lunedì 8 agosto 2022

Corte Costituzionale: quale strumento e procedura per la nuova perimetrazione di un Parco

Viene impugnata, da parte del Governo, la decisione della Regione di modificare la perimetrazione di un Parco regionale con una legge regionale e non un provvedimento amministrativo richiesto dagli artt. 22, comma 1, lettere a) e c), e 23 della legge n. 394 del 1991 (QUI), che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto alla competenza esclusiva statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e cui, pertanto, la legislazione regionale dovrebbe adeguarsi. In tal modo, la Regione Lazio avrebbe “eluso la necessaria partecipazione delle province, dei comuni e delle comunità montane” nella gestione dell’area protetta.

LA Corte Costituzionale con sentenza n° 115 del 9 maggio 2022 (QUI) dichiara la non fondatezza della impugnazione per i seguenti motivi.

 

RELATIVAMENTE AGLI STRUMENTI PER MODIFICARE IL PERIMETRO DI UN PARCO REGIONALE

L’articolo 23 della legge 394/1991 stabilisce che i parchi (e le riserve naturali) regionali siano istituiti con legge regionale, la quale – tenuto conto del documento di indirizzo di cui all’art. 22, comma 1, lettera a) (altra norma evocata a parametro interposto) – deve definire la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, nonché individuare il soggetto per la gestione del parco, indicare gli elementi del piano per il parco e i princìpi del relativo regolamento. Il sopra richiamato art. 22, comma 1, lettera a), stabilisce, inoltre, che al procedimento di istituzione dell’area protetta debbano partecipare le Province, le Comunità montane e i Comuni interessati. La legge quadro nulla dispone, invece, su come debba essere operata la perimetrazione definitiva dell’area protetta regionale o una sua successiva riperimetrazione.

Nel silenzio del legislatore statale, deve ritenersi che riacquisti il suo spazio l’autonomia regionale, purché siano ovviamente rispettati i princìpi stabiliti dalla legge quadro del 1991. Ne consegue che − per quel che riguarda la perimetrazione definitiva, la quale segue quella provvisoria fatta al momento dell’istituzione dell’area protetta – è "implicito nel sistema legislativo statale che [essa] possa essere affidata dalla legge regionale ad una fase procedimentale successiva, ed in particolare al piano del parco" (sentenza n. 134 del 2020 - QUI); mentre per quel che riguarda la riperimetrazione – la quale presuppone un’area protetta già esistente a tutti gli effetti (e, dunque, non solo provvisoriamente ma anche definitivamente delimitata) – essa può essere affidata tanto a modifiche del piano per il parco, quanto alla legge regionale, nel quale ultimo caso deve «osservare il medesimo procedimento seguito dal legislatore ai fini della perimetrazione provvisoria dei confini, ai sensi dell’art. 22 della legge quadro, compresa la interlocuzione con le autonomie locali» (ancora sentenza n. 134 del 2020).


 

RELATIVAMENTE ALLA NECESSITÀ DI GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DELLE PROVINCE, DELLE COMUNITÀ MONTANE E DEI COMUNI NELLA PROCEDURA DI RIPERIMETRAZIONE.

In punto di fatto − sulla scorta di quanto dedotto dalla Regione, non contraddetto specificamente dal ricorrente, nonché della documentazione versata in atti − va rilevato che: il settore interessato dall’ampliamento del parco naturale regionale è collocato interamente all’interno del territorio comunale di Arsoli; in data 3 luglio 2017 era stata convocata dalla Regione Lazio una conferenza finalizzata alla redazione del documento di indirizzo previsto dall’art. 22, comma 1, lettera a), della legge quadro; all’esito di tale convocazione, il documento di indirizzo è stato redatto e quindi sottoscritto, in data 2 agosto 2017, dalla Città metropolitana di Roma, dal Comune di Arsoli e dalla X Comunità montana dell’Aniene.

Deve quindi ritenersi che al procedimento di ampliamento del perimetro dell’area protetta, in linea con quanto previsto dall’art. 22, comma 1, lettera a), della legge quadro n. 394 del 1991, abbiano partecipato tutti gli enti locali interessati.

In assenza di una chiara previsione statale, la quale, a tutela dell’ambiente, imponga che, in sede di ampliamento del parco, debbano essere sentiti tutti gli enti locali il cui territorio ricade all’interno dell’area protetta, al procedimento che provvede alla variazione in aumento della perimetrazione devono partecipare i soli enti esponenziali del territorio interessato da tale variazione; variazione che – merita di essere ricordato – è disposta in via provvisoria e determina l’applicazione di un regime “vincolistico” ai territori interessati: si tratta delle misure di salvaguardia previste ai sensi del più volte richiamato art. 22, comma 1, lettera a), della legge quadro, e nel caso di specie disposte dall’art. 1, comma 3, della legge regionale impugnata, per mezzo del richiamo delle misure di cui all’art. 8 della legge della Regione Lazio 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali).

D’altro canto, gli altri enti locali ricompresi nell’area protetta dovranno essere consultati – anche per la riperimetrazione definitiva – in sede di modifica del piano per il parco, il cui adeguamento è espressamente previsto dal comma 2 della disposizione impugnata: non solo, infatti, l’art. 12, comma 3, della legge quadro stabilisce che tale piano è adottato e predisposto dall’Ente parco dopo che su di esso la Comunità del parco (costituita, ai sensi dell’art. 10 della medesima legge quadro, dai presidenti delle Regioni e delle Province, dai sindaci dei Comuni e dai presidenti delle Comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree del parco: art. 10, comma 1, della legge quadro) ha espresso un proprio parere, ma, similmente, anche l’art. 16 della legge reg. Lazio n. 29 del 1997 prevede che un parere obbligatorio sul piano sia espresso dalla comunità dell’area naturale protetta.

 

 

NELLA MODIFICA DI PERIMETRAZIONE DEL PARCO NON OCCORRE LA VAS SE SI USA LA LEGGE REGIONALE E NON UNA VARIANTE AL PIANO

Quanto agli ulteriori profili di illegittimità prospettati dal ricorrente, concernenti la supposta violazione della normativa statale ed europea, sul rilievo che la riperimetrazione del parco andrebbe assoggettata a valutazione ambientale strategica (VAS) e a valutazione di incidenza ambientale (VINCA), trattasi di questioni strettamente connesse con quelle sopra affrontate, perché si basano sul presupposto, come si è visto non condivisibile, che la riperimetrazione del parco regionale debba essere effettuata necessariamente per mezzo del piano per il parco, dopo avere compiuto VAS e VINCA.

Avendo la Regione Lazio scelto di seguire il procedimento legislativo per la perimetrazione provvisoria del parco, demandando al piano del parco – oltre alla previsione degli interventi di gestione dell’area protetta – la sua perimetrazione definitiva, sarà in quella sede che potranno svolgersi le verifiche richieste dalla normativa ambientale nazionale ed europea, come del resto è previsto dall’art. 12, comma 4, della legge n. 394 del 1991, che impone la VAS, per l’appunto, per il piano del parco,

 

 





 

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