Il Consiglio di Stato n°
6907 del 4 agosto 2022 (QUI) si è pronunciato sulle condizioni di compatibilità
della presenza di un’industria insalubre con le vicinanze di una zona
residenziale.
Il caso trattato da questa
sentenza (che peraltro conferma un indirizzo precedente abbastanza univoco vedi
una rassegna QUI) è interessante perché
dimostra due cose che purtroppo spesso nelle vertenze che seguo non vedo
applicate da parte delle autorità competenti:
1. le industrie insalubri
devono stare lontane da zone residenziali anche limitate
2. è fondamentale il ruolo
dei Sindaci e delle ASL nell’esprimersi in sede di conferenze dei servizi e
procedimenti autorizzatori sulla compatibilità urbanistica e sanitaria di
determinate installazioni.
Ma vediamo cosa dice questa sentenza...
OGGETTO DELLA
CONTROVERSIA E CONTENUTO DELLA DECISIONE DEL COMUNE IMPUGNATA SIA IN PRIMO CHE
SECONDO GRADO
L’appellante era già
ricorsa al T.a.r. della Toscana
affermando di essere proprietaria dal
2004 di un terreno con fabbricati inserito in un’area classificata del vigente
PRG come zona industriale D1. L’articolo 30 delle NTA del PRG vigente nel
Comune territorialmente competente prevede, in tale zona, la destinazione a
impianti artigianali e industriali. Nel
luglio del 2004 la società aveva presentato alla Provincia di Arezzo richiesta
di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, intendendo realizzare sul
terreno summenzionato un impianto di betonaggio per la produzione di
calcestruzzo,
In una prima fase il Comune aveva notificato all’azienda comunicazione dei motivi ostativi al rilascio della concessione edilizia ai sensi dell’articolo 10- bis [NOTA 1] della legge n. 241 del 1990 (QUI), nella quale veniva richiamato un parere espresso dall’autorità sanitaria (Usl n. 8 di Arezzo), di contenuto non favorevole, in quanto l’attività da svolgere nell’impianto non sarebbe stata compatibile con gli insediamenti civili e commerciali già presenti nell’area
Infine nonostante la documentazione presentata ad integrazione da parte dell’azienda il procedimento per l’autorizzazione delle emissioni in atmosfera in sede di Conferenza di servizi, vedeva la conferma da parte del Comune del proprio parere negativo, sulla base dei pareri già espressi dall’Usl e dall’A.r.p.a.t.
Inoltre nel suo parere negativo il Comune richiamava, altresì, il parere A.r.p.a.t. del 3 gennaio 2006, nella parte in cui esso faceva riferimento alla previsione del Piano di classificazione acustica, entrato in vigore il 7 aprile 2005, nel quale l’area industriale di cui trattasi era stata collocata in classe terza; pur osservando che in tale classe non sono previsti impianti industriali, l’Agenzia ammetteva la possibilità per l’Amministrazione di autorizzare l’impianto ma solo riclassificando l’area (come classe quinta).
Infine sulla base di quanto si perveniva quindi il conseguente diniego del permesso di costruire, che il Comune basava sull’esito della Conferenza dei servizi del 31 gennaio 2007.
MOTIVI DI
CONTESTAZIONE DA PARTE DELL’AZIENDA TITOLARE DELLA INDUSTRIA INSALUBRE
IL TAR dopo il ricorso dell’azienda confermava la decisione del Comune e la fondatezza dei parere negativi di Arpat e soprattutto ASL
L’azienda contestava
quanto sopra appellandosi al Consiglio di Stato affermando in sintesi quanto segue:
“L’Azienda sanitaria si sarebbe poi limitata a fare riferimento agli insediamenti civili nelle vicinanze e avrebbe quindi espresso, secondo l’appellante, considerazioni di natura urbanistica che esulano dalla sua competenza. In sede di Conferenza di servizi, inoltre, non sarebbe stata svolta alcuna ulteriore istruttoria. Il parere della A.s.l., circa l’incompatibilità dell’impianto con gli insediamenti civili e commerciali già presenti, sarebbe del tutto immotivato e, in ogni caso, non terrebbe conto dello studio di impatto acustico successivamente presentato dalla società. La motivazione non potrebbe rinvenirsi neanche nei pareri delle divisioni interne dell’Azienda sanitaria, peraltro solo genericamente richiamati e di cui non sono stati nemmeno forniti gli estremi.”
DECISIONE DEL
CONSIGLIO DI STATO
Il
Consiglio di Stato con la sentenza qui esaminata confermava la sentenza
del TAR e respingeva l’appello della azienda che chiedeva l’autorizzazione a
realizzare l’industria insalubre nell’area in questione.
Secondo il Consiglio di Stato l’impianto oggetto del contendere è una industria insalubre di prima classe così classificata dal D. M. 5 settembre 1994, parte B (QUI), e, in quanto tale, secondo l’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265/1934 (QUI), deve essere “isolata nelle campagne e tenuta lontano dalle abitazioni”. La norma è tutt'ora in vigore nonostante qualche Sindaco smemorato!
Sempre
secondo il Consiglio di Stato è altresì incontestato:
-
che l’area scelta per la localizzazione dell’impianto sia immediatamente
limitrofa al piccolo centro abitato di San Lorenzo, circondato prevalentemente
da zone agricole collinari;
-
che nel Piano di classificazione acustica comunale tale zona ricada nella
classe terza in cui non possono essere realizzati impianti industriali.
Tali
dati obiettivi consentono di inquadrare e apprezzare correttamente il contenuto
dei pareri resi dall’A.r.p.a.t. e dall’Azienda U.s.l. competente.
In particolare relativamente agli aspetti di impatto acustico
In
tema di pianificazione acustica del territorio, l’Amministrazione gode di un
ampio potere discrezionale, senza necessità di dare conto in modo specifico
delle scelte adottate in ordine alla classificazione delle singole aree, salva
la coerenza con i principi legislativi e con le linee generali poste a base del
relativo strumento di programmazione.
Nel
caso di specie, la prossimità di insediamenti civili e commerciali risulta
ragione sufficiente a giustificare l’inserimento dell’area in classe terza,
nella quale gli insediamenti industriali non sono possibili.
Né
la mera previsione di cui all’articolo 30 delle NTA del PRG - che, per le
sottozone D1 prevede la destinazione «impianti artigianali e industriali»
- avrebbe potuto, di per sé, impedire al Comune di adottare la classificazione
acustica oggetto di contestazione.
Come
sottolineato dal primo giudice, non è infatti richiesta “una perfetta
corrispondenza tra la classificazione acustica del territorio e la
pianificazione urbanistica, tenuto conto della diversa funzione delle due
tipologie di pianificazione”.
[NOTA 1] “1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.”
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