lunedì 20 maggio 2024

Net-Zero Industry Act: le tecnologie a zero emissioni di gas serra nello scontro geopolitico per la transizione ecologica

Dopo l’accordo (QUI) Commissione e Parlamento UE è stato approvato dal Parlamento UE lo scorso 25 aprile 2024 (QUI) in via definitiva la legge sull'industria a zero emissioni nette per rafforzare la produzione delle tecnologie necessarie per la decarbonizzazione.

Ora dovrà essere pubblicato nella GUCE prima di essere adottato formalmente dal Consiglio dei Ministri UE.

Per il testo approvato dal Parlamento UE vedi QUI.

Al momento in cui venne presentata la proposta di Regolamento da parte della Commissione ne avevo trattato QUI.

Nella seconda parte del post analizzerò in modo puntuale il contenuto del nuovo Regolamento, nella prima parte mi limito a focalizzare le parti più significative di questa nuova legge europea, ricordando che i Regolamenti della UE a differenza delle Direttive non hanno bisogno di norme nazionale per essere recepiti negli ordinamenti degli stati membri.

 

 

 

PARTE I SINTESI DEL NUOVO REGOLAMENTO

 




LE TECNOLOGIE A ZERO EMISSIONI

Sono elencati specificamente nel Regolamento qui rilevo anticipatamente che vengono inserite tecnologie contestate come il nucleare (QUI e QUI) e la cattura del carbonio (QUI e la norma italiana recente QUI). L’elenco distingue tra tecnologie ordinarie a zero emissioni e strategiche. Sono escluse la materie prime critiche perché per queste è previsto uno specifico Regolamento (QUI).

 



OBIETTIVI DI INDIPENDENZA DEGLI STATI MEMBRI NELLE TECNOLOGIE A ZERO EMISSIONI

40% fabbisogno annuo di tecnologie a zero emissioni fino a raggiungere il 15 % della produzione mondiale entro il 2040

 

AUTORITÀ COMPETENTI NAZIONALE

Gli stati membri devono individuare Autorità Compententi (Punto di contatto unico) con il compito di agevolare e coordinare la procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette.


ACCESSIBILITÀ INFORMAZIONI SULLE TECNOLOGIE AD EMISSIONI ZERO

Si prevede la istituzione di un un registro liberamente accessibile dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette

 

PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE DELLE TECNOLOGIE A ZERO EMISSIONI

Si prevede una valutazione preventiva da parte della Autorità (Punto Unico) sulla completezza della domanda, prevedendo una apposita procedura di riconoscimento;

I tempi di autorizzazione non devono essere superiori a 12 o massimo 18 mesi con una riduzione a nove mesi per le tecnologie definite strategiche con capacità inferirore di produzione inferire a 1GW;

Possono essere prorogati i termini suddetti per ragioni eccezionali e di tutela della salute dei lavoratori e della popolazione;

Si applica la VIA se necessaria e valutazione preventiva del contenuto dello studio di impatto (Rapporto di impatto ambientale nella nuova definizione della Direttiva UE aggiornata in materia).

Se il progetto richiede più procedura di valutazione (VINCA, e autorizzazione ambientali) una autorità competente coordina le varie procedure.

Sulla partecipazione del pubblico nella VIA I tempi di consultazione del pubblico possono arrivare da 30 giorni ordinari fino a 90 a discrezione della autorità competente.

 

TECNOLOGIE A EMISSIONI ZERO E PIANI DEGLI STATI MEMBRI

Le autorità nazionali, regionali e locali responsabili dell'elaborazione dei piani, compresi i piani di zonizzazione, i piani territoriali e i piani di utilizzo del territorio, valutano l'ipotesi di includere in tali piani, se del caso, disposizioni per lo sviluppo di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette.

 

CRITERI RICONOSCIBILITÀ TECNOLOGIE NET ZERO

Sono previsti precisi criteri che gli stati membri devono rispettare per riconoscere i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette.

Criteri sono previsti anche per riconoscere come ad emissioni zero progetti per la cattura del carbonio

 

DISTRETTI DI ACCELERAZIONE PER LE TECNOLOGIE A ZERO EMISSIONI NETTE

Gli Stati membri possono decidere di designare distretti di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette ("distretti") come zone specifiche per accelerare le attività industriali a zero emissioni nette, ovvero per testare tecnologie innovative a zero emissioni nette. La Decisione di istituire i Distretti è sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e programmi.

 

CONTRIBUTO DEI PRODUTTORI AUTORIZZATI DI PETROLIO E GAS (ARTICOLO 23)

Ciascun titolare di un'autorizzazione di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione è soggetto a un contributo individuale all'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 disponibile di cui all'articolo 20 del presente Regolamento.

 

PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEGLI APPALTI E CONCESSIONI TECNOLOGIE NET ZERO

Per le procedure di appalto, che rientrano nelle Direttive UE in materia, qualora gli appalti riguardino tecnologie a zero emissioni nette, o nel caso di appalti di lavori e concessioni di lavori che includono tali tecnologie, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori applicano le prescrizioni minime obbligatorie in materia di sostenibilità ambientale stabilite nell'atto di esecuzione che dovrà essere approvato dalla Commissione.

 

ACCADEMIE EUROPEE DELL'INDUSTRIA A ZERO EMISSIONI NETTE

la Commissione sostiene, anche attraverso l'erogazione di finanziamenti di avviamento, la creazione di accademie europee dell'industria a zero emissioni nette. Le Accademie promuovono professioni regolamentate nelle industrie a zero emissioni nette e riconoscimento delle qualifiche professionali secondo le indicazioni dell’articolo 31 del Regolamento.

 

PIANI NAZIONALI PER L'ENERGIA E IL CLIMA

Gli Stati membri tengono conto del presente regolamento nella preparazione dei piani nazionali per l'energia e il clima, in particolare per quanto riguarda la dimensione "ricerca, innovazione e competitività" dell'Unione dell'energia, rispecchiando le priorità della strategia dell'Unione dell'energia e del piano strategico per le tecnologie energetiche.

 

 

 

PARTE II

ANALISI DEI CONTENUTI DEL REGOLAMENTO NET ZERO INDUSTRY ACT

 

 

COSA SI INTENDE PER ‘NET-ZERO TECHNOLOGIES’

L’articolo 4 del Regolamento elenca quelle che sono tecnologie e zero emissioni inserendo il nucleare (che nella versione iniziale non c’era) e dette tecnologie sono comprensive dei prodotti finali, componenti specifici o macchinari specifici principalmente utilizzati per la produzione di tali prodotti.

Vediamo l’elenco:

a) tecnologie solari, comprese tecnologie fotovoltaiche, solari termoelettriche e solari termiche;

b) tecnologie per l'energia eolica onshore e le energie rinnovabili offshore;

c) tecnologie delle batterie e di stoccaggio dell'energia;

d) pompe di calore e tecnologie dell'energia geotermica;

e) tecnologie dell'idrogeno, compresi elettrolizzatori e celle a combustibile;

f) tecnologie del biogas e del biometano sostenibili;

g) tecnologie di CCS;

h) tecnologie delle reti elettriche, comprese le tecnologie di ricarica elettrica per i trasporti e le tecnologie di digitalizzazione della rete;

i) tecnologie per l'energia da fissione nucleare, comprese le tecnologie del ciclo del combustibile nucleare;

j) tecnologie per i combustibili alternativi sostenibili;

k) tecnologie idroelettriche;

l) tecnologie delle energie rinnovabili che non rientrano nelle categorie precedenti;

m) tecnologie per l'efficienza energetica inerenti al sistema energetico, comprese le tecnologie delle reti di calore;

n) tecnologie per i combustibili rinnovabili di origine non biologica;

o) soluzioni biotecnologiche in materia di clima ed energia;

p) tecnologie industriali trasformative per la decarbonizzazione che non rientrano nelle categorie precedenti;

q) tecnologie di trasporto e utilizzo di CO2.

r) tecnologie di propulsione eolica e di propulsione elettrica per i trasporti;

s) tecnologie nucleari che non rientrano nelle categorie precedenti.

I singoli stati membri sono liberi di operare una scelta tra le diverse fonti energetiche e determinare la struttura generale del proprio approvvigionamento energetico.

 

Per le definizioni delle singole voci vedi articolo 3 del Regolamento.

In particolare per "progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette" si intende un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, un progetto di cattura di CO2, un progetto di stoccaggio di CO2 o un progetto di infrastrutture di trasporto di CO2 ubicato nell'Unione che uno Stato membro ha riconosciuto quale progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette conformemente al Regolamento come vedremo di seguito

 


PARAMETRI PER MAGGIORE INDIPENDENZA STATI MEMBRI DA TECNOLOGIE A EMISSIONI ZERO

L’articolo 5 del Regolamento per ridurre le dipendenze strategiche nell'Unione delle tecnologie a zero emissioni nette e delle relative catene di approvvigionamento devono rispettare i seguenti parametri:

a) almeno il 40 % del fabbisogno annuo dell'Unione per quanto riguarda la diffusione delle pertinenti tecnologie necessarie per conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2030

b) un aumento della quota dell'Unione per quanto riguarda le tecnologie pertinenti al fine di raggiungere il 15 % della produzione mondiale entro il 2040 sulla base del monitoraggio della Commissione (come vedremo disciplinato dall’articolo 42 del nuovo Regolamento), tranne nei casi in cui l'aumento della capacità di produzione dell'Unione sarebbe notevolmente superiore al fabbisogno dell'Unione per quanto riguarda la diffusione delle pertinenti tecnologie necessarie per conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di clima ed energia per il 2040.

 

 

AUTORITÀ COMPETENTE: PUNTO DI CONTATTO UNICO

L’articolo 6 del Regolamento prevede che gli Stati membri istituiscono o designano una o più autorità quali punti di contatto unici al livello amministrativo pertinente. Ciascun punto di contatto unico è incaricato di agevolare e coordinare la procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, e di fornire informazioni sulla razionalizzazione delle procedure amministrative.

Il punto di contatto unico istituito o designato come sopra è l'unico punto di contatto per il promotore del progetto nell'ambito della procedura di rilascio delle autorizzazioni per un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compreso un progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette. Esso coordina e facilita la trasmissione di tutta la documentazione e delle informazioni pertinenti e notifica al promotore del progetto l'esito della decisione globale.

 

 

ACCESSIBILITÀ ONLINE DELLE INFORMAZIONI

Secondo l’articolo 7 del Regolamento gli Stati membri forniscono, online e in modo centralizzato e facilmente accessibile, accesso alle informazioni seguenti sulle procedure inerenti ai progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette.

Secondo l’articolo 12 del Regolamento deve essere rispettata la Convenzione di Aarhus sulla informazione partecipazione del pubblico e alla giustizia in materia ambientale, a tal fine tutte le decisioni adottate a norma del Regolamento sono rese pubbliche in modo semplice e comprensibile e tutte le decisioni riguardanti un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette o un progetto strategico per tecnologie a zero emissioni vengono presentate nel medesimo sito web.

Secondo il comma 9 articolo 14 la Commissione istituisce e mantiene un registro liberamente accessibile dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette.

Secondo l’articolo 21 del Regolamento deve essere garantita la trasparenza dei dati sulla capacità di stoccaggio di CO2.

 


VERIFICA COMPLETEZZA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PROGETTI

Secondo il paragrafo 10 articolo 9 del Regolamento entro 45 giorni dal ricevimento di una domanda di rilascio delle autorizzazioni, il punto di contatto unico interessato riconosce che la domanda è completa o, se il promotore del progetto non ha inviato tutte le informazioni necessarie per elaborare la domanda, chiede a quest'ultimo di presentare una domanda completa senza indebito ritardo, specificando le informazioni mancanti. Qualora la domanda presentata sia considerata incompleta una seconda volta, entro 30 giorni dalla seconda presentazione il punto di contatto unico può presentare una seconda richiesta di informazioni. Il punto di contatto unico non chiede informazioni in settori non contemplati nella prima richiesta di informazioni supplementari e ha il diritto di chiedere solo ulteriori prove per completare le informazioni mancanti individuate. La data di riconoscimento della completezza della domanda da parte del punto di contatto unico segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni per quella specifica domanda.

 

 

 

DURATA DELLA PROCEDURA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DEI PROGETTI DI PRODUZIONE DI TECNOLOGIE A ZERO EMISSIONI NETTE

Secondo l’articolo 9 del Regolamento la procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette non si protrae oltre i termini seguenti:

a) 12 mesi per la realizzazione o il potenziamento di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette con una capacità di produzione annua inferiore a 1 GW;

b) 18 mesi per la realizzazione o il potenziamento di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette con una capacità di produzione annua pari o superiore a 1 GW.

La procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette la cui capacità di produzione annua non è misurata in GW non si protrae oltre un termine di 18 mesi.

 

 

DURATA DELLA PROCEDURA DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DEI PROGETTI STRATEGICI PER TECNOLOGIE A ZERO EMISSIONI NETTE (articolo 16)

La procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette non si protrae oltre:

a) nove mesi per la realizzazione o il potenziamento di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette con una capacità di produzione annua inferiore a 1 GW;

b) 12 mesi per la realizzazione o il potenziamento di progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette con una capacità di produzione annua pari o superiore a 1 GW;

c) 18 mesi per tutte le autorizzazioni necessarie alla gestione di un sito di stoccaggio in conformità della direttiva 2009/31/CE. Procedura agevolate sono richiamate dall’articolo 22 del Regolamento per le infrastrutture di trasporto della CO2 anche transfrontaliera.

Per i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette la cui capacità di produzione annua non è misurata in GW, la procedura di rilascio delle autorizzazioni non si protrae oltre i 12 mesi.

 

 

PROROGHE TERMINI RAGIONI ECCEZIONALI

Il paragrafo 6 articolo 9 del Regolamento in casi eccezionali, qualora la natura, la complessità, l'ubicazione o le dimensioni del progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette o del progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette proposto lo richiedano, uno Stato membro può prorogare una volta i termini di cui sopra per le autorizzazioni di un massimo di tre mesi prima della scadenza e valutando caso per caso.

 

 

PROROGHE TERMINI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER TUTELA SALUTE LAVORATORI E POPOLAZIONE

Secondo il paragrafo 7 articolo 9 del Regolamento ove uno Stato membro ritenga che il progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette o il progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette proposto comporti rischi eccezionali per la salute e la sicurezza dei lavoratori o della popolazione in generale e qualora sia necessario un periodo di tempo supplementare per accertare la predisposizione di misure volte ad affrontare i rischi identificabili, lo Stato membro in questione può prorogare i termini suddetti e di quelli dei progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette, di sei mesi, entro sei mesi dall'avvio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

 


FRAZIONAMENTO PROGETTI PER ACCELERARE LA APPROVAZIONE

Secondo il comma 3 articolo 9 del Regolamento qualora i progetti di decarbonizzazione dell'industria ad alta intensità energetica, anche quando sono riconosciuti come progetti strategici, richiedano la realizzazione di diversi impianti o unità in un sito, il promotore del progetto e il punto di contatto unico possono convenire di suddividere il progetto in vari progetti più piccoli al fine di rispettare i termini applicabili.

 

 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (paragrafi 4,5 e 9 articolo 9)

Qualora sia richiesta una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE, le fasi della valutazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto i), di tale direttiva (vale a dire preparazione di un rapporto di impatto ambientale da parte del proponente) non sono incluse nella durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

Qualora dalle consultazioni del pubblico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto ii), della direttiva 2011/92/UE emerga la necessità di integrare il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale con informazioni supplementari, il punto di contatto unico può concedere al promotore del progetto la possibilità di presentare informazioni supplementari. In tal caso, il punto di contatto unico notifica al promotore del progetto la data entro la quale presentare tali informazioni supplementari, che non è precedente a 30 giorni dalla data della notifica. Il periodo che intercorre tra il termine entro il quale presentare le informazioni supplementari e la data effettiva di presentazione di tali informazioni non è computato ai fini del calcolo della durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni.

Il punto di contatto unico notifica al promotore del progetto la data entro la quale presentare il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale, tenendo conto dell'organizzazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni nello Stato membro interessato e della necessità di concedere tempo sufficiente per l'analisi del rapporto. Il periodo che intercorre tra il termine entro il quale presentare il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale e la data effettiva di presentazione di tale rapporto non è computato ai fini del calcolo della durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni dei progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette.

 

 

VERIFICA PREVENTIVA CONTENUTI RAPPORTO DI IMPATTO AMBIENTALE IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA VIA (articolo 10)

Qualora una valutazione dell'impatto ambientale sia necessaria a norma degli articoli da 5 a 9 della direttiva 2011/92/UE, prima di presentare la domanda il promotore del progetto interessato può chiedere al punto di contatto unico un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale. Il punto di contatto unico garantisce che il parere sia emesso il prima possibile ed entro 45 giorni dalla data in cui il promotore del progetto ha presentato la sua richiesta di parere.

 

 

PROCEDIMENTI COORDINATI TRA DIVERSE PROCEDURE AMBIENTALI (articolo 10)

Qualora l'obbligo di valutare gli effetti sull'ambiente derivi contemporaneamente da due o più delle direttive 92/43/CEE (tutela biodiversità), 2000/60/CE (tutela acque), 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (valutazione ambientale di piani e programmi, delle direttive 2008/98/CE (gestione rifiuti), 2009/147/CE (conservazione uccelli), 2010/75/UE (emissioni grandi impianti industriali ed AIA), 2011/92/UE (VIA) o 2012/18/UE (rischio incidenti industriali), gli Stati membri provvedono affinché sia applicata una procedura coordinata o comune per ottemperare a tutti i requisiti dei suddetti atti legislativi dell'Unione. Nell'ambito della procedura coordinata di cui al primo comma, un'autorità competente coordina le varie valutazioni individuali dell'impatto ambientale di un determinato progetto richieste dai pertinenti atti legislativi dell'Unione.

Nell'ambito della procedura comune di cui al primo comma, un'autorità competente prevede un'unica valutazione dell'impatto ambientale di un determinato progetto richiesta dai pertinenti atti legislativi dell'Unione. L'applicazione della procedura comune o coordinata non influisce sul contenuto della valutazione dell'impatto ambientale.

 

 

TERMINI CONCLUSIONE PROCEDIMENTO DI VIA (paragrafo 3 e 4 articolo 10)

Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti formulino la conclusione motivata sulla valutazione dell'impatto ambientale entro 90 giorni dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie e dal completamento delle consultazioni pubbliche.

In casi eccezionali, qualora la natura, la complessità, l'ubicazione o le dimensioni del progetto proposto lo richiedano, gli Stati membri possono prorogare il termine di cui sopra di un massimo di 20 giorni prima della scadenza e valutando caso per caso. In tal caso, il punto di contatto unico interessato informa per iscritto il promotore del progetto dei motivi che giustificano la proroga e del termine per la presentazione della conclusione motivata.

 


TERMINI CONSULTAZIONE PUBBLICO NELLA VIA (paragrafo 5 articolo 10)

I tempi di consultazione del pubblico interessato e delle autorità ambientali interessate al procedimento di VIA, riguardo al rapporto di valutazione dell'impatto ambientale non sono superiori a 85 giorni e non inferiori a 30 giorni. Nei casi contemplati dall'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma (Il pubblico interessato ha il diritto di esprimere osservazioni e pareri all’autorità o alle autorità competenti (quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione) della Direttiva 2011/92 sulla VIA, tale periodo è esteso, in base a una valutazione caso per caso, a un massimo di 90 giorni.

 


PIANIFICAZIONE E PROGETTI DI PRODUZIONE DI TECNOLOGIE A ZERO EMISSIONI NETTE, COMPRESI I PROGETTI STRATEGICI

Secondo l’articolo 11 del nuovo Regolamento le autorità nazionali, regionali e locali responsabili dell'elaborazione dei piani, compresi i piani di zonizzazione, i piani territoriali e i piani di utilizzo del territorio, valutano l'ipotesi di includere in tali piani, se del caso, disposizioni per lo sviluppo di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette e, se del caso, i distretti di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette nonché le infrastrutture necessarie. Nel valutare l'ipotesi di includere tali disposizioni, la priorità è attribuita alle superfici artificiali ed edificate, ai siti industriali e alle aree dismesse. Per agevolare lo sviluppo di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, gli Stati membri provvedono affinché tutti i dati pertinenti sulla pianificazione territoriale siano disponibili online come previsto dai richiamati articoli 7 e 12 in precedenza.

 

Se è applicabile la VAS ai suddetti Piani questa va coordinata con la VIA e la Valutazione di Incidenza se applicabili anche queste procedure ai singoli progetti.

Inoltre, qualora gli Stati membri interessati siano tenuti a valutare gli impatti delle attività esistenti e future sull'ambiente marino, comprese le interazioni terra-mare, come indicato all'articolo 4 della direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (sulla pianificazione dello spazio marittimo), la valutazione combinata tiene conto anche di tali impatti. Il fatto che le valutazioni siano combinate a norma del presente paragrafo non incide sul loro contenuto o sulla loro qualità. La valutazione combinata è condotta in modo tale da non comportare una proroga dei termini fissati nel presente regolamento.


 

CRITERI CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO RISPETTARE PER RICONOSCERE I PROGETTI STRATEGICI PER TECNOLOGIE A ZERO EMISSIONI NETTE (articolo 13)

a) il progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette contribuisce alla resilienza tecnologica e industriale delle tecnologie a zero emissioni nette dell'Unione incrementando la capacità di produzione di un componente o di un segmento della catena di approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette nei modi seguenti:

i) aumentando la capacità di produzione di una tecnologia a zero emissioni nette nell'Unione, in relazione alla quale l'Unione dipende per oltre il 50 % da importazioni provenienti da paesi terzi;

ii) incrementando notevolmente la capacità di produzione apportando un contributo sostanziale agli obiettivi dell'Unione in materia di clima o energia per il 2030; oppure

iii) aumentando la capacità di produzione o aggiornando la capacità di produzione esistente di una tecnologia a zero emissioni nette nell'Unione, in relazione alla quale la capacità di produzione dell'Unione rappresenta una quota significativa della produzione mondiale e che svolge un ruolo cruciale nella resilienza dell'Unione;

 

b) il progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette ha un chiaro impatto positivo sulla catena di approvvigionamento dell'industria a zero emissioni nette dell'Unione o sui settori a valle, fornendo alle industrie europee a zero emissioni nette l'accesso alla migliore tecnologia a zero emissioni nette disponibile o a prodotti fabbricati in un impianto di produzione primo nel suo genere, e soddisfa almeno uno dei criteri seguenti: 

i) attua misure volte ad attrarre e trattenere la forza lavoro necessaria nei settori delle tecnologie a zero emissioni nette, a migliorarne il livello delle competenze o a riqualificarla, anche attraverso apprendistati, tirocini, istruzione e formazione continua in stretta collaborazione con le autorità regionali e locali, gli istituti di istruzione e formazione e le parti sociali, sindacati compresi;

ii) contribuisce alla competitività delle PMI nell'ambito della catena di approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette;

 

c) il progetto contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima o energia mediante la produzione di tecnologie a zero emissioni nette con pratiche che attuano caratteristiche migliorate di sostenibilità e prestazione ambientale o di circolarità, che includono un'efficienza globale in termini di basse emissioni di carbonio, energia, risorse idriche e materiali e pratiche che riducono in modo significativo e permanente i tassi di emissione di CO2 equivalente.

 

Ci sarà un atto di esecuzione della Commissione UE per stabilire orientamenti volti a garantire condizioni uniformi di esecuzione dei criteri suddetti.

 

 

CRITERI PER RICONOSCERE COME PROGETTI STRATEGICI PER TECNOLOGIE A ZERO EMISSIONI NETTE I PROGETTI DI STOCCAGGIO DI CO2 (articolo 13)

a) il sito di stoccaggio di CO2 è situato nel territorio dell'Unione, nelle sue zone economiche esclusive o sulla sua piattaforma continentale ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS);

b) il progetto di stoccaggio di CO2 contribuisce al conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 20;

c) il progetto di stoccaggio di CO2 è stato oggetto di una domanda di autorizzazione per lo stoccaggio geologico sicuro e permanente di CO2 in conformità della direttiva 2009/31/CE.

È anche riconosciuto come progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette ogni progetto di cattura di CO2 connesso a un progetto di stoccaggio di CO2 che soddisfa i criteri elencati in precedenza  e ogni progetto relativo alle infrastrutture necessarie al trasporto di CO2 catturata.

 

 

PROGETTI STRATEGICI PER TECNOLOGIE A ZERO EMISSIONI E IDROGENO (articolo 13)

I progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette ubicati nell'Unione che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del Regolamento e che beneficiano del sostegno del Fondo per l'innovazione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE o sono parte integrante di importanti progetti di comune interesse europeo, dei distretti europei dell'idrogeno o della Banca dell'idrogeno, se i finanziamenti sostengono investimenti nelle capacità di produzione, sono riconosciuti dagli Stati membri come progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette su richiesta per iscritto del promotore del progetto e senza che questi debba presentare una domanda formale a norma dell'articolo 14, paragrafo 2 del Regolamento.

 


CONTRASTI TRA STATI MEMBRI SUL RICONOSCIMENTI DEI PROGETTI STRATEGICI PER TECNOLOGIE A ZERO EMISSIONI (articolo 13)

Se un progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette contribuisce a una catena del valore di una tecnologia che uno Stato membro non accetta nell'ambito della struttura generale del proprio approvvigionamento energetico, tale Stato membro può rifiutare di riconoscere tale progetto come progetto strategico. Se vi sono tecnologie a zero emissioni nette per le quali uno Stato membro intende non riconoscere i progetti come progetti strategici, tale Stato membro lo comunica quanto prima e pubblicamente.

 

 

DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI UN PROGETTO A TECNOLOGIE ZERO EMISSIONI (articolo 14)

La domanda di riconoscimento di un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette come progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette è presentata dal promotore del progetto allo Stato membro interessato.

La domanda contiene gli elementi seguenti:

a) prove pertinenti del rispetto dei criteri di cui all'articolo 13;  

b) un piano di attività che valuti la validità finanziaria del progetto in linea con l'obiettivo di creare posti di lavoro di qualità;

c) una prima bozza di tempistiche del progetto, che valuti in che momento quest'ultimo sarebbe in grado di contribuire al parametro di riferimento della capacità di produzione dell'Unione di cui all'articolo 5 (PAREMETRI PER MAGGIORE INDIPENDENZA STATI MEMBRI DA TECNOLOGIE A EMISSIONI ZERO vedi sopra) o all'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 in siti di stoccaggio di cui all'articolo 20 del Regolamento.

La Commissione fornisce un modulo prestabilito per presentare le domande.

 

 

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI UN PROGETTO A TECNOLOGIE ZERO EMISSIONI (articolo 14)

Gli Stati membri valutano la domanda mediante una procedura equa e trasparente entro un mese dal ricevimento della domanda completa.

Se il promotore del progetto non ha inviato tutte le informazioni pertinenti e complete necessarie per il trattamento della domanda, lo Stato membro chiede, una sola volta, che il promotore del progetto presenti informazioni complementari senza indebito ritardo, al fine di ottenere una domanda completa.

La data di riconoscimento della completezza della presentazione della domanda segna l'inizio della procedura di valutazione.

La decisione adottata in esito a tale procedura è motivata ed è comunicata al promotore del progetto e alla piattaforma "Europa a zero emissioni nette" (vedi articoli 38 e 39 del Regolamento). La Piattaforma si occupa anche di coordinamento di sistemi di finanziamento ex articolo 19 del Regolamento.

In assenza di una decisione entro il termine di cui sopra, il promotore del progetto può informare lo Stato membro e chiedere senza indebito ritardo che tale Stato membro fornisca al promotore del progetto un termine aggiornato, non superiore a 30 giorni rispetto al termine iniziale.

La Commissione può esprimere il proprio parere sui progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette approvati. In caso di rigetto della domanda da parte di uno Stato membro, il richiedente ha il diritto di presentare la domanda alla Commissione, che la valuta entro 20 giorni lavorativi. La valutazione della Commissione non pregiudica la decisione dello Stato membro

 

Rigetto Domanda  (articolo 14)

Se la Commissione, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo, conferma il rigetto della domanda da parte dello Stato membro, essa informa il richiedente della sua conclusione con una lettera. Se la valutazione della Commissione differisce da quella dello Stato membro, la piattaforma "Europa a zero emissioni nette" discute il progetto in questione.


Modifiche sostanziali e non rispetto criteri (articolo 14)

Se la Commissione o uno Stato membro constata che un progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette ha subito modifiche sostanziali o non soddisfa più i criteri di cui all'articolo 13 (vedi in precedenza), o se il suo riconoscimento come progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette si basa su una domanda contenente informazioni inesatte, ne informa il promotore del progetto in questione. Dopo aver sentito il promotore del progetto, lo Stato membro può abrogare la decisione di riconoscimento del progetto come progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette.

Un progetto che non è più riconosciuto come progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette perde tutti i diritti connessi a tale status a norma del presente regolamento.


Comunque viene riconosciuta dagli stati membri la priorità ai progetti riconosciuti come strategici per tecnologie a emissioni zero favorendo specificamente le procedura di autorizzazione come affermato nell’articolo 15 del Regolamento, che però richiama al rispetto delle principali norme europee che disciplinano le procedure di valutazione ambientali.

L’articolo 15 invita gli stati membri di predisporre misure urgenti di risoluzione delle controversie, anche giurisdizionali, su detti progetti sia pure nella garanzie dei diritti di difesa.

 

 

DISTRETTI DI ACCELERAZIONE PER LE TECNOLOGIE A ZERO EMISSIONI NETTE (articolo 17)

Gli Stati membri possono decidere di designare distretti di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette ("distretti") come zone specifiche per accelerare le attività industriali a zero emissioni nette, in particolare per accelerare l'attuazione di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette o i raggruppamenti degli stessi, ovvero per testare tecnologie innovative a zero emissioni nette. Gli obiettivi dei distretti sono la creazione di raggruppamenti di attività industriali a zero emissioni nette e l'ulteriore razionalizzazione delle procedure amministrative.

La Decisione è accompagnata da un piano statale che definisce misure nazionali concrete per aumentarne l'attrattiva in quanto sede per le attività produttive, compresi almeno i seguenti regimi di sostegno economico e amministrativo.

La decisione della istituzione di detti Distretti ne definisce l’area geografica con particolare riferimento a zone industriali anche dismesse e già edificate. La Decisione è assoggetta a VAS.

 

 

CONTRIBUTO DEI PRODUTTORI AUTORIZZATI DI PETROLIO E GAS (ARTICOLO 23)

Ciascun titolare di un'autorizzazione di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ( ex articolo 1, punto 3), della direttiva 94/22/CE (QUI) è soggetto a un contributo individuale all'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 disponibile di cui all'articolo 20 del presente regolamento.

Tali contributi individuali sono calcolati proporzionalmente alla quota, ottenuta da ciascun soggetto, della produzione di petrolio greggio e gas naturale dell'Unione dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2023 e consistono in una capacità di iniezione di CO2 in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE, e disponibile sul mercato entro il 2030.

I soggetti la cui produzione di petrolio greggio e gas naturale è inferiore alla soglia stabilita in conformità di un atto delegato a norma del paragrafo 12 dell’articolo 23 (che fisserà le norme relative all'identificazione dei soggetti tenuti al contributo, compresa la soglia al di sotto della quale i soggetti sono esentati dal contributo), sono esclusi da tale calcolo e non sono soggetti a un contributo.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (una volta che sarà pubblicato definitivamente), gli Stati membri individuano e riferiscono alla Commissione i soggetti di cui sopra e le loro quote di produzione di petrolio greggio e gas naturale dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2023

I soggetti tenuti al contributo devono presentare un piano alla Commissione UE che specifica nel dettaglio il modo in cui intendono apportare il loro contributo all'obiettivo dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 per il 2030.

Il comma 7 dell’articolo 23 prevede casi specifici di esenzione dal contributo.

 

 

PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEGLI APPALTI E CONCESSIONI TECNOLOGIE NET ZERO (articolo 26)

Per le procedure di appalto che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/23/UE, 2014/24/UE o 2014/25/UE, qualora gli appalti prevedano, nel loro oggetto, tecnologie a zero emissioni nette, o nel caso di appalti di lavori e concessioni di lavori che includono tali tecnologie, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori applicano le prescrizioni minime obbligatorie in materia di sostenibilità ambientale stabilite nell'atto di esecuzione che dovrà essere approvato dalla Commissione, salvo deroghe del paragrafo 3 dell’articolo 26 del Regolamento

Le tecnologie assoggettate a tale obbligo sono le seguenti:

a) tecnologie solari, comprese tecnologie fotovoltaiche, solari termoelettriche e solari termiche;

b) tecnologie per l'energia eolica onshore e le energie rinnovabili offshore;

c) tecnologie delle batterie e di stoccaggio dell'energia;

d) pompe di calore e tecnologie dell'energia geotermica;

e) tecnologie dell'idrogeno, compresi elettrolizzatori e celle a combustibile;

f) tecnologie del biogas e del biometano sostenibili;

g) tecnologie di CCS; h) tecnologie delle reti elettriche, comprese le tecnologie di ricarica elettrica per i trasporti e le tecnologie di digitalizzazione della rete;

i) tecnologie per l'energia da fissione nucleare, comprese le tecnologie del ciclo del combustibile nucleare;

j) tecnologie per i combustibili alternativi sostenibili;

k) tecnologie idroelettriche;

 

Le prescrizioni minime obbligatorie di cui al paragrafo 1, ove applicabili, assumono, se del caso, la forma di:

a) specifiche tecniche o requisiti tecnici ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2014/23/UE, dell'articolo 42 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 60 della direttiva 2014/25/UE; oppure

b) clausole di esecuzione dell'appalto ai sensi dell'articolo 70 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 87 della direttiva 2014/25/UE nonché dei principi generali della direttiva 2014/23/UE.

 

 

CONTRIBUTO ALLA SOSTENIBILITÀ E ALLA RESILIENZA NELLE PROCEDURE DI APPALTO (ARTICOLO 26)

Il contributo dell'offerta alla resilienza è tenuto in considerazione nel caso di procedure di appalto che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE o 2014/25/UE se tali appalti prevedono tecnologie a zero emissioni nette figuranti nel sopra richiamato elenco di quelle assoggettate alle prescrizioni di sostenibilità ambientale, come parte del loro oggetto, o nel caso di appalti di lavori e delle concessioni di lavori, che includono tali tecnologie, e nel caso di appalti aggiudicati sulla base di un accordo quadro se il valore stimato di tali accordi è pari o superiore ai valori di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE e all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE, conformemente al presente paragrafo.

 


APPALTI PRECOMMERCIALI E APPALTI PUBBLICI PER SOLUZIONI INNOVATIVE (articolo 27)

Gli Stati membri si adoperano per ricorrere, ove opportuno, ad appalti precommerciali e appalti pubblici per soluzioni innovative al fine di stimolare l'innovazione nelle tecnologie a zero emissioni nette e la creazione di nuova capacità di produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione. Gli appalti precommerciali e gli appalti pubblici per soluzioni innovative possono essere integrati con finanziamenti a livello dell'Unione nel quadro degli esistenti programmi dell'Unione per gli appalti precommerciali o gli appalti pubblici congiunti tra Stati membri. 2. La piattaforma elabora raccomandazioni sulla progettazione degli appalti precommerciali o degli appalti pubblici per soluzioni innovative.

Ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento gli stati membri possono istituire, nei limiti fissati da detto articolo, nuovi regimi o di aggiornare quelli esistenti a favore delle famiglie, delle imprese o dei consumatori che incentivano l'acquisto di prodotti finali delle tecnologie a zero emissioni nette.

 

 

ACCADEMIE EUROPEE DELL'INDUSTRIA A ZERO EMISSIONI NETTE (ARTICOLO 30)

Sulla base di una valutazione, effettuata dalla Commissione utilizzando i dati e le relazioni esistenti, delle carenze di competenze nelle industrie delle tecnologie a zero emissioni nette fondamentali per la trasformazione industriale e la decarbonizzazione, e nel pieno rispetto della competenza degli Stati membri nel settore dell'istruzione e della formazione, la Commissione sostiene, anche attraverso l'erogazione di finanziamenti di avviamento, la creazione di accademie europee dell'industria a zero emissioni nette ("accademie"), come organizzazioni o consorzi o progetti di pertinenti portatori di interessi. Gli obiettivi di questi finanziamenti sono elencati nell’articolo 30 del Regolamento.

Le Accademie promuovono professioni regolamentate nelle industrie a zero emissioni nette e riconoscimento delle qualifiche professionali secondo le indicazioni dell’articolo 31 del Regolamento.



ULTERIORI MISURE INNOVATIVE

Gli articoli 33 e 34 del Regolamento prevedono:

- Gli stati membri insieme alle autorità locali e regionali e ad altri Stati membri se del caso, possono istituire di propria iniziativa spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette. Gli Stati membri istituiscono spazi di sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette, in stretta collaborazione con l'industria e, se del caso, gli istituti di ricerca, le parti sociali e la società civile, a norma del paragrafo 1 su richiesta di qualsiasi impresa, organizzazione o consorzio impegnato nello sviluppo di tecnologie innovative a zero emissioni nette, tenuto conto dei criteri di cui all’articolo 33.

- Misure a favore delle PMI e delle start-up da parte degli stati membri

 

 

GRUPPO DIRETTIVO DEL PIANO STRATEGICO PER LE TECNOLOGIE ENERGETICHE (ARTICOLO 35, 36)

Il gruppo direttivo del piano SET fornisce orientamenti e indicazioni al piano strategico per le tecnologie energetiche.

La Commissione e gli Stati membri lavorano e si coordinano nell'ambito del gruppo direttivo del piano SET per contribuire a sostenere lo sviluppo di tecnologie energetiche pulite, efficienti e competitive in termini di costi mediante il coordinamento e la collaborazione in materia di ricerca e innovazione nel settore dell'energia pulita nonché, se del caso, con i paesi terzi, su invito.

 

 

PIANI NAZIONALI PER L'ENERGIA E IL CLIMA (articolo 41)

Gli Stati membri tengono conto del presente regolamento nella preparazione dei piani nazionali per l'energia e il clima, in particolare per quanto riguarda la dimensione "ricerca, innovazione e competitività" dell'Unione dell'energia, rispecchiando le priorità della strategia dell'Unione dell'energia e del piano strategico per le tecnologie energetiche, e nella presentazione delle loro relazioni intermedie biennali a norma dell'articolo 17 (Relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima) del regolamento (UE) 2018/1999 (QUI).

 

 

 

 

 

 

 


 

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