Viene impugnata, da parte
del Governo, la decisione della Regione di modificare la perimetrazione di un
Parco regionale con una legge regionale e non un provvedimento amministrativo
richiesto dagli artt. 22, comma 1, lettere a) e c), e 23 della legge n. 394 del
1991 (QUI), che la
giurisprudenza costituzionale ha ricondotto alla competenza esclusiva statale
di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. e cui, pertanto, la
legislazione regionale dovrebbe adeguarsi. In tal modo, la Regione Lazio
avrebbe “eluso la necessaria partecipazione delle province, dei comuni e
delle comunità montane” nella gestione dell’area protetta.
LA Corte Costituzionale
con sentenza n° 115 del 9 maggio 2022 (QUI)
dichiara la non fondatezza della impugnazione per i seguenti motivi.
RELATIVAMENTE AGLI
STRUMENTI PER MODIFICARE IL PERIMETRO DI UN PARCO REGIONALE
L’articolo 23 della legge
394/1991 stabilisce che i parchi (e le riserve naturali) regionali siano
istituiti con legge regionale, la quale – tenuto conto del documento di
indirizzo di cui all’art. 22, comma 1, lettera a) (altra norma evocata a
parametro interposto) – deve definire la perimetrazione provvisoria e le misure
di salvaguardia, nonché individuare il soggetto per la gestione del parco,
indicare gli elementi del piano per il parco e i princìpi del relativo
regolamento. Il sopra richiamato art. 22, comma 1, lettera a), stabilisce, inoltre,
che al procedimento di istituzione dell’area protetta debbano partecipare le
Province, le Comunità montane e i Comuni interessati. La legge quadro nulla
dispone, invece, su come debba essere operata la perimetrazione definitiva
dell’area protetta regionale o una sua successiva riperimetrazione.
RELATIVAMENTE ALLA NECESSITÀ DI GARANTIRE LA
PARTECIPAZIONE DELLE PROVINCE, DELLE COMUNITÀ MONTANE E DEI COMUNI NELLA
PROCEDURA DI RIPERIMETRAZIONE.
In punto di fatto − sulla
scorta di quanto dedotto dalla Regione, non contraddetto specificamente dal
ricorrente, nonché della documentazione versata in atti − va rilevato che: il
settore interessato dall’ampliamento del parco naturale regionale è collocato
interamente all’interno del territorio comunale di Arsoli; in data 3 luglio
2017 era stata convocata dalla Regione Lazio una conferenza finalizzata alla
redazione del documento di indirizzo previsto dall’art. 22, comma 1, lettera
a), della legge quadro; all’esito di tale convocazione, il documento di
indirizzo è stato redatto e quindi sottoscritto, in data 2 agosto 2017, dalla
Città metropolitana di Roma, dal Comune di Arsoli e dalla X Comunità montana
dell’Aniene.
Deve quindi ritenersi che
al procedimento di ampliamento del perimetro dell’area protetta, in linea con
quanto previsto dall’art. 22, comma 1, lettera a), della legge quadro n. 394
del 1991, abbiano partecipato tutti gli enti locali interessati.
In assenza di una chiara
previsione statale, la quale, a tutela dell’ambiente, imponga che, in sede di
ampliamento del parco, debbano essere sentiti tutti gli enti locali il cui
territorio ricade all’interno dell’area protetta, al procedimento che provvede
alla variazione in aumento della perimetrazione devono partecipare i soli enti
esponenziali del territorio interessato da tale variazione; variazione che –
merita di essere ricordato – è disposta in via provvisoria e determina
l’applicazione di un regime “vincolistico” ai territori interessati: si tratta
delle misure di salvaguardia previste ai sensi del più volte richiamato art.
22, comma 1, lettera a), della legge quadro, e nel caso di specie disposte
dall’art. 1, comma 3, della legge regionale impugnata, per mezzo del richiamo
delle misure di cui all’art. 8 della legge della Regione Lazio 6 ottobre 1997,
n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali).
D’altro canto, gli altri
enti locali ricompresi nell’area protetta dovranno essere consultati – anche
per la riperimetrazione definitiva – in sede di modifica del piano per il
parco, il cui adeguamento è espressamente previsto dal comma 2 della
disposizione impugnata: non solo, infatti, l’art. 12, comma 3, della legge
quadro stabilisce che tale piano è adottato e predisposto dall’Ente parco dopo
che su di esso la Comunità del parco (costituita, ai sensi dell’art. 10 della
medesima legge quadro, dai presidenti delle Regioni e delle Province, dai
sindaci dei Comuni e dai presidenti delle Comunità montane nei cui territori
sono ricomprese le aree del parco: art. 10, comma 1, della legge quadro) ha
espresso un proprio parere, ma, similmente, anche l’art. 16 della legge
reg. Lazio n. 29 del 1997 prevede che un parere obbligatorio sul piano sia
espresso dalla comunità dell’area naturale protetta.
NELLA MODIFICA DI
PERIMETRAZIONE DEL PARCO NON OCCORRE LA VAS SE SI USA LA LEGGE REGIONALE E NON
UNA VARIANTE AL PIANO
Quanto agli ulteriori profili
di illegittimità prospettati dal ricorrente, concernenti la supposta violazione
della normativa statale ed europea, sul rilievo che la riperimetrazione del
parco andrebbe assoggettata a valutazione ambientale strategica (VAS) e a valutazione
di incidenza ambientale (VINCA), trattasi di questioni strettamente connesse con quelle
sopra affrontate, perché si basano sul presupposto, come si è visto non
condivisibile, che la riperimetrazione del parco regionale debba essere
effettuata necessariamente per mezzo del piano per il parco, dopo avere
compiuto VAS e VINCA.
Avendo la Regione Lazio
scelto di seguire il procedimento legislativo per la perimetrazione provvisoria
del parco, demandando al piano del parco – oltre alla previsione degli
interventi di gestione dell’area protetta – la sua perimetrazione definitiva,
sarà in quella sede che potranno svolgersi le verifiche richieste dalla
normativa ambientale nazionale ed europea, come del resto è previsto dall’art.
12, comma 4, della legge n. 394 del 1991, che impone la VAS, per l’appunto, per
il piano del parco,
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