martedì 3 dicembre 2019

La Corte di Giustizia: obbligatoria la VIA ex post, quella che per la Regione Liguria non esiste!

La Regione Liguria, attraverso il Vice Direttore Ambiente e la stessa Giunta Regionale sostiene da da tempo che la VIA ex post  non essendo prevista dalla legge regionale (abrogata recentemente) e da quella nazionale, non è più applicabile. 
La Corte di Giustizia con una mirabile e recentissima sentenza (12 novembre 2019 causa C-261-18, il testo completo  QUI)  ha ribadito tutti i principi sulla obbligatoria applicazione della VIA ex post:
- sia nel caso di totale mancata applicazione della VIA al momento della autorizzazione e quindi realizzazione dell'impianto che invece doveva essere assoggettato a detta procedura di valutazione,
- sia nel caso di applicazione della VIA solo sulle ultime modifiche e non sull'impianto fin dalla sua realizzazione.

Insomma mentre per la Regione Liguria la VIA ex post non esiste (vedi QUI) la Corte di Giustizia condanna uno Stato Membro ad una sanzione di 5 milioni di euro per non averla applicata con conseguente inevitabile illegittimità degli atti di autorizzazione dell'ìmpianto in questione da far valere in sede nazionale. 

Riassumo di seguito i principi chiarissimi sulla obbligatoria applicazione della VIA ex post affermati da questa ultima sentenza della Corte di Giustizia.



La Corte di Giustizia con sentenza del 12 novembre 2019 (causa C261-18) ha condannato l’Irlanda ad una pesante sanzione per non avere applicato una precedente sua sentenza (3 luglio 2008 causa C215-06) che imponeva di applicare ad un impianto una VIA ex post per regolarizzarne la autorizzazione, considerato che al momento di rilascio di questa ultima non era stata applicata la VIA che invece era obbligatoria.
La Corte condannando ad una sanzione di 5 milioni di euro lo Stato membro inadempienti coglie l’occasione per ribadire in modo molto ampio i principi della VIA ex post ricostruendo la univoca giurisprudenza comunitaria in materia. Vediamoli questi principi:

1. SENZA LA VIA EX POST SI PUO’ ARRIVARE A REVOCARE LA AUTORIZZAZIONE AD UN IMPIANTO
In virtù del principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli Stati membri sono nondimeno tenuti a eliminare le conseguenze illecite di  violazioni del diritto dell’Unione. Tale obbligo è imposto a ogni organo dello Stato membro interessato e, in particolare, alle autorità nazionali che, nell’ambito delle loro competenze, sono tenute ad adottare tutti i provvedimenti nazionali necessari per rimediare all’omissione di una valutazione di impatto ambientale, ad esempio revocando o sospendendo un’autorizzazione già rilasciata, al fine di effettuare una tale valutazione di impatto ambientale(VIA).

2. LA VIA EX POST DEVE ESSERE APPLICATA SENZA VIOLARE I PRINCIPI DELLA DIRETTIVA SULLA VIA
Per quanto riguarda la possibilità di regolarizzare a posteriori tale omissione, la direttiva 85/337 non osta a che le norme nazionali consentano, in taluni casi, di regolarizzare operazioni o atti irregolari rispetto al diritto dell’Unione, a condizione che tale possibilità non offra agli interessati l’occasione di eludere le norme di diritto dell’Unione o di disapplicarle e che rimanga eccezionale

3. LA VIA EX POST DEVE VALUTARE L’IMPIANTO FIN DALLA SUA COSTRUZIONE
Una valutazione effettuata nel contesto di tale procedura di regolarizzazione, dopo l’installazione e la messa in servizio di un impianto, non può limitarsi all’impatto futuro di quest’ultimo sull’ambiente, ma deve prendere in considerazione altresì l’impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione.


4. LA REGOLARIZZAZIONE DI UNA AUTORIZZAZIONE SENZA LA VIA EX POST NON E’ VALIDA
la Direttiva sulla VIA osta a una normativa nazionale che consenta alle autorità nazionali, anche al di fuori di qualsiasi circostanza eccezionale dimostrata, di rilasciare un permesso di regolarizzazione avente gli stessi effetti di quelli di una previa autorizzazione concessa in seguito a una valutazione dell’impatto ambientale effettuata conformemente alla Direttiva  sulla VIA.

5. SONO IN CONSTRASTO NORME E MISURE CHE PERMETTANO DI AGGIRARE LA VIA EX POST
La predetta direttiva osta inoltre a una misura legislativa che consenta, senza neanche imporre una valutazione ulteriore, e al di fuori di qualsiasi circostanza eccezionale particolare, che un progetto che avrebbe dovuto formare oggetto di una valutazione di impatto ambientale, ai sensi della direttiva sulla VIA, sia considerato come se fosse stato oggetto di una valutazione siffatta.

6. LA SCADENZA DI TERMINI PER IMPUGNARE LA AUTORIZZAZIONE NON FA VENIRE MENO L’OBBLIGO DI APPLICARE LA VIA EX POST
Parimenti, la direttiva sulla VIA osta a che i progetti la cui autorizzazione non sia più esposta a un ricorso giurisdizionale diretto, data la scadenza del termine di ricorso previsto dalla normativa nazionale, siano puramente e semplicemente considerati giuridicamente autorizzati sotto il profilo dell’obbligo di valutazione dell’impatto ambientale.

7.  SE L’ENTE OBBLIGATO AD APPLICARE LA VIA X POST SI RIFIUTA DI APPLICARLA LO STATO NON PUO’ USARLO COME ARGOMENTO PER EVADERE DETTO OBBLIGO
secondo una giurisprudenza consolidata, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno per giustificare l’inosservanza degli obblighi risultanti dal diritto dell’Unione: ad esempio che un Comune una Provincia o una Regione si rifiutino di applicare la VIA  x post chiesto dal Ministero dell’Ambiente. Infatti precisa la Corte di Giustizia:  “per quanto riguarda l’asserita impossibilità per tale Stato membro di obbligare le autorità comunali competenti ad avviare la procedura di regolarizzazione prevista dalla normativa irlandese, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza citata al punto 75 della presente sentenza, ogni organo del suddetto Stato membro e, in particolare, tali autorità comunali sono tenute ad adottare, nell’ambito delle loro competenze, tutti i provvedimenti necessari per rimediare all’omissione della valutazione dell’impatto ambientale sull’impianto in questione.”

8. IL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL TITOLARE DELL’IMPIANTO CHE HA AVUTO UNA AUTORIZZAZIONE MA NON HA AVUTO UNA VIA EX POST NON COSTITUISCE MOTIVO PER NON APPLICARLA
Per quanto riguarda l’argomento dell’Irlanda relativo al fatto che i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento osterebbero alla revoca delle autorizzazioni illegittimamente concesse al gestore della centrale eolica, occorre ricordare, da un lato, che il procedimento di inadempimento si fonda sull’oggettiva constatazione del mancato rispetto, da parte di uno Stato membro, degli obblighi che gli impone il Trattato o un atto di diritto derivato e, dall’altro, che, sebbene la revoca di un atto illegittimo debba avvenire entro un termine ragionevole e occorra tenere conto della misura in cui l’interessato ha potuto eventualmente confidare nella legittimità dell’atto, nondimeno tale revoca è in linea di principio consentita (sentenza del 4 maggio 2006, Commissione/Regno Unito, C‑508/03, EU:C:2006:287, punti 67 e 68).

9. IL TITOLARE DI UN IMPIANTO CHE HA AVUTO REVOCA LA AUTORIZZAZIONE PER NON AVERE APPLICATO LA VIA EX POST PUO’ AGIRE IN DANNO DELLA AUTORITÀ COMPETENTE CHE NON HAIMPOSTO TALE APPLICAZIONE IN TEMPO UTILE
Occorre inoltre rilevare che, se certamente non è escluso che una valutazione effettuata dopo l’installazione e la messa in servizio dell’impianto interessato al fine di rimediare all’omessa valutazione dell’impatto ambientale prima che le autorizzazioni siano rilasciate possa comportare o il loro ritiro o la loro modifica, tale constatazione non pregiudica l’eventuale facoltà di un operatore economico che abbia agito conformemente alla normativa di uno Stato membro rivelatasi contraria al diritto dell’Unione, di rivolgere a tale Stato, in applicazione della normativa nazionale, una domanda di risarcimento del danno subito in conseguenza delle azioni e delle omissioni del suddetto Stato.




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