Quante volte un cittadino
che protestava e protesta per una attività inquinante si è sentito o si sente
dire dal Sindaco o da l’Asl: “non possiamo fare molto”.
Ebbene non è vero che non
si può “molto”
Alla fine di questo post
troverete il LINK ad un ampio dossier sui poteri principali che un Sindaco ha
nell’ambito dei procedimenti di valutazione (VIA) e autorizzazione ambientale
(AIA) .
Il dossier è diviso in tre
parti.
La Prima Parte riguarda due aspetti:
il ruolo del Sindaco nella
tutela della salute pubblica nelle procedure di rilascio delle Autorizzazioni
Integrate Ambientale, distinguendo la titolarità delle sue funzioni dal
supporto tecnico istruttorio di ASL e Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente;
come deve essere valutato
il parametro salute pubblica nei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale
(VIA) e cosa si intende per Valutazione di Impatto Sanitario (VIS) nei
procedimenti di VIA ed AIA e soprattutto quando la VIS è obbligatoria.
La Seconda Parte invece chiarisce come si arriva a classificare le attività inquinanti come industrie insalubri, quali conseguenze ha questa classificazione nei processi di autorizzazione e quali poteri ha il Sindaco (come Autorità Sanitaria) per regolamentare la presenza e la localizzazione di queste attività insalubri. Viene inserito anche un caso studio di proposta di regolamentazione delle industrie insalubri in un Comune Toscano.
La Terza Parte infine riguarda la recentissima evoluzione sulla normativa per limitare le emissioni odorigene anche in rapporti ai poteri di autorizzazione, regolamentazione ed ordinanza della Pubblica Amministrazione
Il dossier lo trovate
cliccando QUI.
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