Come emerge anche da informazioni confuse in sede Ispra e da una recente interrogazione Parlamentare
risulterebbe una intenzione di escludere la applicazione della Direttiva sul
rischio di incidenti rilevanti (c.d. Seveso) al rigassificatore di Panigaglia
esclusione potenzialmente estendibile ad altri impianti simili.
Può essere fondata questa ipotesi ma soprattutto la
normativa attualmente vigente anche quella più recente (in particolare quella della "militarizzazione della transizione ecologica" analizzata QUI) potrebbe giustificare
una scelta così grave?
Occorrerebbe però preliminarmente ricordare che al di la della
questione della applicazione della Seveso le norme speciali avvallate negli ultimi
anni (da tutti i governi 5stelle-Lega,
Centro sinistra e ora Centro destra) hanno fortemente derogato le norme
ambientali a cominciare dalla VIA e non solo (vedi QUI
e QUI).
Per non parlare del modo superficiale (se non illegittimo) di autorizzare progetti
relativi al rigassificatore di Panigaglia (vedi QUI
e QUI)
e non solo (ad esempio QUI).
Nelle note che seguono analizzo la normativa in materia di
infrastrutture strategiche e del loro collegamento con le esigenze della difesa
nazionale anche al fine di verificare la possibilità, a normativa vigente, si
arrivi ad escludere la Direttiva Seveso dal rigassificatore di Panigaglia.
Prima di tutto partiamo dal comma 2 articolo 2 del
Decreto-Legge 181/2023 convertito nella legge 11/2024 contiene una nuova perla
a favore delle fonti fossili. Il comma afferma: “2. In considerazione della
necessità di incrementare la flessibilità delle fonti di approvvigionamento del
gas naturale e delle esigenze di sicurezza energetica nazionale, costituiscono interventi strategici di pubblica
utilità, indifferibili e urgenti le opere finalizzate alla costruzione e
all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto
on-shore, nonché le connesse
infrastrutture, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione”.
Alla luce di questa norma sintetizzo quanto segue:
1) I rigassificatori come tutti gli impianti energetici in
generale sono di interesse strategico nazionale, in teoria occorrerebbe un dpcm
per ogni singolo impianto ma già ora la classificazione è estendibile a tutti
anche senza il dpcm e ci sono norme in questo senso
2) l'articolo 233 del codice dell'ordinamento militare,
recentemente riformato, ha introdotto a fianco del concetto di difesa nazionale
quello più ampio di interesse nazionale per cui con la logica del dual use
(militare e civile) della stessa infrastruttura questa assimilazione di
interesse nazionale con difesa nazionale potrebbe superare il limite formale di
cui al punto 1. Non a caso il Regolamento 2025/1106 ha introdotto lo strumento
finanziario SAFE ((Security Action For Europe) che fa riferimento alle
infrastrutture critiche quindi anche i rigassificatori come impianti energetici;
infatti, ha la finalità di;
a). potenziare la capacità produttiva militare europea
b). potenziare anche la difesa di infrastrutture e beni a
doppio uso: infrastrutture critiche quindi tutti gli impianti e le reti
energetiche ad esempio.
Quindi la transizione ecologica diventa la giustificazione
del potenziamento della difesa militare.
3) Sulle deroghe alla Seveso e a norme ambientali la Corte
di Giustizia con sentenza del 25 giugno 2024 sul caso Ilva ha affermato
principi generali per cui un impianto anche definito di interesse strategico
nazionale deve comunque rispettare le norme ambientali e non si possono
prorogare le deroghe alle stesse
4) Non solo l’articolo 362 del Codice dell’ordinamento
militare esclude la applicazione della Seveso ma solo gli stabilimenti, gli
impianti o i depositi militari. Non solo sempre secondo detto articolo anche
per gli impianti civili prevede di non pubblicare parti del rapporto di
sicurezza che possono riguardare la difesa nazionale. Resta il fatto che anche
il Codice dell’Ordinamento Militare non esclude la applicazione della Seveso
agli impianti assoggettati a detta normativa. Per ora la norma è questa ma
quello che spiego ai punti precedenti può in prospettiva cambiare le carte in
tavola ma anche questa normativa (soprattutto quella descritta al punto 2
sopra) prevede che comunque la Seveso si continui ad applicare ad impianti come
il rigassificatore almeno fino a quando non venga modificata non la normativa
nazionale ma la Direttiva stessa.
5) Il rigassificatore è potenzialmente una infrastruttura
critica ai sensi del Dlgs 61/2011 (ora vedi DLgs 134/2024) che ha recepito la
Direttiva 2022/2557. Detta normativa prevede che per queste infrastrutture
venga elaborata una analisi di rischio e un piano di sicurezza contro attentati
e incidenti indotti che a loro volta devono essere coordinati con i documenti
previsti dalla Seveso a cominciare dal Rapporto di sicurezza. Infatti il comma
5 articolo 7 del DLgs 134/2024: “Ai fini della valutazione del rischio dello
Stato, sono presi in considerazione almeno:… b) altre valutazioni del rischio
rilevanti, svolte ai sensi di disposizioni nazionali, diverse da quelle previste
nel presente decreto, o dell'Unione europea, quali le disposizioni di cui ai
decreti legislativi 23 febbraio 2010, n. 49 (disciplina rischio alluvioni) , e
26 giugno 2015, n. 105 (Seveso III rischio incidente industriale), e ai
regolamenti (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
ottobre 2017: misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di
gas, e (UE) 2019/941 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019 : preparazione ai rischi,
anche dolosi, nel settore dell'energia elettrica. Lo stesso coordinamento
era previsto dal DLgs del 2011!
MA IL RIGASSIFICATORE DI PANIGAGLIA È STATO FORMALMENTE
CLASSIFICATO COME INFRASTRUTTURA CRITICA?
Il processo di individuazione delle singole infrastrutture
critiche secondo il DLgs 134/2024 deve concludersi entro il 17 gennaio 2026,
peccato che già il Dlgs 61/2011 all’articolo 5 prevedeva che Il Ministero dello
sviluppo economico ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
individuano e comunicano alla struttura responsabile interministeriale, con
apposito decreto dirigenziale: "a) le infrastrutture situate in territorio
nazionale da valutare come critiche". Quindi anche infrastrutture come il
rigassificatore di Panigaglia devono essere già stata individuate come critiche
visto che il Dlgs 61/2011 è stato emanato 14 anni fa! Ufficialmente invece non
si sa nulla quindi: Prima domanda esiste un provvedimento che classifica come
critico il rigassificatore di Panigaglia? Se non esiste vuol dire che le norme
suddette sono state bellamente violate senza che nessuna autorità abbia
sollevato il problema! Se invece la classificazione a infrastruttura critica c’è
stata allora cosa altrettanto grave non è stata resa pubblica. Parliamoci
chiaro questa informazione non può essere coperta da nessun segreto sicurezza
come ho spiegato a suo tempo QUI.
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