sabato 25 maggio 2024

Raccomandazione della UE su quali semplificazioni per autorizzare gli impianti da fonti rinnovabili

Pubblicata (testo completo QUI) la Raccomandazione (UE) 2024/1343 della Commissione del 13 maggio 2024  che fornisce indicazioni agli stati membri per accelerare e/o semplificare le procedure autorizzative per l’energia da fonti rinnovabili e i progetti infrastrutturali correlati.

La Raccomandazione va letta insieme con il documento (QUI) di lavoro dei servizi della Commissione che è stata la base per stendere l’atto della UE.

La Raccomandazione sostituisce la precedente del 2022 (QUI).  

 

In Italia queste indicazioni della UE sono state recepite in modo esagerato nella normativa ed in modo contraddittorio nella gestione delle istruttorie.

Per cui:

1. da un lato, con la scusa della accelerazioni alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili (soprattutto eolico e fotovoltaico), si sono prodotte norme in deroga esplicita alle norme ambientali soprattutto quelle relative al Paesaggio e non solo, contravvenendo ad uno dei principi cardine della politiche di prevenzione nella tutela dell’ambiente: la valutazione preventiva della sostenibilità ambientale di un impianto rispetto alla specificità ambientale, paesaggistica, naturale ma anche sociale di un sito determinato. Si veda da ultimo QUI dove troverete i riferimenti ad altri deroghe acceleratorie in barba al diritto ambientale soprattutto al paesaggio in materia di impianti da fonti rinnovabili;

2. in secondo luogo, contraddittoriamente con le dichiarate finalità delle suddette semplificazioni acceleratorie, moltissimi progetti per fonti rinnovabili languono negli uffici ministeriali e delle regioni a dimostrazione che non servono le deroghe (anzi sono dannose per la tutela dell’ambiente) ma semmai istruttorie efficienti come ho spiegato QUI;

3. il vero risultato di tutto ciò è stato di usare le fonti rinnovabili (spesso confuse con fonti che rinnovabili non sono per niente come nel campo dei rifiuti vedi ad esempio il biometano) come volano per produrre una sistema normativo che va verso un chiaro commissariamento del diritto ambientale.  Il tutto con buona pace anche di un certo ambientalismo “decisionista” alleato oggettivo (consapevole o in buona fede poco importa) di questa tendenza come ho spiegato QUI.

 

Premesso quanto sopra, fondamentale per capire il contesto nazionale in cui ricade questa nuova Raccomandazione della UE, vediamone i contenuti più significativi:

 

 

SEMPLIFICAZIONE PROCEDURA AUTORIZZATORIE

1. stabilire calendari e norme procedurali specifiche al fine di garantire l’efficienza dei procedimenti giurisdizionali relativi all’accesso alla giustizia per i progetti di energia rinnovabile e i progetti infrastrutturali correlati.

2. creare una procedura unica di domanda per l’intero iter amministrativo di richiesta e rilascio dell’autorizzazione

3. Gli Stati membri dovrebbero razionalizzare gli obblighi di valutazione ambientale per i progetti di energia rinnovabile e le infrastrutture correlate. 

 

 

 

LA QUESTIONE DELLE STRUTTURE DELLE PUBBLICE AMMINISTRAZIONE CHE GESTISCONO LE PROCEDURE AUTORIZZATORIE

In realtà in Italia esistono già procedure ultra semplificate quindi il problema non è nella normativa ma semmai nel modo in cui lavorano i settori della PA competenti come ho già ricordato nelle premesse di questo post.  In particolare, sul punto 3 sopra richiamato, delle indicazioni semplificatorie della Raccomandazione occorre ricordare quanto già previsto dal Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 (QUI).

 

Sulla efficienza delle strutture pubbliche che seguono le istruttorie di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili è condivisibile quanto affermato al punto 25 della Raccomandazione: <<Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i soggetti preposti al rilascio delle autorizzazioni e le autorità incaricate della valutazione ambientale dispongano di un organico sufficiente e adeguato, in possesso delle giuste competenze e qualifiche. A tal fine gli Stati membri dovrebbero valutare l’opportunità di istituire, in stretta cooperazione con le parti sociali dei settori interessati, centri nazionali di eccellenza per la formazione tematica e piattaforme di scambio tra le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni. Gli Stati membri dovrebbero garantire un finanziamento sufficiente e adeguato delle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni e sfruttare le opportunità di finanziamento unionale e nazionale disponibili per il miglioramento delle competenze e la riqualificazione, in particolare a livello regionale e locale; dovrebbero altresì cooperare con i partenariati su vasta scala per le competenze istituiti nell’ambito del patto per le competenze negli ecosistemi delle energie rinnovabili onshore e offshore (QUI) allo scopo di colmare le lacune nelle competenze del personale addetto al rilascio delle autorizzazioni e alle valutazioni ambientali.>>

 

 


PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

1. Gli Stati membri dovrebbero garantire l’organizzazione tempestiva e periodica di audizioni pubbliche o altre opportunità di coinvolgimento dei portatori di interessi durante il processo di progettazione e pianificazione, quando queste possono ancora influire sull’ubicazione, sul tracciato o sulla tecnologia delle opere di rete. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le audizioni pubbliche e le altre iniziative di coinvolgimento dei portatori di interessi siano inclusive e accessibili, consentano al pubblico di interagire in tempo utile con i promotori dei progetti e i responsabili politici e incoraggino la partecipazione attiva a ogni fase di sviluppo, costruzione ed esercizio dei progetti.

2. Nel caso delle comunità di energia rinnovabile e delle comunità energetiche dei cittadini gli Stati membri dovrebbero applicare procedure autorizzative semplificate e requisiti di autorizzazione proporzionati, anche per la connessione alla rete degli impianti di proprietà di tali comunità, e ridurre al minimo le procedure e i requisiti inerenti alle licenze di produzione, come pure i permessi d’esercizio o le certificazioni analoghe, garantendo nel contempo il rispetto del diritto dell’UE.

3. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la partecipazione del pubblico alla definizione dei piani territoriali sin dalle prime fasi, promuovendo l’uso polivalente dei siti e garantendo trasparenza su dove e come possono essere costruiti o installati i progetti di energia rinnovabile e le infrastrutture correlate, compresi gli impianti su piccola scala a livello comunale. Gli Stati membri dovrebbero perseguire una pianificazione a lungo termine, coordinata e preventiva delle reti, dello stoccaggio e delle capacità di produzione di energia rinnovabile a tutti i livelli, anche nel contesto della cooperazione regionale.

 

Vedi anche il documento dei servizi della Commissione citato all’inizio del post che invita gli stati membri:

1. favorire la partecipazione economica locale è la possibilità di investire in quote dei progetti di energia rinnovabile, promossa ad esempio dal marchio di finanziamento partecipativo (label financement participatif QUI)

2. Le comunità di energia rinnovabile sono strumenti molto potenti per incrementare la partecipazione attiva della popolazione locale alla transizione energetica e i vantaggi che ne derivano. Possono altresì contribuire ad affrontare la povertà energetica.

Il documento inoltre cita il gestore del sistema di trasmissione irlandese EirGrid, Friends of the Earth e Renewables Grid Initiative che nel 2021 ha presentato un interessante progetto (QUI) di coinvolgimento del pubblico nei processi decisionali per realizzare impianti per fonti rinnovabili

 

 


PIANIFICAZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI SITI PER GLI IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI

Gli Stati membri dovrebbero eliminare rapidamente gli ostacoli normativi, individuare le lacune nei dati e garantire il coinvolgimento tempestivo dei portatori di interessi pertinenti per agevolare la raccolta di dati ambientali e incrementare il sostegno pubblico. A questo scopo gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare le serie di dati aggiornate messe a disposizione dal laboratorio di geografia dell’energia e dell’industria (Energy and Industry Geography Lab – EIGL - QUI)  e dal sistema di informazioni geografiche per il fotovoltaico (Photovoltaic Geographical Information System – PVGIS- QUI) , integrandole con le serie di dati disponibili a livello nazionale o regionale.

Gli Stati membri dovrebbero limitare al minimo necessario le zone di esclusione in cui non può essere sviluppata l’energia rinnovabile («zone di esclusione»). Essi dovrebbero fornire informazioni chiare e trasparenti, corredate di una giustificazione motivata, sulle restrizioni dovute alla distanza dagli abitati e dalle zone dell’aeronautica militare o civile. Le restrizioni dovrebbero essere basate su dati concreti e concepite in modo da rispondere allo scopo perseguito massimizzando la disponibilità di spazio per lo sviluppo dei progetti di energia rinnovabile, tenuto conto degli altri vincoli di pianificazione territoriale.

 

Il documento dei servizi della Commissione sulla individuazione dei siti per impianti per fonti rinnovabili

Importante sulle modalità istruttorie attraverso cui arrivare alla individuazione dei siti per gli impianti per fonti rinnovabili, quanto si afferma nel capitolo 5 del documento dei servizi della Commissione citato all’inizio del post. Qui si afferma un principio che riprende quanto affermato in precedenza sul rispetto preventivo delle specificità del sito dove collocare gli impianti. Afferma infatti il documento UE:

“Una pianificazione territoriale ben congegnata e studi di fattibilità analitici sono dunque strumenti chiave per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili nel medio e lungo termine. Si tratta di aspetti che intervengono in una fase iniziale e hanno il potenziale di ridurre l'impatto ambientale e i conflitti per l'utilizzo del suolo/del mare. Possono inoltre indirizzare i promotori di progetti verso siti idonei, circostanza questa che può a sua volta accelerare le procedure autorizzative.”

 

Principio poi articolato nei paragrafi di detto capitolo 5:

1.tenere conto dei vincoli d’uso presenti nei territori favorendo zone degradate, ad esempio vecchie cave, miniere chiuse, discariche o vecchie zone industriali, parcheggi e zone lungo i corridoi di trasporto, come autostrade e binari ferroviari, siti dismessi che sfruttavano fonti fossili. La Raccomandazione cita in questo senso la normativa italiana sulla designazione delle aree idonee ad installare gli impianti in questione con luci ed ombre QUI, e QUI;

2. facilitare l'uso polivalente dello spazio. Questo approccio alla pianificazione dello spazio marittimo può favorire la coesistenza di infrastrutture energetiche e rotte marittime e contribuire alla protezione degli ecosistemi marini, ma anche nel settore agricoltura combinato con il fotovoltaico;

3. fondamentale coinvolgere il pubblico fin dalle prime fasi nella definizione dei piani territoriali regionali o locali, come lo è predisporre misure che consentano alle comunità locali di trarre giovamento dagli impianti di energia rinnovabile nelle vicinanze, anche nella prospettiva più ampia di una transizione verde socialmente giusta. Tale obiettivo può essere conseguito per mezzo di comunità energetiche, costi ridotti dell'energia elettrica o regimi di partecipazione finanziaria (comproprietà o benefici collaterali) o ancora attraverso piani di sviluppo industriale per una regione;

4. nel definire le distanze degli impianti eolici da zone abitate gli Stati membri devono bilanciare la necessità di ridurre al minimo gli effetti negativi delle turbine eoliche e quella di massimizzare la disponibilità di suolo per lo sviluppo dei progetti, tenendo conto anche di altri vincoli di pianificazione territoriale. Inoltre sono necessarie informazioni chiare e trasparenti sulle restrizioni relative alla distanza dagli abitati al fine di garantire la certezza degli investimenti per i promotori di progetti.

 

 

 

IL RAPPORTO TRA SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE E TUTELA DELL’AMBIENTE NELLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER FONTI RINNOVABILI

IL documento dei servizi della Commissione più volte citato in precedenza nel capitolo 5 sezione d) svolge una interessante riflessione riferita alla discussione in Italia tra chi vuole più deroghe e semplificazioni alle norme ambientale per aggirare le contestazioni ai progetti per fonti rinnovabili nei territori.

Afferma il documento: “Le autorizzazioni e le relative valutazioni d'impatto costituiscono uno strumento per bilanciare i diversi interessi della società, ma ciò rende anche comune l'introduzione di un grado elevato di complessità e sfide a livello di amministrazione e organi giurisdizionali. Quando occorre valutare e bilanciare diversi interessi della società, il processo di riflessione e decisione richiede necessariamente tempo. Di conseguenza bisogna integrare sin dall'inizio considerazioni ambientali nei processi di pianificazione delle energie rinnovabili. Ciò consentirà di individuare i probabili effetti significativi sull'ambiente e le misure per prevenirli, ridurli e compensarli il più possibile. Esistono inoltre opzioni che consentirebbero agli Stati membri di snellire le procedure tese a garantire il rispetto della legislazione ambientale e di agevolare la selezione di siti idonei da parte dei promotori.
Tutto questo contribuirà anche a limitare eventuali conflitti con gruppi ambientalisti e cittadini, nonché con le autorità pubbliche a diversi livelli.

 

Inoltre, sempre il documento sulle procedure non favorisce le deroghe alle norme ambientali come sta avvenendo in Italia come si è visto nella prima parte del post, semmai si propone:

1. unificare le procedure ambientali;

2. promuovere valutazione ambientali strategiche nella pianificazione della localizzazione degli impianti in questione;

3. utilizzare le linee guida UE sull’impatto dell’eolico nei siti Natura 2000 (QUI)

4. le dichiarazioni di interesse pubblico applicate agli impianti in questione per accelerarne la realizzazione nel caso che riguardare zone tutelate in base alla normativa sulla biodiversità devono essere oggetto di valutazioni caso per caso e non diventare una sorta di bollino astratto per aggirare le norme ambientali al fine di rispettare comunque gli obiettivi di conservazione specifici per sito Natura 2000.

 

Problematiche istruttorie e procedurali per il filone dell’idrogeno

Il documento dei servizi della Commissione individua le seguenti linee di azione per affrontare le problematiche per la autorizzazione di progetti relativi alla conversione dell'energia elettrica rinnovabile in idrogeno rinnovabile attraverso gli elettrolizzatori sarà un percorso importante per il nostro sistema energetico futuro.

Questo processo e il successivo trasporto, stoccaggio e consegna dell'idrogeno ai consumatori finali si scontreranno molto probabilmente con alcuni degli stessi ostacoli individuati per i progetti di energia rinnovabile, quali l'assenza di personale sufficiente e adeguatamente qualificato per elaborare le domande di autorizzazione e la durata delle procedure amministrative.

Data l'esperienza relativamente limitata nello sviluppo di progetti sull'idrogeno, alcuni ostacoli potrebbero non essere ancora noti e potrebbe quindi risultare vantaggioso scambiare informazioni in consessi ad hoc. Se con l'andare del tempo emergono buone pratiche per affrontare questi ostacoli specifici, anch'esse possono essere condivise in tali consessi.

L'Alleanza europea per l'idrogeno pulito sta attualmente lavorando a una relazione sugli ostacoli connessi alle autorizzazioni basata sul contributo dei portatori di interessi, da cui trarrà alcune raccomandazioni e migliori pratiche. L'analisi iniziale dei riscontri dei portatori di interessi suggerisce che un punto di contatto unico potrebbe ridurre in parte la complessità e snellire la procedura autorizzativa, in particolare quando sono coinvolte numerose autorità competenti.

La pianificazione territoriale può essere determinante per individuare siti idonei all'installazione di elettrolizzatori. Sulla base di una pianificazione di rete integrata si potrebbero designare zone dedicate agli elettrolizzatori. Potrebbe trattarsi di un mezzo per incentivare la diffusione degli elettrolizzatori lì dove possono contribuire a evitare o affrontare la congestione della rete elettrica e dove possono apportare maggiori vantaggi per la società (ad esempio evitando aumenti delle tariffe di rete per l'energia elettrica dovuti ai necessari potenziamenti della rete stessa). 

 

 

 

 


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