La legge 41/2023 (QUI) che ha convertito il Decreto Legge 13/2023 introduce le ennesime (QUI) deroghe e semplificazioni nelle procedure di autorizzazione previste dal codice della cultura relativamente:
1. Opere di manutenzione ordinaria in
immobili pubblici e ad uso pubblico interessati da progetti finanziati dal PNRR:
semplice segnalazione alla Soprintendenza
2. Subordinazione delle Soprintendenza ai criteri fissati dal
Ministero della Cultura
3. Riduzione termini del procedimento di verifica dell’interesse
culturale
4. nuovo silenzio assenso per scadenza termini nelle autorizzazioni
paesaggistiche per progetti di efficienza energetica e impianti da fonti
rinnovabili
COMUNICAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI
PUBBLICI PER PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR
L’articolo 46 del Decreto Legge 13/2023 convertito
nella legge 41/2023 prevede che con riferimento agli immobili di proprietà
pubblica e con destinazione d'uso pubblico, tutelati ai sensi della parte
seconda del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e interessati da
interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC (PIANO
COMPLEMENTARE), le opere di manutenzione ordinaria, come definite ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e che
non comportino modifiche delle caratteristiche architettoniche, morfo-
tipologiche, dei materiali o delle
finiture esistenti, sono consentite previa segnalazione alla soprintendenza
competente per territorio.
Si
ricorda che per opere di manutenzione ordinaria ai sensi della norma sopra
citata si intendono: “gli interventi edilizi che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti;”.
La Soprintendenza competente per territorio, in caso di accertata carenza dei
requisiti e dei presupposti di cui sopra, nel termine di trenta giorni
dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto
di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di
essa. Decorso il suddetto termine per
l'adozione dei provvedimenti, la soprintendenza competente per territorio
adotta comunque i provvedimenti previsti in presenza delle condizioni previste
dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (annullamento di
ufficio - QUI).
Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine dei 30 giorni di cui sopra, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Violazioni di dovere di ufficio, decadenza da benefici per dichiarazione mendace, formazione ed uso di atti falsi QUI).
SUBORDINAZIONE DELLE SOPRINTENDENZE AGLI INDIRIZZI DEL
MINISTERO DELLA CULTURA
Relativamente
alla tutela del patrimonio culturale l’articolo 46 del Decreto Legge 13/2023
convertito nella legge 41/20023 prevede di modificare l’articolo 3 del
Codice dei Beni Culturali stabilendo che la funzione di tutela dei beni
culturali debba essere esercitata conformemente a criteri omogenei e priorità
fissati dal Ministero della Cultura. Terminologia ambigua che si presta ad un
controllo anomalo sullo Soprintendenze.
RIDUZIONE TERMINI PROCEDIMENTO VERIFICA INTERESSE
CULTURALE
Infine,
sempre l’articolo 46 del Decreto Legge 13/2023 convertito nella legge
41/20023 modifica l’articolo 12 del Codice dei Beni Culturali (QUI) e del Paesaggio riducendo i termini di durata della procedura di
verifica dell’interesse culturale da 120 giorni a 90. Dopodiché, sempre detto
articolo 47 aggiunge un nuovo comma finale all’articolo 12 del Codice stabilendo
che in caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento é attribuito al
Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che
provvede entro i successivi trenta
giorni.
Infine,
il mancato
rispetto dei termini dell’articolo 12 del Codice è valutabile ai fini della
responsabilità disciplinare e dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9,
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (QUI). Norma, quest’ultima, che se
venisse applicata comporterebbe la fine della carriera di gran parte dei
dirigenti della Pubblica Amministrazione sic!
SILENZIO ASSENSO NELLA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER
INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E PICCOLI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI
ANCHE IN AREE OMOGENEE
L’articolo 47 del Decreto Legge 13/2023 convertito nella legge
41/2023
modifica l’articolo7-bis del DLgs 28/2011 (QUI) che disciplina procedura semplificata dell’autorizzazione di
interventi di efficienza energetica e piccoli impianti da fonti rinnovabili. In
particolare, si fa riferimento: impianti solari fotovoltaici e termici sugli
edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A (QUI) al regolamento
edilizio-tipo, adottato con Intesa
sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su
strutture e manufatti fuori terra
diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già
esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere
funzionali alla connessione alla rete
elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative
pertinenze, compresi gli eventuali
potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici, strutture e manufatti.
In
particolare, la nuova versione dell’articolo 7-bis comma 5 prevede che nel caso
di necessità di autorizzazione paesaggistica per i progetti sopra menzionati,
questa deve essere rilasciata entro il
termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza,
decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano
all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (QUI), l'autorizzazione si intende rilasciata ed è immediatamente efficace (SILENZIO ASSENSO).
Il termine di cui sopra può essere sospeso una sola volta e per un massimo di
trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione
dell'istanza, la Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la
necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare
modifiche al progetto di installazione.
Il
comma 5 articolo 7-bis, secondo l’articolo 49 del Decreto Legge 13/2023
convertito nella legge 41/2023, si applica anche all'installazione, con
qualunque modalità, di impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW,
posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000. Qualora
gli impianti ricadano nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui
all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444 (QUI), detto silenzio assenso si applica a condizione che gli impianti
medesimi abbiano potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5
metri. Ricordo che tra le aree territoriali omogenee sussistono anche “A) le
parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere
storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi,
comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per
tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;”.
Con
riferimento ad aree ovvero immobili di cui all'articolo 136, comma 1,
lettere b) e c) [NOTA 1],
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo
ai sensi degli articoli da 138 (procedimento dichiarazione interesse pubblico) a
141 (provvedimento ministeriale di dichiarazione di interesse pubblico) del
medesimo Decreto Legislativo la realizzazione degli interventi di installazione
é consentita previo rilascio
dell'autorizzazione da parte dell'autorità paesaggistica competente, entro il
termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso
il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento
dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Comunicazione motivi ostativi all’accoglimento della istanza),
l'autorizzazione si intende rilasciata ed é immediatamente efficace. Il termine
di cui sopra può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta
giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza,
l'autorità paesaggistica competente
rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare
approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di
installazione. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche in presenza di
vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c) (vedi nota 1), del
decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di impianti
non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici.
[NOTA 1] b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice (tutela beni culturali), che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.
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