Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il Decreto Ministero dell’Ambiente 16 dicembre 2025 (QUI)
che contiene il nuovo allegato (DI SEGUITO NUOVO ALLEGATO TECNICO) che
sostituisce l’allegato tecnico (DI SEGUITO VECCHIO ALLEGATO TECNICO) al Decreto
Ministero Ambiente n° 173 del 15 luglio 2016 (QUI):
“Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione
all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini.”
Di seguito nel post che segue:
1. in premessa una sintesi del percorso lobbystico che ha portato alla predisposizione del nuovo allegato tecnico;
2. una sintesi delle novità peggiorative del nuovo allegato tecnico rispetto a quello vecchio;
3. Analisi puntuale del nuovo allegato tecnico attraverso
il confronto con il vecchio allegato tecnico per mettere in rilievo le
criticità e le parti cancellate nella nuova versione per rendere sempre più
facili i dragaggi ma non certo più sostenibili per l’ambiente come vedremo e
come già sottolineato QUI.
Evidentemente la vicenda dei dragaggi del porto di
Spezia di qualche anno che ha portato alla prima sentenza della
Cassazione penale del 2016 (QUI)
di applicazione del nuovo delitto di inquinamento ambientale, non ha insegnato
nulla al nostro Governo!
LE RAGIONI LOBBYSTICHE CHE HANNO PORTATO AL NUOVO ALLEGATO TECNICO
Con il nuovo allegato tecnico al Decreto 173/2016 si
chiude un cerchio a favore di una normativa dei dragaggi e del riutilizzo dei
materiali di risulta in area marina con fini chiaramente semplificatori in
deroga alle più stringenti norme ambientali già avviato con il Piano del Mare (QUI),
con una legge del 2021 con un indirizzo chiaro per il
"riutilizzo" in ambienti marino costieri vale a dire sversare in
mare il materiale escavato che doveva essere attuato con un decreto
ministeriale che non venne mai approvato a cui seguì il tentativo di
attuare detto indirizzo del 2021 con il nuovo regolamento delle terre e
rocce da scavo anche questo non riuscito perché la lobby portuale (QUI)
non riteneva il testo sufficientemente semplificatorio derogatorio delle norme
ambientali al fine di accelerare i dragaggi nei porti italiani.
Così il Governo per accontentare la lobby portuale
ha approvato la legge 191/2024 che sotto il profilo
procedurale ha introdotto non solo semplificazioni ulteriori per autorizzare i
dragaggi ma anche la possibilità di sversare in mare anche materiale di origine
terrestre non solo frutti degli scavi nei fondali marini. Di questa nuova
disciplina introdotta dalla legge 191/2024 ho prodotto una analisi
critica puntuale QUI.
Però mancava ancora un pezzo per soddisfare le
“esigenze” della lobby portuale: approvare la normativa
tecnica per facilitare caratterizzazione del sito di dragaggio e dei
materiali di scavo nonché il loro riutilizzo e soprattutto il monitoraggio di
tutte queste attività.
Arriviamo quindi all'oggi con il Governo che ha approvato il Decreto 16 dicembre 2025 con il nuovo allegato tecnico al Decreto n° 173 del 15///2016 citato all’inizio di
questo post. Ora si capisce perché, sulla base del Piano del Mare, il Ministro
delle Politiche del Mare abbia delegato la stesura di detta nuova normativa al
Cipom composto soprattutto da rappresentanti della lobby portuale, come ho
spiegato QUI.
SINTESI DELLE NOVITA' PEGGIORATIVE CON IL NUOVO ALLEGATO TECNICO
1. possibilità di sversare anche materiale di origine
terrestre cosa non prevista dalla versione originale del DM 173/2016;
2. le informazioni sul materiale dragato da utilizzare per immersioni non prevedono più la necessità di valutare se si siano verificati eventi naturali e/o artificiali tali da modificarne lo stato di qualità ambientale”;
3. si rimuovono alcune informazioni sulle caratteristiche chimiche dei sedimenti che nel vecchio allegato tecnico erano previste;
4. si fa generico riferimento a monitoraggi svolti da
generici organismi pubblici senza i riferimenti diretti, previsti dal vecchio
allegato tecnico, al Sistema Nazionale delle Agenzie (ISPRA-ARPA- APPA) o
da altro Istituto Scientifico Pubblico diverso da
quello eventualmente coinvolto nelle indagini ambientali di
caratterizzazione dell'area”;
5. nel nuovo allegato tecnico non c'è la zona di ingresso ai porti riducendo l'area di campionamento del fondale da dragare;
6. le maglie per i punti di campionamento si allargano molto rispetto a quelle previste dal vecchio allegato tecnico;
7. i saggi per la caratterizzazione classificazione ecotossicologica sono ridotti ad almeno 3 mentre nel vecchio allegato tecnico dovevano essere eseguiti su tutti i campioni destinati alle analisi, singoli o accorpati;
8. ridotte le specificazioni delle informazioni per la presentazione delle analisi chimiche
dei materiali di dragaggio da utilizzare;
9. nel nuovo allegato tecnico non
esiste questa sezione, mentre nel vecchio allegato tecnico si
trova al punto 2.6. La sezione, ora eliminata, era finalizzata prima di tutto a
tutelare le attività di acquacoltura e balneazione (presenti, ad esempio, nel
caso del dragaggio del porto di Spezia);
10. nel nuovo allegato tecnico scompare, per la gestione del
materiale dragato, ogni riferimento alla necessità di trattenere tutte le
frazioni granulometriche del sedimento, che invece esisteva nel vecchio
allegato tecnico;
11. nel nuovo allegato tecnico scompare la necessità
assenza di tossicità nel sedimento da dragare mentre è sufficiente sia
“trascurabile”! In questo modo si aumenta ulteriormente la discrezionalità
nella gestione autorizzazione delle opzioni di gestione del materiale dragato;
12. nella individuazione dell’area marina per l'immersione
dei materiali di escavo devono essere acquisiti mentre nel vecchio allegato
tecnico si elencavano precise tipologie di aree protette da considerare, nel
nuovo si fa generico riferimento ad “aree a vario titolo protette”, quali?
13. nel nuovo allegato tecnico vengono ridotte le condizioni per omettere la caratterizzazione del sito di immersione del materiale a cominciare dal riferimento ai tempi delle caratterizzazioni precedenti molto allungati, il doppio (6 anni);
14. scompare la necessità della informazione sulle caratteristiche granulometriche, chimiche, eco-tossicologiche e biocenotiche" per individuare il sito dove dovrà essere realizzata la struttura di contenimento del materiale ivi immerso;
15. nel nuovo allegato tecnico scompare il punto 3.2.1. del vecchio allegato tecnico che prevedeva: “Immersione in aree marine dei materiali di escavo (oltre le 3 mn dalla costa). Le operazioni di immersione in mare dei materiali di escavo devono avvenire attuando un monitoraggio ambientale che ponga particolare attenzione alle vie di eventuale dispersione verso le zone costiere o di particolare valenza ambientale”;
16. nel punto 3.5. del nuovo allegato tecnico, relativamente alla attività di ripascimento con materiale di escavo, le prescrizioni ambientali risultano molto ridotte;
17. nel nuovo allegato tecnico scompare la
sezione: "Indicazioni tecniche per la realizzazione di ambienti
conterminati sommersi, parzialmente sommersi o demaniali emersi". Ma
questi ambienti conteminati sommersi sono comunque previsti anche nel nuovo
allegato tecnico ma senza le rigide informazioni richieste dal vecchio allegato
tecnico;
18. per le "indicazioni tecniche per la deposizione in ambienti conterminati sommersi, parzialmente sommersi o demaniali emersi", nel punto 3.2.3. seconda parte del vecchio allegato tecnico le prescrizioni ambientali erano nettamente più rigorose rispetto alla versione del nuovo allegato tecnico;
19. nel nuovo allegato tecnico scompare quanto previsto, dal punto 3.3. (attività di monitoraggio ambientale della attività di dragaggio) del vecchio allegato tecnico, al seguente passaggio: “Le indagini devono essere condotte da Enti e/o Istituti Pubblici di comprovata esperienza, oppure da laboratori privati accreditati da organismi riconosciuti ai sensi della norma UNI CEI EN 17011/05 per le specifiche prove previste, inseriti in circuiti di intercalibrazione nazionali e/o internazionali ove esistenti.” Chi le farà le indagini i consulenti degli operatori portuali concordati con le Autorità di sistema portuale?
20. dal confronto tra il punto 3.3.1 del vecchio allegato tecnico con il punto 4.2. del nuovo allegato tecnico emerge una ulteriore riduzione delle tutele ambientali del monitoraggio della attività di escavo;
21. vengono eliminate una buona parte delle condizioni per evitare il monitoraggio e la tipologia del materiale utilizzabile per ripascimenti;
22. vengono eliminate alcune condizioni di sicurezza,
previste dal vecchio allegato tecnico, per le vasche di stoccaggio
temporaneo dei sedimenti, anche finalizzate al recupero di materiali da
riutilizzare prima o al termine di eventuali attività di
trattamento che ne migliorino la classe di qualità;
23. per l’attività di MOVIMENTAZIONE DI SEDIMENTI
PORTUALI IN AREE CONTIGUE la apposita sezione presente nel vecchio allegato
tecnico, viene cancellata per cui verrà liberalizzata.
ANALISI DEL NUOVO ALLEGATO TECNICO A CONFRONTO DEL VECCHIO ALLEGATO TECNICO
OGGETTO DEL NUOVO ALLEGATO TECNICO
Il nuovo allegato tecnico al Decreto 173/2016 si
applica:
a) alla gestione dei materiali provenienti dal
dragaggio delle aree portuali e marine costiere non comprese in siti di
interesse nazionale;
b) alla gestione dei materiali provenienti dai
siti di interesse nazionale risultanti da operazioni di dragaggio nelle aree
portuali e marine costiere, al di fuori di detti siti.
N.B. la legge 191/2024 prevede la possibilità di sversare anche materiale di origine terrestre cosa non prevista dal DM 173/2016.
Non solo ma il nuovo allegato tecnico viene presentato come attuativo
anche della lettera a) comma2 articolo 109 DLgs 152/2006. Questo riferimento se
coordinato con quanto previsto dalla legge 191/2024 dimostra che il nuovo
allegato tecnico con tutte le sue semplificazioni si applicherà anche a
materiale di origine non terrestre. Infatti il Decreto 173/2016 prevede che
non si applichi “alle movimentazioni di sedimenti in loco funzionali
all'immersione dei materiali di cui all'articolo 109, comma 1, lettera b, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” Dove la lettera b) dell’articolo 109
fa riferimento “b) inerti, materiali geologici inorganici e manufatti al solo
fine di utilizzo, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l'innocuità
ambientale;”, qui la versione finale dell’articolo 5 nella legge di conversione
191/2024 riprende in parte quanto riportato da detta lettera b) eliminando però
il riferimento alla “dimostrata innocuità ambientale”.
Nelle aree portuali l’area da considerare per le attività di
caratterizzazione di cui al nuovo allegato tecnico e solo
quella riferita alle aree interne alle opere di difesa naturale o artificiale e
ricompresa dai piani regolatori portuali ex L. 84/1994 o, in assenza,
nell’ambito delle concessioni demaniali marittime rilasciate dall’Autorità
Competente.
INFORMAZIONI SULL’UTILIZZO DEL MATERIALE DRAGATO
Nel nuovo allegato tecnico al
punto 1.7. si regolano le “Informazioni pregresse
sull’utilizzo del materiale dragato”. Secondo il nuovo allegato tecnico
occorre riportare le informazioni richieste per interventi di
immersione/utilizzo negli ultimi 6 anni e comunque, per
l’intervento più recente effettuato, secondo la Tabella 1.2 riguardo a:
1. aree
d’immersione in mare (oltre le 3 NM);
2. aree
di ripascimento costiere (spiaggia sommersa e/o emersa);
3. altri utilizzi (es.: vasca di colmata, cassoni, terrapieni, riempimenti di
banchine, ecc.).
Il nuovo allegato tecnico (punto 1.8) sul
punto si limita ad affermare la necessità di “Descrivere sinteticamente le
attività di monitoraggio ambientale eseguite nell’area di
immersione/deposizione negli ultimi 6 anni”, aggiungendo genericamente che
occorre porre particolare attenzione ai monitoraggi eseguiti da organismi
pubblici ai sensi della normativa vigente.
Nel vecchio allegato tecnico al punto 1.7. invece
si precisava: “Informazioni sulle caratteristiche chimiche dei sedimenti
dell'area di escavo”, quindi non esiste il generico riferimento ai 6 anni che
appare chiaramente eccessivo visto che in 6 anni in un fondale portuale può
cambiare molto in termini di inquinamento stato dello stesso. Il vecchio
allegato tecnico sul punto affermava: “La
sufficienza delle informazioni chimiche è determinata da dati idonei
non antecedenti 5 anni e provenienti dall'area di escavo, purché non
si siano verificati eventi naturali e/o artificiali tali da modificarne lo
stato di qualità ambientale”. Ma a parte le questioni temporali nel nuovo
allegato tecnico questa verifica di eventi non esiste come abbiamo
visto sopra.
Inoltre, il vecchio allegato tecnico, prevedeva, i seguenti criteri di valutazione
sull'idoneità delle informazioni sulle caratteristiche chimiche dei sedimenti
dell'area di escavo:
“• le metodologie analitiche impiegate per la
determinazione dei parametri chimici devono essere metodiche normalizzate
(es. UNI EN, ISO, USEPA), o riportate nei Manuali e Linee Guida ISPRA;
• i valori medi delle concentrazioni misurate, la cui
deviazione standard sia inferiore al medesimo valore medio, devono
essere inferiori al corrispondente valore di L1 locale
(qualora disponibile), o inferiore ai valori di L1 stabiliti a
livello nazionale (Capitolo 2: CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE
DEI MATERIALI DELL'AREA DI ESCAVO DI FONDALI MARINI)”.
Infine, il nuovo
allegato tecnico fa riferimento generico ai monitoraggi svolti anche
da organismi pubblici, il vecchio allegato tecnico sul punto è netto: “le informazioni
chimiche disponibili … devono essere valutate da un soggetto del
Sistema Nazionale delle Agenzie (ISPRA-ARPA- APPA) o da altro Istituto
Scientifico Pubblico diverso da quello eventualmente coinvolto
nelle indagini ambientali di caratterizzazione dell'area”.
STRATEGIE DI CAMPIONAMENTO
Cosa affermava il vecchio allegato tecnico: erano previste tre tipologie di aree unitarie: da posizionare a ridosso dei manufatti interni al porto (Tipologia 1), nelle zone centrali del porto (Tipologia 2) e presso le zone all'ingresso dei porti (Tipologia 3).
Nuovo allegato tecnico prevede: per i porti che presentano anche parzialmente aree portuali con funzioni commerciale, logistica, industriale, petrolifera, di servizio passeggeri, ivi compresi i terminal crocieristici, e per le aree di cui alle categorie 2 e 3 interessate da fenomeni di inquinamento documentati. Sono previste due tipologie di Aree Unitarie, da posizionare a ridosso dei manufatti interni al porto (Tipologia 1), e l'altra nelle zone centrali del porto Tipologia 2.
Quindi nel nuovo allegato tecnico non c'è la zona di ingresso ai porti riducendo l'area di campionamento.
Inoltre il vecchio allegato tecnico relativamente
alla Tipologia «3» affermava: “Nell'ambito delle imboccature portuali,
delle zone esterne al porto a esso adiacenti, lungo le dighe di protezione
esterna e le barriere frangiflutto, all'area da sottoporre a dragaggio deve
essere sovrapposta una griglia a maglia quadrata di lato pari a 200
m. Tale griglia di aree unitarie deve essere posizionata in contiguità con
le griglie di aree unitarie «1» e «2» ove presenti. Eventuali aree
residue, risultanti dal frazionamento nei lotti di 40.000 m², possono essere
tralasciate se di superficie inferiore a 10.000 m² (figura 2)”.
MAGLIE PER CAMPIONAMENTI: NEL NUOVO ALLEGATO SI ALLARGANO
IL DOPPIO
Nel nuovo allegato tecnico si prevede che: Lungo la perimetrazione interna caratterizzata dalla
presenza di manufatti, quali ad esempio pontili, darsene e banchine, all'area
da sottoporre a escavo deve essere sovrapposta una griglia a maglia quadrata di
50 m x 50 m.
Invece nel vecchio allegato tecnico si prevedeva: “Lungo la
perimetrazione interna caratterizzata dalla presenza di manufatti, quali ad
esempio pontili, darsene e banchine, all’area da sottoporre a escavo deve
essere sovrapposta una griglia a maglia rettangolare di 100 m x 50
m (lato lungo contiguo ai manufatti). Eventuali aree residue,
risultanti dal frazionamento nei lotti di 5.000 m2, possono essere tralasciate
se di superficie inferiore a 2.500 m2”.
CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE ECOTOSSICOLOGICA
Vecchio allegato tecnico prevedeva: Caratterizzazione e classificazione ecotossicologica. Secondo il punto 2.3.1. (Batteria di saggi biologi) i saggi devono essere eseguiti su tutti i campioni destinati alle analisi, singoli o accorpati.
Nuovo allegato tecnico (punto 2.4.1.) prevede invece: Al fine di garantire una rappresentatività ecologica, la batteria deve essere costituita da almeno 3 saggi ecotossicologici,
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ANALISI CHIMICHE
Vecchio Allegato tecnico prevedeva:
I risultati delle analisi chimiche devono essere riportati
su rapporti di prova rilasciati dai laboratori. Le seguenti informazioni:
• percentuale di recupero rispetto a materiali standard
certificati;
• limite di quantificazione (garantendo quelli di cui alla
Tabella 2.4);
• incertezza estesa;
• valutazioni di QA/QC;
Dette informazioni possono essere inserite sui medesimi
rapporti o riportate nella Relazione tecnica. I medesimi risultati, in forma
riepilogativa tabellare, devono essere riportati e discussi nella
Relazione tecnica.
Nuovo Allegato tecnico (punto 2.5.1.) prevede:
I risultati delle analisi chimiche devono essere riportati
su rapporti di prova rilasciati dai laboratori. Quindi meno
specificazioni sulle informazioni secondo il nuovo allegato
tecnico.
I medesimi risultati, in forma riepilogativa tabellare,
devono essere riportati e discussi nella Relazione tecnica.
CLASSIFICAZIONE BIOLOGICA
Nel nuovo allegato tecnico non esiste questa
sezione, mentre nel vecchio allegato tecnico si trova al
punto 2.6. La sezione, ora eliminata, era finalizzata prima di tutto a
tutelare le attività di acquacoltura e balneazione (presenti, ad esempio, nel
caso del dragaggio del porto di Spezia). Inoltre, al punto 2.6. si prevedeva la
necessità di analisi delle comunità bentoniche
OPZIONE GESTIONE MATERIALE DRAGATO
Nel nuovo allegato tecnico alla
sezione 2.8 il riquadro della figura 7 prevede una nuova attività di
gestione relativa alla immersione in mare sia pure in ambiente
conterminato. Questa attività non prevista dal vecchio
allegato tecnico.
Inoltre, nel vecchio allegato tecnico si prevedeva (lettera E figura
7): EVENTUALE RIMOZIONE IN SICUREZZA DALL’AMBIENTE MARINO DOPO VALUTAZIONE DI
RISCHIO, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Nel nuovo allegato
tecnico la attività della lettera E diventa: “IMMERSIONE IN AMBIENTE
CONTERMINATO IMPERMEABILIZZATO O RIMOZIONE DALL’AMBIENTE MARINO con benne
ambientali e con modalità volte a minimizzare la dispersione dei
sedimenti e con monitoraggio ambientale in continuo della torbidità”
Anche nelle altre opzioni di gestione ci sono diversità nel nuovo allegato tecnico la opzione C ha per oggetto: IMMERSIONE IN AMBIENTE CONTERMINATO in ambito portuale, incluso capping all’interno di aree portuali, con monitoraggio ambientale
Invece nel vecchio allegato tecnico la
immersione in ambiente conterminato deve anche essere in grado di trattenere
tutte le frazioni granulometriche del sedimento; passaggio che
non c’è più nel nuovo allegato tecnico.
Questa assenza del riferimento alle frazioni
granulometriche si ripete nel nuovo allegato tecnico quando
si afferma Sedimenti di classe “D” che possono essere trattati come di classe
“C”. Infatti nel vecchio allegato al punto 2.8 si afferma che i sedimenti di
classe D possono essere trattati come di classe C e pertanto immersi in
ambienti conterminati in grado di trattenere tutte le frazioni granulometriche.
Non solo, secondo il vecchio allegato tecnico, la possibilità che i
Sedimenti di classe “D” possono essere trattati come di classe “C” è possibile
anche a condizione che ci sia tossicità del sedimento "Assente" o
"Bassa".
Invece nel nuovo allegato tecnico (sempre punto
2.8.) scompare la assenza di tossicità nel sedimento mentre è
sufficiente sia “trascurabile”! In questo modo si aumenta ulteriormente
la discrezionalità nella gestione autorizzazione delle opzioni di gestione del
materiale dragato.
INDICAZIONI TECNICHE PER LA GESTIONE DEI MATERIALI
Al punto 3.1. del vecchio allegato tecnico si
afferma, relativamente alle indicazioni tecniche per l'individuazione e la
caratterizzazione dell'area destinata all'immersione dei materiali di escavo: “L'area
di immersione non deve ricadere su habitat e specie di interesse
conservazionistico quali praterie di Posidonia oceanica o aree a coralligeno”.
Invece nel nuovo allegato tecnico al
punto 3.1. si afferma, più genericamente, che la localizzazione dell’area di
immersione deve garantire l’assenza di effetti negativi anche indiretti sugli
habitat e specie a vario titolo protetti nonché sulle acque destinate a usi
legittimi.
Caratterizzazione per La Individuazione del Sito di Immersione
Al punto 3.1.1 del vecchio allegato tecnico nella individuazione dell’area marina per l'immersione dei materiali di escavo devono essere acquisiti, tra gli altri, i seguenti elementi conoscitivi:“5. individuazione e descrizione dei vincoli e degli usi del mare: altri siti di immersione autorizzati, Aree Marine Protette, Parchi Nazionali, Siti Rete Natura 2000, Aree Archeologiche Marine, Zone di Tutela Biologica (ZTB), grandi infrastrutture (strutture offshore, cavi, condotte, oleodotti, rigassificatori), attività antropiche (acquacoltura), poligoni militari, aree di divieto di ancoraggio e pesca”.
Invece nel nuovo allegato tecnico si
confermano tra gli elementi conoscitivi solo le grandi infrastrutture mentre
guarda caso si fa invece un generico riferimento ad “aree a varo titolo
protette” non l’elenco preciso contenuto nella versione vigente dell’allegato.
Sulla caratterizzazione del sito per immergere il
materiale, nel vecchio allegato tecnico (punto 3.1.1.) si afferma: il
sito deve essere dimensionato in funzione dei volumi di materiale da immergere
(ricoprimento teorico medio massimo pari a 5 cm), in considerazione anche
dell'eventualità di ulteriori immersioni da ripetere periodicamente. Invece nel nuovo
allegato tecnico si fa riferimento a dimensioni diverse del materiale
da immergere per individuare il sito: (volumi fino a 100.000 m3 per km2).
CONDIZIONI PER OMISSIONI CARATTERIZZAZIONE PER
INDIVIDUARE IL SITO
|
Vecchio
allegato tecnico (punto 3.1.1. |
Nuovo
allegato tecnico (punto 3.1.1.) |
|
La
caratterizzazione del sito di immersione può essere omessa qualora le
informazioni richieste siano desumibili o da precedenti caratterizzazioni
effettuate secondo il presente Capitolo 3 o dalla Scheda di inquadramento
dell'area (Capitolo 1), purché realizzata negli ultimi 3 anni.
Tale periodo può essere esteso fino a 5 anni con la ripetizione delle analisi
fisiche ed ecotossicologiche, almeno sui campioni dello strato superficiale
del fondale soggetto a possibili variazioni (0 - 10 cm). L'estensione della
validità viene confermata solo se la tossicità della batteria di saggi
ecotossicologici, elaborata secondo i criteri del Capitolo 2, risulta
collocata nella medesima classe o inferiore a quella precedentemente
misurata. In assenza di dati confrontabili, verrà considerata valida la
nuova caratterizzazione ecotossicologica. Se
l'area di scarico è stata utilizzata in precedenti operazioni di immersione,
deve essere formulata una valutazione delle possibilità di riutilizzo in
relazione alle attività di monitoraggio pregresse e alle risultanze della
caratterizzazione aggiornata. Tale valutazione è finalizzata alla verifica
del ripristino delle condizioni ambientali dell'area rispetto alle
caratteristiche rilevate prima delle attività di immersione. |
La
caratterizzazione del sito di immersione può essere omessa qualora le
informazioni richieste siano desumibili o da precedenti caratterizzazioni
effettuate secondo il presente Capitolo 3 o dalla scheda di
inquadramento dell’area (Capitolo 1), purché realizzate negli ultimi
6 anni. Se l’area di immersione e stata utilizzata in precedenti
operazioni di immersione, deve essere formulata una valutazione delle
possibilità di riutilizzo in relazione alle attività di monitoraggio
pregresse e alle risultanze della caratterizzazione aggiornata. Tale
valutazione e finalizzata alla verifica del ripristino delle condizioni
ambientali dell’area rispetto alle caratteristiche rilevate prima delle
attività di immersione. |
Dal confronto riportato nella tabella, anche senza essere
degli esperti, risultano con chiarezza le maglie larghe
introdotte dal nuovo allegato tecnico per escludere
la necessità della caratterizzazione per individuare il sito a
cominciare dal riferimento ai tempi delle caratterizzazioni precedenti
molto allungati, il doppio (6 anni), nel nuovo allegato tecnico.
CAPPING
Trattasi di un intervento in situ finalizzato a isolare il
materiale dragato rispetto alle matrici ambientali circostanti, rimanendo nel
medesimo ambiente marino.
Nel vecchio allegato tecnico si affermava al punto
3.1.3: “La misurazione reale della copertura e le analisi ambientali su
acque e sedimenti devono essere programmate nell'ambito di uno
specifico piano di monitoraggio. Deve essere verificata la mobilità
geochimica degli elementi in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche del
sedimento per verificare tipologia di materiale di ricopertura e soprattutto
spessori.”. Passaggio del tutto eliminato nel nuovo
allegato tecnico.
VASCHE DI COLMATA, BACINI CONTERMINATI E BANCHINE
Nel punto 3.3. del nuovo allegato tecnico sono
definiti Strutture parzialmente sommerse.
Al punto 3.1.3 del vecchio allegato tecnico, si
afferma: “Nel sito sul quale dovrà sorgere la struttura di contenimento dei
materiali dragati devono essere note le seguenti informazioni:
1. caratteristiche meteo marine;
2. caratteristiche batimetriche,
geologiche, geotecniche e geomorfologiche;
3. caratteristiche granulometriche,
chimiche, eco-tossicologiche e biocenotiche".
Nel nuovo allegato tecnico il suddetto
punto 3 scompare del tutto.
Non solo ma nel nuovo allegato tecnico non
c’è un passaggio, presente nel vecchio allegato tecnico. Il
passaggio fa riferimento alle informazioni elencate dai 3 punti in
precedenza riportate, affermando: “Tali informazioni possono
essere ottenibili da indagini di campo mirate o dalla
letteratura specifica e dalla Scheda di Inquadramento dell'area di escavo
(Capitolo 1), qualora la zona di intervento sia stata oggetto di
precedenti indagini non antecedenti i 3 anni e non si siano
verificati eventi che abbiano modificato la stato ambientale preesistente.”
Nel nuovo allegato tecnico scompare
il punto 3.2.1. del vecchio allegato tecnico: “Immersione in
aree marine dei materiali di escavo (oltre le 3 mn dalla costa). Le operazioni
di immersione in mare dei materiali di escavo devono avvenire attuando un
monitoraggio ambientale che ponga particolare attenzione alle vie di eventuale
dispersione verso le zone costiere o di particolare valenza ambientale”.
RIPASCIMENTO CON MATERIALI DI ESCAVO
Nel punto 3.5. del nuovo allegato tecnico,
relativamente alla attività di ripascimento con materiale di escavo, le
prescrizioni ambientali risultano molto ridotte come emerge dalla seguente
tabella di confronto:
|
VECCHIO
ALLEGATO TECNICO (PUNTO 3.2.2.): RIPASCIMENTO
MATERIALI DI SCAVO |
NUOVO
ALLEGATO TECNICO (PUNTO 3.5): RIPASCIMENTO
MATERIALI DI SCAVO |
|
“L'attività
di ripascimento deve avvenire secondo un piano di intervento che renda
massimo l'apporto di sabbia alla spiaggia e contrasti i fenomeni di erosione
nel tratto di costa individuato. L'attività
deve avvenire evitando manovre dei mezzi meccanici tali da costituire un
rischio di impatto per eventuali habitat di interesse conservazionistico
(tipologia di eventuali ancoraggi, movimento delle eliche a pieno carico,
ecc.). Deve
essere fornita una sintetica descrizione dei possibili impatti che tali
attività possono causare all'ambiente, tra cui gli effetti di un aumento
della torbidità sui popolamenti macrobentonici ed ittici in prossimità del
sito da ripascere ed essere esplicitate le eventuali misure di mitigazione. Le
attività di ripascimento devono evitare il seppellimento di praterie di
fanerogame marine o coralligeno e comunque una compromissione del
loro stato di salute (paragrafo 3.4), evidenziabile attraverso
idonei e commisurati piani di monitoraggio. “ |
L’attività
deve avvenire evitando manovre dei mezzi meccanici tali da costituire un
rischio di impatto per eventuali habitat di interesse conservazionistico
(tipologia di eventuali ancoraggi, movimento delle eliche a pieno carico,
ecc.). Per
ripascimenti maggiori di 75.000 m3, qualora nel raggio di 3 NM dal sito di
destinazione siano presenti in mare acque a specifica destinazione, la
deposizione dei materiali di escavo dovrà tener conto dell’idrologia e delle
correnti presenti nell’area al fine di limitare per quanto possibile
l’impatto sulla qualità di queste acque. |
IMMERSIONE IN AMBIENTE CONTERMINATO DI MATERIALI DI ESCAVO
Nel nuovo allegato tecnico scompare
la sezione: "Indicazioni tecniche per la realizzazione
di ambienti conterminati sommersi, parzialmente sommersi o demaniali emersi".
La sezione era invece prevista dal vecchio allegato tecnico al punto 3.2.3 che riporto di seguito:
La progettazione dell'opera deve prevedere, al fine dei
successivi controlli ambientali, in funzione della capacità volumetrica e delle
caratteristiche strutturali, una analisi delle probabili vie di fuga degli
inquinanti, anche in caso di incidenti.
La conterminazione deve riguardare il fondo della vasca e le
pareti delle dighe di contenimento laterali e deve possedere caratteristiche
strutturali tali da evitare la diffusione di eventuali contaminanti all'esterno
dell'ambiente conterminato.
Per utilizzi del materiale dragato che prevedano il
riempimento di strutture conterminate devono essere fornite informazioni
relative a:
1. caratteristiche geologiche del sito,
caratteristiche litologiche dei materiali sottostanti la struttura e di quelli
costituenti la conterminazione laterale (incluse informazioni
relative alla permeabilità e al consolidamento dei materiali già presenti e
di quelli da allocare);
2. principali caratteristiche tecniche
progettuali delle strutture e delle dighe/barriere di contenimento (i.e.
tipologie dei materiali utilizzati, dimensionamenti);
3. principali caratteristiche idrologiche
e meteoclimatiche dell'area interessata dalla struttura (i.e.
regime pluviometrico, livelli, flusso e direzione della falda) e
gestione/regolamentazione delle acque meteoriche, di eventuali scarichi idrici
e corsi d'acqua esistenti;
4. caratteristiche biologiche ed ambientali:
habitat, prossimità di aree a vario titolo protette e/o sensibili, presenza di
insediamenti produttivi, vie di accesso all'area per automezzi e persone,
destinazione d'uso e reali opportunità di utilizzo finale del sito.
Per le "indicazioni tecniche per la deposizione in ambienti conterminati sommersi, parzialmente sommersi o demaniali emersi", nel punto 3.2.3. seconda parte del vecchio allegato tecnico le prescrizioni ambientali erano nettamente più rigorose rispetto alla versione del nuovo allegato tecnico (punto 3.6.) come risulta dalla seguente tabelle di confronto
|
VECCHIO ALLEGATO TECNICO PUNTO 3.2.3 seconda parte |
NUOVO ALLEGATO TECNICO (PUNTO 3.6.) |
|
Indicazioni
generali relative alle modalità di deposizione di materiali in tali strutture Particolare
attenzione deve essere posta alla gestione degli scarichi idrici (acque di
efflusso) e delle acque meteoriche provenienti dall'ambiente conterminato,
ponendo in atto misure per la riduzione degli apporti solidi all'esterno
(i.e. vasche di sedimentazione e/o chiarificazione delle acque, sistemi
di filtrazione), pozzetti d'ispezione e prelievo campioni (i.e. pozzi
piezometrici lungo gli argini, almeno fino allo strato sottostante il fondale
naturale dell'area). Di
seguito sono rappresentate alcune indicazioni generali relative alle modalità
di deposizione di materiali in tali strutture: 1.
collocare il materiale dragato ad elevata concentrazione di solido, evitando
lo stramazzo non controllato di materiale di risulta; 2.
favorire e diversificare i processi di sedimentazione dei materiali (i.e.
tramite la compartimentalizzazione del bacino di contenimento, la
creazione di zone di amplificazione o sedimentazione forzata, la creazione di
barriere mobili, predisposizione di percorsi di intercettazione, ecc.),
incrementando il tempo dI ritenzione, la profondità dello specchio acqueo e
la lunghezza dei percorsi e del numero delle vie di uscita della matrice
acquosa; 3.
evitare l'uso di additivi chimici che possano compromettere la qualità delle
acque e dei sedimenti presenti all'interno delle conterminazioni e nelle
acque di efflusso; 4.
agevolare la raccolta, il trattamento ed il riutilizzo dei flussi di acqua
(acque di superficie, effluente, percolato, acque di drenaggio) come acque
reflue, anche impiegando processi naturali di abbattimento dei contaminanti
disciolti; 5.
deporre i sedimenti meno contaminati (di classe migliore) sul fondo della
vasca, lungo i perimetri esterni e nella parte superiore della stessa
(deposizione selettiva); 6.
creare le condizioni per il monitoraggio della qualità delle acque in uscita
dalle vasche, come effluenti superficiali, o lungo i perimetri esposti al
mare, attraverso la predisposizione di piezometri posizionati lungo gli
argini e negli strati significativi del fondale. |
Indicazioni
generali relative alle modalità di deposizione di materiali in tali strutture: 1. collocare
il materiale dragato ad elevata concentrazione di solido, evitando lo
stramazzo non controllato di materiale di risulta; 2. favorire
e diversificare i processi di sedimentazione dei materiali (es.: tramite la
compartimentalizzazione del bacino di contenimento, la creazione di zone di
amplificazione o sedimentazione forzata, la creazione di barriere mobili,
predisposizione di percorsi di intercettazione, ecc.), incrementando il tempo
di ritenzione, la profondità dello specchio acqueo e la lunghezza dei
percorsi e del numero delle vie di uscita della matrice acquosa; 3. evitare
l’uso di additivi chimici che possano compromettere la qualità delle acque e
dei sedimenti presenti all’interno delle conterminazioni e nelle acque di
efflusso. |
MONITORAGGIO AMBIENTALE DELLA ATTIVITÀ DI DRAGAGGIO:
PRINCIPI GENERALI
Nel capitolo 4 paragrafo 4.1. del nuovo allegato
tecnico, relativo alle indicazioni generali del monitoraggio
delle attività di dragaggio, scompare il seguente passaggio
significativo presente, invece, nel punto 3.3. del vecchio allegato tecnico secondo
il quale occorre porre: “… particolare attenzione alla variazione
della biodisponibilità di sostanze potenzialmente tossiche, alla comparsa di
modificazioni "precoci" (biomarker) nei sistemi biologici indicatori
e di effetti tossici a breve o più lungo termine, nonché alle alterazioni a
carico delle biocenosi, soprattutto di habitat e specie di interesse
conservazionistico”.
Secondo il punto 3.3. del vecchio allegato
tecnico l’attività di monitoraggio deve essere descritta in un piano
di monitoraggio che si articola in fasi distinte: ante operam, in corso d'opera
e post operam. Aggiunge sempre detto punto 3.3.: "La fase ante operam
può essere esclusa o opportunamente ridotta tenendo conto di quella parte di
indagine già effettuata nella fase di caratterizzazione qualora non siano
trascorsi 3 anni e non si siano verificati eventi tali da aver
modificato lo stato dei luoghi".
Invece il nuovo allegato tecnico al
paragrafo 4.1. aumenta fino a 6 anni il termine utile per
utilizzare le indagini pregresse nella fase di caratterizzazione!
Nel nuovo allegato tecnico scompare quanto previsto, dal punto 3.3. del vecchio allegato tecnico, al seguente passaggio: “Le indagini devono essere condotte da Enti e/o Istituti
Pubblici di comprovata esperienza, oppure da laboratori privati accreditati da
organismi riconosciuti ai sensi della norma UNI CEI EN 17011/05 per le
specifiche prove previste, inseriti in circuiti di intercalibrazione nazionali
e/o internazionali ove esistenti.” Chi le farà le indagini i consulenti
degli operatori portuali concordati con le Autorità di sistema portuale?
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI ESCAVO
Dal confronto tra il punto 3.3.1 del vecchio allegato
tecnico con il punto 4.2. del nuovo allegato tecnico emerge una
ulteriore riduzione delle tutele ambientali da parte di quest'ultimo.
Infatti, il monitoraggio deve tenere conto:
|
VECCHIO
ALLEGATO TECNICO |
NUOVO
ALLEGATO TECNICO |
|
“variazioni nella qualità della colonna d'acqua tramite il
controllo dei livelli di torbidità e/o concentrazione di solidi
sospesi in particolare lungo percorsi preferenziali di trasporto
verso zone di interesse alieutico e/o ricreativo, nonché variazioni
della biodisponibilità e/o ecotossicità (bioaccumulo,
saggi in situ, saggi biologici di tipo 3 di cui alla Tabella 2.,
biomarker e/o accumulatori passivi che consentono la rilevazione
anche di basse concentrazioni di elementi nella frazione
disciolta);” |
“variazioni
dei livelli di torbidità lungo le direttrici delle dinamiche di dispersione
naturale dei materiali; in particolare lungo percorsi preferenziali di
trasporto verso zone di interesse alieutico e ricreativo,” |
Nel paragrafo 4.4. del nuovo allegato tecnico e nella tabella 4.1. “Tipologia e tempistica orientativa delle attività da eseguire in relazione all’immersione dei materiali nelle aree marine oltre le 3 NM (sulla piattaforma/oltre la piattaforma), da dettagliare nel Piano di monitoraggio”, non ci sono le tre seguenti tipologie di indagine previste invece nella tabella 3.1. punto 3.3.3. del vecchio allegato tecnico:
- B. CHIMICO-FISICA DELLA COLONNA D'ACQUA (SST, profilo
batimetrico di Torbidità, Temperatura, Ossigeno disciolto ed altri parametri
previsti dal Piano di Monitoraggio
- C. CHIMICA, FISICA, ECOTOSSICOLOGIA E MICROBIOLOGIA DEI
SEDIMENTI DI FONDO
- E. BIOACCUMULO E/O BIOMARKER E/O ALTRE VALUTAZIONI
ECOTOSSICOLOGICHE RELATIVE AD ORGANISMI STANZIALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALLE SPECIE ITTICHE DI INTERESSE COMMERCIALE
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA DI RIPASCIMENTO
Il punto 4.5. del nuovo allegato tecnico prevede
che: per ripascimenti fino a 20.000 m3, non sono richieste
attività di monitoraggio in corso d’opera.
Anche il punto 3.3.4 del vecchio allegato tecnico prevede
che per i piccoli interventi non sono richieste ulteriori
attività di monitoraggio, però: mentre il nuovo
allegato tecnico si limita ad alzare il tetto delle dimensioni del
materiale per il ripascimento, il vecchio allegato tecnico, oltre
a stabilire limiti quantitativi ben minori e soprattutto
definisce le condizioni per evitare il monitoraggio e la tipologia del
materiale utilizzabile come risulta dal seguente passaggio ripreso dal Caso
1 di cui al paragrafo 1.3 del Capitolo 2 del vecchio allegato tecnico: “Per
piccoli interventi annuali che comportano un apporto complessivo di sabbia
inferiore a 5.000 m³, ai fini della compatibilità ambientale è sufficiente
seguire un criterio "non peggiorativo" rispetto alla qualità
dell'ambiente recettore. Il materiale utilizzabile per queste
attività è quello di origine marina che periodicamente e/o naturalmente si
accumula su fondali limitrofi, in assenza di eventi che ne abbiano modificato
le caratteristiche fisiche (granulometria e mineralogia) e la
qualità ambientale. Accertato una prima volta il non peggioramento della
qualità ambientale, attraverso l'analisi delle caratteristiche
fisiche, chimiche, ecotossicologiche, biocenotiche ed eventualmente
microbiologiche del materiale da utilizzare e dell'area di deposito secondo i
criteri descritti nel Capitolo 2 (CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE
DEI MATERIALI DELL'AREA DI ESCAVO DI FONDALI MARINI), per i successivi
interventi, occasionali o periodici, per un periodo complessivo massimo di
10 anni, le indagini ambientali di caratterizzazione possono essere limitate ai
soli parametri ecotossicologici (almeno un saggio tra quelli indicati come tipologia
2 in Tabella 2.4: Caratterizzazione e classificazione chimica),
prevedendo un unico campione composito (ottenuto dall'accorpamento dei 3 minimi
previsti).”
MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI IMMERSIONE IN AMBIENTE
CONTERMINATO
Il punto 4.6. del nuovo allegato tecnico su
questo monitoraggio non prevede più quanto previsto dal punto
3.3.5 del vecchio allegato tecnico: “Possono essere previste vasche di
stoccaggio temporaneo dei sedimenti, anche finalizzate al recupero di
materiali da riutilizzare prima o al termine di
eventuali attività di trattamento che ne migliorino la classe di
qualità. In questo caso devono essere garantite misure di isolamento
appropriate sul fondo e lungo le pareti in funzione della
qualità del materiale e dei tempi di permanenza e deve
essere fornita una programmazione delle attività previste per il
ripristino delle condizioni ambientali iniziali. L'intera attività di
realizzazione e gestione dello stoccaggio temporaneo deve essere
attentamente monitorata dal punto di vista ambientale, in funzione delle
caratteristiche del materiale e del sito di stoccaggio”.
MOVIMENTAZIONE DI SEDIMENTI PORTUALI IN AREE CONTIGUE
Questa parte è cancellata dal nuovo allegato
tecnico per cui verrà liberalizzata.
Invece nel vecchio allegato tecnico al punto 3.4. per
questa attività si prevedevano le seguenti misure precauzionali
preventive: Le movimentazioni di sedimenti portuali, diversi dagli
spostamenti in ambito portuale di cui all'art. 2, lettera f) ed effettuate
mediante il semplice spostamento di sedimenti in aree immediatamente
contigue per il ripristino della navigabilità, nonché per
agevolare l'operatività portuale, sono consentite sulla base delle
risultanze delle sole analisi ecotossicologiche (Capitolo 2) alle
seguenti condizioni:
• i quantitativi coinvolti siano inferiori a 10.000 m³;
• i sedimenti coinvolti presentino tossicità
"assente" (Capitolo 2);
• siano esclusi impatti su biocenosi sensibili presenti in
loco.
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