Pubblicata (testo completo QUI) la Raccomandazione
(UE) 2024/1343 della Commissione del
13 maggio 2024 che fornisce indicazioni agli stati membri per accelerare e/o
semplificare le procedure autorizzative per l’energia da fonti rinnovabili e i
progetti infrastrutturali correlati.
La Raccomandazione va
letta insieme con il documento (QUI) di lavoro dei
servizi della Commissione che è stata la base per stendere l’atto della UE.
La Raccomandazione sostituisce la precedente del 2022 (QUI).
In Italia queste indicazioni della UE sono state
recepite in modo esagerato nella normativa ed
in modo contraddittorio nella gestione delle istruttorie.
Per cui:
1. da un lato, con la
scusa della accelerazioni alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili
(soprattutto eolico e fotovoltaico), si sono prodotte norme in deroga esplicita
alle norme ambientali soprattutto quelle relative al Paesaggio e non solo,
contravvenendo ad uno dei principi cardine della politiche di prevenzione nella
tutela dell’ambiente: la valutazione preventiva della sostenibilità ambientale
di un impianto rispetto alla specificità ambientale, paesaggistica, naturale ma
anche sociale di un sito determinato. Si veda da ultimo QUI dove troverete
i riferimenti ad altri deroghe acceleratorie in barba al diritto ambientale
soprattutto al paesaggio in materia di impianti da fonti rinnovabili;
2. in secondo luogo, contraddittoriamente
con le dichiarate finalità delle suddette semplificazioni acceleratorie, moltissimi
progetti per fonti rinnovabili languono negli uffici ministeriali e delle
regioni a dimostrazione che non servono le deroghe (anzi sono dannose per la
tutela dell’ambiente) ma semmai istruttorie efficienti come ho spiegato QUI;
3. il vero risultato
di tutto ciò è stato di usare le fonti rinnovabili (spesso confuse con fonti
che rinnovabili non sono per niente come nel campo dei rifiuti vedi ad esempio
il biometano) come volano per produrre una sistema normativo che va verso un
chiaro commissariamento del diritto ambientale. Il tutto con buona pace anche di un certo
ambientalismo “decisionista” alleato oggettivo (consapevole o in buona fede
poco importa) di questa tendenza come ho spiegato QUI.
Premesso quanto sopra, fondamentale per capire il contesto
nazionale in cui ricade questa nuova Raccomandazione della UE, vediamone i
contenuti più significativi:
SEMPLIFICAZIONE PROCEDURA AUTORIZZATORIE
1. stabilire calendari e norme procedurali specifiche al fine
di garantire l’efficienza dei procedimenti giurisdizionali relativi all’accesso
alla giustizia per i progetti di energia rinnovabile e i progetti
infrastrutturali correlati.
2. creare una procedura unica di domanda per l’intero iter
amministrativo di richiesta e rilascio dell’autorizzazione
3. Gli Stati membri dovrebbero razionalizzare gli obblighi di
valutazione ambientale per i progetti di energia rinnovabile e le
infrastrutture correlate.
LA QUESTIONE DELLE STRUTTURE DELLE PUBBLICE
AMMINISTRAZIONE CHE GESTISCONO LE PROCEDURE AUTORIZZATORIE
In realtà in Italia esistono già procedure ultra
semplificate quindi il problema non è nella normativa ma semmai nel modo in cui
lavorano i settori della PA competenti come ho già ricordato nelle premesse di
questo post. In particolare, sul punto 3
sopra richiamato, delle indicazioni semplificatorie della Raccomandazione
occorre ricordare quanto già previsto dal Regolamento
(UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022 (QUI).
Sulla efficienza delle strutture pubbliche che seguono le
istruttorie di autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili è
condivisibile quanto affermato al punto 25 della Raccomandazione: <<Gli
Stati membri dovrebbero provvedere affinché i soggetti preposti al rilascio
delle autorizzazioni e le autorità incaricate della valutazione ambientale
dispongano di un organico sufficiente e adeguato, in possesso delle giuste
competenze e qualifiche. A tal fine gli Stati membri dovrebbero valutare
l’opportunità di istituire, in stretta cooperazione con le parti sociali dei
settori interessati, centri nazionali di eccellenza per la formazione tematica
e piattaforme di scambio tra le autorità preposte al rilascio delle
autorizzazioni. Gli Stati membri dovrebbero garantire un finanziamento
sufficiente e adeguato delle autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni
e sfruttare le opportunità di finanziamento unionale e nazionale disponibili
per il miglioramento delle competenze e la riqualificazione, in particolare a
livello regionale e locale; dovrebbero altresì cooperare con i partenariati su
vasta scala per le competenze istituiti nell’ambito del patto per le competenze
negli ecosistemi delle energie rinnovabili onshore e offshore (QUI) allo scopo
di colmare le lacune nelle competenze del personale addetto al rilascio delle
autorizzazioni e alle valutazioni ambientali.>>
PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO
1. Gli Stati membri dovrebbero garantire l’organizzazione
tempestiva e periodica di audizioni pubbliche o altre opportunità di
coinvolgimento dei portatori di interessi durante il processo di progettazione
e pianificazione, quando queste possono ancora influire sull’ubicazione, sul
tracciato o sulla tecnologia delle opere di rete. Gli Stati membri dovrebbero
provvedere affinché le audizioni pubbliche e le altre iniziative di
coinvolgimento dei portatori di interessi siano inclusive e accessibili,
consentano al pubblico di interagire in tempo utile con i promotori dei
progetti e i responsabili politici e incoraggino la partecipazione attiva a
ogni fase di sviluppo, costruzione ed esercizio dei progetti.
2. Nel caso delle comunità di energia rinnovabile e delle
comunità energetiche dei cittadini gli Stati membri dovrebbero applicare
procedure autorizzative semplificate e requisiti di autorizzazione
proporzionati, anche per la connessione alla rete degli impianti di proprietà
di tali comunità, e ridurre al minimo le procedure e i requisiti inerenti alle
licenze di produzione, come pure i permessi d’esercizio o le certificazioni
analoghe, garantendo nel contempo il rispetto del diritto dell’UE.
3. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la partecipazione
del pubblico alla definizione dei piani territoriali sin dalle prime fasi,
promuovendo l’uso polivalente dei siti e garantendo trasparenza su dove e come
possono essere costruiti o installati i progetti di energia rinnovabile e le
infrastrutture correlate, compresi gli impianti su piccola scala a livello
comunale. Gli Stati membri dovrebbero perseguire una pianificazione a lungo
termine, coordinata e preventiva delle reti, dello stoccaggio e delle capacità
di produzione di energia rinnovabile a tutti i livelli, anche nel contesto
della cooperazione regionale.
Vedi anche il documento dei servizi della Commissione
citato all’inizio del post che invita gli stati membri:
1. favorire
la partecipazione economica locale è la possibilità di investire in quote dei
progetti di energia rinnovabile, promossa ad esempio dal marchio di
finanziamento partecipativo (label
financement participatif QUI)
2. Le comunità di
energia rinnovabile sono strumenti molto potenti per incrementare la
partecipazione attiva della popolazione locale alla transizione energetica e i
vantaggi che ne derivano. Possono altresì contribuire ad affrontare la povertà
energetica.
Il documento inoltre cita il gestore del sistema di
trasmissione irlandese EirGrid, Friends of the Earth e Renewables Grid
Initiative che nel 2021 ha presentato un interessante progetto (QUI) di
coinvolgimento del pubblico nei processi decisionali per realizzare impianti
per fonti rinnovabili
PIANIFICAZIONE E INDIVIDUAZIONE DEI SITI PER GLI
IMPIANTI DA FONTI RINNOVABILI
Gli Stati membri dovrebbero eliminare rapidamente gli
ostacoli normativi, individuare le lacune nei dati e garantire il
coinvolgimento tempestivo dei portatori di interessi pertinenti per agevolare
la raccolta di dati ambientali e incrementare il sostegno pubblico. A questo
scopo gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare le serie di dati
aggiornate messe a disposizione dal laboratorio di geografia dell’energia e
dell’industria (Energy and Industry Geography Lab – EIGL - QUI) e dal
sistema di informazioni geografiche per il fotovoltaico (Photovoltaic
Geographical Information System – PVGIS- QUI) ,
integrandole con le serie di dati disponibili a livello nazionale o regionale.
Gli Stati membri dovrebbero limitare al minimo necessario
le zone di esclusione in cui non può essere sviluppata l’energia rinnovabile
(«zone di esclusione»). Essi dovrebbero fornire informazioni chiare e
trasparenti, corredate di una giustificazione motivata, sulle restrizioni
dovute alla distanza dagli abitati e dalle zone dell’aeronautica militare o
civile. Le restrizioni dovrebbero essere basate su dati concreti e concepite in
modo da rispondere allo scopo perseguito massimizzando la disponibilità di spazio
per lo sviluppo dei progetti di energia rinnovabile, tenuto conto degli altri
vincoli di pianificazione territoriale.
Il documento dei servizi della Commissione sulla
individuazione dei siti per impianti per fonti rinnovabili
Importante sulle modalità istruttorie attraverso cui
arrivare alla individuazione dei siti per gli impianti per fonti rinnovabili,
quanto si afferma nel capitolo 5 del documento dei servizi della Commissione
citato all’inizio del post. Qui si afferma un principio che riprende quanto
affermato in precedenza sul rispetto preventivo delle specificità del sito dove
collocare gli impianti. Afferma infatti il documento UE:
“Una pianificazione territoriale ben congegnata e
studi di fattibilità analitici sono dunque strumenti chiave per accelerare la
diffusione delle energie rinnovabili nel medio e lungo termine. Si tratta di
aspetti che intervengono in una fase iniziale e hanno il potenziale di ridurre
l'impatto ambientale e i conflitti per l'utilizzo del suolo/del mare. Possono
inoltre indirizzare i promotori di progetti verso siti idonei, circostanza
questa che può a sua volta accelerare le procedure autorizzative.”
Principio poi articolato nei paragrafi di detto capitolo 5:
1.tenere conto dei vincoli d’uso presenti nei territori favorendo
zone degradate, ad esempio vecchie cave, miniere chiuse, discariche o vecchie
zone industriali, parcheggi e zone lungo i corridoi di trasporto, come
autostrade e binari ferroviari, siti dismessi che sfruttavano fonti fossili.
La Raccomandazione cita in questo senso la normativa italiana sulla
designazione delle aree idonee ad installare gli impianti in questione con luci
ed ombre QUI, e QUI;
2. facilitare l'uso polivalente dello spazio. Questo
approccio alla pianificazione dello spazio marittimo può favorire la
coesistenza di infrastrutture energetiche e rotte marittime e contribuire alla
protezione degli ecosistemi marini, ma anche nel settore agricoltura combinato
con il fotovoltaico;
3. fondamentale coinvolgere il pubblico fin dalle prime fasi
nella definizione dei piani territoriali regionali o locali, come lo è predisporre misure che consentano alle comunità locali di
trarre giovamento dagli impianti di energia rinnovabile nelle vicinanze, anche
nella prospettiva più ampia di una transizione verde socialmente giusta. Tale
obiettivo può essere conseguito per mezzo di comunità energetiche, costi ridotti dell'energia elettrica o regimi di partecipazione
finanziaria (comproprietà o benefici collaterali) o ancora attraverso piani di
sviluppo industriale per una regione;
4. nel definire le distanze degli impianti eolici da zone
abitate gli Stati membri devono bilanciare la necessità di ridurre al minimo
gli effetti negativi delle turbine eoliche e quella di massimizzare la
disponibilità di suolo per lo sviluppo dei progetti, tenendo conto anche di
altri vincoli di pianificazione territoriale. Inoltre sono necessarie
informazioni chiare e trasparenti sulle restrizioni relative alla distanza
dagli abitati al fine di garantire la certezza degli investimenti per i
promotori di progetti.
IL RAPPORTO TRA SEMPLIFICAZIONI NORMATIVE E TUTELA
DELL’AMBIENTE NELLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER FONTI RINNOVABILI
IL documento dei servizi della Commissione più volte citato
in precedenza nel capitolo 5 sezione d) svolge una interessante riflessione riferita
alla discussione in Italia tra chi vuole più deroghe e semplificazioni alle
norme ambientale per aggirare le contestazioni ai progetti per fonti
rinnovabili nei territori.
Afferma il documento: “Le autorizzazioni e le relative
valutazioni d'impatto costituiscono uno strumento per bilanciare i diversi
interessi della società, ma ciò rende anche comune l'introduzione di un grado
elevato di complessità e sfide a livello di amministrazione e organi giurisdizionali.
Quando occorre valutare e bilanciare diversi interessi della società, il
processo di riflessione e decisione richiede necessariamente tempo. Di
conseguenza bisogna integrare sin dall'inizio considerazioni ambientali nei
processi di pianificazione delle energie rinnovabili. Ciò consentirà di
individuare i probabili effetti significativi sull'ambiente e le misure per
prevenirli, ridurli e compensarli il più possibile. Esistono inoltre opzioni
che consentirebbero agli Stati membri di snellire le procedure tese a garantire
il rispetto della legislazione ambientale e di agevolare la selezione di siti
idonei da parte dei promotori.
Tutto questo contribuirà anche a limitare eventuali conflitti
con gruppi ambientalisti e cittadini, nonché con le autorità pubbliche a
diversi livelli.”
Inoltre, sempre il documento sulle procedure non favorisce
le deroghe alle norme ambientali come sta avvenendo in Italia come si è visto
nella prima parte del post, semmai si propone:
1. unificare
le procedure ambientali;
2. promuovere valutazione ambientali strategiche nella
pianificazione della localizzazione degli impianti in questione;
3. utilizzare le linee guida
UE sull’impatto dell’eolico nei siti Natura 2000 (QUI)
4. le
dichiarazioni di interesse pubblico applicate agli impianti in questione per
accelerarne la realizzazione nel caso che riguardare zone tutelate in base alla
normativa sulla biodiversità devono essere oggetto di valutazioni caso per caso
e non diventare una sorta di bollino astratto per aggirare le norme ambientali
al fine di rispettare comunque gli obiettivi di conservazione specifici per
sito Natura 2000.
Problematiche istruttorie e procedurali per il filone
dell’idrogeno
Il documento dei servizi della Commissione individua le
seguenti linee di azione per affrontare le problematiche per la autorizzazione
di progetti relativi alla conversione dell'energia elettrica rinnovabile in
idrogeno rinnovabile attraverso gli elettrolizzatori sarà un percorso
importante per il nostro sistema energetico futuro.
Questo processo e il successivo trasporto, stoccaggio e
consegna dell'idrogeno ai consumatori finali si scontreranno molto
probabilmente con alcuni degli stessi ostacoli individuati per i progetti di
energia rinnovabile, quali l'assenza di personale sufficiente e adeguatamente
qualificato per elaborare le domande di autorizzazione e la durata delle
procedure amministrative.
Data l'esperienza relativamente limitata nello sviluppo di
progetti sull'idrogeno, alcuni ostacoli potrebbero non essere ancora noti e
potrebbe quindi risultare vantaggioso scambiare informazioni in consessi ad
hoc. Se con l'andare del tempo emergono buone pratiche per affrontare questi
ostacoli specifici, anch'esse possono essere condivise in tali consessi.
L'Alleanza
europea per l'idrogeno pulito sta attualmente lavorando a una relazione sugli
ostacoli connessi alle autorizzazioni basata sul contributo dei portatori di
interessi, da cui trarrà alcune raccomandazioni e migliori pratiche. L'analisi
iniziale dei riscontri dei portatori di interessi suggerisce che un punto di
contatto unico potrebbe ridurre in parte la complessità e snellire la procedura
autorizzativa, in particolare quando sono coinvolte numerose autorità
competenti.
La pianificazione territoriale può essere determinante per
individuare siti idonei all'installazione di elettrolizzatori. Sulla base di
una pianificazione di rete integrata si potrebbero designare zone dedicate agli elettrolizzatori.
Potrebbe trattarsi di un mezzo per incentivare la diffusione degli
elettrolizzatori lì dove possono contribuire a evitare o affrontare la
congestione della rete elettrica e dove possono apportare maggiori vantaggi per
la società (ad esempio evitando aumenti delle tariffe di rete per l'energia
elettrica dovuti ai necessari potenziamenti della rete stessa).
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