni,  qualora non siano  state presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze  concorrenti, sia stato selezionato il soggetto proponente o altro soggetto  che intenda realizzare uno degli interventi di cui al  presente  decreto, l'ente concedente rilascia la concessione, entro  i successivi sessanta giorni, previa valutazione della sostenibilità  economico finanziaria del  progetto e accettazione della soluzione tecnica minima generale di connessione.

La concessione è sottoposta alla condizione sospensiva di efficacia dell'abilitazione o dell'autorizzazione unica.

 


SANZIONI AMMINISTRATIVE (ARTICOLO 11 DLGS - QUI)

Riguardano i casi di esercizio di impianti senza autorizzazione unica o in difformità della stessa.  Sono fatte salve le altre sanzioni previste dalla normativa ambientale, paesaggistica, edilizia.

Le sanzioni sono irrogate dal Comune territorialmente interessato.

 


ZONE DI ACCELERAZIONE E DISCIPLINA DEI RELATIVI REGIMI AMMINISTRATIVI (ARTICOLO 12 DLGS )

Entro il 21 maggio 2025, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di energia da fonti rinnovabili come delineati dal PNIEC al 2030, il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. (GSE) pubblica nel proprio sito internet una mappatura del territorio nazionale individuando il potenziale nazionale e le aree disponibili per l'installazione di impianti di produzione di energia da  fonti rinnovabili, delle relative infrastrutture e opere connesse e degli impianti di stoccaggio, secondo quanto previsto dall'articolo 15-ter (QUI) della Direttiva (UE) 2018/2001, del Parlamento  europeo  e   del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, dandone comunicazione alla Conferenza unificata stato regioni città.


Ruolo Regioni e mappatura

Entro il 21 febbraio 2026, sulla base della mappatura nell'ambito delle aree idonee individuate ai  sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 199 del 2021, ciascuna Regione e  Provincia autonoma adotta un Piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti a fonti rinnovabili e gli impianti di stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili co-ubicati, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio  degli stessi, ai sensi dell'articolo 15-quater della Direttiva (UE) 2018/2001.

Nella definizione dei Piani, le Regioni e le Province autonome includono prioritariamente le superfici artificiali ed edificate, le infrastrutture di trasporto e le zone immediatamente circostanti, i parcheggi, le aziende agricole, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti  industriali e le aree industriali  attrezzate, le miniere, i corpi idrici  interni artificiali, i laghi o i bacini artificiali e, se del caso, i siti di trattamento  delle acque reflue urbane, ivi inclusi i terreni degradati non utilizzabili  per attività agricole. Sono altresì incluse prioritariamente le aree ove sono già presenti impianti a fonti rinnovabili e di stoccaggio dell'energia elettrica.

 

Piano aree marine

Sulla base della mappatura con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri, su proposta del  Ministro  dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture  e  dei trasporti, è  adottato il Piano di individuazione delle zone di accelerazione marine per gli impianti a fonti rinnovabili e le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e  all'esercizio degli stessi, ai sensi dell'articolo 15-quater (QUI) della Direttiva (UE) 2018/2001.

 

Esclusioni dalle zone di accelerazione

Sono escluse dalle zone di accelerazione le aree a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, a eccezione delle superfici artificiali ed edificate esistenti situate in tali zone.

 

VAS e piani di accelerazione

Sono sottoposti a Valutazione ambientale strategica (VAS) di cui al titolo II della parte seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Ove necessario al fine di evitare l'impatto ambientale negativo che potrebbe verificarsi o quantomeno al fine di ridurlo, i Piani contemplano adeguate misure di mitigazione ai sensi dell'articolo 15-quater, paragrafo 1, lettera b) , della direttiva (UE) 2018/2001: “misure di mitigazione efficaci da adottare per l’installazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile e degli impianti di stoccaggio dell’energia co-ubicati, nonché delle opere necessarie per la connessione di tali impianti e impianti di stoccaggio alla rete, al fine di evitare l’impatto ambientale negativo che potrebbe verificarsi o, qualora ciò non sia possibile, ridurlo. Se del caso, garantiscono che siano applicate misure di mitigazione adeguate in modo proporzionato e tempestivo per garantire il rispetto degli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 2, e all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, all’articolo 5 della direttiva 2009/147/CEE e all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e per evitare il deterioramento e conseguire un buono stato ecologico o un buon potenziale ecologico conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60/CE."

 

Deroghe a norme ambientali per opere in zone comprese nei Piani di accelerazione

La realizzazione degli interventi di cui agli allegati A e B al presente DLgs che insista nelle zone di  accelerazione non è subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione  dell'autorità competente  in materia paesaggistica che si esprime con parere obbligatorio e non vincolante entro i medesimi termini  previsti per il rilascio dei relativi atti di assenso previsti per la PAS e attività libera. 

Nel caso degli interventi di cui all'allegato C che insistano nelle zone di accelerazione:

a) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 (QUI) del Decreto legislativo n. 199 del 2021: parere soprintendenza obbligatorio non vincolante, riduzione di un terzo dei termini per rilascio della autorizzazione unica;

b) non si applicano le procedure di valutazione ambientale di cui al titolo III della parte seconda del Decreto legislativo n°152 del 2006, a condizione che il progetto contempli le misure di mitigazione stabilite in sede di valutazione ambientale strategica dei Piani di cui ai commi 5 e 6. Norma potenzialmente illegittima perché la VAS non può sostituire la VIA trattandosi di procedure distinte con ratio diverse come già analizzato nella parte I di questo post. 




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