Il pensiero “forte” che
sta dietro la richiesta di abolizione del Parco Montemarcello Magra si riassume
in questa frase di uno dei sostenitori più accaniti della abolizione: “L’abolizione del parco non spegne le tutele
in sua difesa, non annulla le normative regionali, ma consente ai Sindaci la
pianificazione e la gestione delle zone, un’autonomia superiore agli enti
locali. Dire che dopo si cementifica gratis è una bugia perché rimangono tutti
i vincoli connessi.”
Questa affermazione
dimostra una profonda ignoranza (voluta o meno non mi interessa rilevarlo qui
visto che questo è un post a valenza giuridico amministrativa e non certo
politica) della normativa che disciplina le aree protette anche regionali e la
collocazione di questa materia nell’ambito della Costituzione.
Vediamo perché…
LE RAGIONI DELLA INCOSTITUZIONALITÀ DEL DDL
Il ddl (testo depositato QUI) è chiaramente incostituzionale perché non
riconosce che:
1. le
aree protette rientrano nella materia ambientale che è di competenza esclusiva
dello Stato
2. l’ente
parco a differenza del Comune tutela specificamente il bene ambiente naturale
presente nel territorio dell’area protetta, mentre l’ente comunale tutela
interessi diversi (la pianificazione territoriale in particolare) che non
possono essere in mano allo stesso soggetto istituzionale. Peraltro al di la
degli aspetti giuridici sappiamo bene come i territori di pregio naturalistico
sono stati gestiti dai Comuni che proprio per ruolo e funzioni sono più
influenzabili dagli interessi forti che si muovono sul territorio
A conferma di quanto sopra
si veda la sentenza della Corte Costituzionale n.44 del 2011:
“ - Nel rispetto dei livelli
uniformi, previsti dalla legislazione statale nell'esercizio della
competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, di cui
all'art.117, secondo comma, lettera s), Cost. - e tale e' la materia delle aree
protette, in cui la legge n. 394 del 1991 costituisce fonte di
principi fondamentali (sentenze n. 20 e n. 315 del 2010; n.366 del 1992) - la
Regione esercita la propria potestà legislativa, senza potervi
derogare, mentre può determinare, sempre nell'ambito delle proprie competenze, livelli
maggiori di tutela (sentenze n. 193 del 2010 e n.
61 del 2009)”
Insomma la tesi degli "abolizionisti" esprime un pensiero che visto in generale sulle aree protette cozza direttamente contro la Costituzione!
Si aggiunge che non possono essere accettabili, sempre sotto il profilo costituzionale come sopra riportato, certe proposte di “pseudo riforma”della organizzazione e delle funzioni di un Ente Parco che sopravviverebbe ma praticamente esautorato da ogni potere di pianificazione del territorio dell’area protetta con la eliminazione del potere di nulla osta sulle pratiche urbanistiche ed edilizie.
Infatti l’articolo 25
della legge quadro nazionale sulle aree protette regionali, in relazione agli
strumenti di gestione del Parco, recita: “1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale
regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale
per la promozione delle attività compatibili.
2. Il piano per il parco è adottato
dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha
valore anche di piano paesisti co e di piano urbanistico e sostituisce i piani
paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.”
LA QUESTIONE DEL SIC ED IL CONTRASTO DEL DDL
CON LA DIRETTIVA HABITAT E LA NORMATIVA NAZIONALE DI RECEPIMENTO DELLA STESSA
Il Parco Montemarcello
Magra Vara in provincia della Spezia (Liguria – Italia) è considerato nella sua
interezza Sito di importanza Comunitaria per la regione biogeografia
mediterranea della Liguria. Si tratta del SIC IT1343502 soggetto alle misure
sia generali che sito/specifiche della DGR n. 537 del 4
luglio 2017 sulle misure di conservazione dei SIC- ZSC che ha integrato le precedenti le DGR 3
febbraio 2015 n. 73, 20 maggio 2016 n. 16 . Il tutto in attuazione della
Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 - 92/43/CEE e s.m.i.: relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche.
La storia del territorio
di questo Parco dimostra che la maggior parte dei danni al territorio della Val
di Magra è stata prodotta prima della
istituzione del Parco e anche dl SIC in termini di: escavazione nel letto del
fiume, discariche abusive, violazione dei limiti di costruzione dalle aree
esondabili, abusivismo edilizio, riduzione dell’habitat, eutrofizzazione per
eccesso di inquinanti, interventi idraulici che hanno alterato la naturalità
del fiume e della vegetazione spondale.
Queste criticità sono ben
evidenziate dalla DGR n. 537 del 4 luglio 2017 che definisce le misure di conservazione di questo SIC-ZSC.
Non solo ma la prospettata
abolizione del Parco Montemarcello Magra Vara comporterebbe anche l’abolizione
dell’Ente Parco che ad oggi è anche l'ente gestore del sito IT1343502 “Parco
della Magra - Vara” vale a dire dell’Ente che, secondo le misure di
conservazione del sito, deve predisporre
il piano di gestione, preferibilmente integrato al Piano del Parco, e le
eventuali modifiche nonché il controllo del rispetto dei contenuti di detti
Piani come pure della gestione degli strumenti amministrativi previsti dalla
normativa nazionale di recepimento della Direttiva Habitat: valutazione di
incidenza in primo luogo.
Ne è pensabile che la
Provincia, come cerca di fare il ddl in questione, nella sua attuale situazione
organizzativa e funzionale possa supplire alla gestione del SIC al posto dell’Ente
Parco. Sia sufficiente ricordare che lo stesso ddl di riforma della legge regionale dei parchi
sia all’articolo 2 che all’articolo 18 rimuove le competenze delle Province in
materia di istituzione sia dei parchi regionali che delle aree protette di
interesse provinciale! E se è vero che l’articolo 10 della legge regionale
28/2009 (tutela e valorizzazione biodiversità) riconosce un ruolo di gestore
dei siti natura 2000 alle Provincie lo riconosce in primo luogo agli enti parco
quando esistono ( e il Parco Magra esiste per ora) come pure alla Regione.
In realtà dietro il
disegno di legge regionale di abolizione del Parco Montemarcello Magra Vara ci
sia la volontà di abolire o quanto meno depotenziare l’organizzazione dei
controlli e le procedure amministrative
del SIC-ZSC IT1343502 “Parco
della Magra - Vara” seguendo peraltro una procedura non conforme alle norme
comunitarie in materia di tutela della biodiversità.
Il disegno di legge
regionale di abrogazione del Parco MonteMarcello Magra Vara classificato SIC
come sopra riportato, appare in palese contrasto con l’articolo 9 della
Direttiva 92/43/CEE e s.m.i. secondo il quale la procedura per il declassamento
di un Sito di Importanza Comunitaria deve avvenire secondo la istruttoria di
cui agli articoli 5 e 7 della Decisione 1999/468/CE così come modificata dalla
Decisione 2006/512/CE conclusa con valutazione della Commissione UE laddove
l'evoluzione naturale riscontrata grazie alla sorveglianza prevista
dall'articolo 11 lo giustifichi.
Non a caso la Direttiva
Habitat (92/43) all’articolo 2 afferma che: “3. Le misure adottate a norma della presente direttiva tengono conto
delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità
regionali e locali”
Tali particolarità vanno
tradotte, tra le altre, nelle: “opportune misure regolamentari, amministrative
o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat
naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti
nei siti.” (comma 1 articolo 6 Direttiva Habitat).
Come si vede la Direttiva
tra gli strumenti per tutelare i siti Habitat designati dagli Stati membri,
distingue le misure di conservazione e i piani di gestione dalle misure
amministrative. Infatti le Linee Guida
della Commissione sulla interpretazione dell’articolo 6 della Direttiva Habitat, a pagina 22, affermano: “Le parole <<all’occorrenza>> si
riferiscono unicamente ai piani di gestione e non alle misure regolamentari,
amministrative o contrattuali. Di conseguenza, anche se uno Statomembro ritiene
superfluo un piano di gestione, esso dovrà comunque adottare tali misure”.
E’ indiscutibile che tra
le misure amministrative rientrino anche la organizzazione della gestione di
detti siti. Quindi non si tratta di
intervenire nelle competenze interne tra diversi enti degli stati membri, cosa
non prevista dal diritto comunitario, ma di verificare se il modello
organizzativo (misure amministrative appunto)
è adeguato a tutelare il sito Habitat.
Infatti il Decreto Ministeriale 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000) mette in rilievo principi di modello organizzativo fondamentali ai fini del ragionamento che sottende alla Petizione presentata al Parlamento UE (su iniziativa del gruppo consiliare regionale 5stelle Liguria) presentata in relazione alla inadeguata tutela dei siti habitat in questa Regione. In particolare secondo detto Decreto:
1. si devono individuare
soluzione organizzative che integrino la gestione dei siti habitat con quella
dei Parchi, si veda in particolare questo passaggio dove si afferma che: “la
rete Natura 2000 non intende
sostituirsi alla rete
dei parchi, ma
con questa integrarsi per
garantire la piena
funzionalità di un certo numero di habitat e l'esistenza di un
determinato insieme di specie animali e vegetali.”
2. individuare soluzione
organizzative che tengano conto delle peculiarità ambientali locali, dove si afferma: “Laddove sia possibile e adeguato
al tipo di funzione svolta, potrà essere scelto anche
un altro soggetto responsabile
della gestione del
territorio da proteggere (ad
esempio, comuni, comunità montane, soggetti gestori di aree
protette)“.
Si ricorda che dette linee
guida nazionali non sono automaticamente vincolanti per gli stati membri ma
essendo interpretazione ufficiale della Direttiva Habitat gli stati membri
devono tenerle in considerazione nella attuazione della stessa.
Le linee guida nazionali
(DM del 2002 sopra citato) nelle premesse affermano: “Scopo di queste
linee guida è l'attuazione della strategia comunitaria e
nazionale rivolta alla
salvaguardia della natura e della
biodiversità, oggetto delle
direttive comunitarie habitat
(dir. n. 92/43/CEE) e uccelli (dir. n. 79/409/CEE). Le linee
guida hanno valenza di supporto tecnico-normativo alla
elaborazione di appropriate
misure di conservazione funzionale e strutturale, tra
cui i piani
di gestione, per i siti della
rete Natura 2000.”
Peraltro l’integrazione tra gestione siti Habitat e
Parchi la ritroviamo nel DPR 357/1997 e successive modifiche. Il Dpr costituisce il
regolamento di attuazione della Direttiva Habitat in Italia. In particolare
detto Dpr 357/1997 all’articolo 4 afferma che: “Qualora
le zone speciali di conservazioni ricadano all’interno di aree naturali
protette si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla
vigente normativa”.
Nella suddetta direzione
si veda Consiglio di stato ( Sez. VI
n. 6048 del 29 novembre 2012). Secondo questa sentenza pur essendo la
procedura di istituzione dei siti habitat distinta da quella delle aree
protette, nel caso di sovrapposizione delle due perimetrazioni sussiste una
inevitabile (in questo caso ex lege) uniformità nelle misure di conservazione.
Possiamo quindi affermare,
pur nella consapevolezza della distinzione delle due normative, la necessità
che, prima della approvazione del disegno di legge regionale di abolizione del Parco Montemarcello Magra Vara,
venga attivata la procedura di cui
all’articolo 9 della Direttiva Habitat che prevede
una valutazione periodica della Commissione UE sulla gestione dei Sic e
in questa valutazione come previsto dall'art. 6 di detta Direttiva anche le
misure amministrative di gestione del Sic quindi di conseguenza il modello
organizzativo di gestione dello stesso.
Questa
richiesta assume una maggiore valenza sistemica se integrata con la già citata Petizione
al
Parlamento europeo ai sensi degli articoli 20 e 227 del Trattato CE sulla
violazione della normativa comunitaria in materia di conservazione degli
habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. In
particolare in detta Petizione si descrivevano, come nella Regione Liguria,
interventi sia in ambito marino che terrestri potessero produrre impatti su
Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche.
Secondo detta Petizione la
Regione Liguria e gli altri enti competenti, secondo la normativa nazionale e
regionale, hanno più volte sostenuto una applicazione permissiva della normativa in materia prevedendo la valutazione di incidenza solo
ed unicamente per interventi che rientrano formalmente nel perimetro del
SIC. Tra i casi più o meno recenti che
venivano segnalati dalla Petizione: la discarica Lotto 6 di Sanremo (provincia
di Imperia), il ripascimento della baia di San Michele a Rapallo (GE), il dragaggio/ripascimento
nella baia di Levanto (SP), Dragaggio del tratto terminale del Magra (SP),
Cave Monte Parodi e Fornace (SP). In data
26 aprile 2017 ad integrazione della Petizione si era inviata una nova segnalazione
relativa ad un nuovo ripascimento nella baia di San Michele a Rapallo con
rischio di danneggiare la Prateria di Posidonia.
Alla luce di quanto sopra
esposto risulta emblematica la risposta del Presidente della Commissione per le
Petizioni in relazione alla Petizione presentata dal gruppo consiliare
regionale 5stelle della Liguria. La risposta conferma i rischi di contrasto con
la normativa Habitat del disegno di legge in questione.
ma c'è di più dietro questo disegno di legge di abolizione del Parco Montemarcello Magra Vara ...
DIETRO LA ABROGAZIONE DEL PARCO MAGRA
MONTEMARCELLO ESISTE UN DISEGNO DI DEPONTEZIAMENTO DEGLI ENTI PARCO A FAVORE DI
UNA GESTIONE CENTRALIZZATA DELLA REGIONE
Il disegno di legge di
abolizione del Parco Montemarcello Magra Vara
non è casuale ma si inserisce in un disegno complessivo che mira a
trasformare i Parchi liguri in una sorta di enti decentrati della Regione come
dimostra la recente riforma della legge regionale sulle aree protette impugnata
peraltro dal Governo di fronte alla Corte Costituzionale.
Riporto di seguito il
ricorso del Governo, mettendolo a confronto con il testo della
legge regionale 19 aprile 2019 n°3 (che
ha modificato la legge quadro regionale sulle aree protette, relativamente alle parti che riguardano la
competenza dello statuto dell’Ente Parco e delle funzioni degli organi
dell’Ente Parco.
1.COMPOSIZIONE COMUNITÀ DEL
PARCO
Testo Legge Regionale impugnata alla Corte
Costituzionale
“Articolo 7
(Sostituzione dell’articolo
11 della l.r. 12/1995)
1.L’articolo 11 della l.r.
12/1995 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal
seguente:
“Articolo 11
(Comunità del
parco)
1.I presidenti
delle province e i sindaci dei comuni o loro delegati, nei cui territori sono
ricomprese le aree naturali protette, costituiscono la Comunità dell’area
naturale protetta, ciascuno con responsabilità pari alla quota di
partecipazione territoriale calcolata, nel rispetto di quanto previsto dal
presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con
propria deliberazione”
2.Fanno parte, altresì, della Comunità, sei
rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole e
artigianali maggiormente rappresentative a livello regionale, due designati
dagli ambiti territoriali di caccia (ATC) e dai comprensori alpini (CA) e dalle
associazioni pescasportive maggiormente rappresentative, uno dalle associazioni
ambientaliste, uno dalla Direzione scolastica regionale e uno dall’Università
di Genova. A tali rappresentanti è riservata una quota di partecipazione fissa,
non calcolata su criteri territoriali, pari a due centesimi ciascuno.
3.La composizione della Comunità del parco, secondo
i criteri previsti dai commi 1 e 2, e le modalità del suo funzionamento
sono stabilite dallo Statuto dell’Ente.”
Testo ricorso Governo alla Corte Costituzionale
I commi 1, 2 e 3
della nuova disposizione regionale attribuiscono alla Giunta regionale
il compito di determinare criteri partecipativi degli enti locali alla Comunità
del Parco di ogni area naturale protetta
in base a quote di superficie territoriale.
Risulta in tal modo
violato l'art. 24
della legge quadro
in materia di aree protette n. 394
del 1991
Art. 24 - Organizzazione amministrativa del parco naturale regionale
1. In relazione alla peculiarità di ciascuna area interessata, ciascun
parco naturale regionale prevede, con apposito statuto, una differenziata
forma organizzativa indicando i criteri per la composizione del consiglio
direttivo, la designazione del presidente e del direttore, i poteri del
consiglio, del presidente e del direttore, la composizione ed i poteri del
collegio dei revisori dei conti e degli organi di consulenza tecnica e
scientifica, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari,
la costituzione della comunità del parco.
2. Nel collegio dei revisori dei conti deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro.
3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.
2. Nel collegio dei revisori dei conti deve essere assicurata la presenza di un membro designato dal Ministro del tesoro.
3. Gli enti di gestione dei parchi naturali regionali possono avvalersi sia di personale proprio che di personale comandato dalla regione o da altri enti pubblici.
che demanda
la disciplina
dell'organizzazione
amministrativa del parco
naturale regionale, “in
relazione alla peculiarità
di ciascuna area interessata”, alle previsioni di
uno specifico statuto. E' tramite lo statuto, infatti, che va
regolato il funzionamento
degli organi statutari e la costituzione
della comunità del parco.
2.FUNZIONI COMUNITÀ DEL PARCO : PIANO PLURIENNALE
ECONOMICO SOCIALE
Testo Legge Regionale
impugnata alla Corte Costituzionale
“Articolo 7
(Sostituzione dell’articolo
11 della l.r. 12/1995)
“4.
La Comunità concorre all’elaborazione del Piano pluriennale socio-economico nei
modi previsti all’articolo 22.”
Testo ricorso Governo alla Corte Costituzionale
“Il comma 4 del nuovo articolo 11 della legge regionale si pone in contrasto con il disposto di cui all'art. 10,
comma 3, della citata legge
n. 394 del 1991, che prevede che la
Comunità del Parco
deliberi in merito al Piano pluriennale
economico sociale.”
3. FUNZIONI COMUNITÀ DEL PARCO: PARERE SUL PIANO
PLURIENNALE ECONOMICO SOCIALE
Testo Legge Regionale impugnata alla Corte
Costituzionale
“Articolo 7
(Sostituzione dell’articolo
11 della l.r. 12/1995)
5. La Comunità
ha, inoltre, funzione consultiva dell’Ente di gestione dell’area protetta. In
particolare, esprime parere obbligatorio o vincolante, secondo le previsioni
dello Statuto:
a) sulle
variazioni dello Statuto dell’Ente;
b) sul piano
dell’area protetta;
c) sul regolamento
dell’area protetta;
d) sul bilancio
e sul conto consuntivo;
e) su altre
questioni previste dallo Statuto;
f) su altre
questioni, a richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo.”
Testo ricorso Governo alla Corte Costituzionale
Il comma 5 del nuovo
articolo 11 della legge regionale risulta in palese contrasto con l'art.
10, comma 2, della legge
n. 394 del 1991 citata, secondo il quale «2. La Comunità del parco è organo
consultivo e propositivo dell'Ente parco. In particolare, il suo
parere e' obbligatorio». Dalla lettera
della norma statale non si evince alcun espresso riferimento
all'efficacia vincolante del parere, neppure con rinvio allo statuto dell'ente parco. A conferma di ciò, si richiama, altresì, il comma 3 dell'anzidetto art. 10 della legge
n. 394 del 1991 citata, da cui si evince che la Comunità non è totalmente autonoma neppure nell'approvazione
del piano pluriennale
economico e sociale;
in quella sede istruttoria è, infatti, previsto il
parere vincolante del consiglio
direttivo dell'ente parco, ma in nessun caso si prevede un parere vincolante
della Comunità che resta un organo consultivo,a pena di stravolgere la ratio dell'impalcatura
istituzionale dell'ente parco: ente con natura di soggetto amministrativo ad
elevata specializzazione tecnico scientifica, con rilevante indipendenza dalle
strutture di derivazione politico rappresentativa.
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