All’incontro pubblico organizzato dalla Prefettura di Spezia per la presentazione del Piano di emergenza esterno del Rigassificatore di Panigaglia, le autorità competenti presenti di fronte ad alcune timide e semplici richieste di informazioni sul rapporto tra il suddetto impianto e la normativa antiterrorismo sulle c.d. infrastrutture critiche (DLgs 61/2011 attuazione Dirttiva 2008/114/CE), hanno opposto una totale chiusura.
In realtà le informazioni sugli impianti definiti come infrastrutture critiche (di seguito IC) ovviamente sono in generale limitate per ovvie ragioni che si fondano proprio sulla ratio del sopra citato DLgs 61/2011. Ma questo non significa che non ci siano informazioni ed , entro certi limiti, documentazioni che possa essere rese pubbliche.
Vediamo come stanno le cose citando e analizzando la normativa che si applica a questa problematica.
FINALITÀ DEL DLGS 61/2011
Come si vede sia il DLgs 61/2011 che il Regolamento 1049/2001 fanno riferimento a documenti. Questo significa che non sono pubblicabili i documenti ufficiali previsti dal DLgs 61/2011 e cioè
Alla luce di quanto sopra a mio avviso risultano pubblicabili le seguenti informazioni
LE NOTIZIE A CUI SI PUÒ ACCEDERE O SU COSA SI PUÒ AVERE RISPOSTE DAL PREFETTO
In realtà le informazioni sugli impianti definiti come infrastrutture critiche (di seguito IC) ovviamente sono in generale limitate per ovvie ragioni che si fondano proprio sulla ratio del sopra citato DLgs 61/2011. Ma questo non significa che non ci siano informazioni ed , entro certi limiti, documentazioni che possa essere rese pubbliche.
Vediamo come stanno le cose citando e analizzando la normativa che si applica a questa problematica.
Secondo l’articolo 1 questa normativa stabilisce le procedure per l'individuazione e
la designazione di Infrastrutture critiche (IC), nei settori dell'energia e dei
trasporti, nonche' le modalità di valutazione della sicurezza di tali
infrastrutture e le relative prescrizioni minime di protezione dalle minacce di
origine umana, accidentale e volontaria, tecnologica e dalle catastrofi
naturali.
Secondo l’articolo 2 per infrastruttura critica
(IC) si intende una infrastruttura, ubicata in uno Stato membro dell'Unione
europea, che è essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della
societa', della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale
della popolazione ed il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un
impatto significativo in quello Stato, a causa dell'impossibilita' di mantenere
tali funzioni.
Come si vede la finalità
principale del DLgs è quella di tutelare anche la salute pubblica sicurezza e
del benessere economico e sociale della popolazione che verrebbero lese se la
IC fosse distrutta o danneggiata.
Ma quali sono le attività
che possono essere designate IC ( o ICE se il danneggiamento distruzione può
riguardare un altro stato membro confinante)
ATTIVITÀ ED IMPIANTI DEL SETTORE ENERGIA INTERESSATI DAL PRESENTE
DLGS
1. Elettricità, comprendente:
infrastrutture e impianti
per la produzione e la
trasmissione di energia elettrica e per la
fornitura di elettricità;
2. Petrolio, comprendente:
produzione, raffinazione, trattamento, stoccaggio e trasporto di
petrolio attraverso oleodotti;
3. Gas, comprendente: produzione,
raffinazione, trattamento,
stoccaggio e trasporto di gas attraverso oleodotti e terminali GNL.
LA TUTELA DELLE INFORMAZIONI SENSIBILI PER LE IC
Secondo l’articolo 3 del
DLgs 61/2011 (Tutela delle informazioni sensibili): “4.
Nelle comunicazioni con altri Stati membri e con la Commissione europea, alle
informazioni sensibili relative alle IC ed ai dati e notizie che consentono
comunque l'identificazione di un'infrastruttura, sono attribuite le classifiche
di segretezza UE, secondo le norme di cui al regolamento (CE) n. 1049/2001
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001.”
Secondo il Regolamento
(CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio
2001: per documenti sensibili si intendono quei
documenti provenienti dalle istituzioni o dalle agenzie da loro istituite, da
Stati membri, paesi terzi o organismi internazionali, classificati come “TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, SECRET
UE/EU SECRET o CONFIDENTIEL UE/EU
CONFIDENTIAL”. Le domande di accesso a documenti sensibili sono
trattate solo da persone che abbiano il diritto di venire a conoscenza di tali
documenti. I documenti sensibili sono iscritti nel registro o divulgati solo
con il consenso
dell’originatore.
analisi
dei rischi e conseguente
piano di sicurezza predisposti a cura dell’operatore per ogni
infrastruttura cioè il soggetto
pubblico o privato responsabile del funzionamento di una infrastruttura.
Anche relativamente alla
designazione della singola infrastruttura come IC la norma fa riferimento al
provvedimento di designazione non alla semplice informazione della avvenuta
designazione.
1. è
stata individuato il Rigassificatore di Panigaglia tra le infrastrutture
critiche (IC) come si evince necessariamente dal testo del DLgs?
2. in
particolare è stato emanato il Decreto che classifica come ICE detto impianto?
3. se è
stato individuato come infrastruttura critica, è stata elaborata l’Analisi di
rischio prevista dal DLgs specificamente per l’impianto spezzino?
4. è
stato predisposto il Piano di Sicurezza conseguente alla Analisi di Rischio?
5. il
Prefetto, quale responsabile locale delle infrastrutture critiche, sta
esercitando la sua funzione prevista dal DLgs?
6. è
stato verificato, dalla autorità competenti, il coordinamento tra Analisi di
Rischio e Piano di Sicurezza con il Rapporto di Sicurezza previsto per
l’impianto di Panigaglia?
In
particolare secondo l’ultima
parte dell’allegato B al presente DLgs si devono applicare anche, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
artt. 11, 12 e 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, relativo al
recepimento della normativa europea sul
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose. In
particolare:
Articolo 11: piano emergenza interno
(ora articolo 20 DLgs 105/2015 - Seveso III)
Articolo 12: effetto domino (ora
articolo 19 dlgs 105/2015 - Seveso III )
Articolo 20: piano emergenza esterno (ora
articolo 21 dlgs 105/2015 – Seveso III)
7. esiste
un Piano di Sicurezza per il porto (Il DLgs riguarda anche i porti come siti
critici/sensibili) e se si questo Piano tiene conto anche del rischio legato al
Rigassificatore in rapporto al resto delle attività portuali?
8. È stato nominato il funzionario ministeriale di collegamento. Il Ministero dello
sviluppo economico, per il settore energia, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, per
il settore trasporti, il
Ministero dell'interno e
della difesa, nonché
il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri individuano, per ciascuna ICE, nell'ambito del
personale in servizio presso le
medesime amministrazioni, un
proprio funzionario che
funge da punto
di contatto con
la struttura responsabile.
N.B. la domanda n°7 fuoriesce dai vincoli del DLgs 61/2011 e quindi si ha diritto ad accedere a tutte le informazioni ma temo che un piano di sicurezza portuale in realtà non esista (vedi QUI)
La domanda n°6 visto che riguarda il raccordo tra le informazioni su IC e quelle su documenti pubblici e pubblicabili (piano emergenza esterno, studio sicurezza integrato di area per effetto domino) può comportare informazioni accedibili a prescindere dai vincoli del sopra citato Regolamento CE 1049/2001, ovviamente solo le informazioni sul coordinamento tra Analisi di Rischio e Piano di Sicurezza con il Rapporto di Sicurezza previsto per l’impianto di Panigaglia, soprattutto in relazione al Piano di Emergenza esterna. D’altronde la relativamente recente esercitazione antiterrorismo dimostra la fondatezza di quanto scrivo (vedi QUI) visto che vi hanno partecipato non solo autorità militari: Polizia di Frontiera, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, servizi tecnico-nautici, Agenzia delle Dogane e Servizio Sanitario 118.
La domanda n°6 visto che riguarda il raccordo tra le informazioni su IC e quelle su documenti pubblici e pubblicabili (piano emergenza esterno, studio sicurezza integrato di area per effetto domino) può comportare informazioni accedibili a prescindere dai vincoli del sopra citato Regolamento CE 1049/2001, ovviamente solo le informazioni sul coordinamento tra Analisi di Rischio e Piano di Sicurezza con il Rapporto di Sicurezza previsto per l’impianto di Panigaglia, soprattutto in relazione al Piano di Emergenza esterna. D’altronde la relativamente recente esercitazione antiterrorismo dimostra la fondatezza di quanto scrivo (vedi QUI) visto che vi hanno partecipato non solo autorità militari: Polizia di Frontiera, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del fuoco, Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale, servizi tecnico-nautici, Agenzia delle Dogane e Servizio Sanitario 118.
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