Le nuove norme semplificatorie e derogatorie qui volte agli impianti da fonti rinnovabili: Legge 91/2022 (QUI), Legge 79/2022 (QUI), Legge 51/2022 (QUI) intervengono sui seguenti progetti e procedure:
1.
Decisione del Consiglio dei Ministri in sostituzione del provvedimento di
Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA) nel caso di dissenso nel procedimento
di autorizzazione: in realtà norma simile esisteva già nel nostro ordinamento e
comunque la decisione del Consiglio dei Ministri non sarà un mero atto politico
ma dovrà motivare nel merito la decisione di VIA positiva.
2.
Le Regioni nel caso di dissenso nel procedimento di autorizzazione sono
invitate al Consiglio dei Ministri ma hanno un ruolo meramente consultivo non c’è
più la necessità di perseguire prima una Intesa Stato Regioni e Comuni
interessati
3.
Richiesta apposizione vincolo espropriativo in sede di presentazione della
domanda di autorizzazione
4. Aree idonee per impianti da fonti rinnovabili
anche in cave a fine esercizio
5.
Semplice denuncia inizio attività per adeguamento elettrodotti esistenti
6.
Procedura abilitativa semplificata per impianti che riguardano più Comuni
7. Proroga dell'efficacia temporale del permesso di
costruire per impianti da fonti rinnovabili
8.
Esclusione VIA e compatibilità paesaggistica per fotovoltaico a terra in
strutture turistiche o termali
9. Esclusione VIA a modifiche impianti
fotovoltaici a terra esistenti
10. Innalzamento potenza impianti fotovoltaici per
essere assoggettati a VIA
Vediamo nel merito queste 10 modifiche
semplificatorie e derogatorie…
DECISIONE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI IN SOSTITUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI VIA
L’articolo 7 al comma 1 della legge
91/2022 che ha convertito il Decreto Legge 50/2022
prevede che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (QUI),
qualora il progetto sia sottoposto a VIA di competenza statale, le eventuali
deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, lettera c-bis), della legge 23
agosto 1988, n. 400, sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA. Si
ricorda che il riferimento alla delibera del Consiglio dei Ministri riguarda il
caso in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri deferisce al Consiglio dei
Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli
interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano
emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti
in ordine alla definizione di atti e provvedimenti.
Non si tratta di una grande novità nel senso
che la rimessione della questione al Consiglio dei Ministri era ed è già
prevista dall’articolo 14-quinquies della legge 241/1990 (QUI) che
però dipende dall’esercizio del diritto di opposizione da parte delle
amministrazioni dissenzienti dalla determinazione motivata di conclusione della
conferenza dei servizi, quindi il fatto che l’articolo 7 usi il termine
eventuali fa pensare che proprio alla ipotesi di dissenso ex articolo
14-quinquies si faccia riferimento e non ad un automatismo.
Occorre aggiungere che sempre la parte
finale del comma 1 articolo 7 della legge 91/2022 prevede che la
deliberazione del Consiglio dei Ministri rispettino quanto previsto dai commi
3, 4 e 5 dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(procedimento autorizzatorio unico VIA statale). In particolare il riferimento
a questi commi fa capire che i contenuti della eventuale deliberazione del
Consiglio dei Ministri deve contenere le motivazioni della autorità competente
della VIA quindi il MITE e relativi organi tecnici. Infatti il riferimento al
comma 4 articolo 25 DLgs 152 garantisce che la deliberazione del Consiglio non
costituisca un mero atto politico ma debba contenere le condizioni ambientali
ivi elencate, mentre il riferimento al comma 5 articolo 25 garantisce il
rispetto degli obblighi di pubblicazione della deliberazione e di durata di
efficacia della VIA contenuta nella deliberazione.
La conferma di questa interpretazione arriva con il comma 2 articolo 7 della legge 91/2022 secondo il quale le deliberazioni di cui al comma 1, nonché quelle adottate dal Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico che é perentoriamente concluso dall'amministrazione competente entro i successivi sessanta giorni (qui il termine decorre a mio avviso dal momento in cui viene coinvolto, eventualmente, il Consiglio dei Ministri altrimenti significherebbe che i termini sono fortemente ridotti rispetto a quelli ordinari dell’articolo 25 DLgs 152/2006 dove perfino per le opere PNRR PNC PNIEC la VIA dura fino a 130 giorni).
Se la decisione del
Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA,
decorso inutilmente il prescritto termine di sessanta giorni, l'autorizzazione
si intende rilasciata.
ESCLUSA LA PREVENTIVA INTESA
CON REGIONI E COMUNI PRIMA DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il comma 3 articolo 7 della legge 91/2022
prevede che alle riunioni del Consiglio dei
ministri convocate per l'adozione
delle deliberazioni di cui al comma 2 possono essere invitati, senza diritto di
voto, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate,
che esprimono definitivamente la posizione
dell'amministrazione di riferimento e delle amministrazioni non statali che
abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio. Si tratta di un forte
depotenziamento del ruolo della Regione ed eventuali altri enti dissenzienti in
quanto nella procedura dell’articolo 14-quinquies legge 241/1990 prima si cerca
una intesa con i partecipanti dissenzienti che qui invece scompare del tutto.
RICHIESTA APPOSIZIONE
VINCOLO ESPROPRIATIVO IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
Il comma 3-bis dell’articolo 7 della legge 91/2022 modifica l’articolo 12 del DLgs 387/2003 (QUI) in particolare il comma 4-bis prevedendo che per gli impianti diversi da quelli alimentati a biomassa, inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione nonché gli impianti fotovoltaici (per i quali occorre dimostrare la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto) il proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse. Modifica ambigua perché non si comprende a quali impianti si faccia riferimento: impianti eolici ad esempio?
AREE IDONEE PER IMPIANTI DA
FONTI RINNOVABILI ANCHE IN CAVE A FINE ESERCIZIO
Il comma 3-quater articolo 7 della legge
91/2022 modifica il comma 8 l’articolo 20 del DLgs 199/2021 (QUI) che
individua l’elenco delle aree idonee ex lege per la installazione di impianti
da fonti rinnovabili, in particolare la modifica fa rientrare nelle aree non
solo le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di
degrado ambientale ma anche le porzioni di cave e miniere non suscettibili di
ulteriore sfruttamento.
Infine il comma 3-quater articolo 7 della
legge 91/2022 modifica l’articolo 9-ter della legge 34/2022 (QUI) che
disciplina le semplificazioni per l'installazione di impianti fotovoltaici
flottanti, in particolare la modifica riguarda il fatto che per l'attività di
realizzazione e di esercizio di impianti solari fotovoltaici di potenza fino a
10 MW collocati in modalità flottante si applica la procedura abilitativa
semplificata ex articolo 6 Dlgs 28/2011 (QUI) anche
per gli impianti collocati in cave ancora in esercizio.
SEMPLIFICAZIONE
PER LINEE ELETTRICHE ESISTENTI PER TRASPORTO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
L’articolo 11 della legge 91/2022 che
ha convertito il Decreto Legge 50/2022 introduce una
modifica all’articolo 1-sexies della legge 290/2003 (QUI)
introducendo un regime ulteriore di semplificazione per gli interventi che comportano il miglioramento delle prestazioni di
esercizio di linee esistenti ovvero che consentono l'esercizio delle linee
esistenti in corrente continua, funzionale al trasporto delle energie
rinnovabili.
Gli interventi su linee aeree esistenti
realizzati sul medesimo tracciato ovvero che se ne discostano per un massimo di
60 metri lineari e che non comportano una variazione dell'altezza utile dei
sostegni superiore al 30 per cento rispetto
all'esistente, sono realizzati mediante denuncia di inizio attività di cui al
comma 4-sexies della legge 290/2003 nella quale è previsto che la DIA è
applicabile solo se gli interventi sono non ricadenti, neppure parzialmente, in
aree protette.
Si ricorda che secondo il successivo comma
4-septies la denuncia di inizio attività costituisce parte integrante del
provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera principale.
Nel caso di linee in cavo interrato esistenti,
gli interventi sono effettuati sul medesimo tracciato o entro il margine della
strada impegnata o entro i 5 metri dal margine esterno della trincea di posa.
Qualora, per gli interventi volti a consentire l'esercizio in corrente
continua, si rendano necessari la realizzazione
di nuove stazioni elettriche, l'adeguamento o l'ampliamento delle stazioni
esistenti, il regime della denuncia di
inizio attività è applicabile, anche per detti impianti, a condizione che i medesimi
siano localizzati in aree o siti industriali dismessi, o parzialmente dismessi,
ovvero nelle aree individuate come
idonee ai sensi dell'articolo 20
(Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione
di impianti a fonti rinnovabili) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 (QUI).
L'esercizio delle linee autorizzate, ai sensi del
regime semplificatorio sopra esposto, avviene nel rispetto delle medesime
limitazioni in materia di campi elettromagnetici già applicabili alla linea
esistente, in caso di mantenimento della tecnologia di corrente alternata,
nonché nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa tecnica in materia
di corrente continua nel caso di modifica tecnologica.
Infine sempre secondo ultima comma
dell’articolo 11 della legge 91/2022 la procedura abilitativa semplificata di
cui all’articolo 6 del DLgs 28/2011 (QUI) si
applica oltre che agli impianti fotovoltaici anche alle opere connesse (vedi
comma 9-bis articolo 6 DLgs 28/2011)
PAS PER IMPIANTI DA FONTI
RINNOVABILI INTERESSANTI PIÙ COMUNI
L’articolo 6 del DLgs 28/2011 (QUI)
disciplina la procedura abilitativa semplificata per alcune tipologie di
impianti da fonti rinnovabile.
Il comma 5-ter articolo 23 della legge
79/2022 che ha convertito il Decreto Legge 36/2022
modifica l’articolo 6 suddetto aggiungendo che nella procedura abilitativa
semplificata, nel caso di intervento che coinvolga più Comuni, l'istanza è presentata
a tutti i Comuni interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse. L'amministrazione
competente ai sensi del presente comma é
individuata nel Comune sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto
da realizzare, che acquisisce le eventuali osservazioni degli altri Comuni
interessati dall'impianto e dalle relative opere connesse.
PROROGA
DELL'EFFICACIA TEMPORALE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE PER IMPIANTI DA FONTI
RINNOVABILI
L’articolo 15 del DPR 380/2001(testo unico
edilizia - QUI)
disciplina l’efficacia temporale e le cause di decadenza del permesso di
costruire. Principio generale affermato dalla norma è che nel permesso di
costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori,
inoltre la norma pone paletti minimi e massimi di durata efficacia a chi rilascia
il permesso: il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un
anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera
deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori.
L’articolo 7-bis della legge 91/2022
che ha convertito il Decreto Legge 50/2022 aggiunge al comma 2 del citato
articolo 15 DPR 380/2001 il seguente periodo: per gli interventi realizzati in
forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l'inizio dei lavori è
fissato in tre anni dal rilascio del titolo, si tratta degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio
degli stessi impianti.
SEMPLIFICAZIONI PER
FOTOVOLTAICO IN STRUTTURE TURISTICHE O TERMALI
L’articolo 6 della legge 91/2022 che
ha convertito il Decreto Legge 50/2022 prevede che al
fine di semplificare le procedure
relative a interventi per mitigare l'emergenza energetica, per ventiquattro
mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge 91/2022 (dal 17
luglio 2022) i progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati a
terra di potenza non superiore a 1.000
chilowatt picco (kWp) ubicati in aree nella disponibilità di strutture
turistiche o termali, finalizzati a
utilizzare prioritariamente l'energia autoprodotta per i fabbisogni delle
medesime strutture, purché le aree siano
situate fuori dei centri storici e non siano soggette a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del
paesaggio, possono essere realizzati con le modalità previste dal comma 1
dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 che prevede
esclusione della VIA, della compatibilità paesaggistica sostituti con semplice
dichiarazione del proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità degli
immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse.
VIA IMPIANTI FOTOVOLTAICI A
TERRA
L’articolo 7-bis della legge 51/2022, modificando l’articolo 6-bis del DLgs 28/2011 (QUI) prevede che non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4 ([1]), gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati ivi inclusi quelli consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie: “b) impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento”.
INNALZAMENTO POTENZA IMPIANTI
FOTOVOLTAICI PER ESSERE ASSOGGETTATI A VIA
L’articolo 7-quinquies della legge 51/2022 modifica l’articolo 6 del DLgs 28/2011 (QUI) prevedendo Il limite relativo agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 (screening VIA) del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste tipologie di impianti.
[NOTA 1] “4. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la
disponibilità degli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse
presenta al Comune, in formato cartaceo o in via telematica, una dichiarazione accompagnata
da una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che attesti il rispetto delle norme di sicurezza, antisismiche e
igienico-sanitarie. Per gli impianti di cui al comma 3, alla dichiarazione sono
allegati gli elaborati tecnici per la
connessione alla rete elettrica redatti dal gestore della rete.”
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