martedì 16 maggio 2023

Nuove Semplificazioni per i beni culturali e paesaggistici

La legge 41/2023 (QUI) che ha convertito il Decreto Legge 13/2023 introduce le ennesime (QUI) deroghe e semplificazioni nelle procedure di autorizzazione previste dal codice della cultura relativamente:

1. Opere di manutenzione ordinaria in immobili pubblici e ad uso pubblico interessati da progetti finanziati dal PNRR: semplice segnalazione alla Soprintendenza

2. Subordinazione delle Soprintendenza ai criteri fissati dal Ministero della Cultura

3. Riduzione termini del procedimento di verifica dell’interesse culturale

4. nuovo silenzio assenso per scadenza termini nelle autorizzazioni paesaggistiche per progetti di efficienza energetica e impianti da fonti rinnovabili

 

 

COMUNICAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI PUBBLICI PER PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR

L’articolo 46 del Decreto Legge 13/2023 convertito nella legge 41/2023 prevede che con riferimento agli immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico, tutelati ai sensi della parte seconda del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e interessati da interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal PNC (PIANO COMPLEMENTARE), le opere di manutenzione ordinaria, come definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e che   non comportino modifiche delle caratteristiche architettoniche, morfo- tipologiche, dei materiali   o delle finiture esistenti, sono consentite previa segnalazione alla soprintendenza competente per territorio.

Si ricorda che per opere di manutenzione ordinaria ai sensi della norma sopra citata si intendono: “gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;”.

 

La Soprintendenza competente per territorio, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui sopra, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.  Decorso il suddetto termine per l'adozione dei provvedimenti, la soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti previsti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (annullamento di ufficio - QUI).

Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine dei 30 giorni di cui sopra, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Violazioni di dovere di ufficio, decadenza da benefici per dichiarazione mendace, formazione ed uso di atti falsi QUI).

 

 

SUBORDINAZIONE DELLE SOPRINTENDENZE AGLI INDIRIZZI DEL MINISTERO DELLA CULTURA

Relativamente alla tutela del patrimonio culturale l’articolo 46 del Decreto Legge 13/2023 convertito nella legge 41/20023 prevede di modificare l’articolo 3 del Codice dei Beni Culturali stabilendo che la funzione di tutela dei beni culturali debba essere esercitata conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal Ministero della Cultura. Terminologia ambigua che si presta ad un controllo anomalo sullo Soprintendenze.

 

 

RIDUZIONE TERMINI PROCEDIMENTO VERIFICA INTERESSE CULTURALE

Infine, sempre l’articolo 46 del Decreto Legge 13/2023 convertito nella legge 41/20023 modifica l’articolo 12 del Codice dei Beni Culturali (QUI) e del Paesaggio riducendo i termini di durata della procedura di verifica dell’interesse culturale da 120 giorni a 90. Dopodiché, sempre detto articolo 47 aggiunge un nuovo comma finale all’articolo 12 del Codice stabilendo che in caso di inerzia, il potere di adottare il provvedimento é attribuito al Direttore generale competente per materia del Ministero della cultura, che provvede entro i   successivi trenta giorni.  

Infine, il mancato rispetto dei termini dell’articolo 12 del Codice è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (QUI). Norma, quest’ultima, che se venisse applicata comporterebbe la fine della carriera di gran parte dei dirigenti della Pubblica Amministrazione sic!

 

 

 

SILENZIO ASSENSO NELLA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E PICCOLI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI ANCHE IN AREE OMOGENEE

L’articolo 47 del Decreto Legge 13/2023 convertito nella legge 41/2023 modifica l’articolo7-bis del DLgs 28/2011 (QUI) che disciplina procedura semplificata dell’autorizzazione di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti da fonti rinnovabili. In particolare, si fa riferimento: impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A (QUI) al  regolamento edilizio-tipo, adottato con Intesa  sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e  manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture, manufatti ed edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla  rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze,  compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi  edifici, strutture e manufatti.

In particolare, la nuova versione dell’articolo 7-bis comma 5 prevede che nel caso di necessità di autorizzazione paesaggistica per i progetti sopra menzionati, questa deve essere rilasciata  entro  il  termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione  dell'istanza,  decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo  10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (QUI), l'autorizzazione si intende rilasciata ed è  immediatamente efficace (SILENZIO ASSENSO). Il termine di cui sopra può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, la Soprintendenza rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione.

 

Il comma 5 articolo 7-bis, secondo l’articolo 49 del Decreto Legge 13/2023 convertito nella legge 41/2023, si applica anche all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW, posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000. Qualora gli impianti ricadano nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (QUI), detto silenzio assenso si applica a condizione che gli impianti medesimi abbiano potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri. Ricordo che tra le aree territoriali omogenee sussistono anche “A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;”.

 

Con riferimento ad aree ovvero immobili di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c) [NOTA 1], del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 (procedimento dichiarazione interesse pubblico) a 141 (provvedimento ministeriale di dichiarazione di interesse pubblico) del medesimo Decreto Legislativo la realizzazione degli interventi di installazione é consentita previo  rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità paesaggistica competente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell'istanza, decorso il quale senza che siano stati comunicati i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza medesima ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Comunicazione motivi ostativi all’accoglimento della istanza), l'autorizzazione si intende rilasciata ed é immediatamente efficace. Il termine di cui sopra può essere sospeso una sola volta e per un massimo di trenta giorni qualora, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, l'autorità paesaggistica   competente rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori ovvero di apportare modifiche al progetto di installazione. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera c) (vedi nota 1), del decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell'installazione di impianti non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici. 

 



[NOTA 1] b)  le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente   codice (tutela beni culturali), che si distinguono per la loro non comune bellezza; c)  i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.

 


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