La Cassazione penale Sez. III con sentenza n. 2685 del 23 gennaio 2020 (QUI) è intervenuta su un caso relativo alle modalità di accertamento del reato di disturbo della quiete pubblica di cui al comma 1 articolo 659 del Codice Penale.
Detto comma 1 recita: “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309.”
Nel caso oggetto della sentenza di primo grado si trattava del disturbo prodotto dallo strumento sonoro, segnatamente di una cassa acustica installata a bordo della sua autovettura, con cui il soggetto inquisito disturbava le occupazioni ed il riposo delle persone, circolando a bordo del veicolo in area urbana ed in orario serale con l'impianto attivo in modo da diffondere musica a volume elevato e, comunque, superiore alla soglia della normale tollerabilità.
Il tribunale di primo
grado decideva che secondo quanto era
emerso dal compendio probatorio, il fatto ascritto all'imputato non era idoneo
a configurare il reato di cui all'art. 659 cod. pen. difettandone gli elementi
costitutivi, dal momento che il teste esaminato non avrebbe riferito della
presentazione di denunce per disturbo al riposo delle persone nei confronti
dell'imputato e non era stato disposto un accertamento sul superamento del
limite di normale tollerabilità dell'emissione sonora.
La Cassazione contesta questa decisione sulla base della natura del reato di cui all’articolo
659 Codice Penale riprendendo giurisprudenza precedente per cui :
1. pacifica è la natura di reato di pericolo della contravvenzione in esame, tanto che la violazione può configurarsi anche in assenza di offesa a soggetti determinati, quando venga posta in essere una condotta idonea ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone;
2. la contravvenzione si può inoltre consumare anche con un'unica condotta rumorosa o di schiamazzo, recante, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, in quanto non è necessaria la prova che il rumore abbia concretamente molestato una platea più diffusa di persone, essendo sufficiente l'idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di individui
3. l’effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio alla quiete al riposo ed alle occupazioni di un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento in fatto rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull'espletamento di specifici accertamenti di natura tecnica, ben potendo fondare il proprio convincimento sulla base di altri dati fattuali suscettibili di valutazione ed oggettivamente sintomatici della sussistenza di un fenomeno oggettivamente disturbante
In conclusione la
Cassazione con la sentenza in esame annulla la decisione di primo grado in
quanto non era necessario riscontrare la presenza di denunce né, tanto meno,
espletare accertamenti tecnici, avendo invece il giudice del merito l’obbligo
di valutare la rilevanza degli elementi acquisiti attraverso la testimonianza
dell’ufficiale di polizia giudiziaria che aveva proceduto al sequestro e la
documentazione presente in atti.
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