Ancora una volta (QUI, QUI, QUI, QUI, QUI, QUI, QUI, QUI,QUI,) è il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ad essere sotto attacco. Un delirio derogatorio e semplificatorio che purtroppo è spesso sostenuto immotivatamente da associazioni ambientaliste (QUI), anche si cominciano ad intravedere alcune controtendenze (QUI) ma troppo timide per ora.
Le nuove deroghe, che descriverò nel post che segue, riguardano in particolare
Semplificazione verifica interesse archeologico progetti del PNRR per le opere pubbliche definite di lieve e media entità (nuova definizione introdotta con la norma descritta nel seguito del post).
Si rileva come questa dizione di lieve e media entità dell’opera risulta ben altra cosa ad esempio con il regolamento (QUI) sulla autorizzazione paesaggistica semplificata che non escludeva la normativa ordinaria del Codice sulla base di categorie astratte che permettono una enorme discrezionalità al decisore nell’applicare le norme paesaggistiche, invece detto regolamento elencava in modo puntuale la tipologia delle opere
Compatibilità ex lege con gli usi civici di opere pubbliche interne ad interventi infrastrutturali o rientranti sempre nei finanziamenti del PNRR e piani complementari.
SEMPLIFICAZIONE VERIFICA INTERESSE ARCHEOLOGICO
L’articolo 28 del Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio (QUI)
al comma 4 prevede che in caso di
realizzazione di lavori pubblici ricadenti
in aree di interesse archeologico, anche quando per esse non siano intervenute
la verifica di sussistenza dell’interesse archeologico, o la dichiarazione di
interesse culturale, il soprintendente può richiedere l'esecuzione di saggi
archeologici preventivi sulle aree medesime a spese del committente.
Interventi di lieve
entità
Rispetto al
previgente quadro normativo, sopra richiamato, l’articolo 12-bis della legge
56/2024 (QUI)
esclude la applicazione di detto comma 4 articolo 28 del Codice nonché del
comma 4 articolo 41 Codice appalti pubblici (QUI)
sulle modalità di svolgimento della verifica di interesse archeologico:
a) agli interventi qualificabili come interventi di lieve
entità se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di rete rientranti
nei progetti finanziati dal PNRR. Per “interventi
di lieve entità” si intendono quelli che comportano uno scavo inferiore a 500
metri di lunghezza con una larghezza non superiore a 50 centimetri e una
profondità non superiore a 1,20 metri ovvero la posa di manufatti prefabbricati
connessi alla rete che comportano uno scavo avente una profondità massima di 60
centimetri;
b) agli interventi realizzati in aree già occupate da
strade, opere o altri impianti di rete, a condizione che non comportino uno scavo
che ecceda la quota di profondità già impegnata dagli impianti o dalle opere
presenti, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché agli interventi urgenti
necessari al ripristino dell'erogazione del servizio pubblico.
Interventi di media entità
Inoltre, sempre detto articolo 12-bis legge 56/2024
prevede che in deroga
al citato articolo 41, comma 4 del Codice appalti pubblici per gli interventi
sulle infrastrutture di rete qualificabili come interventi di media entità si applicano
le seguenti modalità semplificate:
a) il soggetto richiedente trasmette in via telematica al soprintendente
territorialmente competente esclusivamente una copia del progetto
dell'intervento o di uno stralcio di esso;
b) il soprintendente territorialmente competente, nel
termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui
sopra, può, con congrua motivazione, richiedere la sottoposizione
dell'intervento alla verifica preventiva dell'interesse archeologico. Invece
nella versione del comma 4 articolo 41 del Codice appalti l’obbligo della
verifica preventiva scattava automaticamente.
Per interventi di media entità si intendono quelli che comportano
uno scavo compreso tra 500 e 1.000 metri di lunghezza con una larghezza non
superiore a 50 centimetri e una profondità non superiore a 1,20 metri ovvero
l'infissione di sostegni nel numero massimo di cinque unità e che comportano
uno scavo massimo di 1,5 metri.
Secondo il comma 5 articolo 12-bis legge 56/2024 resta fermo che, per gli interventi che non comportino nuove edificazioni o scavi a quote diverse da quelle già utilizzate da manufatti esistenti, non é richiesta la trasmissione di alcuna documentazione ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.
Autodichiarazione del proponente sulla natura lieve e media
degli interventi
La sussistenza dei requisiti su lieve e media entità e non nuove edificazioni e scavi é attestata da un tecnico abilitato, anche interno al soggetto richiedente, nel progetto o nello stralcio dello stesso, che é trasmesso per via telematica alla soprintendenza territorialmente competente prima dell'avvio dei lavori.
OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ E CONFORMITÀ AGLI USI CIVICI
Intanto a premessa occorre ricordare come l’articolo 134 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio all’articolo 134 afferma che sono considerati beni paesaggistici (sottoposti quindi alla relativa normativa vincolistica) le aree elencate nell’articolo 142 dello stesso Codice, tra queste sono comunque considerate di interesse paesaggistico quelle elencate alla lettera h) comma 1 di detto articolo 142: “h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;”.
Si ricorda inoltre come anche negli ultimissimi anni la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha difeso la necessità di disciplinare gli usi civici secondo le norme paesaggistiche:La
Corte ha dichiarato (QUI), ad esempio, incostituzionale, una
norma regionale che prevedeva di prorogare la p1ossibilità di liquidare gli usi
civici, e prevede la possibilità di affrancare i fondi e di legittimare le
occupazioni sine titulo, attraverso un procedimento semplificato che
esclude l'approvazione o il nulla osta della regione, invadendo la competenza
esclusiva del legislatore statale in materia ambientale, ed eludendo i
controlli predisposti a tutela del paesaggio e dell'ambiente.
La Corte ha dichiarato (QUI) come la tutela paesistico-ambientale incorpora la salvaguardia del regime dei beni d'uso civico ed è consustanziale alla seconda, sicché l'esercizio di quest'ultima deve operare in assoluta sinergia con la tutela paesistico-ambientale.
Ora rispetto a questo normativo e giurisprudenziale, sopra richiamato, l’articolo 12-ter della legge 56/2024 (QUI) le opere pubbliche o di pubblica utilità comprese negli interventi infrastrutturali individuati ai sensi dell'articolo 4 [NOTA 1] della legge 14 giugno 2019, n. 55 (QUI), oppure afferenti agli investimenti pubblici di cui al comma 1 [NOTA 2] dell'articolo 48 della legge 29 luglio 2021, n. 108 (QUI), si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico.
Per le finalità di cui sopra, la Regione o un Comune dalla stessa
delegato si esprime in merito alla compatibilità delle opere con gli usi civici
nell'ambito della conferenza di servizi. Decorso inutilmente il termine per la
valutazione di compatibilità si applica il comma 4 dell’articolo 14-bis della
legge n. 241 del 1990 (silenzio assenso).
Nel caso in cui nell'ambito della conferenza di servizi sia
rilevata l'incompatibilità di un'opera con l'esercizio dell'uso civico, la stazione
appaltante può procedere alla sistemazione delle terre gravate dal medesimo uso
civico, adottando i provvedimenti necessari, nel limite delle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento.
[NOTA 1] “Con
uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro
il 31 dicembre 2020, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi
infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale,
da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle
procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto
sul tessuto socio - economico a livello nazionale, regionale o locale, per la
cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o
più Commissari straordinari che è disposta con i medesimi decreti”
[NOTA 2] investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, e alle infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse
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