La Corte Costituzionale
con sentenza n° 106 del 4 maggio 2022 (QUI) ha dichiarato la incostituzionalità
di una norma regionale che prevedeva per gli impianti autorizzati con
esclusione di assoggettabilità a V.I.A., la comunicazione di variazione non
sostanziale non è soggetta ad alcuna nuova autorizzazione regionale, né può
essere subordinata ad ulteriori pareri. La comunicazione deve comunque essere
corredata di relazione tecnica specialistica in ordine alla non sostanzialità
della variante secondo i criteri fissati da altra parte della norma regionale.
MOTIVI DELLA SENTENZA
Motivi di impugnazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Secondo il Presidente del
Consiglio dei ministri, la norma impugnata, prevedendo che l’esclusione
dall’assoggettabilità alla valutazione d’impatto ambientale si estenda
all’acquisizione di qualsivoglia parere, inclusi quelli obbligatori in materia
paesaggistica, sarebbe in contrasto con l’art. 117, commi secondo, lettera s),
e sesto, Cost., che attribuiscono al legislatore statale, rispettivamente, la
competenza legislativa e regolamentare in materia di tutela ambientale e del
paesaggio.
La Corte Costituzionale
considera fondati i motivi di questa impugnazione.
Secondo la Corte
Costituzionale non è rilevante la circostanza che gli impianti autorizzati di
smaltimento rifiuti in questione siano solo quelli con esclusione di
assoggettabilità a VIA, stante la diversa funzione assegnata dall’ordinamento
alla valutazione di impatto ambientale rispetto all’autorizzazione
paesaggistica.
L’autonomia dei due
procedimenti si evince chiaramente dall’art. 208 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che, proprio con specifico
riferimento all’autorizzazione per la realizzazione e gestione di nuovi
impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, prevede al comma 7 che,
quando “il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le disposizioni dell’articolo 146 di tale
decreto in materia di autorizzazione”.
La disposizione impone,
dunque, l’autonoma acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, disciplinata
appunto dall’art. 146 cod. beni culturali, che deve essere richiesta dai
proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di immobili ed aree di
interesse paesaggistico prima di effettuare un qualsivoglia intervento sui suddetti
beni, onde verificare la compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed
intervento progettato.
È necessaria conseguenza
della riconosciuta competenza esclusiva dello Stato in materia paesaggistica
che le eccezioni all’obbligo di autorizzazione paesaggistica siano
espressamente stabilite dalla norma statale, anche regolamentare.
La norma impugnata ha
invaso tale riserva esclusiva poiché ha previsto che la variante «non è
soggetta ad alcuna nuova autorizzazione regionale» o «ad ulteriori pareri», così
includendo, nella valutazione già avvenuta di esclusione dell’assoggettabilità
a VIA, nei termini appena detti, ogni ulteriore e nuova verifica, anche quella
per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
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