Il Regolamento modifica quindi la normativa UE precedente che si ricostruisce in sintesi di seguito in questo post per poi analizzare i contenuti principali di questo nuovo Regolamento.
Ma vediamo i passaggi normativi che hanno portato al nuovo Regolamento e successivamente una sintetica descrizione degli obiettivi e contenuti dello stesso.
1. dalla Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (QUI) che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione (EU ETS),
2. dal Regolamento (UE) 2018/841 (QUI) del Parlamento europeo e del Consiglio (N.B. recentemente modificato dal Regolamento (UE) 2023/839 del 19 aprile 2023 vedi questo post sul mio blog QUI) che impone agli Stati membri di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura (LULUCF)
3. dal Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio (QUI) che stabilisce obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 nei settori non contemplati dalla Direttiva 2003/87/CE né dal Regolamento (UE) 2018/841.
Con l’adozione del Regolamento (UE) 2021/1119 (QUI) l’Unione ha
sancito nella legislazione l’obiettivo vincolante della neutralità climatica in
tutti i settori dell’economia entro il 2050, così da realizzare l’azzeramento
delle emissioni nette entro tale data, e l’obiettivo di conseguire
successivamente emissioni negative.
Questo regolamento stabilisce inoltre:
1. un
obiettivo vincolante dell’Unione di riduzione interna netta delle emissioni di
gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il
55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030;
2. il contributo degli assorbimenti
netti all’obiettivo climatico dell’Unione per il 2030 debba essere limitato
a 225 milioni di tonnellate di CO2 equivalente.
Il Regolamento (UE) 2018/842 stabilisce gli obblighi
degli Stati membri relativi ai rispettivi contributi minimi per il periodo
compreso tra il 2021 e il 2030 ai fini del raggiungimento dell’attuale
obiettivo dell’Unione di ridurre, al 2030, le proprie emissioni di gas a
effetto serra del 30 % rispetto al 2005 nei settori di cui
all’articolo 2 di tale regolamento categorie di fonti IPCC:
«energia»,
«processi industriali e uso dei prodotti»,
«agricoltura»
«rifiuti».
Il Regolamento 2018/842 stabilisce inoltre le norme relative alla
determinazione delle assegnazioni annuali di emissioni e alla valutazione dei
progressi compiuti dagli Stati membri nell’apporto dei rispettivi contributi
minimi.
IL NUOVO REGOLAMENTO
Regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 19 aprile 2023 modifica, adattandolo alla
evoluzione del quadro normativo UE sugli obiettivi per la neutralità climatica,
il Regolamento 2018/842.
Il nuovo Regolamento nelle sue premesse rileva come le emissioni
di gas a effetto serra diverse dalla CO2, quali
metano, protossido di azoto e gas fluorurati, rappresentano oltre il 20 %
delle emissioni di gas a effetto serra dell’Unione. Le emissioni di gas a
effetto serra diverse dalla CO2 sono
disciplinate dal Regolamento (UE) 2018/842 e pertanto rientreranno
necessariamente nelle misure che gli Stati membri adotteranno per conseguire i
rispettivi obiettivi più ambiziosi di riduzione delle emissioni di gas a
effetto serra per il 2030 ai sensi del nuovo regolamento. Entro il
30 giugno 2023 gli Stati membri dovranno presentare alla Commissione
un progetto di aggiornamento dei rispettivi piani nazionali integrati per
l’energia e il clima. La Commissione pubblicherà orientamenti al riguardo,
anche per incoraggiare gli Stati membri a definire obiettivi e politiche volti
a ridurre le emissioni di metano.
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