Dopo l’accordo (QUI)
Commissione e Parlamento UE è stato approvato dal Parlamento UE lo scorso 25
aprile 2024 (QUI)
in via definitiva la legge sull'industria a zero emissioni nette per
rafforzare la produzione delle tecnologie necessarie per la decarbonizzazione.
Ora dovrà essere
pubblicato nella GUCE prima di essere adottato formalmente dal Consiglio dei
Ministri UE.
Per il testo approvato
dal Parlamento UE vedi QUI.
Al momento in cui
venne presentata la proposta di Regolamento da parte della Commissione ne avevo
trattato QUI.
Nella seconda parte
del post analizzerò in modo puntuale il contenuto del nuovo Regolamento, nella
prima parte mi limito a focalizzare le parti più significative di questa nuova
legge europea, ricordando che i Regolamenti della UE a differenza delle
Direttive non hanno bisogno di norme nazionale per essere recepiti negli
ordinamenti degli stati membri.
PARTE I SINTESI DEL NUOVO
REGOLAMENTO
LE TECNOLOGIE A ZERO EMISSIONI
Sono elencati specificamente
nel Regolamento qui rilevo anticipatamente che vengono inserite tecnologie contestate
come il nucleare (QUI
e QUI)
e la cattura del carbonio (QUI
e la norma italiana recente QUI).
L’elenco distingue tra tecnologie ordinarie a zero emissioni e strategiche. Sono
escluse la materie prime critiche perché per queste è previsto uno specifico
Regolamento (QUI).
OBIETTIVI DI
INDIPENDENZA DEGLI STATI MEMBRI NELLE TECNOLOGIE A ZERO EMISSIONI
40% fabbisogno annuo di
tecnologie a zero emissioni fino a raggiungere il 15 % della produzione
mondiale entro il 2040
AUTORITÀ COMPETENTI
NAZIONALE
Gli stati membri
devono individuare Autorità Compententi (Punto di contatto unico) con il
compito di agevolare e coordinare la procedura di rilascio delle autorizzazioni
per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette.
ACCESSIBILITÀ INFORMAZIONI SULLE TECNOLOGIE AD EMISSIONI ZERO
Si prevede la
istituzione di un un registro liberamente accessibile dei progetti strategici
per tecnologie a zero emissioni nette
PROCEDURA DI
AUTORIZZAZIONE DELLE TECNOLOGIE A ZERO EMISSIONI
Si prevede una
valutazione preventiva da parte della Autorità (Punto Unico) sulla completezza
della domanda, prevedendo una apposita procedura di riconoscimento;
I tempi di
autorizzazione non devono essere superiori a 12 o massimo 18 mesi con una
riduzione a nove mesi per le tecnologie definite strategiche con capacità
inferirore di produzione inferire a 1GW;
Possono essere prorogati
i termini suddetti per ragioni eccezionali e di tutela della salute dei
lavoratori e della popolazione;
Si applica la VIA se
necessaria e valutazione preventiva del contenuto dello studio di impatto
(Rapporto di impatto ambientale nella nuova definizione della Direttiva UE
aggiornata in materia).
Se il progetto
richiede più procedura di valutazione (VINCA, e autorizzazione ambientali) una autorità
competente coordina le varie procedure.
Sulla partecipazione
del pubblico nella VIA I tempi di consultazione del pubblico possono arrivare
da 30 giorni ordinari fino a 90 a discrezione della autorità competente.
TECNOLOGIE A EMISSIONI
ZERO E PIANI DEGLI STATI MEMBRI
Le autorità nazionali,
regionali e locali responsabili dell'elaborazione dei piani, compresi i piani
di zonizzazione, i piani territoriali e i piani di utilizzo del territorio,
valutano l'ipotesi di includere in tali piani, se del caso, disposizioni per lo
sviluppo di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette.
CRITERI
RICONOSCIBILITÀ TECNOLOGIE NET ZERO
Sono previsti precisi criteri
che gli stati membri devono rispettare per riconoscere i progetti strategici
per tecnologie a zero emissioni nette.
Criteri sono previsti
anche per riconoscere come ad emissioni zero progetti per la cattura del
carbonio
DISTRETTI DI
ACCELERAZIONE PER LE TECNOLOGIE A ZERO EMISSIONI NETTE
Gli Stati membri
possono decidere di designare distretti di accelerazione per le tecnologie a
zero emissioni nette ("distretti") come zone specifiche per
accelerare le attività industriali a zero emissioni nette, ovvero per testare
tecnologie innovative a zero emissioni nette. La Decisione di istituire i
Distretti è sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di piani e
programmi.
CONTRIBUTO DEI
PRODUTTORI AUTORIZZATI DI PETROLIO E GAS (ARTICOLO 23)
Ciascun titolare di
un'autorizzazione di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla
prospezione, ricerca e coltivazione è soggetto a un contributo individuale
all'obiettivo a livello dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2
disponibile di cui all'articolo 20 del presente Regolamento.
PRESCRIZIONI DI
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEGLI APPALTI E CONCESSIONI TECNOLOGIE NET ZERO
Per le procedure di
appalto, che rientrano nelle Direttive UE in materia, qualora gli appalti riguardino
tecnologie a zero emissioni nette, o nel caso di appalti di lavori e
concessioni di lavori che includono tali tecnologie, le amministrazioni
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori applicano le prescrizioni minime
obbligatorie in materia di sostenibilità ambientale stabilite nell'atto di
esecuzione che dovrà essere approvato dalla Commissione.
ACCADEMIE EUROPEE DELL'INDUSTRIA A ZERO EMISSIONI NETTE
la Commissione
sostiene, anche attraverso l'erogazione di finanziamenti di avviamento, la
creazione di accademie europee dell'industria a zero emissioni nette. Le
Accademie promuovono professioni regolamentate nelle industrie a zero emissioni
nette e riconoscimento delle qualifiche professionali secondo le indicazioni
dell’articolo 31 del Regolamento.
PIANI NAZIONALI PER
L'ENERGIA E IL CLIMA
Gli Stati membri
tengono conto del presente regolamento nella preparazione dei piani nazionali
per l'energia e il clima, in particolare per quanto riguarda la dimensione
"ricerca, innovazione e competitività" dell'Unione dell'energia,
rispecchiando le priorità della strategia dell'Unione dell'energia e del piano
strategico per le tecnologie energetiche.
PARTE II
ANALISI DEI CONTENUTI DEL REGOLAMENTO NET ZERO
INDUSTRY ACT
COSA SI INTENDE PER
‘NET-ZERO TECHNOLOGIES’
L’articolo 4 del
Regolamento elenca quelle che sono tecnologie e zero emissioni inserendo il
nucleare (che nella versione iniziale non c’era) e dette tecnologie sono
comprensive dei prodotti finali, componenti specifici o macchinari specifici
principalmente utilizzati per la produzione di tali prodotti.
Vediamo l’elenco:
a) tecnologie solari, comprese tecnologie fotovoltaiche, solari
termoelettriche e solari termiche;
b) tecnologie per l'energia eolica onshore e le
energie rinnovabili offshore;
c) tecnologie delle batterie e di stoccaggio
dell'energia;
d) pompe di calore e tecnologie dell'energia
geotermica;
e) tecnologie dell'idrogeno, compresi
elettrolizzatori e celle a combustibile;
f) tecnologie del biogas e del biometano
sostenibili;
g) tecnologie di CCS;
h) tecnologie delle reti elettriche, comprese le
tecnologie di ricarica elettrica per i trasporti e le tecnologie di
digitalizzazione della rete;
i) tecnologie per l'energia da fissione nucleare,
comprese le tecnologie del ciclo del combustibile nucleare;
j) tecnologie per i combustibili alternativi
sostenibili;
k) tecnologie idroelettriche;
l) tecnologie delle
energie rinnovabili che non rientrano nelle categorie precedenti;
m) tecnologie per
l'efficienza energetica inerenti al sistema energetico, comprese le tecnologie
delle reti di calore;
n) tecnologie per i
combustibili rinnovabili di origine non biologica;
o) soluzioni
biotecnologiche in materia di clima ed energia;
p) tecnologie
industriali trasformative per la decarbonizzazione che non rientrano nelle
categorie precedenti;
q) tecnologie di
trasporto e utilizzo di CO2.
r) tecnologie di
propulsione eolica e di propulsione elettrica per i trasporti;
s) tecnologie nucleari
che non rientrano nelle categorie precedenti.
I singoli stati membri
sono liberi di operare una scelta tra le diverse fonti energetiche e
determinare la struttura generale del proprio approvvigionamento energetico.
Per le definizioni
delle singole voci vedi articolo 3 del Regolamento.
In particolare per "progetto
strategico per tecnologie a zero emissioni nette" si intende un progetto
di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, un progetto di cattura di
CO2, un progetto di stoccaggio di CO2 o un progetto di infrastrutture di
trasporto di CO2 ubicato nell'Unione che uno Stato membro ha riconosciuto quale
progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette conformemente al
Regolamento come vedremo di seguito
PARAMETRI PER MAGGIORE
INDIPENDENZA STATI MEMBRI DA TECNOLOGIE A EMISSIONI ZERO
L’articolo 5 del
Regolamento per ridurre le dipendenze strategiche nell'Unione delle tecnologie
a zero emissioni nette e delle relative catene di approvvigionamento devono
rispettare i seguenti parametri:
a) almeno il 40 % del
fabbisogno annuo dell'Unione per quanto riguarda la diffusione delle pertinenti
tecnologie necessarie per conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di
clima ed energia per il 2030
b) un aumento della
quota dell'Unione per quanto riguarda le tecnologie pertinenti al fine di raggiungere il 15 % della produzione mondiale entro il
2040 sulla base del monitoraggio della Commissione (come vedremo
disciplinato dall’articolo 42 del nuovo Regolamento), tranne nei casi in cui
l'aumento della capacità di produzione dell'Unione sarebbe notevolmente
superiore al fabbisogno dell'Unione per quanto riguarda la diffusione delle
pertinenti tecnologie necessarie per conseguire gli obiettivi dell'Unione in
materia di clima ed energia per il 2040.
AUTORITÀ COMPETENTE:
PUNTO DI CONTATTO UNICO
L’articolo 6 del
Regolamento prevede che gli Stati membri istituiscono o designano una o più
autorità quali punti di contatto unici al livello amministrativo pertinente.
Ciascun punto di contatto unico è incaricato di agevolare
e coordinare la procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di
produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i progetti
strategici per tecnologie a zero emissioni nette, e di fornire informazioni
sulla razionalizzazione delle procedure amministrative.
Il punto di contatto
unico istituito o designato come sopra è l'unico punto di contatto per il
promotore del progetto nell'ambito della procedura di rilascio delle
autorizzazioni per un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni
nette, compreso un progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette.
Esso coordina e facilita la trasmissione di tutta la documentazione e delle
informazioni pertinenti e notifica al promotore del progetto l'esito della
decisione globale.
ACCESSIBILITÀ ONLINE
DELLE INFORMAZIONI
Secondo l’articolo 7
del Regolamento gli Stati membri forniscono, online e in modo centralizzato e
facilmente accessibile, accesso alle informazioni seguenti sulle procedure
inerenti ai progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette,
compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette.
Secondo l’articolo 12
del Regolamento deve essere rispettata la Convenzione di Aarhus sulla
informazione partecipazione del pubblico e alla giustizia in materia ambientale,
a tal fine tutte le decisioni adottate a norma del Regolamento sono rese
pubbliche in modo semplice e comprensibile e tutte le decisioni riguardanti un
progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette o un progetto
strategico per tecnologie a zero emissioni vengono presentate nel medesimo sito
web.
Secondo il comma 9
articolo 14 la Commissione istituisce e mantiene un
registro liberamente accessibile dei progetti strategici per tecnologie a zero
emissioni nette.
Secondo l’articolo 21
del Regolamento deve essere garantita la trasparenza dei dati sulla capacità di
stoccaggio di CO2.
VERIFICA COMPLETEZZA
DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PROGETTI
Secondo il paragrafo
10 articolo 9 del Regolamento entro 45 giorni dal ricevimento di una domanda di
rilascio delle autorizzazioni, il punto di contatto unico interessato riconosce
che la domanda è completa o, se il promotore del progetto non ha inviato tutte
le informazioni necessarie per elaborare la domanda, chiede a quest'ultimo di
presentare una domanda completa senza indebito ritardo, specificando le
informazioni mancanti. Qualora la domanda presentata sia considerata incompleta
una seconda volta, entro 30 giorni dalla seconda presentazione il punto di
contatto unico può presentare una seconda richiesta di informazioni. Il punto
di contatto unico non chiede informazioni in settori non contemplati nella
prima richiesta di informazioni supplementari e ha il diritto di chiedere solo
ulteriori prove per completare le informazioni mancanti individuate. La data di
riconoscimento della completezza della domanda da parte del punto di contatto
unico segna l'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni per
quella specifica domanda.
DURATA DELLA PROCEDURA
DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DEI PROGETTI DI PRODUZIONE DI TECNOLOGIE A
ZERO EMISSIONI NETTE
Secondo l’articolo 9
del Regolamento la procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di
produzione di tecnologie a zero emissioni nette non si protrae oltre i termini
seguenti:
a) 12 mesi per la
realizzazione o il potenziamento di progetti di produzione di tecnologie a zero
emissioni nette con una capacità di produzione annua inferiore a 1 GW;
b) 18 mesi per la
realizzazione o il potenziamento di progetti di produzione di tecnologie a zero
emissioni nette con una capacità di produzione annua pari o superiore a 1 GW.
La procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette la cui capacità di produzione annua non è misurata in GW non si protrae oltre un termine di 18 mesi.
DURATA DELLA PROCEDURA
DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DEI PROGETTI STRATEGICI PER TECNOLOGIE A ZERO
EMISSIONI NETTE (articolo 16)
La procedura di
rilascio delle autorizzazioni per i progetti strategici per tecnologie a zero
emissioni nette non si protrae oltre:
a) nove mesi per la
realizzazione o il potenziamento di progetti strategici per tecnologie a zero
emissioni nette con una capacità di produzione annua inferiore a 1 GW;
b) 12 mesi per la
realizzazione o il potenziamento di progetti strategici per tecnologie a zero
emissioni nette con una capacità di produzione annua pari o superiore a 1 GW;
c) 18 mesi per tutte
le autorizzazioni necessarie alla gestione di un sito di stoccaggio in
conformità della direttiva 2009/31/CE. Procedura agevolate sono richiamate
dall’articolo 22 del Regolamento per le infrastrutture di trasporto della CO2
anche transfrontaliera.
Per i progetti
strategici per tecnologie a zero emissioni nette la cui capacità di produzione
annua non è misurata in GW, la procedura di rilascio delle autorizzazioni non
si protrae oltre i 12 mesi.
PROROGHE TERMINI RAGIONI ECCEZIONALI
Il paragrafo 6
articolo 9 del Regolamento in casi eccezionali, qualora la natura, la
complessità, l'ubicazione o le dimensioni del progetto di produzione di
tecnologie a zero emissioni nette o del progetto strategico per tecnologie a
zero emissioni nette proposto lo richiedano, uno Stato membro può prorogare una
volta i termini di cui sopra per le autorizzazioni di un massimo di tre mesi
prima della scadenza e valutando caso per caso.
PROROGHE TERMINI PER RILASCIO AUTORIZZAZIONI PER TUTELA SALUTE LAVORATORI E POPOLAZIONE
Secondo il paragrafo 7
articolo 9 del Regolamento ove uno Stato membro ritenga che il progetto di
produzione di tecnologie a zero emissioni nette o il progetto strategico per
tecnologie a zero emissioni nette proposto comporti rischi eccezionali per la
salute e la sicurezza dei lavoratori o della popolazione in generale e qualora
sia necessario un periodo di tempo supplementare per accertare la
predisposizione di misure volte ad affrontare i rischi identificabili, lo Stato
membro in questione può prorogare i termini suddetti e di quelli dei progetti
strategici per tecnologie a zero emissioni nette, di sei mesi, entro sei mesi
dall'avvio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.
FRAZIONAMENTO PROGETTI
PER ACCELERARE LA APPROVAZIONE
Secondo il comma 3
articolo 9 del Regolamento qualora i progetti di decarbonizzazione
dell'industria ad alta intensità energetica, anche quando sono riconosciuti
come progetti strategici, richiedano la realizzazione di diversi impianti o
unità in un sito, il promotore del progetto e il punto di contatto unico
possono convenire di suddividere il progetto in vari progetti più piccoli al
fine di rispettare i termini applicabili.
VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE (paragrafi 4,5 e 9 articolo 9)
Qualora sia richiesta
una valutazione dell'impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE, le
fasi della valutazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto
i), di tale direttiva (vale a dire preparazione di un rapporto di impatto
ambientale da parte del proponente) non sono incluse nella durata della
procedura di rilascio delle autorizzazioni.
Qualora dalle
consultazioni del pubblico di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g),
punto ii), della direttiva 2011/92/UE emerga la necessità di integrare il
rapporto di valutazione dell'impatto ambientale con informazioni supplementari,
il punto di contatto unico può concedere al promotore del progetto la
possibilità di presentare informazioni supplementari. In tal caso, il punto di
contatto unico notifica al promotore del progetto la data entro la quale
presentare tali informazioni supplementari, che non è precedente a 30 giorni
dalla data della notifica. Il periodo che intercorre tra il termine entro il
quale presentare le informazioni supplementari e la data effettiva di
presentazione di tali informazioni non è computato ai fini del calcolo della
durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni.
Il punto di contatto unico notifica al promotore del progetto la data entro la quale presentare il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale, tenendo conto dell'organizzazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni nello Stato membro interessato e della necessità di concedere tempo sufficiente per l'analisi del rapporto. Il periodo che intercorre tra il termine entro il quale presentare il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale e la data effettiva di presentazione di tale rapporto non è computato ai fini del calcolo della durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni dei progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette.
VERIFICA PREVENTIVA CONTENUTI RAPPORTO DI IMPATTO AMBIENTALE IN CASO DI APPLICAZIONE DELLA VIA (articolo 10)
Qualora una
valutazione dell'impatto ambientale sia necessaria a norma degli articoli da 5
a 9 della direttiva 2011/92/UE, prima di presentare la domanda il promotore del
progetto interessato può chiedere al punto di contatto unico un parere sulla
portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto
di valutazione dell'impatto ambientale. Il punto di contatto unico garantisce
che il parere sia emesso il prima possibile ed entro 45 giorni dalla data in
cui il promotore del progetto ha presentato la sua richiesta di parere.
PROCEDIMENTI
COORDINATI TRA DIVERSE PROCEDURE AMBIENTALI (articolo 10)
Qualora l'obbligo di
valutare gli effetti sull'ambiente derivi contemporaneamente da due o più delle
direttive 92/43/CEE (tutela biodiversità), 2000/60/CE (tutela acque),
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (valutazione ambientale di
piani e programmi, delle direttive 2008/98/CE (gestione rifiuti), 2009/147/CE
(conservazione uccelli), 2010/75/UE (emissioni grandi impianti industriali ed
AIA), 2011/92/UE (VIA) o 2012/18/UE (rischio incidenti industriali), gli Stati
membri provvedono affinché sia applicata una procedura coordinata o comune per
ottemperare a tutti i requisiti dei suddetti atti legislativi dell'Unione.
Nell'ambito della procedura coordinata di cui al primo comma, un'autorità
competente coordina le varie valutazioni individuali dell'impatto ambientale di
un determinato progetto richieste dai pertinenti atti legislativi dell'Unione.
Nell'ambito della
procedura comune di cui al primo comma, un'autorità competente prevede un'unica
valutazione dell'impatto ambientale di un determinato progetto richiesta dai
pertinenti atti legislativi dell'Unione. L'applicazione della procedura comune
o coordinata non influisce sul contenuto della valutazione dell'impatto
ambientale.
TERMINI CONCLUSIONE
PROCEDIMENTO DI VIA (paragrafo 3 e 4 articolo 10)
Gli Stati membri
garantiscono che le autorità competenti formulino la conclusione motivata sulla
valutazione dell'impatto ambientale entro 90 giorni dal ricevimento di tutte le
informazioni necessarie e dal completamento delle consultazioni pubbliche.
In casi eccezionali,
qualora la natura, la complessità, l'ubicazione o le dimensioni del progetto
proposto lo richiedano, gli Stati membri possono prorogare il termine di cui sopra
di un massimo di 20 giorni prima della scadenza e valutando caso per caso. In
tal caso, il punto di contatto unico interessato informa per iscritto il
promotore del progetto dei motivi che giustificano la proroga e del termine per
la presentazione della conclusione motivata.
TERMINI CONSULTAZIONE
PUBBLICO NELLA VIA (paragrafo 5 articolo 10)
I tempi di consultazione del pubblico interessato e delle autorità ambientali interessate al procedimento di VIA, riguardo al rapporto di valutazione dell'impatto ambientale non sono superiori a 85 giorni e non inferiori a 30 giorni. Nei casi contemplati dall'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma (Il pubblico interessato ha il diritto di esprimere osservazioni e pareri all’autorità o alle autorità competenti (quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione) della Direttiva 2011/92 sulla VIA, tale periodo è esteso, in base a una valutazione caso per caso, a un massimo di 90 giorni.
PIANIFICAZIONE E
PROGETTI DI PRODUZIONE DI TECNOLOGIE A ZERO EMISSIONI NETTE, COMPRESI I
PROGETTI STRATEGICI
Secondo l’articolo 11
del nuovo Regolamento le autorità nazionali, regionali
e locali responsabili dell'elaborazione dei piani, compresi i piani di
zonizzazione, i piani territoriali e i piani di utilizzo del territorio,
valutano l'ipotesi di includere in tali piani, se del caso, disposizioni per lo
sviluppo di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette,
compresi i progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette e, se del
caso, i distretti di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette
nonché le infrastrutture necessarie. Nel valutare l'ipotesi di includere tali
disposizioni, la priorità è attribuita alle superfici artificiali ed edificate,
ai siti industriali e alle aree dismesse. Per agevolare lo sviluppo di progetti
di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, gli Stati membri provvedono
affinché tutti i dati pertinenti sulla pianificazione territoriale siano
disponibili online come previsto dai richiamati articoli 7 e 12 in precedenza.
Se è applicabile la
VAS ai suddetti Piani questa va coordinata con la VIA e la Valutazione di
Incidenza se applicabili anche queste procedure ai singoli progetti.
Inoltre, qualora gli
Stati membri interessati siano tenuti a valutare gli impatti delle attività
esistenti e future sull'ambiente marino, comprese le interazioni terra-mare,
come indicato all'articolo 4 della direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio (sulla pianificazione dello spazio marittimo), la valutazione
combinata tiene conto anche di tali impatti. Il fatto che le valutazioni siano
combinate a norma del presente paragrafo non incide sul loro contenuto o sulla
loro qualità. La valutazione combinata è condotta in modo tale da non
comportare una proroga dei termini fissati nel presente regolamento.
CRITERI CHE GLI STATI MEMBRI DEVONO RISPETTARE PER RICONOSCERE I PROGETTI
STRATEGICI PER TECNOLOGIE A ZERO EMISSIONI NETTE (articolo 13)
a) il progetto di
produzione di tecnologie a zero emissioni nette contribuisce alla resilienza
tecnologica e industriale delle tecnologie a zero emissioni nette dell'Unione
incrementando la capacità di produzione di un componente o di un segmento della
catena di approvvigionamento delle tecnologie a zero emissioni nette nei modi
seguenti:
i) aumentando la
capacità di produzione di una tecnologia a zero emissioni nette nell'Unione, in
relazione alla quale l'Unione dipende per oltre il 50 % da importazioni
provenienti da paesi terzi;
ii) incrementando
notevolmente la capacità di produzione apportando un contributo sostanziale
agli obiettivi dell'Unione in materia di clima o energia per il 2030; oppure
iii) aumentando la
capacità di produzione o aggiornando la capacità di produzione esistente di una
tecnologia a zero emissioni nette nell'Unione, in relazione alla quale la
capacità di produzione dell'Unione rappresenta una quota significativa della
produzione mondiale e che svolge un ruolo cruciale nella resilienza
dell'Unione;
b) il progetto di
produzione di tecnologie a zero emissioni nette ha un chiaro impatto positivo
sulla catena di approvvigionamento dell'industria a zero emissioni nette
dell'Unione o sui settori a valle, fornendo alle industrie europee a zero
emissioni nette l'accesso alla migliore tecnologia a zero emissioni nette
disponibile o a prodotti fabbricati in un impianto di produzione primo nel suo
genere, e soddisfa almeno uno dei criteri seguenti:
i) attua misure volte
ad attrarre e trattenere la forza lavoro necessaria nei settori delle
tecnologie a zero emissioni nette, a migliorarne il livello delle competenze o
a riqualificarla, anche attraverso apprendistati, tirocini, istruzione e
formazione continua in stretta collaborazione con le autorità regionali e
locali, gli istituti di istruzione e formazione e le parti sociali, sindacati
compresi;
ii) contribuisce alla
competitività delle PMI nell'ambito della catena di approvvigionamento delle
tecnologie a zero emissioni nette;
c) il progetto
contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima o
energia mediante la produzione di tecnologie a zero emissioni nette con
pratiche che attuano caratteristiche migliorate di sostenibilità e prestazione
ambientale o di circolarità, che includono un'efficienza globale in termini di
basse emissioni di carbonio, energia, risorse idriche e materiali e pratiche
che riducono in modo significativo e permanente i tassi di emissione di CO2
equivalente.
Ci sarà un atto di
esecuzione della Commissione UE per stabilire orientamenti volti a garantire
condizioni uniformi di esecuzione dei criteri suddetti.
CRITERI PER
RICONOSCERE COME PROGETTI STRATEGICI PER TECNOLOGIE A ZERO EMISSIONI NETTE I
PROGETTI DI STOCCAGGIO DI CO2 (articolo 13)
a) il sito di
stoccaggio di CO2 è situato nel territorio dell'Unione, nelle sue zone
economiche esclusive o sulla sua piattaforma continentale ai sensi della
convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS);
b) il progetto di
stoccaggio di CO2 contribuisce al conseguimento dell'obiettivo di cui
all'articolo 20;
c) il progetto di
stoccaggio di CO2 è stato oggetto di una domanda di autorizzazione per lo
stoccaggio geologico sicuro e permanente di CO2 in conformità della direttiva
2009/31/CE.
È anche riconosciuto come progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette ogni progetto di cattura di CO2 connesso a un progetto di stoccaggio di CO2 che soddisfa i criteri elencati in precedenza e ogni progetto relativo alle infrastrutture necessarie al trasporto di CO2 catturata.
PROGETTI STRATEGICI
PER TECNOLOGIE A ZERO EMISSIONI E IDROGENO (articolo 13)
I progetti di
produzione di tecnologie a zero emissioni nette ubicati nell'Unione che
contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del Regolamento e che
beneficiano del sostegno del Fondo per l'innovazione del sistema di scambio di
quote di emissione dell'UE o sono parte integrante di importanti progetti di
comune interesse europeo, dei distretti europei dell'idrogeno o della Banca
dell'idrogeno, se i finanziamenti sostengono investimenti nelle capacità di
produzione, sono riconosciuti dagli Stati membri come progetti strategici per
tecnologie a zero emissioni nette su richiesta per iscritto del promotore del
progetto e senza che questi debba presentare una domanda formale a norma
dell'articolo 14, paragrafo 2 del Regolamento.
CONTRASTI TRA STATI
MEMBRI SUL RICONOSCIMENTI DEI PROGETTI STRATEGICI PER TECNOLOGIE A ZERO
EMISSIONI (articolo 13)
Se un progetto
strategico per tecnologie a zero emissioni nette contribuisce a una catena del
valore di una tecnologia che uno Stato membro non accetta nell'ambito della
struttura generale del proprio approvvigionamento energetico, tale Stato membro
può rifiutare di riconoscere tale progetto come progetto strategico. Se vi sono
tecnologie a zero emissioni nette per le quali uno Stato membro intende non
riconoscere i progetti come progetti strategici, tale Stato membro lo comunica
quanto prima e pubblicamente.
DOMANDA DI
RICONOSCIMENTO DI UN PROGETTO A TECNOLOGIE ZERO EMISSIONI (articolo 14)
La domanda di
riconoscimento di un progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni
nette come progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette è
presentata dal promotore del progetto allo Stato membro interessato.
La domanda contiene
gli elementi seguenti:
a) prove pertinenti
del rispetto dei criteri di cui all'articolo 13;
b) un piano di
attività che valuti la validità finanziaria del progetto in linea con
l'obiettivo di creare posti di lavoro di qualità;
c) una prima bozza di
tempistiche del progetto, che valuti in che momento quest'ultimo sarebbe in
grado di contribuire al parametro di riferimento della capacità di produzione
dell'Unione di cui all'articolo 5 (PAREMETRI PER MAGGIORE INDIPENDENZA STATI
MEMBRI DA TECNOLOGIE A EMISSIONI ZERO vedi sopra) o all'obiettivo a livello
dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 in siti di stoccaggio di
cui all'articolo 20 del Regolamento.
La Commissione fornisce un modulo prestabilito per presentare le domande.
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI UN PROGETTO A TECNOLOGIE ZERO EMISSIONI (articolo 14)
Gli Stati membri
valutano la domanda mediante una procedura equa e trasparente entro un mese dal
ricevimento della domanda completa.
Se il promotore del
progetto non ha inviato tutte le informazioni pertinenti e complete necessarie
per il trattamento della domanda, lo Stato membro chiede, una sola volta, che
il promotore del progetto presenti informazioni complementari senza indebito ritardo,
al fine di ottenere una domanda completa.
La data di
riconoscimento della completezza della presentazione della domanda segna
l'inizio della procedura di valutazione.
La decisione adottata
in esito a tale procedura è motivata ed è comunicata al promotore del progetto
e alla piattaforma "Europa a zero emissioni nette" (vedi articoli 38
e 39 del Regolamento). La Piattaforma si occupa anche di coordinamento di
sistemi di finanziamento ex articolo 19 del Regolamento.
In assenza di una
decisione entro il termine di cui sopra, il promotore del progetto può
informare lo Stato membro e chiedere senza indebito ritardo che tale Stato
membro fornisca al promotore del progetto un termine aggiornato, non superiore
a 30 giorni rispetto al termine iniziale.
La Commissione può
esprimere il proprio parere sui progetti strategici per tecnologie a zero
emissioni nette approvati. In caso di rigetto della domanda da parte di uno
Stato membro, il richiedente ha il diritto di presentare la domanda alla
Commissione, che la valuta entro 20 giorni lavorativi. La valutazione della
Commissione non pregiudica la decisione dello Stato membro
Rigetto Domanda (articolo 14)
Se la Commissione, a
seguito della valutazione di cui al paragrafo 5 del presente articolo, conferma
il rigetto della domanda da parte dello Stato membro, essa informa il
richiedente della sua conclusione con una lettera. Se la valutazione della
Commissione differisce da quella dello Stato membro, la piattaforma
"Europa a zero emissioni nette" discute il progetto in questione.
Modifiche
sostanziali e non rispetto criteri (articolo 14)
Se la Commissione o
uno Stato membro constata che un progetto strategico per tecnologie a zero
emissioni nette ha subito modifiche sostanziali o non soddisfa più i criteri di
cui all'articolo 13 (vedi in precedenza), o se il suo riconoscimento come
progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette si basa su una
domanda contenente informazioni inesatte, ne informa il promotore del progetto
in questione. Dopo aver sentito il promotore del progetto, lo Stato membro può
abrogare la decisione di riconoscimento del progetto come progetto strategico
per tecnologie a zero emissioni nette.
Un progetto che non è
più riconosciuto come progetto strategico per tecnologie a zero emissioni nette
perde tutti i diritti connessi a tale status a norma del presente regolamento.
Comunque viene riconosciuta dagli stati membri la priorità ai progetti riconosciuti come strategici per tecnologie a emissioni zero favorendo specificamente le procedura di autorizzazione come affermato nell’articolo 15 del Regolamento, che però richiama al rispetto delle principali norme europee che disciplinano le procedure di valutazione ambientali.
L’articolo 15 invita
gli stati membri di predisporre misure urgenti di risoluzione delle
controversie, anche giurisdizionali, su detti progetti sia pure nella garanzie
dei diritti di difesa.
DISTRETTI DI ACCELERAZIONE PER LE TECNOLOGIE A ZERO EMISSIONI NETTE
(articolo 17)
Gli Stati membri possono decidere di designare
distretti di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette
("distretti") come zone specifiche per accelerare le attività
industriali a zero emissioni nette, in particolare per accelerare l'attuazione
di progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, compresi i
progetti strategici per tecnologie a zero emissioni nette o i raggruppamenti
degli stessi, ovvero per testare tecnologie innovative a zero emissioni nette. Gli obiettivi dei distretti sono la creazione di
raggruppamenti di attività industriali a zero emissioni nette e l'ulteriore
razionalizzazione delle procedure amministrative.
La Decisione è
accompagnata da un piano statale che definisce misure nazionali concrete per
aumentarne l'attrattiva in quanto sede per le attività produttive, compresi
almeno i seguenti regimi di sostegno economico e amministrativo.
La decisione della
istituzione di detti Distretti ne definisce l’area geografica con particolare
riferimento a zone industriali anche dismesse e già edificate. La Decisione è
assoggetta a VAS.
CONTRIBUTO DEI PRODUTTORI AUTORIZZATI DI PETROLIO E GAS (ARTICOLO 23)
Ciascun titolare di un'autorizzazione di rilascio
e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi ( ex articolo 1, punto 3), della direttiva 94/22/CE (QUI) è
soggetto a un contributo individuale all'obiettivo a livello dell'Unione in
materia di capacità di iniezione di CO2 disponibile di cui all'articolo 20 del
presente regolamento.
Tali contributi
individuali sono calcolati proporzionalmente alla quota, ottenuta da ciascun
soggetto, della produzione di petrolio greggio e gas naturale dell'Unione dal
1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2023 e consistono in una capacità di iniezione
di CO2 in un sito di stoccaggio autorizzato a norma della direttiva 2009/31/CE,
e disponibile sul mercato entro il 2030.
I soggetti la cui
produzione di petrolio greggio e gas naturale è inferiore alla soglia stabilita
in conformità di un atto delegato a norma del paragrafo 12 dell’articolo 23
(che fisserà le norme relative all'identificazione dei soggetti tenuti al
contributo, compresa la soglia al di sotto della quale i soggetti sono esentati
dal contributo), sono esclusi da tale calcolo e non sono soggetti a un
contributo.
Entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento (una volta che sarà
pubblicato definitivamente), gli Stati membri individuano e riferiscono alla
Commissione i soggetti di cui sopra e le loro quote di produzione di petrolio
greggio e gas naturale dal 1º gennaio 2020 al 31 dicembre 2023
I soggetti tenuti al
contributo devono presentare un piano alla Commissione UE che specifica nel
dettaglio il modo in cui intendono apportare il loro contributo all'obiettivo
dell'Unione in materia di capacità di iniezione di CO2 per il 2030.
Il comma 7
dell’articolo 23 prevede casi specifici di esenzione dal contributo.
PRESCRIZIONI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NEGLI APPALTI E CONCESSIONI
TECNOLOGIE NET ZERO (articolo 26)
Per le procedure di appalto che rientrano
nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/23/UE, 2014/24/UE o
2014/25/UE, qualora gli appalti prevedano, nel loro oggetto, tecnologie a zero
emissioni nette, o nel caso di appalti di lavori e concessioni di lavori che
includono tali tecnologie, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori applicano le prescrizioni minime obbligatorie in materia di
sostenibilità ambientale stabilite nell'atto di esecuzione che dovrà essere
approvato dalla Commissione,
salvo deroghe del paragrafo 3 dell’articolo 26 del Regolamento
Le tecnologie
assoggettate a tale obbligo sono le seguenti:
a) tecnologie solari,
comprese tecnologie fotovoltaiche, solari termoelettriche e solari termiche;
b) tecnologie per
l'energia eolica onshore e le energie rinnovabili offshore;
c) tecnologie delle
batterie e di stoccaggio dell'energia;
d) pompe di calore e
tecnologie dell'energia geotermica;
e) tecnologie
dell'idrogeno, compresi elettrolizzatori e celle a combustibile;
f) tecnologie del
biogas e del biometano sostenibili;
g) tecnologie di CCS;
h) tecnologie delle reti elettriche, comprese le tecnologie di ricarica
elettrica per i trasporti e le tecnologie di digitalizzazione della rete;
i) tecnologie per
l'energia da fissione nucleare, comprese le tecnologie del ciclo del
combustibile nucleare;
j) tecnologie per i
combustibili alternativi sostenibili;
k) tecnologie
idroelettriche;
Le prescrizioni minime
obbligatorie di cui al paragrafo 1, ove applicabili, assumono, se del caso, la
forma di:
a) specifiche tecniche
o requisiti tecnici ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2014/23/UE,
dell'articolo 42 della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 60 della direttiva
2014/25/UE; oppure
b) clausole di
esecuzione dell'appalto ai sensi dell'articolo 70 della direttiva 2014/24/UE e
dell'articolo 87 della direttiva 2014/25/UE nonché dei principi generali della
direttiva 2014/23/UE.
CONTRIBUTO ALLA
SOSTENIBILITÀ E ALLA RESILIENZA NELLE PROCEDURE DI APPALTO (ARTICOLO 26)
Il contributo
dell'offerta alla resilienza è tenuto in considerazione nel caso di procedure
di appalto che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE o 2014/25/UE se tali appalti prevedono tecnologie a zero
emissioni nette figuranti nel sopra richiamato elenco di quelle assoggettate
alle prescrizioni di sostenibilità ambientale, come parte del loro oggetto, o
nel caso di appalti di lavori e delle concessioni di lavori, che includono tali
tecnologie, e nel caso di appalti aggiudicati sulla base di un accordo quadro
se il valore stimato di tali accordi è pari o superiore ai valori di cui
all'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 4 della direttiva
2014/24/UE e all'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE, conformemente al
presente paragrafo.
APPALTI PRECOMMERCIALI
E APPALTI PUBBLICI PER SOLUZIONI INNOVATIVE (articolo 27)
Gli Stati membri si
adoperano per ricorrere, ove opportuno, ad appalti precommerciali e appalti
pubblici per soluzioni innovative al fine di stimolare l'innovazione nelle
tecnologie a zero emissioni nette e la creazione di nuova capacità di
produzione di tecnologie a zero emissioni nette nell'Unione. Gli appalti
precommerciali e gli appalti pubblici per soluzioni innovative possono essere
integrati con finanziamenti a livello dell'Unione nel quadro degli esistenti
programmi dell'Unione per gli appalti precommerciali o gli appalti pubblici
congiunti tra Stati membri. 2. La piattaforma elabora raccomandazioni sulla
progettazione degli appalti precommerciali o degli appalti pubblici per
soluzioni innovative.
Ai sensi dell’articolo
28 del Regolamento gli stati membri possono istituire, nei limiti fissati da
detto articolo, nuovi regimi o di aggiornare quelli esistenti a favore delle
famiglie, delle imprese o dei consumatori che incentivano l'acquisto di prodotti
finali delle tecnologie a zero emissioni nette.
ACCADEMIE EUROPEE DELL'INDUSTRIA A ZERO EMISSIONI NETTE (ARTICOLO 30)
Sulla base di una
valutazione, effettuata dalla Commissione utilizzando i dati e le relazioni
esistenti, delle carenze di competenze nelle industrie delle tecnologie a zero
emissioni nette fondamentali per la trasformazione industriale e la
decarbonizzazione, e nel pieno rispetto della competenza degli Stati membri nel
settore dell'istruzione e della formazione, la
Commissione sostiene, anche attraverso l'erogazione di finanziamenti di
avviamento, la creazione di accademie europee dell'industria a zero emissioni
nette ("accademie"), come organizzazioni o consorzi o progetti di
pertinenti portatori di interessi. Gli obiettivi di questi finanziamenti sono
elencati nell’articolo 30 del Regolamento.
ULTERIORI MISURE
INNOVATIVE
Gli articoli 33 e 34
del Regolamento prevedono:
- Gli stati membri
insieme alle autorità locali e regionali e ad altri Stati membri se del caso,
possono istituire di propria iniziativa spazi di sperimentazione normativa per
tecnologie a zero emissioni nette. Gli Stati membri istituiscono spazi di
sperimentazione normativa per tecnologie a zero emissioni nette, in stretta
collaborazione con l'industria e, se del caso, gli istituti di ricerca, le
parti sociali e la società civile, a norma del paragrafo 1 su richiesta di
qualsiasi impresa, organizzazione o consorzio impegnato nello sviluppo di
tecnologie innovative a zero emissioni nette, tenuto conto dei criteri di cui
all’articolo 33.
- Misure a favore
delle PMI e delle start-up da parte degli stati membri
GRUPPO DIRETTIVO DEL
PIANO STRATEGICO PER LE TECNOLOGIE ENERGETICHE (ARTICOLO 35, 36)
Il gruppo direttivo
del piano SET fornisce orientamenti e indicazioni al piano strategico per le
tecnologie energetiche.
La Commissione e gli
Stati membri lavorano e si coordinano nell'ambito del gruppo direttivo del
piano SET per contribuire a sostenere lo sviluppo di tecnologie energetiche
pulite, efficienti e competitive in termini di costi mediante il coordinamento
e la collaborazione in materia di ricerca e innovazione nel settore
dell'energia pulita nonché, se del caso, con i paesi terzi, su invito.
PIANI NAZIONALI PER L'ENERGIA E IL CLIMA (articolo 41)
Gli Stati membri tengono conto del presente
regolamento nella preparazione dei piani nazionali per l'energia e il clima, in
particolare per quanto riguarda la dimensione "ricerca, innovazione e
competitività" dell'Unione dell'energia, rispecchiando le priorità della
strategia dell'Unione dell'energia e del piano strategico per le tecnologie
energetiche, e nella
presentazione delle loro relazioni intermedie biennali a norma dell'articolo 17
(Relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima) del regolamento (UE) 2018/1999 (QUI).
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