La Regione Liguria, attraverso il Vice Direttore Ambiente e la stessa Giunta Regionale sostiene da da tempo che la VIA ex post non essendo prevista dalla legge regionale (abrogata recentemente) e da quella nazionale, non è più applicabile.
La Corte di Giustizia con una mirabile e recentissima sentenza (12 novembre 2019 causa C-261-18, il testo completo QUI) ha ribadito tutti i principi sulla obbligatoria applicazione della VIA ex post:
- sia nel caso di totale mancata applicazione della VIA al momento della autorizzazione e quindi realizzazione dell'impianto che invece doveva essere assoggettato a detta procedura di valutazione,
- sia nel caso di applicazione della VIA solo sulle ultime modifiche e non sull'impianto fin dalla sua realizzazione.
Insomma mentre per la Regione Liguria la VIA ex post non esiste (vedi QUI) la Corte di Giustizia condanna uno Stato Membro ad una sanzione di 5 milioni di euro per non averla applicata con conseguente inevitabile illegittimità degli atti di autorizzazione dell'ìmpianto in questione da far valere in sede nazionale.
Riassumo di seguito i principi chiarissimi sulla obbligatoria applicazione della VIA ex post affermati da questa ultima sentenza della Corte di Giustizia.
La Corte di Giustizia con una mirabile e recentissima sentenza (12 novembre 2019 causa C-261-18, il testo completo QUI) ha ribadito tutti i principi sulla obbligatoria applicazione della VIA ex post:
- sia nel caso di totale mancata applicazione della VIA al momento della autorizzazione e quindi realizzazione dell'impianto che invece doveva essere assoggettato a detta procedura di valutazione,
- sia nel caso di applicazione della VIA solo sulle ultime modifiche e non sull'impianto fin dalla sua realizzazione.
Insomma mentre per la Regione Liguria la VIA ex post non esiste (vedi QUI) la Corte di Giustizia condanna uno Stato Membro ad una sanzione di 5 milioni di euro per non averla applicata con conseguente inevitabile illegittimità degli atti di autorizzazione dell'ìmpianto in questione da far valere in sede nazionale.
Riassumo di seguito i principi chiarissimi sulla obbligatoria applicazione della VIA ex post affermati da questa ultima sentenza della Corte di Giustizia.
La Corte di Giustizia con
sentenza del 12 novembre 2019 (causa C261-18) ha condannato l’Irlanda ad una pesante sanzione per
non avere applicato una precedente sua sentenza (3 luglio 2008 causa C215-06) che imponeva di applicare ad un impianto una VIA ex
post per regolarizzarne la autorizzazione, considerato che al momento di
rilascio di questa ultima non era stata applicata la VIA che invece era
obbligatoria.
La Corte condannando ad
una sanzione di 5 milioni di euro lo Stato membro inadempienti coglie l’occasione
per ribadire in modo molto ampio i principi della VIA ex post ricostruendo la
univoca giurisprudenza comunitaria in materia. Vediamoli questi principi:
1. SENZA LA VIA EX POST SI PUO’ ARRIVARE A REVOCARE LA
AUTORIZZAZIONE AD UN IMPIANTO
In virtù del principio di
leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli Stati membri
sono nondimeno tenuti a eliminare le conseguenze illecite di violazioni del diritto dell’Unione. Tale
obbligo è imposto a ogni organo dello Stato membro interessato e, in
particolare, alle autorità nazionali che, nell’ambito delle loro competenze,
sono tenute ad adottare tutti i provvedimenti nazionali necessari per
rimediare all’omissione di una valutazione di impatto ambientale, ad esempio
revocando o sospendendo un’autorizzazione già rilasciata, al fine di
effettuare una tale valutazione di impatto ambientale(VIA).
2. LA VIA EX POST DEVE ESSERE APPLICATA SENZA VIOLARE
I PRINCIPI DELLA DIRETTIVA SULLA VIA
Per quanto riguarda la
possibilità di regolarizzare a posteriori tale omissione, la direttiva 85/337
non osta a che le norme nazionali consentano, in taluni casi, di regolarizzare
operazioni o atti irregolari rispetto al diritto dell’Unione, a condizione che
tale possibilità non offra agli interessati l’occasione di eludere le norme di
diritto dell’Unione o di disapplicarle e che rimanga eccezionale
3. LA VIA EX POST DEVE VALUTARE L’IMPIANTO FIN DALLA
SUA COSTRUZIONE
Una valutazione effettuata
nel contesto di tale procedura di regolarizzazione, dopo l’installazione e la
messa in servizio di un impianto, non può limitarsi all’impatto futuro di
quest’ultimo sull’ambiente, ma deve prendere in considerazione altresì l’impatto
ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione.
4. LA REGOLARIZZAZIONE DI UNA AUTORIZZAZIONE SENZA LA
VIA EX POST NON E’ VALIDA
la Direttiva sulla VIA
osta a una normativa nazionale che consenta alle autorità nazionali, anche al
di fuori di qualsiasi circostanza eccezionale dimostrata, di rilasciare un
permesso di regolarizzazione avente gli stessi effetti di quelli di una previa
autorizzazione concessa in seguito a una valutazione dell’impatto ambientale
effettuata conformemente alla Direttiva sulla VIA.
5. SONO IN CONSTRASTO NORME E MISURE CHE PERMETTANO DI
AGGIRARE LA VIA EX POST
La predetta direttiva osta
inoltre a una misura legislativa che consenta, senza neanche imporre una valutazione
ulteriore, e al di fuori di qualsiasi circostanza eccezionale particolare, che
un progetto che avrebbe dovuto formare oggetto di una valutazione di impatto
ambientale, ai sensi della direttiva sulla VIA, sia considerato come se fosse
stato oggetto di una valutazione siffatta.
6. LA SCADENZA DI TERMINI PER IMPUGNARE LA
AUTORIZZAZIONE NON FA VENIRE MENO L’OBBLIGO DI APPLICARE LA VIA EX POST
Parimenti, la direttiva sulla
VIA osta a che i progetti la cui autorizzazione non sia più esposta a un
ricorso giurisdizionale diretto, data la scadenza del termine di ricorso
previsto dalla normativa nazionale, siano puramente e semplicemente considerati
giuridicamente autorizzati sotto il profilo dell’obbligo di valutazione
dell’impatto ambientale.
7. SE L’ENTE OBBLIGATO
AD APPLICARE LA VIA X POST SI RIFIUTA DI APPLICARLA LO STATO NON PUO’ USARLO
COME ARGOMENTO PER EVADERE DETTO OBBLIGO
secondo una giurisprudenza
consolidata, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o
situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare
l’inosservanza degli obblighi risultanti dal diritto dell’Unione: ad esempio
che un Comune una Provincia o una Regione si rifiutino di applicare la VIA x post chiesto dal Ministero dell’Ambiente.
Infatti precisa la Corte di Giustizia: “per quanto riguarda l’asserita impossibilità
per tale Stato membro di obbligare le autorità comunali competenti ad avviare
la procedura di regolarizzazione prevista dalla normativa irlandese, occorre
ricordare che, secondo la giurisprudenza citata al punto 75 della presente
sentenza, ogni organo del suddetto Stato membro e, in particolare, tali autorità
comunali sono tenute ad adottare, nell’ambito delle loro competenze, tutti i
provvedimenti necessari per rimediare all’omissione della valutazione
dell’impatto ambientale sull’impianto in questione.”
8. IL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL TITOLARE DELL’IMPIANTO
CHE HA AVUTO UNA AUTORIZZAZIONE MA NON HA AVUTO UNA VIA EX POST NON COSTITUISCE
MOTIVO PER NON APPLICARLA
Per quanto riguarda
l’argomento dell’Irlanda relativo al fatto che i principi della certezza del
diritto e della tutela del legittimo affidamento osterebbero alla revoca delle
autorizzazioni illegittimamente concesse al gestore della centrale eolica,
occorre ricordare, da un lato, che il procedimento di inadempimento si fonda
sull’oggettiva constatazione del mancato rispetto, da parte di uno Stato
membro, degli obblighi che gli impone il Trattato o un atto di diritto derivato
e, dall’altro, che, sebbene la revoca di un atto illegittimo debba avvenire
entro un termine ragionevole e occorra tenere conto della misura in cui
l’interessato ha potuto eventualmente confidare nella legittimità dell’atto,
nondimeno tale revoca è in linea di principio consentita (sentenza del 4 maggio
2006, Commissione/Regno Unito, C‑508/03, EU:C:2006:287, punti 67 e 68).
9. IL TITOLARE DI UN IMPIANTO CHE HA AVUTO REVOCA LA
AUTORIZZAZIONE PER NON AVERE APPLICATO LA VIA EX POST PUO’ AGIRE IN DANNO DELLA
AUTORITÀ COMPETENTE CHE NON HAIMPOSTO TALE APPLICAZIONE IN TEMPO UTILE
Occorre inoltre rilevare
che, se certamente non è escluso che una valutazione effettuata dopo
l’installazione e la messa in servizio dell’impianto interessato al fine di
rimediare all’omessa valutazione dell’impatto ambientale prima che le
autorizzazioni siano rilasciate possa comportare o il loro ritiro o la loro
modifica, tale constatazione non pregiudica l’eventuale facoltà di un operatore
economico che abbia agito conformemente alla normativa di uno Stato membro
rivelatasi contraria al diritto dell’Unione, di rivolgere a tale Stato, in applicazione
della normativa nazionale, una domanda di risarcimento del danno subito in
conseguenza delle azioni e delle omissioni del suddetto Stato.
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